Articolo 5 della Legge 11 luglio 2002, n. 148
Articolo 4Articolo 6
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9 agosto 2002
Art. 5. 1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalita' diverse da quelle indicate nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
Entrata in vigore il 9 agosto 2002
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