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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/07/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 226/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CANCILLA MIDOSSI DOMENICO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 14/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 226 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F = , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e residente a Capranica in Largo delle Fornaci n.8, rappresenta e difesa dall' Avv. Domenico Cancilla Midossi (Cod. Fisc. ) ed C.F._2 eletivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, alla Via Papa Giovanni XXI° n. 23, giusta procura in allegato telematico, e il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi tutti della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al numero: 0761.270265 – pec: Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
, rappresentato e difeso ex art.417-bis c.p.c., dalla Dott.ssa
[...] IO ET e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto Ufficio X, sito in Viterbo, via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e scaglione retributivo. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.2.2025 la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendente a tempo indeterminato, CP_4 in qualità di docente con decorrenza giuridica ed economica 9.2017 e confermata il 01.09.2018; di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali provenienti da rapporti di lavoro a tempo determinato a partire dall'a.s. 2005/06 fino all'a.s. 2009/10; che, ai fini dell'anzianità di servizio nel ruolo statale acquisita, l'Amministrazione aveva riconosciuto solo parzialmente i servizi pre-ruolo espletati e non aveva mai proceduto all'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente, con computo dell'intero servizio pre-ruolo; che ciò aveva determinato le decurtazioni dell'anzianità in violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (parzialmente attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 2001). Ritenuta l'esistenza di un danno patrimoniale conseguente al ritardato adempimento degli obblighi comunitari e in concreto al ritardato raggiungimento degli scatti di progressione in carriere e del relativo adeguamento retributivo, rispetto a quelli che sarebbe spettato con il pieno riconoscimento dell'anzianità pregressa sin dall'inserimento in ruolo, ha quindi concluso chiedendo "… - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli incrementi stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in favore del corrispondente personale atempo indeterminato e a vedersi collocata nella fascia stipendiale 3-8 anni prevista dal CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sin dal 01.09.2017 data di assunzione a tempo indeterminato (secondo gradone); - condannare la medesima Amministrazione convenuta alla corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra indicata, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino al saldo, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CAP come per legge". Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. CP_4 L , istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 221 co. 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modifiche con L. 17 luglio 2020 n. 77.
Il ricorso è fondato. La questione è stata affrontata da tempo dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 con la quale è stata affermato il seguente principio di diritto: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Quanto alla prima statuizione in motivazione la Corte ha rammentato che "La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)". Quanto alla progressione stipendiale da riconoscere al personale della scuola assunto a tempo determinato disciplina ha invece rammentato che "… il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, … le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53. 3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi. Il CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre. È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato. Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art. 53 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”, sicché, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto. 3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f. Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza. Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della contrattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione. 3.7 – Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106. L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8. E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.". Va anche aggiunto che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 "… 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Alla luce dei suesposti criteri va dunque riconosciuto in linea di principio in favore della ricorrente, il diritto alla stessa progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo, fermo restando che il riconoscimento del credito presuppone la maturazione della progressione stipendiale in epoca antecedente alla emanazione del CCNL 2011 (avendo quest'ultimo rimodulato i relativi scaglioni, estendendo il primo ad otto anni in luogo dei due originariamente previsti), e che, in presenza di supplenze temporanee o su organico di fatto, l'annualità lavorativa utile alla maturazione della progressione deve essere determinata in conformità con quanto previsto dal comma 14 dell'art. 11 della L. n. 124/1999 (“il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 – 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Nella specie la ricorrente ha fornito prova dello svolgimento dell'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti stipulati negli aa.ss. dal 2005/06 fino al 2009/10 per complessivi anni 3 mesi 1 e giorni 28 corrispondenti ai seguenti periodi di servizio:
2005/06 Mesi 7 giorni 13
2006/07 Mesi 6 giorni 3
2007/08 Mesi 9 giorni 6
2008/09 Mesi 8 giorni 12
