Art. 5. 1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalita' diverse da quelle indicate nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
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9 agosto 2002
9 agosto 2002
Commentario • 1
- 1. Riscatto studi universitari all'esterohttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025
Giurisprudenza • 159
- 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/12/2021, n. 2253Provvedimento: […] - che tale riconoscimento non va confuso con quello di cui all'articolo 5 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea di competenza universitaria;Leggi di più...
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- 2. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/02/2023, n. 403Provvedimento: […] l'inserimento nelle graduatorie, da cui attingere i docenti per le supplenze annuali, ed in particolare nelle graduatorie di I e II fascia, presuppone il possesso di un titolo qualificabile come abilitante all'insegnamento, qualora si intenda utilizzare il titolo conseguito all'estero a tale scopo è necessario che esso sia riconosciuto dal Ministero competente. Solo attraverso la procedura posta in atto da una amministrazione statale, in virtù di quanto stabilito dal citato articolo 5 della legge 148/2002, è possibile accertare che il percorso formativo seguito all'estero abiliti all'insegnamento al pari dei titoli riconosciuti tali in Italia. Nella fattispecie in esame tale riconoscimento non sussiste.Leggi di più...
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- 3. Trib. Napoli, sentenza 17/05/2022, n. 2828Provvedimento: […] è neceSArio che esso sia riconosciuto dal Ministero competente. Solo attraverso la procedura posta in atto da una amministrazione statale, in virtù di quanto stabilito dal citato articolo 5 della legge 148/2002, è possibile accertare che il percorso formativo seguito all'estero abiliti all'insegnamento al pari dei titoli riconosciuti tali in Italia.Leggi di più...
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- 4. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/04/2015, n. 621Provvedimento: […] L'art. 5 della Legge n. 148 del 2002 ha trovato attuazione con il D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 (“ Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148 ”) , che, con l'art. 3, comma 1°, attribuisce al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca Scientifica " le valutazioni concernenti il riconoscimento" , tra l'altro, "a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata".Leggi di più...
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- 5. Trib. Roma, sentenza 05/04/2024, n. 2019Provvedimento: […] 8 Ora, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice è di solare evidenza, in quanto pacifico tra le parti, che il riconoscimento del titolo accademico conseguito dalla ricorrente e dalla stessa dichiarato nella sua domanda di partecipazione all'avviso di selezione PEO 2021 non vi sia stato; parimenti dagli atti e documenti di causa non risulta neppure che parte ricorrente, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, avesse avviato l'iter amministrativo previsto ex lege (sia dall'art. 5 della legge n. 148/2002 che, a tutto voler concedere, dall' art. 2, comma 2 dell'Intesa tra Italia e Santa Sede del 13 febbraio 2009). Ne consegue che in difetto di quanto sopra il titolo di studio conseguito dalla ricorrente presso l nell'anno 2004 Controparte_2Leggi di più...
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