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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 556 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
15/03/1960, rappresentato e difeso dall'avvocato MERLO SARA
e
FAVERO ANNA, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa dall'avvocato LAIN MARIA BERTILLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza altrove. La Sig.ra ER si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 31.10.2025, in tale occasione asporterà gli effetti personali ed i seguenti beni: letto matrimoniale con relativi comodini, cassettone e poltroncine in pelle;
due letti singoli con armadietto e poltroncina verde;
mobiletto sala con specchiera;
lampadario Venini, scrivania computer, divano pelle e due poltrone, cassapanca e n.
3 lampade a parete;
2. il Sig. corrisponderà alla moglie l'assegno di mantenimento mensile di € 1.000,00, da CP_1 versarsi sul conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra ER entro il giorno 10 di ogni mese. Detto assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale ed ad eventuale revisione in caso di modifica delle condizioni reddituali del Sig. ; CP_1
3. nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ed anche ai fini dello scioglimento della comunione patrimoniale in essere, il Sig. , a mezzo della sottoscrizione del CP_1 presente ricorso, promette di cedere la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Gallio
(VI) a favore della Sig.ra ER, già proprietaria dell'altro 50% di detto immobile, la quale, a mezzo della sottoscrizione del presente atto, promette di accettare, entro il termine di 30 giorni dalla sentenza di separazione, così catastalmente censito:
COMUNE DI GALLIO (VI) - Catasto Fabbricati - Foglio 36 Particella 990 sub 8 Via Hinterbergh
Piano 1-2 - Cat. A/2 Classe 02, 4,5 vani;
COMUNE DI GALLIO (VI) - Catasto Fabbricati - Foglio 36 Particella 990 sub 10 Via Hinterbergh
Piano S1 - Cat. C/2 Classe 02, 2 mq;
COMUNE DI GALLIO (VI) - Catasto Fabbricati - Foglio 36
Particella 990 sub 11 Via Hinterbergh Piano S1 - Cat. C/2 Classe 02, 2 mq;
COMUNE DI GALLIO (VI) - Catasto Fabbricati - Foglio 36 Particella 990 sub 18 Via Hinterbergh
Piano S1 - Cat. C/5 Classe 02, 14 mq;
considerando espressamente i coniugi tale trasferimento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4. spese di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 17/06/1991, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a ER NA, a titolo di mantenimento, la somma Controparte_1 di euro 1.000,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e ER NA, uniti in Controparte_1 matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 17/06/1991 con atto trascritto al n. 71, parte II, serie
A, anno 1991, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 556 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
15/03/1960, rappresentato e difeso dall'avvocato MERLO SARA
e
FAVERO ANNA, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa dall'avvocato LAIN MARIA BERTILLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza altrove. La Sig.ra ER si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 31.10.2025, in tale occasione asporterà gli effetti personali ed i seguenti beni: letto matrimoniale con relativi comodini, cassettone e poltroncine in pelle;
due letti singoli con armadietto e poltroncina verde;
mobiletto sala con specchiera;
lampadario Venini, scrivania computer, divano pelle e due poltrone, cassapanca e n.
3 lampade a parete;
2. il Sig. corrisponderà alla moglie l'assegno di mantenimento mensile di € 1.000,00, da CP_1 versarsi sul conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra ER entro il giorno 10 di ogni mese. Detto assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale ed ad eventuale revisione in caso di modifica delle condizioni reddituali del Sig. ; CP_1
3. nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ed anche ai fini dello scioglimento della comunione patrimoniale in essere, il Sig. , a mezzo della sottoscrizione del CP_1 presente ricorso, promette di cedere la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Gallio
(VI) a favore della Sig.ra ER, già proprietaria dell'altro 50% di detto immobile, la quale, a mezzo della sottoscrizione del presente atto, promette di accettare, entro il termine di 30 giorni dalla sentenza di separazione, così catastalmente censito:
COMUNE DI GALLIO (VI) - Catasto Fabbricati - Foglio 36 Particella 990 sub 8 Via Hinterbergh
Piano 1-2 - Cat. A/2 Classe 02, 4,5 vani;
COMUNE DI GALLIO (VI) - Catasto Fabbricati - Foglio 36 Particella 990 sub 10 Via Hinterbergh
Piano S1 - Cat. C/2 Classe 02, 2 mq;
COMUNE DI GALLIO (VI) - Catasto Fabbricati - Foglio 36
Particella 990 sub 11 Via Hinterbergh Piano S1 - Cat. C/2 Classe 02, 2 mq;
COMUNE DI GALLIO (VI) - Catasto Fabbricati - Foglio 36 Particella 990 sub 18 Via Hinterbergh
Piano S1 - Cat. C/5 Classe 02, 14 mq;
considerando espressamente i coniugi tale trasferimento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4. spese di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 17/06/1991, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a ER NA, a titolo di mantenimento, la somma Controparte_1 di euro 1.000,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e ER NA, uniti in Controparte_1 matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 17/06/1991 con atto trascritto al n. 71, parte II, serie
A, anno 1991, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo