Art. 3.
L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978, fissato in lire 1.231.595.333.000 dall' articolo 26 della legge 27 aprile 1978, n. 143 , e' aumentato di lire 77.748.450.000 in relazione alle variazioni che si apportano con la presente legge nonche' di lire 18.700.000.000 e di lire 7.400.000.000 in relazione all'applicazione, rispettivamente, delle leggi 9 gennaio 1978, n. 7 e n. 8 , tenuto conto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978, fissato in lire 1.231.595.333.000 dall' articolo 26 della legge 27 aprile 1978, n. 143 , e' aumentato di lire 77.748.450.000 in relazione alle variazioni che si apportano con la presente legge nonche' di lire 18.700.000.000 e di lire 7.400.000.000 in relazione all'applicazione, rispettivamente, delle leggi 9 gennaio 1978, n. 7 e n. 8 , tenuto conto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 .