Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 1548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1548 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Spinella e Maria Alessi
- ricorrente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9/04/2025
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/12/2023 ha chiesto la declaratoria di Parte_1 separazione giudiziale dal coniuge , con affido esclusivo dei figli minori Controparte_1 di età (5/07/2007) e (27/09/2010) collocati presso di sé ed assegnazione Per_1 Per_2 della casa familiare, con previsione in danno della resistente di un assegno di contributo al mantenimento dei figli minori di età e del maggiorenne ma non ancora autosufficiente
(il 21/12/2001). Persona_3
1
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
28/09/1995 in Seminara (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 14, part I serie A, anno 1995) e che dall'unione sono nati i figli Per_4
(29/10/1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente), Persona_3
(21/12/2001), (5/07/2007) e (27/09/2010), ha dedotto che nel tempo è Per_1 Per_2 venuta meno irreversibilmente la comunione morale e spirituale sulla quale si sorregge un matrimonio. Ha precisato che la coniuge da tempo ha abbandonato la casa coniugale, non si occupa dei figli che vede di rado e senza uno specifico programma;
ha aggiunto di aver tentato di addivenire ad una separazione consensuale ma la resistente è risultata irrintracciabile.
Il ricorrente ha contestualmente proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
non si è costituita. Controparte_1
Il P.M. ha trasmesso la sentenza n. 754/2020 emessa dal Tribunale di Palmi-Sezione
Penale con la quale è stata disposta la condanna di per il reato di cui Controparte_1 all'art. 570 c.p. con recidiva.
Con sentenza n. 488/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
- “i figli minori di età (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
27/09/2010) sono affidati in via esclusiva al padre al Parte_1 quale è assegnata la casa coniugale sita in Seminara alla via Forcella
n. 28;
- il genitore non affidatario potrà incontrare i figli minori di età ogni qual volta questi siano disponibili e previo accordo con il genitore collocatario;
- è obbligata a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei 2 figli minori di età e del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (nato il [...]); Persona_3
- le spese straordinarie (previamente concordate, salvo le urgenze) sono ripartite al 50% tra i due genitori”.
Con ordinanza del 3/07/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 3
All'udienza del 9/04/2025 il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione ed i difensori hanno rinunciato ai termini per il deposito delle memorie conclusive.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 28/09/1995 in
Seminara (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 14, part I serie A, anno 1995) e che dall'unione sono nati i figli (29/10/1996, Per_4 maggiorenne ed economicamente autosufficiente), (21/12/2001), Persona_3
(5/07/2007) e (27/09/2010). Per_1 Per_2
Si è detto che con sentenza n. 488/2024 resa in data 3/07/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Nella fase successiva di trattazione della domanda di divorzio non è stata espletata ulteriore attività istruttoria, né sono state portata all'attenzione del Collegio circostanze diverse da quelle già ampiamente scrutinate in sede di separazione.
La deduzione del ricorrente la mancata contestazione della resistente hanno fornito oggettivo riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio ritiene di dover ribadire quanto già dettato nella sentenza di separazione le cui motivazioni devono intendersi espressamente richiamate e confermate.
Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite in ragione dell'assenza di sostanziali profili di contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
3 4
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 28/09/1995 in Seminara (trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 14, part I serie A, anno 1995) alle seguenti condizioni:
o i figli minori di età (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
27/09/2010) sono affidati in via esclusiva al padre al quale Parte_1
è assegnata la casa coniugale sita in Seminara alla via Forcella n. 28;
o il genitore non affidatario potrà incontrare i figli minori di età ogni qual volta questi siano disponibili e previo accordo con il genitore collocatario;
o è obbligata a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei 2 figli minori di età e del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (nato il [...]); Persona_3
o le spese straordinarie (previamente concordate, salvo le urgenze) sono ripartite al 50% tra i due genitori.
- compensa le spese di lite tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
4