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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5768/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DENTINO PASQUALINA presso il cui studio elettivamente domicilia in VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 109 80045 POMPEI unitamente all'avv.to PATRIZIA PELOSI
Ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to DI
STEFANO ANNA con il quale elettivamente domicilia in VIA DE GASPERI
55 NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, l'odierno ricorrente esponeva che, nel periodo indicato in ricorso, aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società indicate nell'atto introduttivo. Esponeva altresì che alla cessazione del dedotto rapporto di lavoro subordinato aveva richiesto ed ottenuto il titolo esecutivo, indicato in ricorso, relativo al t.f.r. (relativo ad un periodo di lavoro in cui dipendeva da altra società, a cui l'ultimo datore di lavoro era succeduto). Il medesimo affermava, infine, di aver inoltrato all' istanza di accesso al Fondo Garanzia e che la sua CP_1 domanda era stata respinta dall' . Deduceva il ricorrente la CP_1 illegittimità del diniego opposto dall' , sotto il profilo della CP_1 incompatibilità della sopra esplicitata motivazione con la diligenza dell'operato posto in essere dal lavoratore ai fini del conseguimento del proprio credito. L' si costituiva deducendo come in atti e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso. In via pregiudiziale non deve dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo poiché in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). In base alla documentazione versata in atti appare essere stata proposta la domanda in sede amministrativa. Sotto questo profilo, considerato anche che non risulta alcuna richiesta di integrazione documentale da parte dell' , non sembra potersi ritenere la CP_1 domanda inammissibile. In via preliminare deve rilevarsi che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione delle somme da parte del Fondo di Garanzia ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Tale diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n. 297 del 1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Da quanto precede consegue che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda
2 di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può CP_1 decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. anche Cass. n. 17643/2020). Non può quindi ritenersi maturata alcuna prescrizione e, considerata la data in cui è stata proposta la domanda in sede amministrativa nessuna decadenza. Al riguardo è senz'altro vero che l'odierno ricorrente ha atteso più di cinque anni, per far valere il suo diritto, e questo potrà comportare che l' non potrà far valere, eventualmente, il CP_1 proprio diritto di regresso nei confronti dell'originario datore di lavoro (cedente azienda) a cui il credito per TFR si riferisce, qualora questo eccepisca la prescrizione (ma solo nei confronti del successivo datore di lavoro). Tuttavia, pur riconoscendo la controversia e la novità della questione (fra l'altro l'odierno ricorrente non fornisce alcuna spiegazione della sua prolungata inerzia), che dovrà essere tenuta presente nel governo delle spese, non sembra che la normativa vigente preveda una decadenza dall'azione in questa ipotesi (né una prescrizione dell'azione per quanto premesso). L naturalmente potrà, qualora ne ricorrano i CP_1 presupposti, esperire un'eventuale azione di responsabilità nei confronti del lavoratore, qualora a causa della sua condotta non possa esperire l'azione di regresso (azione di responsabilità che non viene esperita in questa sede). Passando all'esame del merito, come è noto, nel disciplinare l'istituzione del Fondo di Garanzia presso , quale organismo CP_1 avente funzione sostitutiva del datore di lavoro insolvente, nella erogazione del trattamento di fine rapporto, l'art. 2 della 1. n. 297/82 contempla una duplice ipotesi e modalità di accesso a siffatto beneficio: 1) la prima, riferita alle imprese assoggettate alla disciplina di cui al R.D. 16.3.1947, n. 267, in relazione alla quale il lavoratore è tenuto alla preventiva instaurazione di una delle procedure concorsuali contemplate in detto testo legislativo;
2) la seconda, riguardante il datore di lavoro non soggetto a procedura fallimentare, a fronte della quale è fatto obbligo al lavoratore di dare corso preventivamente al procedimento di esecuzione forzata, preordinato alla realizzazione del proprio credito. Appare opportuno sottolineare come la predetta disposizione legislativa risalga ad epoca antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 3 e 13 del d.lgs. 9.1.2006, n. 5, sui limiti soggettivi ed oggettivi in tema di individuazione degli imprenditori commerciali assoggettabili alle disposizioni sul fallimento. Orbene, siffatta condizione, soggettiva ed oggettiva, di non fallibilità dell'impresa debitrice non può di per sé essere ritenuta preclusiva dell'accesso del lavoratore alle provvidenze apprestate dal Fondo di Garanzia. Infatti,
3 un siffatto diniego di intervento positivo si rivelerebbe non coerente con le finalità perseguite dalla legge istitutiva del Fondo ed, al tempo stesso, irragionevolmente discriminatorio (nell'ambito della molteplicità di categorie di lavoratori legittimati ad accedere alle provvidenze in parola) a causa della sola condizione di fallibilità, o meno, della impresa commerciale insolvente. Il diniego sarebbe ancora più ingiustificato e non condivisibile in fattispecie nella quale il lavoratore si sia tempestivamente e diligentemente attivato, sia pure con esito infruttuoso, a promuovere anche la (alternativa) procedura di esecuzione forzata. Peraltro, il così esplicitato assunto è confortato dal consolidato principio di diritto a tenore del quale "una lettura della legge, orientata nel senso voluto dalla direttiva comunitaria, consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di Garanzia, anche quando l'imprenditore non sia "in concreto" assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa"; con l'ulteriore puntualizzazione che "l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 2 6 7 " va interpretata nel senso che l'azione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, trovi ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per ragioni ostative di carattere soggettivo (ad esempio, piccolo imprenditore), vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo (ad esempio, ditta individuale che abbia cessato l'attività da oltre un anno); cioè l'imprenditore non più assoggettabile a fallimento va considerato come imprenditore non soggetto alla legge fallimentare" (Cass. n. 7585/2011; Cass. n.
