TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/12/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5921/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 19/11/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. FORMICONI NI ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
5.12.25 per 'avv. FRANCO BIANCHI ALESSANDRO e l'avv. DE MATTIA Parte_2
MASSIMO hanno concluso come da nota depositata in data 9.12.25
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:03 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5921/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5921/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. FORMICONI Parte_1 C.F._1
NI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cisterna di Latina (LT), Via Dante
Alighieri n. 27, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
attrice contro
(c.f. , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente, dall'avv. FRANCO BIANCHI ALESSANDRO e l'avv. DE MATTIA MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma (RM), Via Fara Sabina n. 2, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: revocazione ex art. 395, co. 4, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.09.2021, la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor l fine Parte_2 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale e/o preliminare: ordinare ai sensi degli artt. 401
e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1227/2020 emessa in data
30.06.2020 dal Tribunale Civile di Latina (LT), Sez. I, Giudice Dott.ssa SERINO, comunicata a mezzo pec il medesimo giorno con cui rigettava l'opposizione proposta e condannava al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 400,00 per la fase Parte_2 di studio, € 350,00 per la fase introduttiva ed € 700,00 per la fase istruttoria ed € 800,00 per la fase decisoria, oltre ad IVA, spese generali e CPA, poiché la sua esecuzione arreca alla Sig.ra Pt_1 un danno grave e irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
nel merito ed in via principale, revocare la sentenza n. 1227/2020 emessa in data 30.06.2020 dal Tribunale Civile di Latina (LT), Sez. I,
Giudice Dott.ssa SERINO, comunicata a mezzo pec il medesimo giorno con cui rigettava
l'opposizione proposta e condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in € 400,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva Parte_2 ed € 700,00 per la fase istruttoria ed € 800,00 per la fase decisoria, oltre ad IVA, spese generali e
CPA, poiché la sua esecuzione arreca alla Sig.ra un danno grave e irreparabile, per i motivi Pt_1 sopra esplicitati, in applicazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere stata condannata, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., al rilascio, in favore del convenuto, di un immobile oggetto di contratto preliminare, da quest'ultimo risolto in via stragiudiziale, mediante comunicazione di recesso;
- di aver proposto opposizione avverso l'esecuzione del suddetto ordine di rilascio, attivato, nei suoi confronti, dal convenuto;
- di essersi vista rigettata l'opposizione, con condanna al pagamento delle spese di lite;
- di aver scoperto che il convenuto non era proprietario dell'immobile compromesso e che, pertanto, non vantava alcun titolo al rilascio;
- che la sentenza n. 1227/2020 di rigetto del 30/06/2020 emessa all'esito dell'opposizione all'esecuzione sarebbe, pertanto, stata frutto del dolo del convenuto e, dunque, suscettibile di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
Il convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 29/12/2021, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Latina, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare improcedibile l'azione a mente dell'art. 399 c.p.c. ovvero, in via subordinata, dichiarare inammissibile l'azione di revocazione ex adverso promossa ex art. 395 n. 4 c.p.c. ed in ogni caso, in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento delle eccezioni che precedono, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice Sig.ra nei confronti del sig. così Parte_1 Parte_2 come formulate nell'atto di citazione, siccome inammissibili e/o improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate nonché inconferenti e/o ininfluenti relativamente all'oggetto della domanda. Con vittoria di spese di lite, rimborso ex art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e CPA.”.
Denegata dal precedente G.I. l'istanza in corso di causa di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dal patrocinio del convenuto è fondata e merita accoglimento.
Come noto, ai sensi dell'art. 399, co. 1, c.p.c. «Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, [nella cancelleria del giudice adito] insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.».
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che, in caso di mancata costituzione in termini dell'attore, discendendone l'inammissibilità dell'impugnazione, non può trovare applicazione la disciplina della riassunzione prevista dall'art. 171 c.p.c.
Per quanto attiene alla costituzione del convenuto, l'art. 399, co. 2, c.p.c., nel fissare il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo per la costituzione del convenuto nel giudizio di revocazione, non comporta alcuna deroga al principio generale di cui al comma 2 dell'art. 171 c.p.c., sicché anche in tale procedimento la tempestiva costituzione dell'attore consente al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza (Cass. n. 14350/2004).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che la notificazione della citazione sia avvenuta in data
24/09/2021, mentre il relativo giudizio sia stato iscritto a ruolo solo in data 15/11/2021 e, dunque, decorsi ampiamente i venti giorni di legge.
Non coglie nel segno la deduzione difensiva attorea secondo cui il termine di venti giorni sarebbe ordinatorio e l'atto avrebbe, comunque, raggiunto il suo scopo, posto che l'improcedibilità sussiste quando un processo, già validamente instaurato, non può più proseguire in quanto le parti hanno omesso il compimento di un atto di impulso del giudizio (come, nel caso di specie): è una ragione ostativa all'esame dell'atto introduttivo del giudizio, il cui rilievo può essere anche officioso, e comporta automaticamente l'impossibilità per G.I. di esaminare anche il merito della questione portata alla sua attenzione, con chiusura del giudizio “in rito”.
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, ne discende l'improcedibilità della domanda attorea.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00), esclusa la fase istruttoria non espletata, tenuto conto della definizione in rito del presente giudizio di natura documentale e di non particolare complessità. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'impugnante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara improcedibile la domanda attorea;
b) condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in € 852,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, con conseguente obbligo a carico di parte attrice di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini