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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3263/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3263/2025 V.G. posta in decisione il 07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Bassano del Grappa n. 39 (avv. Franco Cini)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in Via Bassano del Grappa n. 39 (avv. Franco Cini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
29/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 20/09/1992 a Ravenna, in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 207, p. II, serie A, anno 1992;
preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di fissare la residenza o il domicilio ove ritengano di loro gradimento e con l'ulteriore obbligo di comunicarsi eventuali trasferimenti.
2) La figlia è autosufficiente in quanto occupata e di fatto convive more uxorio con un Per_1 compagno, anch'egli occupato. Pertanto, non viene previsto alcun contributo al suo mantenimento.
3) La casa familiare sita in Ravenna (RA), Via Bassano del Grappa n. 39, di proprietà esclusiva del sig. , viene assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi e le suppellettili Parte_1 Parte_2 ivi contenuti. La sig.ra provvederà al pagamento delle utenze e delle spese condominiali Pt_2 ordinarie relative alla casa familiare;
la manutenzione straordinaria compete al proprietario. Il Sig.
vive in Congo (Africa), dove lavora. I sottoscritti si accorderanno sui tempi, le modalità e le Pt_1 condizioni di vendita della casa familiare e, in ogni caso, quanto sarà ricavato dalla vendita sarà tra loro diviso al 50%, al netto delle spese relative alla compravendita e dell'eventuale residuo del mutuo contratto per l'acquisto della stessa, che sarà estinto.
4) In ragione della differenza retributiva allo stato esistente tra i coniugi, il Sig. verserà Pt_1 mensilmente alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, a decorrere dal corrente Pt_2 mese di luglio 2025, l'importo di € 2.000,00, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...]. Tale importo dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, anche in mancanza di richiesta da parte della Sig.ra (doc.ti nn. 4 e 5). Qualora la retribuzione del sig. dovesse subire una Pt_2 Pt_1 riduzione, tale da non consentirgli di sostenere mensilmente l'esborso dei predetti € 2.000 mensili, i sottoscritti si troveranno per discuterne l'eventuale revisione.
5) Il conto corrente esistente presso SA AN OL e cointestato a entrambi i coniugi, sul quale è addebitato il mutuo di originari € 125.000,00 contratto dal solo sig. , resta di titolarità di Pt_1 entrambi i coniugi.
6) Gli ulteriori conti correnti e investimenti, di cui ciascuno dei sottoscritti coniugi è titolare, e quanto in essi contenuto, restano di esclusiva titolarità dell'intestatario senza nulla versare all'altro coniuge.
7) L'autovettura LANCIA Y tg. FD143XH, l'autovettura FIAT 500 tg. EG703KJ e il motociclo
[...]
tg. DG24426 restano di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, che per essi nulla Pt_3 dovranno corrispondere all'altro coniuge.
8) Il gatto di nome e i due Cocker Spaniel, Mike, di proprietà comune, restano di Per_2 CP_1 proprietà esclusiva della sig.ra che per essi nulla deve versare al Sig. , che, da parte Pt_2 Pt_1 sua, potrà vedere i tre animali quando vorrà.
9) Le altre questioni patrimoniali, allo stato discusse, sono state definite con separato accordo.
10) Le spese e i compensi di avvocato per il presente procedimento sono a carico di entrambi i sottoscritti nella misura del 50% ciascuno.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3263/2025 V.G. posta in decisione il 07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Bassano del Grappa n. 39 (avv. Franco Cini)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in Via Bassano del Grappa n. 39 (avv. Franco Cini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
29/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 20/09/1992 a Ravenna, in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 207, p. II, serie A, anno 1992;
preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di fissare la residenza o il domicilio ove ritengano di loro gradimento e con l'ulteriore obbligo di comunicarsi eventuali trasferimenti.
2) La figlia è autosufficiente in quanto occupata e di fatto convive more uxorio con un Per_1 compagno, anch'egli occupato. Pertanto, non viene previsto alcun contributo al suo mantenimento.
3) La casa familiare sita in Ravenna (RA), Via Bassano del Grappa n. 39, di proprietà esclusiva del sig. , viene assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi e le suppellettili Parte_1 Parte_2 ivi contenuti. La sig.ra provvederà al pagamento delle utenze e delle spese condominiali Pt_2 ordinarie relative alla casa familiare;
la manutenzione straordinaria compete al proprietario. Il Sig.
vive in Congo (Africa), dove lavora. I sottoscritti si accorderanno sui tempi, le modalità e le Pt_1 condizioni di vendita della casa familiare e, in ogni caso, quanto sarà ricavato dalla vendita sarà tra loro diviso al 50%, al netto delle spese relative alla compravendita e dell'eventuale residuo del mutuo contratto per l'acquisto della stessa, che sarà estinto.
4) In ragione della differenza retributiva allo stato esistente tra i coniugi, il Sig. verserà Pt_1 mensilmente alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, a decorrere dal corrente Pt_2 mese di luglio 2025, l'importo di € 2.000,00, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...]. Tale importo dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, anche in mancanza di richiesta da parte della Sig.ra (doc.ti nn. 4 e 5). Qualora la retribuzione del sig. dovesse subire una Pt_2 Pt_1 riduzione, tale da non consentirgli di sostenere mensilmente l'esborso dei predetti € 2.000 mensili, i sottoscritti si troveranno per discuterne l'eventuale revisione.
5) Il conto corrente esistente presso SA AN OL e cointestato a entrambi i coniugi, sul quale è addebitato il mutuo di originari € 125.000,00 contratto dal solo sig. , resta di titolarità di Pt_1 entrambi i coniugi.
6) Gli ulteriori conti correnti e investimenti, di cui ciascuno dei sottoscritti coniugi è titolare, e quanto in essi contenuto, restano di esclusiva titolarità dell'intestatario senza nulla versare all'altro coniuge.
7) L'autovettura LANCIA Y tg. FD143XH, l'autovettura FIAT 500 tg. EG703KJ e il motociclo
[...]
tg. DG24426 restano di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, che per essi nulla Pt_3 dovranno corrispondere all'altro coniuge.
8) Il gatto di nome e i due Cocker Spaniel, Mike, di proprietà comune, restano di Per_2 CP_1 proprietà esclusiva della sig.ra che per essi nulla deve versare al Sig. , che, da parte Pt_2 Pt_1 sua, potrà vedere i tre animali quando vorrà.
9) Le altre questioni patrimoniali, allo stato discusse, sono state definite con separato accordo.
10) Le spese e i compensi di avvocato per il presente procedimento sono a carico di entrambi i sottoscritti nella misura del 50% ciascuno.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè