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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3399/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3399/2022 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, Via Vallona n. 70, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Anna Morbidelli presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Sangiorgi presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata in Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 33, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte depositate il 04/11/2025, come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa 1) mantenere l'assegnazione della casa familiare, costituita dall'abitazione sita in Via Vallona n. 70
unitamente alle sue pertinenze ivi compreso il garage ubicato in Via Vallona n. 77, alla ricorrente
fino alla vendita di detti immobili;
2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, mantenendone la collocazione presso la Per_1
madre;
3) disporre che il padre tenga con sé il figlio a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alla
domenica sera ed una giornata infrasettimanale, nonché una settimana nel corso delle vacanze
natalizie, alternando di anno in anno con la madre la settimana comprendente il Natale con quella
comprendente il Capodanno, metà delle vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive nel
corso delle vacanze estive in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4) porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il CP_1
versamento alla sig.ra in via anticipata mensile entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza Pt_1
dal mese di novembre 2025, della somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) porre a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie necessarie per i figli come da protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna;
6) disporre che l'assegno unico universale venga incassato per intero dalla sig.ra con cui Pt_1
abitano i figli;
7) prendere atto che, nel caso in cui, per circostanze indipendenti dalla volontà del sig. non CP_1
si procedesse alla vendita della casa familiare entro il 30.4.2026, l'assegno da lui dovuto verrà
diminuito, a partire dal mese di maggio 2026, ad € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici Istat e ciò fino alla effettiva vendita del bene, allorché il tornerà a CP_1
corrispondere € 700,00 al mese per entrambi i figli eventualmente maggiorato secondo gli indici Istat
nel frattempo maturati come previsto al precedente art. 4.
8) compensare le spese del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/12/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da con il quale contraeva matrimonio con rito concordatario a Todi Controparte_1
(PG) il 26/08/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2006, atto n. 59, parte 2, serie A, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fossero nati i figli , in data 27/09/2007, e , in data 21/12/2009. Per_2 Per_1
Con memoria difensiva depositata in data 27/02/2023 si è costituito in giudizio , Controparte_1 che non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto che la stessa venisse pronunciata a condizioni diverse da quelle indicate dalla controparte.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I., nel giudizio
è intervenuto il P.M. e le parti hanno depositato memorie integrative.
Ritenuta la causa matura per la pronuncia sullo status coniugale, all'udienza del 14/11/2023 il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio. Il PM ha successivamente concluso, come in atti, per la pronuncia della separazione tra le parti con sentenza non definitiva.
Con sentenza non definitiva n. 970/2023, pubblicata il 27/12/2023, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e ed ha provveduto per il Parte_1 Controparte_1
prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro e pertanto, viste le conclusioni congiunte precisate dalle parti come da note scritte depositate il 04/11/2025, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, il Giudice
relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza del 20/11/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro, sopra riportati in corsivo, possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati dei figli, né con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3399/2022 R.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
b) COMPENSA tra le parti le spese di lite, come da domanda congiunta.
Manda per conoscenza ai Servizi Sociali Comuni di Ravenna, Cervia, Russi?
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Presidente relatore dott. ssa Alessia Vicini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3399/2022 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, Via Vallona n. 70, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Anna Morbidelli presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Sangiorgi presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata in Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 33, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte depositate il 04/11/2025, come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa 1) mantenere l'assegnazione della casa familiare, costituita dall'abitazione sita in Via Vallona n. 70
unitamente alle sue pertinenze ivi compreso il garage ubicato in Via Vallona n. 77, alla ricorrente
fino alla vendita di detti immobili;
2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, mantenendone la collocazione presso la Per_1
madre;
3) disporre che il padre tenga con sé il figlio a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alla
domenica sera ed una giornata infrasettimanale, nonché una settimana nel corso delle vacanze
natalizie, alternando di anno in anno con la madre la settimana comprendente il Natale con quella
comprendente il Capodanno, metà delle vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive nel
corso delle vacanze estive in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4) porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il CP_1
versamento alla sig.ra in via anticipata mensile entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza Pt_1
dal mese di novembre 2025, della somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) porre a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie necessarie per i figli come da protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna;
6) disporre che l'assegno unico universale venga incassato per intero dalla sig.ra con cui Pt_1
abitano i figli;
7) prendere atto che, nel caso in cui, per circostanze indipendenti dalla volontà del sig. non CP_1
si procedesse alla vendita della casa familiare entro il 30.4.2026, l'assegno da lui dovuto verrà
diminuito, a partire dal mese di maggio 2026, ad € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente
secondo gli indici Istat e ciò fino alla effettiva vendita del bene, allorché il tornerà a CP_1
corrispondere € 700,00 al mese per entrambi i figli eventualmente maggiorato secondo gli indici Istat
nel frattempo maturati come previsto al precedente art. 4.
8) compensare le spese del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/12/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da con il quale contraeva matrimonio con rito concordatario a Todi Controparte_1
(PG) il 26/08/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2006, atto n. 59, parte 2, serie A, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fossero nati i figli , in data 27/09/2007, e , in data 21/12/2009. Per_2 Per_1
Con memoria difensiva depositata in data 27/02/2023 si è costituito in giudizio , Controparte_1 che non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto che la stessa venisse pronunciata a condizioni diverse da quelle indicate dalla controparte.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I., nel giudizio
è intervenuto il P.M. e le parti hanno depositato memorie integrative.
Ritenuta la causa matura per la pronuncia sullo status coniugale, all'udienza del 14/11/2023 il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio. Il PM ha successivamente concluso, come in atti, per la pronuncia della separazione tra le parti con sentenza non definitiva.
Con sentenza non definitiva n. 970/2023, pubblicata il 27/12/2023, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e ed ha provveduto per il Parte_1 Controparte_1
prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro e pertanto, viste le conclusioni congiunte precisate dalle parti come da note scritte depositate il 04/11/2025, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, il Giudice
relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza del 20/11/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro, sopra riportati in corsivo, possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati dei figli, né con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3399/2022 R.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie della separazione tra loro, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
b) COMPENSA tra le parti le spese di lite, come da domanda congiunta.
Manda per conoscenza ai Servizi Sociali Comuni di Ravenna, Cervia, Russi?
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Presidente relatore dott. ssa Alessia Vicini