15662/2010; Cass. n. 1178/2009; Cass. n. 7466/2008). Sotto questo profilo più specificamente, secondo un orientamento giurisprudenziale a cui si aderisce: ”Quando un datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno, esso va considerato non soggetto a fallimento e pertanto opera la L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, ai sensi del quale il lavoratore può conseguire le prestazioni del fondo di garanzia costituito presso l' se dimostri che il CP_1 datore di lavoro sia stato sottoposto senza esito ad esecuzione forzata. Ciò significa che, in questa seconda ipotesi, il TFR è garantito anche in assenza di fallimento del datore di lavoro.” (cfr. Tribunale Cassino sez. lav. 19/10/2020). Anche in questo caso si deve sottolineare come la condotta del ricorrente può, in astratto, determinare delle conseguenze in relazione all'azione di regresso ma questo non sembra poter determinare il rigetto della domanda, alla
4 luce della normativa vigente (salva ovviamente ogni eventuale futura azione di responsabilità dell'istituto, cfr. supra) Quindi l'ipotesi in esame non può essere, ad avviso del presente giudice, equiparata a quella in cui l'imprenditore sarebbe anche in concreto assoggettabile a fallimento (salvo ulteriori accertamenti di competenza del giudice fallimentare), potendosi perlomeno proporre la relativa istanza, ma l'istanza stessa non sia stata fatta per una scelta anche del lavoratore (cfr. anche Cass. 8529/2012:” Ai fini della tutela di cui all'art. 2, comma 5, l. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma CP_1 stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su esteso, ha ammesso l'azione verso il Fondo con riferimento all'ipotesi in cui la procedura fallimentare era stata chiusa per l'assoluta insufficienza dell'attivo ed il credito non era stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, ex art. 98 l. fall., avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo”.). Tanto premesso si deve rilevare, conformemente ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce che:” In materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, l'esperimento da parte del singolo lavoratore dell'esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dal comma 5 dell'art. 2 l. 297/1982 e dal comma 2 dell'art. 2 d.lg. 80/1992, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, costituisce, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' Tale presupposto viene peraltro meno in tutti quei casi in cui CP_1
l'esperimento dell'esecuzione forzata ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. 9108/07) e che: “L'inutile esperimento di una qualsivoglia procedura esecutiva individuale non è, da solo, idoneo a realizzare la preventiva escussione del debitore principale, per il pagamento di quanto
5 dovuto dal datore di lavoro inadempiente non soggetto a procedure concorsuali. Tuttavia non è imposto al lavoratore l'onere di provare l'insufficienza della garanzia offerta dall'intero patrimonio del datore di lavoro inadempiente, ma soltanto l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali sono risultate in tutto o in parte insufficienti, a seguito di un esperimento dell'esecuzione forzata serio ed adeguato, che comporta, in coerenza con la normale diligenza, la ricerca di beni di proprietà del datore di lavoro inadempiente, quantomeno nei luoghi, comunque, ricollegabili alla sua persona” e” Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a verificare la mancanza o CP_1
l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (cfr. Cass. 11379/08). Al riguardo risulta sostanzialmente non specificamente contestato, nel caso di specie, che vi è stato un pignoramento mobiliare con esito negativo e non risulta in base agli atti (né sono stati indicati dal resistente) che vi siano beni immobili da assoggettare in modo utile ad esecuzione secondo la giurisprudenza appena citata. In altri termini, in considerazione della finalità del fondo di garanzia, l'esecuzione immobiliare deve prospettarsi come possibilmente fruttuosa e non comportante oneri eccessivi per il lavoratore. Da ultimo, nessuna idonea contestazione, risulta formulata dalla difesa di parte resistente in ordine alla correttezza della procedura esecutiva esperita (per quanto infruttuosamente) dal lavoratore, nonché alla entità del credito dal medesimo rivendicato. Al riguardo non risultano delle circostanze dalle quali si possa evincere che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva e, quindi, sembra che si possa prescindere in questo caso dalla necessità della notifica del decreto ingiuntivo ai singoli soci che non sembrano aver ricevuto alcunché in sede di liquidazione della società (cfr. anche la visura della società prodotta in atti). Con riferimento al quantum non può che recepirsi quanto risultante dagli atti. E dunque si impone pronuncia di accoglimento del ricorso, con le
6 conseguenze meglio precisate in dispositivo. Le spese del giudizio debbono essere compensate per anche in considerazione della novità e controversia delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 25.487,90 oltre accessori di legge con decorrenza dallo 8/5/2021 sulla sorte capitale;
b) compensa le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 21.3.2025
Il giudice del lavoro
(dr. Giovanni Favi)
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