Sentenza 19 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 19/04/2022, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2022
N. 00537/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2016, proposto da
Impresa Edile Poli s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Niccolò Pecchioli e Matteo Cecconi, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via A. Lapini 1;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Ilario Maio e Marco Fallaci, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale I.N.P.S. in Firenze, viale Belfiore 28/A;
per l'annullamento
- degli atti di diniego opposti dalla Commissione Provinciale per la cassa integrazione guadagni dell’INPS di Firenze alle richieste di integrazione salariale presentate dalla ricorrente nel periodo marzo-settembre 2015 e comunicati via pec alla ricorrente in data 06.01.2016;
- per quanto occorrer possa, del silenzio rigetto formatosi per l’inutile decorso di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico avverso gli atti di diniego di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2022 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente, impresa edile, in data 11 marzo 2008 ha stipulato un contratto di appalto con impresa Cosimo RT S.r.l. per eseguire opere murarie nella ristrutturazione di un edificio posto in Firenze. A seguito di verifiche tecniche effettuate su incarico della seconda sono stati contabilizzati i lavori definendo il corrispettivo dovuto alla ricorrente nella misura di euro 5.868.111,00. A fronte di tale debito la committente ha versato solo l’importo di euro 2.907.675,55 (oltre la somma per l’imposta sul valore aggiunto). Nelle more dell’esecuzione dell’appalto la Cosimo RT è incorsa in una crisi economico finanziaria conclusa con l’omologazione di un concordato preventivo, e nel relativo elenco la ricorrente figura per l’importo di euro 2.998.993,05. Questa situazione ha avuto ripercussioni su di essa che, perciò, ha formulato diverse domande di integrazione salariale ordinaria all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel seguito anche: “Istituto”).
Le domande sono state respinte in quanto a dire dell’Istituto, la causa che ha determinato la sospensione dell’attività sarebbe attinente ai rapporti tra committente e richiedente.
I dinieghi sono stati impugnati in via gerarchica con ricorso al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti dell’Istituto, cui tutavia non è stata fornita risposta. Con il presente ricorso, notificato il 28 giugno 2016 e depositato il 29 giugno 2016, la ricorrente ha allora gravato il silenzio rigetto lamentando, con primo motivo di doglianza, che la richiesta non avrebbe nulla a che fare con questioni riguardanti alcuna relazione con la sua committente e deriverebbe da difficoltà di mercato in cui versa a seguito della sopravvenuta mancanza di remuneratività dell’appalto. Ricorda di avere rappresentato all’Istituto la transitorietà del periodo di sospensione lavorativa fino al 12 febbraio 2016, avendo previsto una ripresa dell’attività che poi è effettivamente avvenuta.
Con secondo motivo lamenta difetto di motivazione in quanto la laconica risposta dell’Istituto non consentirebbe di ripercorrere l’iter valutativo della formazione degli atti di diniego impugnati. L’Istituto avrebbe dovuto operare un giudizio prognostico sulla capacità dell’impresa di continuare l’attività al termine della contrazione lavorativa.
Si è costituito l’Istituto eccependo l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta in quanto i dinieghi impugnati sono state interamente sostituiti dal provvedimento adottato dal Comitato Centrale Amministratori con delibera 16 gennaio 2017, n. 34 e notificata mediante posta certificata il 18 gennaio 2017. Nel merito replica alle deduzioni della ricorrente evidenziando che dall’anno 2008 non si sarebbe curata di procurarsi altre commesse oltre a quella affidata dalla Cosimo RT S.r.l. e si sarebbe quindi trovata in difficoltà per mancanza non di commesse, ma di fondi dell’impresa committente e ciò non sarebbe presupposto valido per il ricorso alla cassa integrazione.
All’udienza straordinaria dell’11 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa dell’Istituto poiché il provvedimento tardivo di reiezione del ricorso amministrativo ha effetto confermativo di quello già impugnato davanti al giudice, e la sua impugnazione giurisdizionale sarebbe quindi ultronea (C.d.S. V, 14 aprile 2015 n. 1868).
3. Nel merito il ricorso è infondato deve essere respinto.
Presupposto per l'ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria è costituito dalla non imputabilità della sospensione dell'attività lavorativa al datore di lavoro o ai lavoratori (artt. 1, l. 20 maggio 1975, n. 164 ora art. 11, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148).
Nel caso di specie le domande per l’ammissione alla cassa integrazione sono state motivate con la mancanza di fondi in capo all’impresa committente.
In proposito è stato stabilito che “la situazione causativa della sospensione o della contrazione dell'attività non deve essere imputabile non solo all'imprenditore ma anche ad altri soggetti, che con lo stesso hanno concluso contratti. Diversamente opinando l'istituto dell'integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio di impresa….. nella categoria non potrebbero rientrare quelle fattispecie che integrano comportamenti inadempienti di soggetti contraenti con l'imprenditore, dato che in tal caso il rimedio che l'ordinamento offre secondo le normali regole in punto di responsabilità contrattuale tutela efficacemente, sul piano patrimoniale, l'appaltatore costretto alla sospensione dei lavori” (C.d.S. VI, 23 febbraio 2011 n. 1131). L'evento interruttivo è definibile come non imputabile al datore di lavoro solo in presenza di un avvenimento sottratto ad ogni sua possibile iniziativa, compresa l'adozione di rimedi preventivi atti a contrastarli o di rimedi risarcitori atti, ex post , a compensarli (C.d.S. III, 21/03/2019, n.1897).
Nella categoria dei fatti causativi dell’involontaria contrazione o sospensione dell’attività lavorativa dell’impresa richiedente non possono quindi rientrare quelli integranti comportamenti che rappresentano un illecito civile dei suoi contraenti poiché, in tal caso, deve ritenersi che essa sia efficacemente tutelata grazie ai rimedi che l'ordinamento offre secondo le normali regole sulla responsabilità contrattuale.
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cacciari | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO