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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
Rivello dott. Roberto Consigliere
nel proc. N. 1559/2022 Cont. proposto da avente sede legale in Campobasso (CB) al Corso Francesco Amatuzio n. 122, P. Iva Parte_1
, in persona del procuratore generale e speciale del sig. legale P.IVA_1 Parte_2 rappresentante della società sig. , rappresentata dall'avv. Antonio Parte_1 Parte_3
Iannone; appellante nei confronti di con sede legale in Torino, Via Puglia n. 35, P.IVA , CP_1 P.IVA_2
appellata contumace ha emesso la seguente
SENTENZA
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis:
1) Riformare e/o annullare la sentenza n. 1890/2022 (R.G. 556/2019) resa dal Tribunale di Torino e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 9628/2018;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del deducente difensore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita integrale accoglimento.
L è stata dichiarata contumace in corso di giudizio. CP_1
-MOTIVI DI APPELLO Parte appellante ha proposto i seguenti motivi di appello:
1 MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante afferma la carenza di motivazione della sentenza, perché, a detta della stessa, sarebbe carente di un percorso logico-giuridico a fondamento della stessa.
2 MOTIVO DI APPELLO
Afferma l'appellante che ha errato il giudice di primo grado nel ritenere che non vi sia stata contestazione specifica delle fatture da parte dello stesso, avendole esso specificamente contestate.
3 MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che:
“…Passando al caso che ci occupa, va rilevato che ha prodotto con il ricorso monitorio, tutte CP_1 le fatture di cui ha chiesto il pagamento, nelle quali è dettagliato il dossier di riferimento numerato relativo all'intervento di assistenza svolto, unitamente alla targa del veicolo trattato;
e poi riassuntivamente l'estratto conto delle medesime fatture… “.
Secondo tale circostanza non corrisponde al vero in quanto è la stessa che sul Parte_1 CP_1 punto riferisce: “…in merito dunque alla prova del credito, le fatture pur riportando una dicitura di riparazione e l'indicazione delle targhe dei mezzi oggetto dell'intervento, fanno riferimento ad un dossier che contiene il dettaglio delle attività svolte. Tale dossier non è evidentemente nella disponibilità della scrivente ma della che chiedeva di volta in volta gli interventi che poi Pt_1 venivano sottoscritti dai singoli autisti dei mezzi. In ragione di ciò si chiede sin da ora che venga disposto ex art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione dei dossier degli interventi effettuati…” (cfr. memoria n. 1 e 2 ex art. 183 VI comma c.p.c.).
Da ciò si ricava, secondo l'appellante, che le fatture non contenevano alcun dettaglio specifico delle presunte riparazioni effettuate, non esistendo alcun dossier che potesse giustificare l'attività svolta dal personale dell . CP_1
4 MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante impugna l'indicata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che:
“…l'eccezione di prescrizione sollevata solo in comparsa conclusione è evidentemente tardiva e su questa non ci si dovrà quindi pronunciare”.
Ciò in quanto nell'atto di opposizione e precisamente al punto b) delle conclusioni, la società opponente sollevava proprio l'eccezione di prescrizione e pertanto, aveva l'obbligo di pronunciarsi. Eccezione che in questa sede viene espressamente riproposta.
5 MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante deduce l'errore nella sentenza in quanto la domanda contenuta nel decreto ingiuntivo era sfornita di prova sia sull'an che sul quantum.
6 MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante afferma l'erroneità della sentenza di primo grado laddove considera adeguatamente documentate e dettagliate le fatture.
-MOTIVI DECISIONE L'accoglimento dell'appello deriva dall'analisi della documentazione agli atti.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, chiesto per prestazioni impagate di lavori di manutenzione e riparazione veicoli industriali, viene indicato un elenco di 51 fatture impagate (ricorso e atti monitorio sono stati prodotti da con documento “MONITORIO” allegato alla comparsa di costituzione di CP_1
1 grado).
Allegati al ricorso per decreto ingiuntivo vi sono tra l'altro:
-copia delle 51 fatture, ciascuna delle quali contiene la dizione: “prestazioni effettuate come da Dossier Customer Service n….. vin n…targa….”;
-estratto conto al 30.10.2019 che contiene la data, numero del documento e del protocollo, importo delle prestazioni, e, sotto la colonna “descrizione”, la scritta per una sola prestazione “incasso Icm” e per tutte le altre prestazioni la scritta “fat. nat. miscell”
Nella memoria ex art 183 c. 1 e 2 cpc la afferma: CP_1
“In merito dunque alla prova del credito, le fatture pur riportando una dicitura di riparazione e l'indicazione delle targhe dei mezzi oggetto dell'intervento, fanno riferimento ad un dossier che contiene il dettaglio delle attività svolte.
Tale dossier non è evidentemente nella disponibilità della scrivente ma della che chiedeva Pt_1 di volta in volta gli interventi che poi venivano sottoscritti dai singoli autisti dei mezzi.
In ragione di ciò si chiede sin da ora che venga disposto ex art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione dei dossier degli interventi effettuati.”
Con ordinanza del 18.12.2020 il gi rigetta l'istanza ex 210 c.p.c. di con la seguente motivazione CP_1
“ l'opposta (oltre al già citato interpello) ha chiesto solo ordinarsi a CP_1 Parte_1
l'esibizione “dei dossier degli interventi effettuati” sui veicoli di proprietà di controparte;
Ritenuta l'inammissibilità di tale istanza poiché la stessa presuppone la sicura esistenza della documentazione chiesta in esibizione, essendo, invece, ancora sub iudice la stessa esecuzione degli interventi di cui si chiede il pagamento (tra l'altro, il legale rappresentante dell'opponente ha negato, in sede di interpello, che sia stata incaricata di eseguire interventi di sorta sui mezzi intestati alla CP_1
” Parte_1
L'analisi dei predetti atti e documenti di causa porta a concludere che la richiesta di pagamento dell non può essere accolta perché, come peraltro dalla stessa riconosciuto con la propria CP_1 memoria ex art. 183 c.p.c., essa non è corredata del necessario supporto probatorio.
Il creditore che infatti vuole riconosciuto il proprio credito per prestazioni effettuate deve dimostrare in modo specifico e descrittivo quali sono state queste prestazioni nonché indicare i costi analitici;
la mera indicazione dei numeri di fattura e di numeri di riferimento interni non può soddisfare detto onere della prova.
All'accoglimento dell'appello consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese legali seguono la soccombenza per quanto riguarda i due gradi di giudizio, e sono liquidate secondo lo scaglione fino a 56.000,00 euro (esclusa la fase istruttoria, non svolta, per il secondo grado).
Deve pronunciarsi la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
1890/2022, revoca il decreto ingiuntivo n. 9628/2018 emesso dal giudice del Tribunale di Torino a favore di CP_1
e nei confronti di
[...] Parte_1
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese legali dei due gradi di CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida in:
-euro 7.254,00 , oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa per il giudizio di primo grado,
-euro 6.946,00, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa per il giudizio di secondo grado, con distrazione delle spese a favore del difensore di parte appellante antistatario.
Torino, 19 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
II SEZIONE CIVILE composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
Rivello dott. Roberto Consigliere
nel proc. N. 1559/2022 Cont. proposto da avente sede legale in Campobasso (CB) al Corso Francesco Amatuzio n. 122, P. Iva Parte_1
, in persona del procuratore generale e speciale del sig. legale P.IVA_1 Parte_2 rappresentante della società sig. , rappresentata dall'avv. Antonio Parte_1 Parte_3
Iannone; appellante nei confronti di con sede legale in Torino, Via Puglia n. 35, P.IVA , CP_1 P.IVA_2
appellata contumace ha emesso la seguente
SENTENZA
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis:
1) Riformare e/o annullare la sentenza n. 1890/2022 (R.G. 556/2019) resa dal Tribunale di Torino e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 9628/2018;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del deducente difensore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita integrale accoglimento.
L è stata dichiarata contumace in corso di giudizio. CP_1
-MOTIVI DI APPELLO Parte appellante ha proposto i seguenti motivi di appello:
1 MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante afferma la carenza di motivazione della sentenza, perché, a detta della stessa, sarebbe carente di un percorso logico-giuridico a fondamento della stessa.
2 MOTIVO DI APPELLO
Afferma l'appellante che ha errato il giudice di primo grado nel ritenere che non vi sia stata contestazione specifica delle fatture da parte dello stesso, avendole esso specificamente contestate.
3 MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che:
“…Passando al caso che ci occupa, va rilevato che ha prodotto con il ricorso monitorio, tutte CP_1 le fatture di cui ha chiesto il pagamento, nelle quali è dettagliato il dossier di riferimento numerato relativo all'intervento di assistenza svolto, unitamente alla targa del veicolo trattato;
e poi riassuntivamente l'estratto conto delle medesime fatture… “.
Secondo tale circostanza non corrisponde al vero in quanto è la stessa che sul Parte_1 CP_1 punto riferisce: “…in merito dunque alla prova del credito, le fatture pur riportando una dicitura di riparazione e l'indicazione delle targhe dei mezzi oggetto dell'intervento, fanno riferimento ad un dossier che contiene il dettaglio delle attività svolte. Tale dossier non è evidentemente nella disponibilità della scrivente ma della che chiedeva di volta in volta gli interventi che poi Pt_1 venivano sottoscritti dai singoli autisti dei mezzi. In ragione di ciò si chiede sin da ora che venga disposto ex art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione dei dossier degli interventi effettuati…” (cfr. memoria n. 1 e 2 ex art. 183 VI comma c.p.c.).
Da ciò si ricava, secondo l'appellante, che le fatture non contenevano alcun dettaglio specifico delle presunte riparazioni effettuate, non esistendo alcun dossier che potesse giustificare l'attività svolta dal personale dell . CP_1
4 MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante impugna l'indicata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che:
“…l'eccezione di prescrizione sollevata solo in comparsa conclusione è evidentemente tardiva e su questa non ci si dovrà quindi pronunciare”.
Ciò in quanto nell'atto di opposizione e precisamente al punto b) delle conclusioni, la società opponente sollevava proprio l'eccezione di prescrizione e pertanto, aveva l'obbligo di pronunciarsi. Eccezione che in questa sede viene espressamente riproposta.
5 MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante deduce l'errore nella sentenza in quanto la domanda contenuta nel decreto ingiuntivo era sfornita di prova sia sull'an che sul quantum.
6 MOTIVO DI APPELLO
Parte appellante afferma l'erroneità della sentenza di primo grado laddove considera adeguatamente documentate e dettagliate le fatture.
-MOTIVI DECISIONE L'accoglimento dell'appello deriva dall'analisi della documentazione agli atti.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, chiesto per prestazioni impagate di lavori di manutenzione e riparazione veicoli industriali, viene indicato un elenco di 51 fatture impagate (ricorso e atti monitorio sono stati prodotti da con documento “MONITORIO” allegato alla comparsa di costituzione di CP_1
1 grado).
Allegati al ricorso per decreto ingiuntivo vi sono tra l'altro:
-copia delle 51 fatture, ciascuna delle quali contiene la dizione: “prestazioni effettuate come da Dossier Customer Service n….. vin n…targa….”;
-estratto conto al 30.10.2019 che contiene la data, numero del documento e del protocollo, importo delle prestazioni, e, sotto la colonna “descrizione”, la scritta per una sola prestazione “incasso Icm” e per tutte le altre prestazioni la scritta “fat. nat. miscell”
Nella memoria ex art 183 c. 1 e 2 cpc la afferma: CP_1
“In merito dunque alla prova del credito, le fatture pur riportando una dicitura di riparazione e l'indicazione delle targhe dei mezzi oggetto dell'intervento, fanno riferimento ad un dossier che contiene il dettaglio delle attività svolte.
Tale dossier non è evidentemente nella disponibilità della scrivente ma della che chiedeva Pt_1 di volta in volta gli interventi che poi venivano sottoscritti dai singoli autisti dei mezzi.
In ragione di ciò si chiede sin da ora che venga disposto ex art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione dei dossier degli interventi effettuati.”
Con ordinanza del 18.12.2020 il gi rigetta l'istanza ex 210 c.p.c. di con la seguente motivazione CP_1
“ l'opposta (oltre al già citato interpello) ha chiesto solo ordinarsi a CP_1 Parte_1
l'esibizione “dei dossier degli interventi effettuati” sui veicoli di proprietà di controparte;
Ritenuta l'inammissibilità di tale istanza poiché la stessa presuppone la sicura esistenza della documentazione chiesta in esibizione, essendo, invece, ancora sub iudice la stessa esecuzione degli interventi di cui si chiede il pagamento (tra l'altro, il legale rappresentante dell'opponente ha negato, in sede di interpello, che sia stata incaricata di eseguire interventi di sorta sui mezzi intestati alla CP_1
” Parte_1
L'analisi dei predetti atti e documenti di causa porta a concludere che la richiesta di pagamento dell non può essere accolta perché, come peraltro dalla stessa riconosciuto con la propria CP_1 memoria ex art. 183 c.p.c., essa non è corredata del necessario supporto probatorio.
Il creditore che infatti vuole riconosciuto il proprio credito per prestazioni effettuate deve dimostrare in modo specifico e descrittivo quali sono state queste prestazioni nonché indicare i costi analitici;
la mera indicazione dei numeri di fattura e di numeri di riferimento interni non può soddisfare detto onere della prova.
All'accoglimento dell'appello consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese legali seguono la soccombenza per quanto riguarda i due gradi di giudizio, e sono liquidate secondo lo scaglione fino a 56.000,00 euro (esclusa la fase istruttoria, non svolta, per il secondo grado).
Deve pronunciarsi la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
1890/2022, revoca il decreto ingiuntivo n. 9628/2018 emesso dal giudice del Tribunale di Torino a favore di CP_1
e nei confronti di
[...] Parte_1
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese legali dei due gradi di CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida in:
-euro 7.254,00 , oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa per il giudizio di primo grado,
-euro 6.946,00, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa per il giudizio di secondo grado, con distrazione delle spese a favore del difensore di parte appellante antistatario.
Torino, 19 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino