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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa RA Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 972 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2025, trattenuta in decisione con ordinanza del 16.10.2025, depositata in data
21.10.2025, emessa all'esito dell'udienza del 25.9.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2456/2024, pubblicata in data 19.12.2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Rosalba Viscomi, nel cui studio, in Botricello, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Anna Torchia, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
1 Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante specificamente rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del
25.9.2025: “--ACCOGLIERE il presente ricorso ed in riforma dell'appellata sentenza n.
2456/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro così:
1) STATUIRE “l'affido esclusivo alla sig.ra della minore Parte_1 Persona_1
con collocamento presso la madre con diritto di visita del padre
[...] [...]
”. CP_1
2) STATUIRE “ che il diritto di visita del padre venga esercitato presso l'abitazione della madre sig.ra , per due pomeriggi a settimana, il martedì e il Parte_1 giovedì dalle ore 17:00 alle 18:30 e secondo accordi tra le arti in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori, e a settimane alterne la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 fino all'età scolare di anni 6, dal sesto anno di età, qualora il sig.
[...]
abbia costruito un rapporto di confidenza e affettivo con la minore ( nel CP_1 rispetto della volontà della minore) potrà trascorrere del tempo con la figlia indipendentemente dalla presenza della mamma , potrà esercitare il diritto di visita anche fuori dalla abitazione della mamma, con le stesse modalità di tempo, per due pomeriggi infrasettimanali, da concordare e due domeniche al mese dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
3) STATUIRE “ l'obbligo di corresponsione a della somma mensile Parte_1 di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre all'obbligo di compartecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la minore”.”.
Per l'appellato specificamente rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del
25.9.2025: “…preliminarmente dichiararsi l'appello inammissibile poiché tardivo e per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. e nel merito rigettare il gravame per tutti i motivi di cui alla comparsa.”. del Procuratore Generale: “si conclude per il rigetto del ricorso in appello essendo la sentenza adeguatamente motivata nei punti oggetto di censura”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese ed istanze delle parti in primo grado sono adeguatamente sunteggiate nei termini di seguito riprodotti nella sentenza del Tribunale di Catanzaro impugnata:
2 “
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato il 25.10.2023, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di regolare l'affidamento ed il mantenimento della figlia
[...]
, nata il [...] da una relazione affettiva con Persona_2 [...]
. La ricorrente ha esposto, in fatto: CP_1
- di essere stata legata per un breve periodo da una relazione sentimentale con
[...]
da cui è nata la piccola;
CP_1 Persona_2
- di aver sempre vissuto presso l'abitazione dei propri genitori sita in Sellia Marina alla via Lauri n. 76 e che tale permanenza continua ancora oggi unitamente alla figlia minore;
- di aver portato a termine la gravidanza senza l'aiuto ed il supporto del che CP_1 fin da subito ha dimostrato completo disinteresse nei confronti della nascitura;
- che la piccola RA veniva inizialmente riconosciuta esclusivamente dalla madre e, solo a distanza di alcuni giorni, anche dal padre;
- che, nonostante il riconoscimento, il non ha mutato atteggiamento nei CP_1 confronti della figlia facendole visita solamente in pochissime occasioni nel primo mese di vita (le rare visite sono andate drasticamente a diminuire dal compimento del secondo mese della piccola RA, dapprima ogni quindici giorni e poi ad intervalli ancora maggiori);
- che quelle poche volte che il si è recato presso l'abitazione della ricorrente CP_1 anziché trascorrere del tempo con la figlia ha passato il tempo a guardare che ora fosse
o, peggio ancora, a dormire;
- che il ha altresì omesso di prendersi cura delle necessità materiali della CP_1 figlia, lasciando alla ricorrente ogni e qualsiasi adempimento, mai provvedendo a fare un regalo o preoccupandosi di acquistare il latte per la figlia e, solamente a partire dal mese di maggio 2023, ha corrisposto spontaneamente un modestissimo contributo economico di € 150,00;
- che anche successivamente il resistente ha continuato a disinteressarsi della figlia facendole visita saltuariamente e comunque senza cercare di instaurare alcun tipo di legame con la stessa, non facendo altro che rimanere seduto a vedere la piccola giocare senza interagire o prenderla in braccio;
- che, in prossimità del deposito del ricorso, il ha chiesto, in modo del tutto CP_1 repentino, di poter vedere la bambina da solo durante la settimana;
3 - che nonostante la ricorrente non abbia mai inteso limitare o escludere i rapporti della figlia con il padre, le richieste del non possono essere accolte, in quanto la CP_1 tenera età della bambina non permette che la stessa possa allontanarsi dalla madre, unico genitore con cui la bambina si sente sicura e protetta, soprattutto tenuto conto che il padre, non essendosi mai preso cura di lei, non saprebbe come intervenire al verificarsi di un qualsiasi episodio, anche di tipo semplice e naturale come può essere quello del pianto o del cambio del pannolino;
ed ha concluso, in diritto, chiedendo:
- l'affidamento esclusivo a sé della minore, con diritto del padre di farle visita una o due volte la settimana, con la presenza della mamma, anche in luoghi diversi dalla casa materna, con esclusione, allo stato, della possibilità per il padre di tenere con sé la piccola da solo;
- un contributo mensile al mantenimento della minore di € 300 euro, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
- il rimborso del 50% delle spese da ella sostenute per tutto il periodo che va dall'inizio della gravidanza (visite ginecologiche, farmaci, ecc..) sino al compimento dell'ottavo mese della piccola RA (spese mediche, pannolini, pappe, ecc..).
1.1 Costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda, deducendo, in Controparte_1 fatto:
- di avere sempre cercato, tra alti e bassi, di venire incontro ed assecondare le decisioni della;
Pt_1
- che, in una prima fase, a dicembre 2022, avevano progettato di andare a vivere insieme (intento presto tramontato poiché la aveva deciso di rimanere Pt_1 nell'abitazione dei propri genitori in quanto le avrebbero dato una mano nella gestione della bambina ed anche perché il resistente era alle prese con gli studi universitari e non possedeva un lavoro stabile);
- di aver “assecondato” altresì la nella richiesta di attribuire alla figlia oltre Pt_1 al cognome paterno anche quello della madre, circostanza omessa dalla controparte;
- che a partire dal mese di maggio 2023 erano insorti dissapori fra le parti, soprattutto in ordine alla gestione della piccola : infatti, era divenuto per lui Persona_1 sempre più difficile vedere liberamente la figlia, venendogli concesso solo di farle visita
4 per un'ora all'interno dell'abitazione dei nonni materni, alla presenza di questi ultimi e della madre, sotto il controllo delle telecamere di videosorveglianza ivi presenti;
- di aver prestato attività lavorativa, dal mese di giugno 2023 al febbraio 2024, presso la ditta Maddaloni food service con uno stipendio di circa 1.200 euro, e di essere ora in stato di disoccupazione (con un sussidio sino a settembre 2024);
- di aver sostenuto spese per la figlia appena nata e di aver inviato alla ricorrente, a partire dal mese di giugno 2023, una somma di € 150 quale contributo mensile al mantenimento;
e chiedendo, in diritto:
- l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre e diritto per sé di vedere la figlia due volte a settimana, tenendo conto delle esigenze della stessa, dalle 17,00 all'ora di cena, nonché dal venerdì alla domenica a week-end alternati, oltre ai periodi di vacanza;
- previsione, a proprio carico, di un contributo al mantenimento di € 150 al mese, oltre al riconoscimento in favore della ricorrente del 100% dell'assegno unico”.
All'esito del giudizio – istruito solo in via documentale e tramite interrogatorio libero delle parti e nel corso del quale è stato tentato anche un percorso di mediazione familiare con una regolamentazione provvisoria dei rapporti – il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 2456/2024, pubblicata in data 19.12.2024, per quanto nella presente sede rileva, ha così statuito:
“dispone l'affidamento condiviso della minore , Persona_2 con collocazione presso l'abitazione materna e diritto per il padre – salvo diverso e miglior accordo fra le parti – di vedere e tenere con sé la figlia: a) sino al compimento del 4° anno di età, tre pomeriggi a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore
16:00 alle 18:00, e, a settimane alterne, il sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore
20:00 o la domenica dalle ore 9:30 alle ore 13:00 (sino al 30.6.2025, l'esercizio del predetto diritto dovrà avvenire presso l'abitazione materna o, comunque, alla presenza della madre, che si adopererà per la positiva instaurazione di una relazione autonoma padre-figlia); b) dall'età di 4 anni in su, tre pomeriggi a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16:00 alle 19:00, a settimane alterne, il sabato pomeriggio dalle ore
16:00 alla domenica alle ore 19:00, nonché, ad anni alterni, il 24 dicembre od il giorno di Natale, il 31 dicembre od il Capodanno, il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo,
5 ed una settimana continuativa nei mesi di luglio ed agosto, da concordarsi fra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
dispone che contribuisca al mantenimento della minore Controparte_1 corrispondendo a , a mezzo bonifico entro il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_1 mese, una somma di € 200, da rivalutarsi annualmente in misura del 100% dell'indice
Istat sul costo della vita, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla minore, individuate e regolate in conformità al Protocollo sottoscritto dal
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro”.
A simili conclusioni il Tribunale è pervenuto evidenziando, in sintesi, che:
- non sono emerse condotte di totale disinteresse od incapacità tali da giustificare, quantomeno allo stato, una concentrazione dell'affidamento in capo ad un solo genitore e, quindi, una deroga all'affido condiviso: ciò in quanto, pur non potendosi negare un atteggiamento di disinteresse del padre verso la figlia, sia dal punto di vista affettivo che dal punto di vista materiale, a seguito del venir meno della relazione con la e benché quest'ultima – almeno nei primi Pt_1 mesi di vita della minore – non abbia posto seri ostacoli ai diritti del padre, tuttavia le carenze dimostrate dal in parte conseguenza della sua CP_1 giovane età, non si sono tradotte in ostacoli o difficoltà nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale tali da giustificare un affido esclusivo;
- tuttavia, le citate carenze giustificano una modulazione del diritto di visita in modo da “graduarne tempi e modi di esercizio in relazione alla circostanza, oggettiva, di un'assenza di familiarità fra il padre e la minore e di un tempo fisiologico per l'apprendimento, da parte del delle necessarie abilità CP_1 genitoriali”;
- sotto il profilo del contributo economico, per la sua giovane età e la sua pregressa esperienza lavorativa, il è in possesso di piena capacità di CP_1 produrre reddito, tale da farne pronosticare un pronto ritorno ad uno stato di occupazione, sicché, considerati i bisogni della minore, il collocamento prevalente presso la madre, il valore economico dei compiti di accudimento e il reddito prodotto dalla madre, appare congruo determinare in euro 200 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie
6 Avverso la pronuncia ha interposto appello , deducendo che: Parte_1
- quanto al disposto affido condiviso, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che, come narrato già nel ricorso introduttivo del primo grado, il alla notizia del concepimento, aveva invitato essa appellante a CP_1 interrompere la gravidanza e, subito dopo la nascita della bambina, era andato a trovarla solo il giorno delle dimissioni dall'ospedale; inoltre, pur avendo accolto l'invito a intrattenersi un po' di tempo presso l'abitazione di essa istante per stare con la piccola, egli aveva trascorso due settimane in casa da ospite assente e non collaborativo, mantenendo un forte distacco dalla compagna e dalla figlia, verso la quale non manifestava alcun trasporto, tanto da indurre essa appellante – che pure aveva tentato per gli otto mesi successivi alla nascita di mantenere in piedi la relazione – a rivolgersi al Tribunale, il quale, quindi, erroneamente non avrebbe considerato la negazione della paternità da parte del Peraltro, CP_1 ancora oggi l'appellato manterrebbe un atteggiamento freddo e distaccato nelle ore trascorse con la figlia, costretta, durante gli incontri, a giocare da sola mentre il padre resta sul divano senza proferire parola, così “ingenerando nella piccola sicuramente stati di ansia perché costretta a condividere lo spazio di casa a giocare anche se non ne ha voglia perché devono trascorrere le ore davanti ad un padre assente”, per come documentato nei filmati prodotti;
- in ordine al diritto di frequentazione e visita del padre, a nulla sarebbe valsa la scelta del Tribunale di concedere più tempo di frequentazione all'appellato, che non avrebbe, in questo arco temporale, cambiato il suo atteggiamento, finendo per rendere inutili le ore trascorse in casa così come infruttuoso si Pt_1 sarebbe manifestato il percorso di mediazione intrapreso su indicazione contenuta nella sentenza di primo grado.
