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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/07/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14889/2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14889/2010 promossa da:
(P.I. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MASSIMO CAIAFA e dall'avv. DOMENICO CAIAFA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. GIANPIERO CIPOLLETTA;
CONVENUTO contro
I. in liquidazione coatta amministrativa. (C.F.\P. Controparte_2
I.V.A. , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2 Controparte_3
CONVENUTA
Oggetto: azione di rivalsa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di cit azione notificato in data 10.11.2010 la
[...]
ha richiesto di: « 1. (…) accogliere la domanda;
Parte_1
2. per l'effetto, preso atto della responsabilità solidale del sig. CP_1
e della I. in liquidazione in persona del suo
[...] Controparte_4
pagi na 1 di 15 liquidatore dr. i in qualità rispettivamente di conducente e Controparte_5 proprietaria del veicolo OM, tg. 449470, nella causazione del sinistro avvenuto in data 22.12.1987, così come statuito nella sentenza n. 31/09 del
Tribunale di Salerno, condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare, a titolo di rivalsa, alla la somma di 49.063,41 Parte_1
(quarantanovemilasessantatre/41) corrispondente a quanto sborsato alla in relazione al giudizio richiamato, il tutto con Parte_1 interessi e rivalutazione dalla domanda alla data dell'effettivo soddisfo. »
A supporto delle domande avanzate, l'attrice ha dedotto che:
- con atto di citazione dinanzi a questo Tribunale, notificato in data
25.1.1989, il signor nella qualità di genitore esercente la CP_6 responsabilità genitoriale sul figlio minore , allegò che in data Per_1
22.12. 1987, costui, mentre era alla guida del proprio motoveicolo, in Salerno alla via Generale Clark, era stato investito dall'autocarro OM, tg. SA 449470 di proprietà della assicurata per la RCA con la Controparte_7 CP_2 [...]
e aveva riportato gravi lesioni;
Parte_1
- , nella predetta qualità, aveva convenuto nell'indicato giudizio CP_6 la Soc. coop. I. il sig. e la CP_2 Persona_2 Pt_1 [...] onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti Parte_1 da;
Parte_2
- la costituitasi in giudizio con comparsa di Parte_1 risposta e costituzione depositata il 18.4.1989 – aveva contestato che al momento del sinistro il conducente del camion (tg. SA 449470) non era abilitato alla guida e pertanto, aveva chiesto il rigetto delle avverse pretese e, in subordine, accertarsi il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del camion, di qualunque somma fosse stata costretta a pagare nei confronti dell'attore, ciò anche ai sensi dell'art. 18 L. 990/69 ultimo capoverso;
- nel corso della lunga istruttoria e, in particolare, in seguito all'acquisizione del rapporto dell'Autorità intervenuta, era emerso che il conducente del pagi na 2 di 15 camion, era, in ef fetti, sfornito di idonea patente di guida al momento del sinistro;
- il sig. e la I. in liquidazione, nel corso del Controparte_1 CP_8 giudizio e anche in sede di precisazione delle conclusioni, avevano accet tato il contraddittorio in ordine alla domanda di rivalsa, senza svolgere eccezione di tardività della richiesta della stessa svolta della contestando Parte_1 solo genericament e il merito;
- all'esito dell'istruttoria, emerse l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro ed essa NI sarebbe stata condannata a risarcire l'attore per i danni subiti;
- con sentenza n. 131/09, il Tribunale di Salerno accert ò la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, evidenziando che lo Controparte_1 stesso non aveva la patente idonea alla guida del mezzo e dichiarò, nel merito, la cessazione della materia del contendere sulla domanda dell'attore, prendendo atto della transazione int ervenuta tra costui e la Parte_1
transazione in forza della quale quest'ultima aveva versato al
[...] primo la somma di € 49.063,41;
- l'indicata sentenza rigettò la domanda di rivalsa spiegata dalla Parte_1 perché tradiva e dispose la compensazione delle spese di lite;
- alla luce della richiamata sentenza e ai sensi dell'art. 144 del Codice delle
Assicurazioni (precedentemente art. 18 ultimo comma della L.990/69) e dell'art. 1916 cod. civ., la a diritto di rivalersi Parte_1 nei confronti del sig. e della . in Persona_2 CP_7 CP_8 liquidazione, in persona del suo liquidatore, di tutto quanto pagato in relazione al giudizio recante NRG 561/89 definito con sentenza n. 131/09 del
Tribunale di Salerno, precisamente € 49.063,41 per risarcimento in favore del sig. ; CP_6
- con varie raccomandate, anche 24.10.88, 12.4.89 ante causam, 23.10.09, ultima 25.9.2010, essa NI aveva costituito in mora il sig. Per_2
e la I. . in liquidazione in persona del suo liquidatore
[...] CP_2 CP_8
pagi na 3 di 15 e, nonostante i ripetuti inviti non è stato possibile addivenire ad una composizione bonaria della vertenza.
Il sig. con la propria comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 tardivamente depositata il 16/3/2011, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «
1. (…) l'accoglimento della relativa eccezione, dichiarare prescritto il presunto diritto esercitato nei confronti del sig. e, Controparte_1 dunque, inammissibili e sempre infondate le azioni proposte;
2. riconoscere e d ichiarare la palese carenza di legittimazione passiva alla lite del concludente con conseguente declaratoria 'inammissibilità ed improponibilità delle domande avanzate in danno dello stesso, in ogni caso rigettandole;
3. rigettare in ogni caso nel merito, ovvero dichiarare inammissibile, la domanda di ripetizione (a titolo di rivalsa e/o di surroga) introdotta nei confronti della parte convenuta per l'inopponibilità allo stesso della transazione operata e per l'insussistenza in punto di fatto e di diritto delle condizioni che dovrebbero giustificarne la proposizione nei confronti di quest'ultimo, palesemente carente di legittimazione a contraddire;
4. rigettare, in ogni caso, la richiesta di rivalutazione monetaria del credito azionato, stante la non dubbia sua natura di debito di valuta;
5. condannare, infine, la società attrice - che nessun titolo ha per giustificare la richiesta di condanna in solido dei convenuti, per l'inesistenza delle condizioni che siffatta solidarietà dovrebbero giustificare - a rivalere lo delle spese e delle competenze di lite con attribuzione al difensore, CP_1 che le ha anticipate e ne è creditore, in sentenza provvisoriamente eseguibile ope legis ».
A supporto delle richieste avanzate nella propria comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta ha dedotto:
- che nella sentenza n. 131/09, allo stato passata in giudicato, la domanda di rivalsa veniva avanzata dall'attuale società istante all'atto della propria costituzione in causa avvenuta in data 18/4/1989, giorno antecedente a quello fissato per la comparizione delle parti, e, dunque, in palese violazione dei pagi na 4 di 15 termini di cui agli artt. 166 e 167 del Codice di procedura civile all'epoca vigente;
- che tale eccezione di tardività veniva sollevata dalla parte convenuta e accolta dal Magist rato estensore della predetta sentenza n.131/09, il quale, per l'appunto, rigettava la domanda stessa per la sua tardività;
- l'intempestiva proposizione della domanda in discorso e il suo rigetto comportavano, peraltro, che detta domanda abbia avuto l'unico ed esclusivo effetto di una nuova costituzione in mora degli attuali convenuti, nei cui confronti il termine di prescrizione dell'azione, int errottosi alla data del
18/4/1989, è subito dopo ricominciato a decorrere e si è completato ben prima della notifica della citazione che ha dato vita al giudizio che ne occupa, sicché
a detta epoca il diritto oggi azionato deve ritenersi più che abbondantemente prescritto, atteso che solo con la raccomandata del 23/10/2009 la società ha operat o la successiva costituzione in mora del Parte_1 comparente e della cooperativa IADO in liquidazione;
- che essa parte è carente di legittimazione passiva, essendo pacifico che
«in tema di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da sinistro stradale, verificatasi la condizione dell'inoperatività della polizza, prevista per il caso di guida del veicolo da parte di persona sprovvista della relativa abilitazione, l'assicuratore, che abbia risarcito il danneggiato ex art. 18, primo comma, legge 24/12/1969, n. 990, ha diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'assicurato e non nei confronti del terzo conducente del veicolo»( Cass. Civ., Sezione III, 31 gennaio 2006, n.
2130);
- che la palese inf ondatezza in punto di fatto e di diritto della pret esa creditoria avanzata in quanto l'attrice ha spontaneamente soddisfatto le pretese risarcitorie del , danneggiato dal sinistro stradale del 22/12/1987, CP_6
a fronte della dedotta non operatività della copertura assicurativa Co dell'autoveicolo di proprietà della società .D.O;
- che la successione particolare nel credito, affermata dall'attrice a proprio vantaggio, se non altro al livello della sua ripetibilità, non è legittimata dalla pagi na 5 di 15 sussistenza di un valido titolo opponibile a esso convenuto, che non è legittimo destinatario della relativa istanza;
- che la transazione da essa attrice conclusa con il non può far le veci di CP_6 una sentenza, passata in giudicato, che accerti e sanzioni l'obbligo di tutte le parti evocate in giudizio di procedere al risarcimento del danno, ne quantifichi l'ammontare e precisi le categorie di danno meritevoli di risarcimento e dunque da ristorarsi;
- che la pretesa creditoria avanzat a nei proprio confronti è priva di fondamento dello per di più in solido ed in concorso con la società CP_1 che ha stipulato la polizza assicurativa, unica legittima destinataria della domanda della istante,;
- che la società prima di at tivarsi per ripetere il Parte_1 presunto suo credito, aveva in passato e ha tutt'oggi l'obbligo di dimostrare esaustivamente il concorso delle condizioni tutte richieste perché tale domanda di ripetizione (a titolo di rivalsa e/o di surroga) fosse, e sia allo stato, utilmente esperibile nei confronti di esso conducente, comprovando non solo che le eccezioni opposte al danneggiato siano destituite di fondamento, ma altresì che nella fattispecie sussistano tutti i presupposti di rito e di merito atti a rendere il preteso credito azionato reclamabile anche nei confronti di esso convenuto, e non della sola società I. la quale gli ha CP_2 affidato volontariamente la guida del camion per proprie esigenze, pur sapendo che quest i non era abilitato alla sua conduzione, deve sicurament e da sola rispondere delle somme legittimamente pagate in favore del , una CP_6 volta accertatane la congruità e la legittimità;
L'altra parte convenuta, ., con la propria comparsa di Controparte_9 costituzione e risposta, ha richiesto:
« 1. (…) in via preliminare e pregiudizievole dichiarare l'inammissibilità e
l'improcedibilità ex art. 201 L.F. della domanda proposta;
2. Nel merito, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata e comunque non configurabile come rivalsa ex art. 18 della L. 990/69».
pagi na 6 di 15 A sostegno delle richieste avanzate nella propria comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta ha eccepito:
- l'improcedibilità della domanda di condanna, in quant o essa I. CP_10
è in liquidazione coatta amministrativa, così come risulta dal
[...] provvedimento del 16/4/1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale;
- che da ciò deriva il divieto di intraprendere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio dell'impresa anche per i crediti maturati durante la procedura ex art. 201 L.F, ai sensi del quale «Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art.66»;
- la prescrizione del diritto di rivalsa, infondatezza e l'inammissibilità della chiesta domanda di condanna a titolo di rivalsa attesa la mancata prova della conoscenza in capo alla . dei fatti imputati al conducente che Parte_3 circolava illegalmente.
***
1. In primo luogo, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, giacché sia la I. . in Controparte_1 Controparte_4 liquidazione si sono costituiti tardivamente, ossia rispettivamente il
16/3/2011 e il 23/3/2011, giorno in cui si è tenuta la prima udienza, come essendo un'eccezione in senso stretto (art. 2938 cod. civ.), quindi non rilevabile d'ufficio, andava proposta con comparsa di costituzione depositata tempestivamente (art. 167, c. 2, c.p.c.); invece, entrambi sia pure eccepito dalla parte attorea al verbale della prima udienza (ferma la rilevabilità
d'ufficio dell'inammissibilità dell'eccezione, v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
4689 del 21/02/2020).
2. Occorre ora esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla a.r.l. in quanto in stato di liquidazione coatta Controparte_9 amministrativa con decreto del 16/4//1998 del Ministero Del Lavoro E Della
Previdenza Sociale.
pagi na 7 di 15 2.1. L'eccezione deve essere riqualificat a come improponibilità dato che lo stato di liquidazione è anteriore alla proposizione della domanda.
2.2. Si osserva in diritto, con riferimento alla disciplina vigente ratione temporis, che una volta che l'asserito debitore è sottoposto il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, anche nel corso del giudizio, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla Legge Fallimentare (R.D.
16.03.1942, n. 267, con riferimento alla LAC v. art. 201 l.f.), in sede di ammissione al passivo, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improponibilità o improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda, invece, proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo, privo di effetti nei confronti della massa, da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, deve espressamente dichiarare, pertanto, la propria volontà di agire non nei confronti della procedura concorsuale, ma dello stesso fallito (Cass. 2047/1965; Cass.
3885/1988; Cass. 6713/1991; Cass. 2402/1995; Cass. 3580/1995; c.c. 7045/1995;
Cass. 9346/1997; c.c. 11379/1999 e Cass. 7704/1998), «Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito;
ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum"» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27679 del 21/11/2008
)
2.3. Deve in questa sede aderirsi all'indirizzo giurisprudenziale alla stregua del quale «l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il pagi na 8 di 15 riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito -, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 (v. art. 201 e ss. per la LAC) della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento.
Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza - influenzata dalla "vis attractiva" del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall.» (Cass.,
Sez. 1, Sent. 3.2.2006, n. 2439, v. anche Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 9198 del
10/04/2017, in motivazione e anche Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26993 del
26/11/2020).
2.4. Secondo la giurisprudenza consolidata della corte di legittimità «nella disciplina concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo . Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, pagi na 9 di 15 discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum» (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9461 del 22/05/2020, conf.
Sez. L, n. 17327 del 11/10/2012, Rv. 624216 -01; vedi anche Sez. L, n. 15066 del
19/06/2017, Rv. 644779 -01; Sez. L, n. 19271 del 20/08/2013, Rv. 628412 -01; Sez.
3, n. 5662 del 09/03/2010, Rv. 611746 -01; Sez. 3, n. 27679 del 21/11/2008, Rv.
605618-01, Sez. U, Sentenza n. 380 del 16/01/1991, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
27679 del 21/11/2008).
2.5. Non assume rilievo, ai fini dell'improponibilità, la circostanza, fatta valere e provata della parte attorea, che la società convenuta sia stata cancellata dal registro delle imprese già dal 2011 (v. visura camerale allegata alla comparsa conclusionale del 23/7/2015), in quanto è pacifico che «la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.»
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024); nel caso di specie, la difenditrice della convenuta non ha dichiarato l'evento, per cui non è stato possibile dichiarare l'interruzione del giudizio;
non rileva, invece, che la cancellazione sia stata dichiarata d'ufficio dal Registro delle imprese, essendo pagi na 10 di 15 tale forma di cancellazione equiparabile alle altre in assenza di impugnazione del relativo provvedimento di cancellazione.
2.6. Dunque, è dichiarata l'improponibilità dell'azione esercitata dalla parte attorea nei confronti della I.A.D.O.
3. Superate le eccezioni in rito, può passarsi all'esame della domanda avanzata dalla NI nei confronti di . Controparte_1
3.1. Tale domanda è stata proposta in surrogazione ai sensi degli artt. 1203,
n. 3 (La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo) e 1916 cod. civ. (l'assicuratore che ha pagato
l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili).
3.2. Il convenuto ha eccepito che la sentenza di questo Tribunale n.131/2009, emessa all'esito del giudizio r.g.n. 561/1989, si era limitata ad accertare l'intervenuta transazione e a dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivalsa della NI, in quanto tardiva, per cui la NI per ripetere il suo presunto credito era obbligat a a dimostrare esaustivamente il concorso di tutte le condizioni richieste perché l'accoglimento di tale domanda, ossia l'esistenza di un concreto danno risarcibile vantato dal danneggiato e il suo ammontare, nonché la non operatività della copertura assicurativa, il pagamento dell'indennizzo corrisposto e la sua congruità, non avendo esso convenuto partecipato alla transazione della lite, ferma la propria estraneit à alla causazione del sinistro, imputabile alla I. la quale, avendogli CP_2 affidato volontariamente la guida del camion per proprie esigenze, pur sapendo che questi non era abilitato alla sua conduzione, doveva da sola rispondere delle somme pagate in favore del , una volta accertatane la CP_6 congruità e la legittimità.
3.3. Deve rilevarsi, in primo luogo, che sentenza 131/2009 del Tribunale di
Salerno (passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del
9/5/2010), pronunciata anche nei confronti degli odierni conventi, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere solo sul quantum della pagi na 11 di 15 pretesa risarcitoria e non sull'accertamento delle responsabilità.
3.4. Nella sentenza testualmente si legge: «Dalle risultanze processuali assunte, in particolare dal verbale delle forze dell'ordine redatto ed acquisito e dalle stesse dichiarazioni rese dal conducente l'autocarro emerge che Controparte_1 effettivamente l'attore provenendo dalla direzione opposta all'autocarro, giunto all'incrocio lo trovava occupato da detto mezzo che nello svoltare a sinistra non dava precedenza, con detta manovra occupava la corsia di marcia del motorino e ostruiva il percorso dell'attore, che giungeva dalla sua destra. Il conducente dell'autocarro, come accertato dalle forze dell'ordine, non aveva la patente idonea alla giuda del mezzo coinvolto nel sinistro. Ciò posto, deve ritenersi sicuramente accertata in concreto la colpa del convenuto, considerato che il conducente il camion non ha osservato le comuni regole di prudenza in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo, trattatasi di strada a doppio senso di' marcia, oltre alle norme di legge relative alla circolazione stradale in concomitanza di un incrocio.
Dunque non essendo emerso alcun elemento di responsabilità a carico del conducente il motorino, la responsabilità del sinistro è esclusiva di CP_1
.
[...]
3.5. Nel verbale della Polizia di Stato -Sezione Polizia Stradale di Salerno, intervenuta appena 5 minuti dopo l'evento, richiamato nella motivazione, si legge, infatti che: «Alle ore 8,30 circa del giorno 22.12.1987, in Salerno, CP_1
(munito di patente di cat."B" e NON di patente cat. "C") alla guida
[...] dell'autocarro "Fiat OM/50" targato SALERNO 449170 (solo a bordo), proveniente da Mercatello si dirigeva verso Torre Angellara, percorrendo via Salvatore Allende
(strada larga metri 16 a doppio senso di circolazione). Giunto all'altezza della strada
(larga metri 12) che porta al Parco "Arbostella" ubicata ad angolo retto sulla sinistra della stessa via Salvatore Allende, mentre effettuava la manovra di svolta a sinistra onde imboccare la suddetta strada laterale (vietata agli autocarri superiore ai 35 q.li e cioè al suo automezzo perché di q.li 50) - per non aver concesso la precedenza - veniva in collisione con il ciclomotore guidato da che proveniva CP_11
pagi na 12 di 15 dalla destra ossia dal senso inverso;
cioè il procedeva sulla detta via Salvatore CP_6
Allende da Torre Angellara verso Mercatello. L'urto avveniva sul lato destro della via
Salvatore Allende secondo la direzione tenuta dal ciclomotore, tra la parte anteriore di quest'ultimo ed il complesso frontale sinistro dell'autocarro. (…) Il camionista veniva contravvenzionato ai senni degli Artt.: 87/6 C.S. Parte_4
S.P.V.n.146019 (perché guidava l'autocarro con patente di cat. inferiore)- Art.4 C.S. con S.P.V. 146020 (perché imboccava una strada vietata agli autocarro di portate superiore oi q.li 35)- Art.104/9 C.S. con S.P.V.143774 (perché effettuava la svolta a sinistra senza concedere la precedenza al ciclomotore).
3.6. La giurisprudenza di legittimità in casi analoghi ha stabilito che «In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere e l'altra contenente un accertamento detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a dif ferenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10829 del
24/04/2025)
3.7. Dunque, tutte le contestazioni avanzate dal convenuto in merito all'an della sua responsabilità sono inammissibili.
3.8. Va soggiunto che pure è irrilevante il profilo dell'operatività o meno della polizza rispetto alla posizione del convenuto in quanto anche CP_1 assumendo l'operatività della polizza il conducente risponderebbe ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., essendo stata comunque accertata la sua responsabilità personale per ragioni autonome (ossia non avere rispettato le regole della circolazione stradale in tema di precedenza e di manovra sulla strada sulla quale si è verificato l'incidente) rispetto alla circostanza che guidasse un automezzo privo della patente di guida, ragioni che sorreggono da sole la decisione passata in cosa giudicata.
4. Tuttavia, nessun giudicato si è formato sul quantum del risarcimento del danno, riconosciuto dalla NI al danneggiato in forza della transazione
pagi na 13 di 15 stragiudiziale, che, in quanto stipulata solo con l'attore di quel giudizio, non è opponibile al convenuto (art. 1372 cod. civ.)
4.1. È, infatti, indirizzo consolidato quello secondo cui «nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 21218 del 05/07/2022).
4.2. Gli unici elementi che si ricavano dal corredo documentale in atti per la individuazione dell'entità del pregiudizio risarcito sono i seguenti:
- l'attore di quel giudizio ( ) aveva dedotto di avere subito in Parte_2 conseguenza dell'incidente un trauma cranico facciale commotivo con ecchimosi periorbitaria;
- al verbale dell'udienza del 20/5/1998, l'attore, proprio in seguito al deposito della c.t.u., richiese la condanna dei convenuti al pagamento di 80 milioni di lire, oltre interessi e rivalutazione.
- nella comparsa conclusionale dell'Assicurazione nel giudizio r.g. n. 561/89 si legge, con riferimento alla contestazione sollevata proprio dal convenuto in ordine alla non rispondenza della somma liquidata all'entità delle lesioni accertate all'esito della c.t.u., che «La liquidazione della Mutua di Ass.ni è Pt_1 avvenuta sulla base della consulenza medica legale redatta dal Dott. , integrata dai Per_3 chiarimenti dallo stesso resi. Per quanto riguarda l'invalidità temporanea ed assoluta, è stata riconosciuta solo quella di tipo biologico, non essendo stato provato alcun reddito o lucro cessante, con semplice calcolo aritmetico tabellare. Per quanto riguarda l'invalidità permanente
è stato effettuato il calcolo c.d. a punto seguito, all'epoca, dalle locali Corti e, precisamente, lire
2.200.000 a punto. E' stato riconosciuto un danno morale nella misura del 50%, del danno biologico, comprensivo di tutte le varie voci di danno e, sulla somma globale sono stati pagi na 14 di 15 conteggiati, così come vanno correttamente conteggiati, anche alla stregua della liquidazione delle interessi e rivalutazione». Parte_5
4.3. Infatti, nel giudizio fu sicuramente espletata la c.t.u., ma la NI non ha prodotto la relativa relazione, a firma del dr. (v. verbale del Per_3
10/12/1997 in cui si dà atto del deposito delle risposte alle osservazioni).
4.4. Va soggiunto che nell'atto di quietanza e transazione (v. doc. 6 all. 3 fascicolo attoreo) viene indicata esclusivamente la cifra per la quale la transazione venne stipulata (€ 49.063,41, pari a £95 milioni).
4.5. Gli elementi indicati (ricavati dal Tribunale e nemmeno dedotti nell'atto di citazione) sono del tutto insufficienti a valutare quale sarebbe stato il risarcimento che il danneggiato avrebbe ottenuto all'esito del giudizio.
4.6. Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
4.7. Per quanto concerne le spese di lite si reputa equa la compensazione delle stesse, in ragione della inammissibilità/infondatezza delle eccezioni sollevate dai convenuti in punto di prescrizione e di prova dell'an.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, e nella persona del
Giudice dott.ssa Grazia Roscigno, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
A) dichiara improponibile la domanda di condanna avanzata dall'attrice nei confronti della I. .; Controparte_10
B) dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta;
C) rigetta la domanda avanzata dall'attrice nei confronti di CP_1
[...]
