Art. 5. 1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalita' diverse da quelle indicate nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
Versione
9 agosto 2002
9 agosto 2002
Commentario • 1
- 1. Riscatto studi universitari all'esterohttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 8.867245
L'INPS predispone il messaggio n. 6208 del 22 luglio 2014, ad oggetto “D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 – regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148 – riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ‘ai fini previdenziali' – art. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 161
- 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/12/2021, n. 2253Provvedimento: […] - che tale riconoscimento non va confuso con quello di cui all'articolo 5 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea di competenza universitaria;Leggi di più...
- obbligo di provvedere·
- art. 31 e 117 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di competenza·
- silenzio-inadempimento·
- valutazione dei titoli di studio·
- Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA)·
- competenza amministrativa·
- art. 5 e capo IV del titolo II del d.lgs. n. 206/2007·
- riconoscimento accademico dei titoli di studio