Sulla scorta di tali argomenti l'appellante ha chiesto che la sentenza impugnata “venga riformata, affinché sia riconosciuto l'affido esclusivo della minore alla madre Parte_1
, con riduzione del diritto di visita del padre a due pomeriggi a settimana
[...] anziché tre fino al compimento del sesto anno di età e la modifica dell'assegno di mantenimento da euro 200,00 a euro 300,00”. Ha, quindi, concluso nei termini sopra riprodotti.
7 Si è costituito ritualmente , eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, sia in quanto tardivo sia in quanto difforme dalle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e invocando anche l'applicazione dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo, l'impugnazione, alcuna ragionevole possibilità di essere accolta. Nel merito ha contestato specificamente gli avversi assunti, denunciandone l'infondatezza e ha segnalato la mancata esecuzione della sentenza in relazione al regime di visite ivi previsto a partire dal 30 giugno 2025. Ha concluso in conformità, come in epigrafe riprodotto.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza del 25.9.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'accezione di inammissibilità per tardività del gravame, sollevata dalla difesa dell'appellato, che assume essergli stato notificato il ricorso oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c..
Sul punto è sufficiente rammentare che, a mente dell'art. 473 bis 30 c.p.c., l'appello si propone con ricorso, sicché la tempestività del gravame va valutata avendo riguardo, appunto, al deposito di tale atto introduttivo.
Nella fattispecie, la sentenza è stata depositata in data 19.12.2024 e il ricorso in appello
è stato depositato in data 16.6.2025 e, quindi, prima del decorso del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., rimanendo, invece, del tutto neutro il momento della notifica, che, peraltro, è avvenuta nel rispetto del termine fissato all'uopo dal Presidente con decreto del 17.6.2025.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, per come imposto dall'art. 342 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che: «Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
8 progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. a Sezioni
Unite n. 27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, in modo chiaro, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica.
Non può, dunque, dirsi che lo stesso difetti del requisito della specificità.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. A giudizio della Corte, tuttavia, la norma non è compatibile con il rito previsto per gli appelli in materia di famiglia e persone e tanto perché il meccanismo procedimentale disegnato dall'art. 348 bis c.p.c. è volto ad accelerare la decisione in ipotesi manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame, consentendo, così, di evitare le scansioni procedimentali di cui all'art. 352
c.p.c., a beneficio delle forme più snelle della discussione innanzi al collegio, previo deposito di note conclusive, di cui all'art. 350 bis c.p.c.. Quella che, nel giudizio ordinario costituisce l'eccezione (ossia la discussione innanzi al collegio affrancata dai termini di cui all'art. 352 c.p.c.), nel rito unico delle controversie di famiglia è, invece, la regola: in altri termini, l'ordinario iter procedimentale, previsto nell'art. 473 bis 34 c.p.c.
è già analogo a quello previsto dall'art. 350 bis c.p.c. (discussione innanzi al collegio, che immediatamente dopo trattiene la causa in decisione), sicché non vi è spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 350 bis c.p.c. (richiamato dall'art. 348 bis c.p.c.).
Tanto chiarito in rito, nel merito l'appello è infondato.
L'appellante, in sintesi, si duole del disposto affido condiviso della piccola Persona_1
ad entrambi i genitori e della regolamentazione del diritto di visita riconosciuto
[...] all'appellato, assumendo che il padre sia anaffettivo, si sia sempre dimostrato disinteressato alla piccola, con cui non riesce ad instaurare un rapporto, tanto che durante le visite alla bambina, avvenute in casa dell'appellante, egli si sarebbe limitato a
9 rimanere seduto sul divano, senza comunicare e senza curarsi della piccola, rimanendo, quindi, la sua, una presenza passiva ed astratta.
In linea di principio va rammentato – come correttamente segnalato anche dal Tribunale
– che “L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo” (Cass. n.
24876 del 09/09/2025; cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 6535 del 06/03/2019).
Nella fattispecie, va condiviso integralmente il giudizio espresso dal Tribunale in punto di insussistenza di elementi che evidenzino un'incapacità genitoriale del padre o altri elementi o fatti sufficienti per ritenere che l'affido condiviso sia pregiudizievole per la minore, il cui interesse costituisce il primario obiettivo nella disciplina dei rapporti con ciascuno dei genitori.
È opportuno evidenziare che la valutazione in ordine alla presenza o meno di fattori di rischio legati alla bigenitorialità e all'affido condiviso va rapportata all'attualità, nel senso che va operata tenendo conto anche dell'evoluzione comportamentale del genitore.
Tanto si chiarisce in quanto la fase di iniziale “negazione della paternità” – o, più propriamente, di iniziale smarrimento e difficoltà di accettare una nuova condizione di vita – che certamente ha manifestato l'appellato, non può costituire, come vorrebbe l'appellante, un marchio indelebile e permanente, dovendo, invece, verificarsi, se quel rifiuto iniziale si sia protratto nel tempo sino a costituire, oggi, un serio pericolo per la crescita sana ed equilibrata della bambina, tale per cui il sacrificio della bigenitorialità costituisca il male minore.
Quindi, pur data per assodata l'iniziale reazione del padre alla notizia del concepimento e la condotta tenuta nei primi mesi di vita della bambina – che, pur biasimevoli, non possono costituire il metro unico per valutare la condotta all'attualità –, rilevano alcuni fatti incontestati: il padre ha osservato e osserva gli orari di visita alla bambina e, per come afferma la stessa appellante, “occupa tre pomeriggi a settimana per recarsi da
Catanzaro a Sellia Marina”, non “senza alcun utile” (come ritiene l'appellante) ma per stare con la piccola;
non ha desistito nonostante egli abbia potuto vedere la bambina solo
10 in casa dell'appellante e alla presenza di questa e, quindi, in circostanze certamente non favorevoli e in un ambiente in cui egli è ospite e in cui, peraltro, ha la consapevolezza di essere continuamente ripreso dalle telecamere interne dell'abitazione (di cui, infatti,
l'appellante ha prodotto i filmati); a fronte dell'invito del Tribunale a sottoporsi ad un percorso di mediazione familiare, egli non si è sottratto e gli incontri sono stati interrotti per volontà dell'appellante; anche dopo la sentenza, ha accolto l'invito del Tribunale a proseguire il citato percorso, mettendosi in discussione e partecipando alle sedute, accettando anche che il professionista fosse scelto dall'appellante; sta adempiendo – giacché non risulta allegato nulla di segno diverso – al proprio obbligo di mantenimento verso la bambina.
Ebbene, simile contegno è proprio di un genitore tutt'altro che disinteressato alla figlia.
Ritiene l'appellante che la descritta condotta adempiente del sia motivata CP_1 esclusivamente dalla necessità di assolvere ad un dovere imposto dal Tribunale.
Premesso che, se anche così fosse, tanto dimostrerebbe che l'appellato possiede un non irrilevante senso di responsabilità e del dovere (indicativo dell'idoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente), in ogni caso la deduzione – tendente a sminuire il valore della condotta adempiente dell'appellato – è smentita dal fatto che il ha aderito al percorso di mediazione scelto dall'appellante dopo la CP_1 pubblicazione della sentenza, ancorché ciò non fosse “imposto” da alcun provvedimento giudiziale ma solo suggerito dal Tribunale (trattandosi di adempimenti incoercibili e non suscettibili di imposizione).
È vero – e la circostanza non è contestata – che il abbia difficoltà a relazionarsi CP_1 con la minore, a interagire con lei, ad instaurare un rapporto autonomo e indipendente, a lasciarsi andare a manifestazioni fisiche di affetto. Ciò nondimeno tanto non giustifica, allo stato e alla luce del complessivo contegno tenuto dall'uomo, un affidamento esclusivo della bambina alla madre né una contrazione del diritto di visita, sotto il profilo del quando e del quomodo.
I filmati prodotti in giudizio dall'appellante certamente restituiscono l'immagine di un giovane uomo non espansivo e, al momento, molto spesso non capace di interagire con la figlia. E, tuttavia, contrariamente a quanto si deduce nell'appello, i suoi occhi sono sempre puntati sulla piccola, la segue, la guarda, sorride ai suoi gesti, si sposta per
11 vederla meglio, si pone vicino a lei. Il filmato privo di data, prodotto unitamente all'appello, poi, è significativo: la bambina, del tutto a proprio agio e con serenità, si siede sul divano vicino al padre, attaccata a lui, e non si sposta da quella posizione neppure quando sull'altro capo del divano si siede la madre, che non Persona_1 segue neanche quando ella si alza dal divano e si allontana. resta Persona_1 accanto al papà, il quale non pare né infastidito né a disagio dall'avere “addosso” la bambina, con la quale, sia pure a tratti, dialoga.
Il filmato lascia desumere che si fida del padre, è a proprio agio con Persona_1 il genitore, con cui mostra di avere sviluppato una certa familiarità. Sicché, allo stato, i paventati riflessi psicologici della condotta del padre sulla crescita della bambina, che potrebbe nutrire “la sensazione di non meritare l'affetto del genitore a causa di qualche non meglio precisata colpa” e che “non si sentirà degna di ricevere amore neppure in età adulta” non varcano la soglia della mera soggettiva supposizione della parte, non agganciata ad alcun dato oggettivo.
In simile contesto di fatto, il passaggio successivo, per il bene della bambina e per la tutela del suo incomprimibile diritto alla bigenitorialità, non è quello di escludere il genitore dalle scelte che la riguardano e dalla sua crescita, attraverso un affido esclusivo alla madre, né quello di contrarre ulteriormente il tempo che la diade padre-figlia può trascorrere insieme. Al contrario, il passaggio successivo è quello di dare pedissequa esecuzione alla sentenza gravata, consentendo al padre, pian piano, di godere di spazi propri per costruire serenamente un rapporto con la bambina che non sia mediato da terzi e per imparare egli stesso, insieme alla piccola, a riconoscersi come padre, come punto di riferimento, ad agire e pensare da genitore, a superare inibizioni ed eventuali imbarazzi, perché, allo stato, sono solo questi gli ostacoli per la costruzione di un solido rapporto filiale, di cui, tuttavia, si intravedono gli albori.
Pertanto, in assenza di serie ragioni che inducano a ritenere che la presenza del CP_1 nella vita della figlia e il suo apporto alla sua crescita possano costituire fonte di pregiudizio per la bambina, non vi è ragione per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Per le medesime ragioni, va rigettato l'appello anche in relazione alla richiesta di riduzione dei giorni di visita del padre alla figlia e di modifica delle relative modalità,
12 non ravvisandosi ragioni per impedire al padre di avere spazi e tempi propri per coltivare il rapporto con . Persona_1
Va, infine, segnalato che, in conclusione dell'appello, la difesa della chiede Pt_1 anche “la modifica dell'assegno di mantenimento da euro 200,00 a euro 300,00”.
Il gravame sul punto è inammissibile, in quanto la richiesta non è accompagnata da alcuna censura rispetto alla parte della pronuncia che ha statuito sull'assegno di mantenimento: manca, in sostanza, la parte argomentativa dell'impugnazione dalla quale desumere le ragioni per le quali, secondo l'appellante, la decisione sarebbe ingiusta o non rispondente a principi di diritto o norme di legge o agli esiti istruttori.
Solo nelle note di trattazione per l'udienza del 25.9.2025, l'appellante ha poi dedotto la sopravvenienza di due nuove circostanze, ovvero il licenziamento della e Pt_1
l'assunzione del Tuttavia, tali deduzioni – peraltro, rimaste allo stato di mera CP_1 allegazione, che l'appellante non ha provato né ha richiesto di provare – non possono valere, a valle, a sanare l'inammissibilità di cui, a monte, il gravame è affetto.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza gravata va integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono l'integrale soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, applicati i parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. mod. in relazione ai giudizi innanzi alla Corte di Appello per le cause di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni e dell'attività espletata, riconosciute le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività riconducibile alla fase di trattazione/istruttoria).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo
13 sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2456/2024, pubblicata in data 19.12.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro Controparte_1
3.473,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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