D) compensa per intero le spese di lite t ra le parti.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14889/2010 promossa da:
(P.I. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MASSIMO CAIAFA e dall'avv. DOMENICO CAIAFA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. GIANPIERO CIPOLLETTA;
CONVENUTO contro
I. in liquidazione coatta amministrativa. (C.F.\P. Controparte_2
I.V.A. , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2 Controparte_3
CONVENUTA
Oggetto: azione di rivalsa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di cit azione notificato in data 10.11.2010 la
[...]
ha richiesto di: « 1. (…) accogliere la domanda;
Parte_1
2. per l'effetto, preso atto della responsabilità solidale del sig. CP_1
e della I. in liquidazione in persona del suo
[...] Controparte_4
pagi na 1 di 15 liquidatore dr. i in qualità rispettivamente di conducente e Controparte_5 proprietaria del veicolo OM, tg. 449470, nella causazione del sinistro avvenuto in data 22.12.1987, così come statuito nella sentenza n. 31/09 del
Tribunale di Salerno, condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare, a titolo di rivalsa, alla la somma di 49.063,41 Parte_1
(quarantanovemilasessantatre/41) corrispondente a quanto sborsato alla in relazione al giudizio richiamato, il tutto con Parte_1 interessi e rivalutazione dalla domanda alla data dell'effettivo soddisfo. »
A supporto delle domande avanzate, l'attrice ha dedotto che:
- con atto di citazione dinanzi a questo Tribunale, notificato in data
25.1.1989, il signor nella qualità di genitore esercente la CP_6 responsabilità genitoriale sul figlio minore , allegò che in data Per_1
22.12. 1987, costui, mentre era alla guida del proprio motoveicolo, in Salerno alla via Generale Clark, era stato investito dall'autocarro OM, tg. SA 449470 di proprietà della assicurata per la RCA con la Controparte_7 CP_2 [...]
e aveva riportato gravi lesioni;
Parte_1
- , nella predetta qualità, aveva convenuto nell'indicato giudizio CP_6 la Soc. coop. I. il sig. e la CP_2 Persona_2 Pt_1 [...] onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti Parte_1 da;
Parte_2
- la costituitasi in giudizio con comparsa di Parte_1 risposta e costituzione depositata il 18.4.1989 – aveva contestato che al momento del sinistro il conducente del camion (tg. SA 449470) non era abilitato alla guida e pertanto, aveva chiesto il rigetto delle avverse pretese e, in subordine, accertarsi il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del camion, di qualunque somma fosse stata costretta a pagare nei confronti dell'attore, ciò anche ai sensi dell'art. 18 L. 990/69 ultimo capoverso;
- nel corso della lunga istruttoria e, in particolare, in seguito all'acquisizione del rapporto dell'Autorità intervenuta, era emerso che il conducente del pagi na 2 di 15 camion, era, in ef fetti, sfornito di idonea patente di guida al momento del sinistro;
- il sig. e la I. in liquidazione, nel corso del Controparte_1 CP_8 giudizio e anche in sede di precisazione delle conclusioni, avevano accet tato il contraddittorio in ordine alla domanda di rivalsa, senza svolgere eccezione di tardività della richiesta della stessa svolta della contestando Parte_1 solo genericament e il merito;
- all'esito dell'istruttoria, emerse l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro ed essa NI sarebbe stata condannata a risarcire l'attore per i danni subiti;
- con sentenza n. 131/09, il Tribunale di Salerno accert ò la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, evidenziando che lo Controparte_1 stesso non aveva la patente idonea alla guida del mezzo e dichiarò, nel merito, la cessazione della materia del contendere sulla domanda dell'attore, prendendo atto della transazione int ervenuta tra costui e la Parte_1
transazione in forza della quale quest'ultima aveva versato al
[...] primo la somma di € 49.063,41;
- l'indicata sentenza rigettò la domanda di rivalsa spiegata dalla Parte_1 perché tradiva e dispose la compensazione delle spese di lite;
- alla luce della richiamata sentenza e ai sensi dell'art. 144 del Codice delle
Assicurazioni (precedentemente art. 18 ultimo comma della L.990/69) e dell'art. 1916 cod. civ., la a diritto di rivalersi Parte_1 nei confronti del sig. e della . in Persona_2 CP_7 CP_8 liquidazione, in persona del suo liquidatore, di tutto quanto pagato in relazione al giudizio recante NRG 561/89 definito con sentenza n. 131/09 del
Tribunale di Salerno, precisamente € 49.063,41 per risarcimento in favore del sig. ; CP_6
- con varie raccomandate, anche 24.10.88, 12.4.89 ante causam, 23.10.09, ultima 25.9.2010, essa NI aveva costituito in mora il sig. Per_2
e la I. . in liquidazione in persona del suo liquidatore
[...] CP_2 CP_8
pagi na 3 di 15 e, nonostante i ripetuti inviti non è stato possibile addivenire ad una composizione bonaria della vertenza.
Il sig. con la propria comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 tardivamente depositata il 16/3/2011, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «
1. (…) l'accoglimento della relativa eccezione, dichiarare prescritto il presunto diritto esercitato nei confronti del sig. e, Controparte_1 dunque, inammissibili e sempre infondate le azioni proposte;
2. riconoscere e d ichiarare la palese carenza di legittimazione passiva alla lite del concludente con conseguente declaratoria 'inammissibilità ed improponibilità delle domande avanzate in danno dello stesso, in ogni caso rigettandole;
3. rigettare in ogni caso nel merito, ovvero dichiarare inammissibile, la domanda di ripetizione (a titolo di rivalsa e/o di surroga) introdotta nei confronti della parte convenuta per l'inopponibilità allo stesso della transazione operata e per l'insussistenza in punto di fatto e di diritto delle condizioni che dovrebbero giustificarne la proposizione nei confronti di quest'ultimo, palesemente carente di legittimazione a contraddire;
4. rigettare, in ogni caso, la richiesta di rivalutazione monetaria del credito azionato, stante la non dubbia sua natura di debito di valuta;
5. condannare, infine, la società attrice - che nessun titolo ha per giustificare la richiesta di condanna in solido dei convenuti, per l'inesistenza delle condizioni che siffatta solidarietà dovrebbero giustificare - a rivalere lo delle spese e delle competenze di lite con attribuzione al difensore, CP_1 che le ha anticipate e ne è creditore, in sentenza provvisoriamente eseguibile ope legis ».
A supporto delle richieste avanzate nella propria comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta ha dedotto:
- che nella sentenza n. 131/09, allo stato passata in giudicato, la domanda di rivalsa veniva avanzata dall'attuale società istante all'atto della propria costituzione in causa avvenuta in data 18/4/1989, giorno antecedente a quello fissato per la comparizione delle parti, e, dunque, in palese violazione dei pagi na 4 di 15 termini di cui agli artt. 166 e 167 del Codice di procedura civile all'epoca vigente;
- che tale eccezione di tardività veniva sollevata dalla parte convenuta e accolta dal Magist rato estensore della predetta sentenza n.131/09, il quale, per l'appunto, rigettava la domanda stessa per la sua tardività;
- l'intempestiva proposizione della domanda in discorso e il suo rigetto comportavano, peraltro, che detta domanda abbia avuto l'unico ed esclusivo effetto di una nuova costituzione in mora degli attuali convenuti, nei cui confronti il termine di prescrizione dell'azione, int errottosi alla data del
18/4/1989, è subito dopo ricominciato a decorrere e si è completato ben prima della notifica della citazione che ha dato vita al giudizio che ne occupa, sicché
a detta epoca il diritto oggi azionato deve ritenersi più che abbondantemente prescritto, atteso che solo con la raccomandata del 23/10/2009 la società ha operat o la successiva costituzione in mora del Parte_1 comparente e della cooperativa IADO in liquidazione;
- che essa parte è carente di legittimazione passiva, essendo pacifico che
«in tema di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da sinistro stradale, verificatasi la condizione dell'inoperatività della polizza, prevista per il caso di guida del veicolo da parte di persona sprovvista della relativa abilitazione, l'assicuratore, che abbia risarcito il danneggiato ex art. 18, primo comma, legge 24/12/1969, n. 990, ha diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'assicurato e non nei confronti del terzo conducente del veicolo»( Cass. Civ., Sezione III, 31 gennaio 2006, n.
2130);
- che la palese inf ondatezza in punto di fatto e di diritto della pret esa creditoria avanzata in quanto l'attrice ha spontaneamente soddisfatto le pretese risarcitorie del , danneggiato dal sinistro stradale del 22/12/1987, CP_6
a fronte della dedotta non operatività della copertura assicurativa Co dell'autoveicolo di proprietà della società .D.O;
- che la successione particolare nel credito, affermata dall'attrice a proprio vantaggio, se non altro al livello della sua ripetibilità, non è legittimata dalla pagi na 5 di 15 sussistenza di un valido titolo opponibile a esso convenuto, che non è legittimo destinatario della relativa istanza;
- che la transazione da essa attrice conclusa con il non può far le veci di CP_6 una sentenza, passata in giudicato, che accerti e sanzioni l'obbligo di tutte le parti evocate in giudizio di procedere al risarcimento del danno, ne quantifichi l'ammontare e precisi le categorie di danno meritevoli di risarcimento e dunque da ristorarsi;
- che la pretesa creditoria avanzat a nei proprio confronti è priva di fondamento dello per di più in solido ed in concorso con la società CP_1 che ha stipulato la polizza assicurativa, unica legittima destinataria della domanda della istante,;
- che la società prima di at tivarsi per ripetere il Parte_1 presunto suo credito, aveva in passato e ha tutt'oggi l'obbligo di dimostrare esaustivamente il concorso delle condizioni tutte richieste perché tale domanda di ripetizione (a titolo di rivalsa e/o di surroga) fosse, e sia allo stato, utilmente esperibile nei confronti di esso conducente, comprovando non solo che le eccezioni opposte al danneggiato siano destituite di fondamento, ma altresì che nella fattispecie sussistano tutti i presupposti di rito e di merito atti a rendere il preteso credito azionato reclamabile anche nei confronti di esso convenuto, e non della sola società I. la quale gli ha CP_2 affidato volontariamente la guida del camion per proprie esigenze, pur sapendo che quest i non era abilitato alla sua conduzione, deve sicurament e da sola rispondere delle somme legittimamente pagate in favore del , una CP_6 volta accertatane la congruità e la legittimità;
L'altra parte convenuta, ., con la propria comparsa di Controparte_9 costituzione e risposta, ha richiesto:
« 1. (…) in via preliminare e pregiudizievole dichiarare l'inammissibilità e
l'improcedibilità ex art. 201 L.F. della domanda proposta;
2. Nel merito, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata e comunque non configurabile come rivalsa ex art. 18 della L. 990/69».
pagi na 6 di 15 A sostegno delle richieste avanzate nella propria comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta ha eccepito:
- l'improcedibilità della domanda di condanna, in quant o essa I. CP_10
è in liquidazione coatta amministrativa, così come risulta dal
[...] provvedimento del 16/4/1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale;
- che da ciò deriva il divieto di intraprendere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio dell'impresa anche per i crediti maturati durante la procedura ex art. 201 L.F, ai sensi del quale «Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art.66»;
- la prescrizione del diritto di rivalsa, infondatezza e l'inammissibilità della chiesta domanda di condanna a titolo di rivalsa attesa la mancata prova della conoscenza in capo alla . dei fatti imputati al conducente che Parte_3 circolava illegalmente.
***
1. In primo luogo, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, giacché sia la I. . in Controparte_1 Controparte_4 liquidazione si sono costituiti tardivamente, ossia rispettivamente il
16/3/2011 e il 23/3/2011, giorno in cui si è tenuta la prima udienza, come essendo un'eccezione in senso stretto (art. 2938 cod. civ.), quindi non rilevabile d'ufficio, andava proposta con comparsa di costituzione depositata tempestivamente (art. 167, c. 2, c.p.c.); invece, entrambi sia pure eccepito dalla parte attorea al verbale della prima udienza (ferma la rilevabilità
d'ufficio dell'inammissibilità dell'eccezione, v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
4689 del 21/02/2020).
2. Occorre ora esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla a.r.l. in quanto in stato di liquidazione coatta Controparte_9 amministrativa con decreto del 16/4//1998 del Ministero Del Lavoro E Della
Previdenza Sociale.
pagi na 7 di 15 2.1. L'eccezione deve essere riqualificat a come improponibilità dato che lo stato di liquidazione è anteriore alla proposizione della domanda.
2.2. Si osserva in diritto, con riferimento alla disciplina vigente ratione temporis, che una volta che l'asserito debitore è sottoposto il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, anche nel corso del giudizio, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla Legge Fallimentare (R.D.
16.03.1942, n. 267, con riferimento alla LAC v. art. 201 l.f.), in sede di ammissione al passivo, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improponibilità o improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda, invece, proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo, privo di effetti nei confronti della massa, da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, deve espressamente dichiarare, pertanto, la propria volontà di agire non nei confronti della procedura concorsuale, ma dello stesso fallito (Cass. 2047/1965; Cass.
3885/1988; Cass. 6713/1991; Cass. 2402/1995; Cass. 3580/1995; c.c. 7045/1995;
Cass. 9346/1997; c.c. 11379/1999 e Cass. 7704/1998), «Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito;
ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum"» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27679 del 21/11/2008
)
2.3. Deve in questa sede aderirsi all'indirizzo giurisprudenziale alla stregua del quale «l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il pagi na 8 di 15 riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito -, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 (v. art. 201 e ss. per la LAC) della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento.
Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza - influenzata dalla "vis attractiva" del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall.» (Cass.,
Sez. 1, Sent. 3.2.2006, n. 2439, v. anche Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 9198 del
10/04/2017, in motivazione e anche Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26993 del
26/11/2020).
2.4. Secondo la giurisprudenza consolidata della corte di legittimità «nella disciplina concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo . Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, pagi na 9 di 15 discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum» (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9461 del 22/05/2020, conf.
Sez. L, n. 17327 del 11/10/2012, Rv. 624216 -01; vedi anche Sez. L, n. 15066 del
19/06/2017, Rv. 644779 -01; Sez. L, n. 19271 del 20/08/2013, Rv. 628412 -01; Sez.
3, n. 5662 del 09/03/2010, Rv. 611746 -01; Sez. 3, n. 27679 del 21/11/2008, Rv.
605618-01, Sez. U, Sentenza n. 380 del 16/01/1991, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
27679 del 21/11/2008).
2.5. Non assume rilievo, ai fini dell'improponibilità, la circostanza, fatta valere e provata della parte attorea, che la società convenuta sia stata cancellata dal registro delle imprese già dal 2011 (v. visura camerale allegata alla comparsa conclusionale del 23/7/2015), in quanto è pacifico che «la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.»
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024); nel caso di specie, la difenditrice della convenuta non ha dichiarato l'evento, per cui non è stato possibile dichiarare l'interruzione del giudizio;
non rileva, invece, che la cancellazione sia stata dichiarata d'ufficio dal Registro delle imprese, essendo pagi na 10 di 15 tale forma di cancellazione equiparabile alle altre in assenza di impugnazione del relativo provvedimento di cancellazione.
2.6. Dunque, è dichiarata l'improponibilità dell'azione esercitata dalla parte attorea nei confronti della I.A.D.O.
3. Superate le eccezioni in rito, può passarsi all'esame della domanda avanzata dalla NI nei confronti di . Controparte_1
3.1. Tale domanda è stata proposta in surrogazione ai sensi degli artt. 1203,
n. 3 (La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo) e 1916 cod. civ. (l'assicuratore che ha pagato
l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili).
3.2. Il convenuto ha eccepito che la sentenza di questo Tribunale n.131/2009, emessa all'esito del giudizio r.g.n. 561/1989, si era limitata ad accertare l'intervenuta transazione e a dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivalsa della NI, in quanto tardiva, per cui la NI per ripetere il suo presunto credito era obbligat a a dimostrare esaustivamente il concorso di tutte le condizioni richieste perché l'accoglimento di tale domanda, ossia l'esistenza di un concreto danno risarcibile vantato dal danneggiato e il suo ammontare, nonché la non operatività della copertura assicurativa, il pagamento dell'indennizzo corrisposto e la sua congruità, non avendo esso convenuto partecipato alla transazione della lite, ferma la propria estraneit à alla causazione del sinistro, imputabile alla I. la quale, avendogli CP_2 affidato volontariamente la guida del camion per proprie esigenze, pur sapendo che questi non era abilitato alla sua conduzione, doveva da sola rispondere delle somme pagate in favore del , una volta accertatane la CP_6 congruità e la legittimità.
3.3. Deve rilevarsi, in primo luogo, che sentenza 131/2009 del Tribunale di
Salerno (passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del
9/5/2010), pronunciata anche nei confronti degli odierni conventi, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere solo sul quantum della pagi na 11 di 15 pretesa risarcitoria e non sull'accertamento delle responsabilità.
3.4. Nella sentenza testualmente si legge: «Dalle risultanze processuali assunte, in particolare dal verbale delle forze dell'ordine redatto ed acquisito e dalle stesse dichiarazioni rese dal conducente l'autocarro emerge che Controparte_1 effettivamente l'attore provenendo dalla direzione opposta all'autocarro, giunto all'incrocio lo trovava occupato da detto mezzo che nello svoltare a sinistra non dava precedenza, con detta manovra occupava la corsia di marcia del motorino e ostruiva il percorso dell'attore, che giungeva dalla sua destra. Il conducente dell'autocarro, come accertato dalle forze dell'ordine, non aveva la patente idonea alla giuda del mezzo coinvolto nel sinistro. Ciò posto, deve ritenersi sicuramente accertata in concreto la colpa del convenuto, considerato che il conducente il camion non ha osservato le comuni regole di prudenza in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo, trattatasi di strada a doppio senso di' marcia, oltre alle norme di legge relative alla circolazione stradale in concomitanza di un incrocio.
Dunque non essendo emerso alcun elemento di responsabilità a carico del conducente il motorino, la responsabilità del sinistro è esclusiva di CP_1
.
[...]
3.5. Nel verbale della Polizia di Stato -Sezione Polizia Stradale di Salerno, intervenuta appena 5 minuti dopo l'evento, richiamato nella motivazione, si legge, infatti che: «Alle ore 8,30 circa del giorno 22.12.1987, in Salerno, CP_1
(munito di patente di cat."B" e NON di patente cat. "C") alla guida
[...] dell'autocarro "Fiat OM/50" targato SALERNO 449170 (solo a bordo), proveniente da Mercatello si dirigeva verso Torre Angellara, percorrendo via Salvatore Allende
(strada larga metri 16 a doppio senso di circolazione). Giunto all'altezza della strada
(larga metri 12) che porta al Parco "Arbostella" ubicata ad angolo retto sulla sinistra della stessa via Salvatore Allende, mentre effettuava la manovra di svolta a sinistra onde imboccare la suddetta strada laterale (vietata agli autocarri superiore ai 35 q.li e cioè al suo automezzo perché di q.li 50) - per non aver concesso la precedenza - veniva in collisione con il ciclomotore guidato da che proveniva CP_11
pagi na 12 di 15 dalla destra ossia dal senso inverso;
cioè il procedeva sulla detta via Salvatore CP_6
Allende da Torre Angellara verso Mercatello. L'urto avveniva sul lato destro della via
Salvatore Allende secondo la direzione tenuta dal ciclomotore, tra la parte anteriore di quest'ultimo ed il complesso frontale sinistro dell'autocarro. (…) Il camionista veniva contravvenzionato ai senni degli Artt.: 87/6 C.S. Parte_4
S.P.V.n.146019 (perché guidava l'autocarro con patente di cat. inferiore)- Art.4 C.S. con S.P.V. 146020 (perché imboccava una strada vietata agli autocarro di portate superiore oi q.li 35)- Art.104/9 C.S. con S.P.V.143774 (perché effettuava la svolta a sinistra senza concedere la precedenza al ciclomotore).
3.6. La giurisprudenza di legittimità in casi analoghi ha stabilito che «In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere e l'altra contenente un accertamento detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a dif ferenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10829 del
24/04/2025)
3.7. Dunque, tutte le contestazioni avanzate dal convenuto in merito all'an della sua responsabilità sono inammissibili.
3.8. Va soggiunto che pure è irrilevante il profilo dell'operatività o meno della polizza rispetto alla posizione del convenuto in quanto anche CP_1 assumendo l'operatività della polizza il conducente risponderebbe ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., essendo stata comunque accertata la sua responsabilità personale per ragioni autonome (ossia non avere rispettato le regole della circolazione stradale in tema di precedenza e di manovra sulla strada sulla quale si è verificato l'incidente) rispetto alla circostanza che guidasse un automezzo privo della patente di guida, ragioni che sorreggono da sole la decisione passata in cosa giudicata.
4. Tuttavia, nessun giudicato si è formato sul quantum del risarcimento del danno, riconosciuto dalla NI al danneggiato in forza della transazione
pagi na 13 di 15 stragiudiziale, che, in quanto stipulata solo con l'attore di quel giudizio, non è opponibile al convenuto (art. 1372 cod. civ.)
4.1. È, infatti, indirizzo consolidato quello secondo cui «nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 21218 del 05/07/2022).
4.2. Gli unici elementi che si ricavano dal corredo documentale in atti per la individuazione dell'entità del pregiudizio risarcito sono i seguenti:
- l'attore di quel giudizio ( ) aveva dedotto di avere subito in Parte_2 conseguenza dell'incidente un trauma cranico facciale commotivo con ecchimosi periorbitaria;
- al verbale dell'udienza del 20/5/1998, l'attore, proprio in seguito al deposito della c.t.u., richiese la condanna dei convenuti al pagamento di 80 milioni di lire, oltre interessi e rivalutazione.
- nella comparsa conclusionale dell'Assicurazione nel giudizio r.g. n. 561/89 si legge, con riferimento alla contestazione sollevata proprio dal convenuto in ordine alla non rispondenza della somma liquidata all'entità delle lesioni accertate all'esito della c.t.u., che «La liquidazione della Mutua di Ass.ni è Pt_1 avvenuta sulla base della consulenza medica legale redatta dal Dott. , integrata dai Per_3 chiarimenti dallo stesso resi. Per quanto riguarda l'invalidità temporanea ed assoluta, è stata riconosciuta solo quella di tipo biologico, non essendo stato provato alcun reddito o lucro cessante, con semplice calcolo aritmetico tabellare. Per quanto riguarda l'invalidità permanente
è stato effettuato il calcolo c.d. a punto seguito, all'epoca, dalle locali Corti e, precisamente, lire
2.200.000 a punto. E' stato riconosciuto un danno morale nella misura del 50%, del danno biologico, comprensivo di tutte le varie voci di danno e, sulla somma globale sono stati pagi na 14 di 15 conteggiati, così come vanno correttamente conteggiati, anche alla stregua della liquidazione delle interessi e rivalutazione». Parte_5
4.3. Infatti, nel giudizio fu sicuramente espletata la c.t.u., ma la NI non ha prodotto la relativa relazione, a firma del dr. (v. verbale del Per_3
10/12/1997 in cui si dà atto del deposito delle risposte alle osservazioni).
4.4. Va soggiunto che nell'atto di quietanza e transazione (v. doc. 6 all. 3 fascicolo attoreo) viene indicata esclusivamente la cifra per la quale la transazione venne stipulata (€ 49.063,41, pari a £95 milioni).
4.5. Gli elementi indicati (ricavati dal Tribunale e nemmeno dedotti nell'atto di citazione) sono del tutto insufficienti a valutare quale sarebbe stato il risarcimento che il danneggiato avrebbe ottenuto all'esito del giudizio.
4.6. Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
4.7. Per quanto concerne le spese di lite si reputa equa la compensazione delle stesse, in ragione della inammissibilità/infondatezza delle eccezioni sollevate dai convenuti in punto di prescrizione e di prova dell'an.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, e nella persona del
Giudice dott.ssa Grazia Roscigno, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
A) dichiara improponibile la domanda di condanna avanzata dall'attrice nei confronti della I. .; Controparte_10
B) dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta;
C) rigetta la domanda avanzata dall'attrice nei confronti di CP_1
[...]
D) compensa per intero le spese di lite t ra le parti.
La Giudice
Grazia Roscigno
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