2009/10 Mesi 6 giorni 24 maturando quindi la progressione alla seconda fascia stipendiale ancor prima della entrata in vigore del CCNL 2011 (1/9/2010). Ne deriva che a seguito dell'inserimento in ruolo alla ricorrente spettava una retribuzione corrispondente allo scaglione superiore a quello di ingresso. Di della suddetta anzianità, come richiesto, avrebbe dovuto tenersi conto anche in sede di ricostruzione della carriere operata successivamente alla immissione in ruolo (23.5.2024). Nei limiti della prescrizione quinquennale il CP_1 convenuto va conseguentemente condannato al pagamento delle differenze retributive derivanti dal raggiungimento della seconda fascia retributiva. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato non opera il principio di cui all'art- 429 comma III c.p.c, quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della lege 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000.). Pertanto le somme richieste sono da ridurre con esclusione di quanto domandato a titolo di rivalutazione in mancanza di prova del maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c.. Il credito va quindi maggiorato Il convenuto deve essere perciò condannato al pagamento CP_1 dei soli interessi legali sulle predette differenze retributive. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Va in ultimo rammentato che secondo l'orientamento della S.C. "In tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso. (Nella specie, relativa a giudizio per omesso versamento dell'ICI in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato, in applicazione del suddetto principio, la parte è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia)" (Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 rv. 641110 - 01). Ebbene, la pervicacia con cui il rifiuta di adeguarsi all'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia e della CP_1
Suprema Corte di cassazione, costringendo così i singoli interessati alla introduzione del giudizio, consente di ravvisare i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura equitativa di ulteriori € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69) da intendersi come vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010 Rv. 615027 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 Rv. 641110 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_5
e per l'effetto accerta e dichiara il
[...] l'anzianità di servizio pre-ruolo maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta, anzianità da determinarsi in anni 3 mesi 1 e giorni 28 già alla data di entrata in vigore del CCNL CCNL 4 agosto 2011;
- Condanna conseguentemente il convenuto tenuto alla collocazione della ricorrente CP_1 nel secondo scaglione stipendiale sin dalla data dell'assunzione in ruolo e alla corresponsione nei limiti della prescrizione quinquennale delle eventuali differenze tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra determinata, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino al saldo, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale;
- Condanna il in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite CP_1 liquidate in € er compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Condanna, infine, il convenuto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al risarcimento del CP_1 danno in favore del ricorrente nella misura equitativa di € 2.000,00. Viterbo lì, 14 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 226/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CANCILLA MIDOSSI DOMENICO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 14/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 226 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F = , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e residente a Capranica in Largo delle Fornaci n.8, rappresenta e difesa dall' Avv. Domenico Cancilla Midossi (Cod. Fisc. ) ed C.F._2 eletivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, alla Via Papa Giovanni XXI° n. 23, giusta procura in allegato telematico, e il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi tutti della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al numero: 0761.270265 – pec: Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
, rappresentato e difeso ex art.417-bis c.p.c., dalla Dott.ssa
[...] IO ET e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto Ufficio X, sito in Viterbo, via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e scaglione retributivo. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.2.2025 la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendente a tempo indeterminato, CP_4 in qualità di docente con decorrenza giuridica ed economica 9.2017 e confermata il 01.09.2018; di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali provenienti da rapporti di lavoro a tempo determinato a partire dall'a.s. 2005/06 fino all'a.s. 2009/10; che, ai fini dell'anzianità di servizio nel ruolo statale acquisita, l'Amministrazione aveva riconosciuto solo parzialmente i servizi pre-ruolo espletati e non aveva mai proceduto all'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente, con computo dell'intero servizio pre-ruolo; che ciò aveva determinato le decurtazioni dell'anzianità in violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (parzialmente attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 2001). Ritenuta l'esistenza di un danno patrimoniale conseguente al ritardato adempimento degli obblighi comunitari e in concreto al ritardato raggiungimento degli scatti di progressione in carriere e del relativo adeguamento retributivo, rispetto a quelli che sarebbe spettato con il pieno riconoscimento dell'anzianità pregressa sin dall'inserimento in ruolo, ha quindi concluso chiedendo "… - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli incrementi stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in favore del corrispondente personale atempo indeterminato e a vedersi collocata nella fascia stipendiale 3-8 anni prevista dal CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sin dal 01.09.2017 data di assunzione a tempo indeterminato (secondo gradone); - condannare la medesima Amministrazione convenuta alla corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra indicata, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino al saldo, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CAP come per legge". Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. CP_4 L , istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 221 co. 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modifiche con L. 17 luglio 2020 n. 77.
Il ricorso è fondato. La questione è stata affrontata da tempo dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 con la quale è stata affermato il seguente principio di diritto: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Quanto alla prima statuizione in motivazione la Corte ha rammentato che "La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)". Quanto alla progressione stipendiale da riconoscere al personale della scuola assunto a tempo determinato disciplina ha invece rammentato che "… il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, … le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53. 3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi. Il CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre. È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato. Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art. 53 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”, sicché, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto. 3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f. Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza. Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della contrattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione. 3.7 – Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106. L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8. E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.". Va anche aggiunto che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 "… 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Alla luce dei suesposti criteri va dunque riconosciuto in linea di principio in favore della ricorrente, il diritto alla stessa progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo, fermo restando che il riconoscimento del credito presuppone la maturazione della progressione stipendiale in epoca antecedente alla emanazione del CCNL 2011 (avendo quest'ultimo rimodulato i relativi scaglioni, estendendo il primo ad otto anni in luogo dei due originariamente previsti), e che, in presenza di supplenze temporanee o su organico di fatto, l'annualità lavorativa utile alla maturazione della progressione deve essere determinata in conformità con quanto previsto dal comma 14 dell'art. 11 della L. n. 124/1999 (“il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 – 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Nella specie la ricorrente ha fornito prova dello svolgimento dell'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti stipulati negli aa.ss. dal 2005/06 fino al 2009/10 per complessivi anni 3 mesi 1 e giorni 28 corrispondenti ai seguenti periodi di servizio:
2005/06 Mesi 7 giorni 13
2006/07 Mesi 6 giorni 3
2007/08 Mesi 9 giorni 6
2008/09 Mesi 8 giorni 12
2009/10 Mesi 6 giorni 24 maturando quindi la progressione alla seconda fascia stipendiale ancor prima della entrata in vigore del CCNL 2011 (1/9/2010). Ne deriva che a seguito dell'inserimento in ruolo alla ricorrente spettava una retribuzione corrispondente allo scaglione superiore a quello di ingresso. Di della suddetta anzianità, come richiesto, avrebbe dovuto tenersi conto anche in sede di ricostruzione della carriere operata successivamente alla immissione in ruolo (23.5.2024). Nei limiti della prescrizione quinquennale il CP_1 convenuto va conseguentemente condannato al pagamento delle differenze retributive derivanti dal raggiungimento della seconda fascia retributiva. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato non opera il principio di cui all'art- 429 comma III c.p.c, quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della lege 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000.). Pertanto le somme richieste sono da ridurre con esclusione di quanto domandato a titolo di rivalutazione in mancanza di prova del maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c.. Il credito va quindi maggiorato Il convenuto deve essere perciò condannato al pagamento CP_1 dei soli interessi legali sulle predette differenze retributive. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Va in ultimo rammentato che secondo l'orientamento della S.C. "In tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso. (Nella specie, relativa a giudizio per omesso versamento dell'ICI in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato, in applicazione del suddetto principio, la parte è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia)" (Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 rv. 641110 - 01). Ebbene, la pervicacia con cui il rifiuta di adeguarsi all'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia e della CP_1
Suprema Corte di cassazione, costringendo così i singoli interessati alla introduzione del giudizio, consente di ravvisare i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura equitativa di ulteriori € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69) da intendersi come vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010 Rv. 615027 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 Rv. 641110 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_5
e per l'effetto accerta e dichiara il
[...] l'anzianità di servizio pre-ruolo maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta, anzianità da determinarsi in anni 3 mesi 1 e giorni 28 già alla data di entrata in vigore del CCNL CCNL 4 agosto 2011;
- Condanna conseguentemente il convenuto tenuto alla collocazione della ricorrente CP_1 nel secondo scaglione stipendiale sin dalla data dell'assunzione in ruolo e alla corresponsione nei limiti della prescrizione quinquennale delle eventuali differenze tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra determinata, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino al saldo, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale;
- Condanna il in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite CP_1 liquidate in € er compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Condanna, infine, il convenuto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al risarcimento del CP_1 danno in favore del ricorrente nella misura equitativa di € 2.000,00. Viterbo lì, 14 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO