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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/09/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1973/2020 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CASAMASSIMA GIOVANNA, come da Parte_1 mandato in atti,
ATTORE
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. PETROSILLO DESIREE', Controparte_1 come da mandato in atti
ATTRICE
NONCHE'
, Controparte_2
CONTUMACI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MORELLI PAOLA, come da mandato E_ in atti
CONVENUTA
All'udienza del 16/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 23/10/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
1 DECISIONE
Con atto di citazione del 09/04/2020, ritualmente notificato, , Controparte_1
e , premesso di essere i tre fratelli superstiti di Parte_1 Controparte_2
(deceduto in Grottaglie il 12/01/2020), di stato civile libero e senza prole;
Persona_1 che i loro ascendenti e erano deceduti anni addietro;
che, Persona_2 Persona_3 pertanto, gli stessi erano qualificabili come eredi legittimi del de cuius ex art. 570 c.c.; che in data
06/02/2020 , IP del de cuius e figlia di , fratello E_ Persona_4 EM del medesimo, si recava dal dott. Notaio in Taranto, facendo formale CP_4 richiesta di pubblicazione di un testamento olografo presumibilmente redatto dal de cuius in data
01/09/2019 dal seguente tenore letterale: “nomino erede universale mia IP E_
(nata il [...]) Grottaglie 1 settembre 2019 ”; che il testamento olografo, iscritto al Persona_1
Repertorio n. 11439, raccolta n. 9625, veniva registrato in Taranto in data 12/02/2020 al numero di repertorio 2243; che avevano fondate ragioni di ritenere che il testamento olografo di cui sopra fosse apocrifo, convenivano in giudizio dinanzi a queto Tribunale MASCIULLO VINCENZA per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del testamento olografo dell'01/09/2019, pubblicato in data 06/02/2020 dal Notaio n. 11439 di CP_4
Repertorio – Raccolta n. 9625, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto al numero 2243 in data 12/02/2020, giacché apocrifo, falso e comunque non autentico e, per l'effetto: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a succedere in via testamentaria in capo alla Sig.ra P_
; ordinare agli uffici competenti di disporre tutti gli adempimenti di rito ovvero di annotare
[...] la nullità in ordine alla pubblicazione del testamento olografo pubblicato in data 06/02/2020 dal
Notaio n. 11439 di Repertorio – Raccolta n. 9625, registrato presso l'Agenzia delle CP_4
Entrate di Taranto al numero 2243 in data 12/02/2020; accertare e dichiarare la qualità di eredi legittimi in capo ai Sigg.ri , e che Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 succedono ex lege al de cuius Sig. deceduto ab intestato in Grottaglie in data Persona_1
12/01/2020 e, per l'effetto disporre che la divisione del patrimonio ereditario avvenga secondo le norme della successione legittima;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa del 07/07/2020 si costituiva in giudizio la quale, nel E_ chiedere il totale rigetto delle domande attoree, svolgeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni causati dalla trascrizione dell'atto di citazione sui beni immobili e mobili compresi nell'eredità, la cui commerciabilità era stata impedita dall'iniziativa avversaria oltre che dalla diffida inviata da controparte a che aveva di fatto bloccato il libretto di risparmio postale intestato Controparte_5
2 al decuius; deduceva che nel corso degli anni si era sempre interessata dello zio defunto, a differenza degli attori, con i quali il decuius aveva interrotto i rapporti da moltissimi anni, e che era in virtù di detto rapporto che lo zio aveva deciso di nominarla erede universale di tutti i suoi beni;
precisava che, alla morte di , aveva ricevuto dalle mani dell'Avv. , legale dello zio Persona_1 Controparte_6 defunto, la busta con all'interno il testamento olografo, il quale le confermava che il de cuius aveva scritto il documento di suo pugno e glielo aveva consegnato affinchè lo custodisse sino alla sua morte;
la stessa, dopo essersi occupata delle esequie dello zio gravandosi dei costi, si rivolgeva al Notaio in Taranto il quale provvedeva a pubblicare il testamento in data 06.02.2020 e, Persona_5 successivamente, la dichiarazione di successione veniva registrata e trascritta previo versamento dell'importo di € 3.954,14; in data 15.04.2020, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione, si rivolgeva all'esperto grafologo Dott. affinchè esaminasse il testamento e verificasse Persona_6 la sua autenticità. All'esito di tale verifica il suddetto esperto così concludeva: “Il testamento datato
"Grottaglie l settembre 2019", con firma "a nome" di " ", pubblicato dal Notaio Dr. Persona_1
il 6 febbraio 2020, (Rep. N. 111439, Racc. n. 9625), è stato scritto, datato e CP_4 sottoscritto da ”; evidenziava infine come l'immobile sito in Grottaglie alla via Persona_1
Pordenone si trovasse in condizioni tali di “degrado e di abbandono” da necessitare di lavori urgenti quali, fra gli altri, quelli di consolidamento dei lastrici solari o dei balconi che per legge dovevano essere espletati dalla stessa in quanto attuale intestataria e possessore dell'immobile stesso;
si doleva, quindi, di dover anticipare le spese necessarie al consolidamento del predetto immobile, senza poter accedere alla disponibilità (pari ad € 27.679,88 ) giacente sul libretto di risparmio postale intestato allo zio defunto, in quanto lo stesso, a seguito della diffida ricevuta dal legale degli attori, era stato illegittimamente bloccato dall'intermediario, che rifiutava di renderlo disponibile sino alla conclusione del giudizio per cui è causa;
concludeva, quindi, per il rigetto delle domande svolte dagli attori in quanto infondate, con conseguente ordine al competente conservatore dei Registri Immobiliari e dal
Pubblico Registro Automobilistico della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danno per lite temeraria a sé causati con la notifica e la trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nella misura ritenuta di giustizia e procedendosi, eventualmente, con liquidazione equitativa;
il tutto con vittoria di spese, compensi del giudizio e accessori di legge.
3 All'udienza del 26/06/2023, il procuratore dell'attrice , dichiarava il decesso Controparte_2 della propria assistita, avvenuto in data 22/05/2023 ed il Giudice dichiarava l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 27/07/2023 parte convenuta riassumeva il presente giudizio ai sensi dell'art. 303 c.p.c.; il ricorso veniva regolarmente notificato alle altre parti, nonché collettivamente e impersonalmente agli eredi di all'ultimo domicilio della stessa. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante prova documentale, assunzione delle prove orali e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 16/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 23/10/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
In via preliminare, prima di passare all'esame del merito della controversia, occorre rilevare la inammissibilità del giuramento decisorio deferito in sede di precisazione delle conclusioni dall'attore nei confronti della convenuta in quanto privo del carattere della Parte_1 E_ decisorietà, posto che risulta vertere su circostanze che nulla aggiungerebbero sul piano probatorio alla verifica della sussistenza o meno dei requisiti formali di validità del testamento olografo dell'01/09/2019, pubblicato in data 06/02/2020 dal Notaio n. 11439 di Repertorio – CP_4
Raccolta n. 9625, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto al numero 2243 in data
12/02/2020 e che l'attore assumere essere apocrifo.
Parimenti inammissibile è la richiesta di integrazione documentale richiesta dalla parte attrice, formulata in termini generici per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, senza che siano stati forniti elementi idonei a far ritenere sussistenti le condizioni per rimettere in termini la parte medesima.
Passando all'esame del merito della presente controversia, il Collegio rileva che con la domanda principale gli attori hanno chiesto accertarsi la falsità del testamento olografo attribuito al defunto
4 fratello e pubblicato con atto del notaio del 06/02/2020 per effetto della mancanza CP_4 nello stesso dei requisiti dell'autografia ed olografia, non essendo l'atto di ultima volontà riconducibile alla mano del testatore.
È documentato che con atto del notaio del 06/02/2020 rep. 11439 e raccolta 9625 CP_4 registrato in Taranto il 12/02/2020 al n. 2243, venne pubblicato un testamento olografo di ER
, recante la data del 01/09/2019; tanto su richiesta di IP del defunto in
[...] E_ quanto figlia del fratello EM . Il predetto atto di ultima volontà aveva il Persona_4 seguente tenore letterale: “Nomino erede universale mia IP (nata il [...]). E_
Grottaglie 1 settembre 2019 ”. Persona_1
Il testamento in questione è da ritenersi dotato del requisito dell'autografia ed olografia, ex art.602 comma 1 c.c..
Il consulente tecnico di ufficio dott.ssa all'esito di una attenta analisi del documento che Per_7 racchiude l'atto di ultima volontà e delle scritture di comparazione di certa attribuibilità al de cuius, risalenti all'epoca 1995-2019, ha rilevato che la scheda testamentaria è stata integralmente vergata da
. Persona_1
L'assenza di segni di eterografia all'interno della scheda testamentaria rende possibile l'attribuzione della stessa ad un'unica mano autrice, fornendo altresì riscontro positivo della validità delle scritture di comparazione utilizzate, risalenti peraltro in parte anche ad un'epoca assai ravvicinata rispetto alla data riportata nella predetta scheda, in quanto sono risultate idonee ad evidenziare l'autenticità della scheda testamentaria.
La comparazione è avvenuta con documentazione contenente firme di certa provenienza in originale e in copia consegnata dalla parte attrice al CTU, nonché documentazione acquisita presso l'ufficio anagrafe ed il Commissariato di Polizia di Grottaglie, oltre a documenti vari relativi all'acquisto di armi e munizioni consegnati sempre dalla parte attrice ed acquisiti presso il Commissariato di polizia, risultando raccolte ben 21 firme che coprono un arco temporale di 24 anni (dal 1995 al 2019).
5 a fronte delle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice, sulla scorta delle quali la stessa ha domandato anche la rinnovazione dell'indagine peritale, non è dato fondatamente dubitare della validità degli accertamenti svolti dal CTU.
Anche in risposta alle osservazioni del CTP, il CTU ha messo in evidenza che dall'esame delle scritture emerge un grafismo poco evoluto legato al modello scolastico, con un tracciato sofferente con presenza di turbe grafiche, evidenziando graficamente come le difficoltà esecutive siano presenti in tutte le firme a partire dalla firma apposta nel 1995 all'età di 49 anni. A fronte della certa provenienza delle firme di comparazione dal decuius, il CTU analiticamente dimostra come nel corso del lungo periodo di osservazione le prestazioni grafo motorie del siano variate tra firme cronologicamente ER distanti senza rispondere a criteri di progressività, fotografando prestazioni/abilità grafo motorie altalenanti, paradossalmente migliori nel 2001 rispetto al 1995, nel 2017 rispetto al 2014, addirittura facendo emergere la variabilità della prestazione anche fra firme apposte in successione nello stesso momento. Anche la pressione valutata sui documenti in originale è risultata disomogenea, in quanto
“l'erogazione passa da tratti marcati, molto marcati a tratti alleggeriti ed infiltrati di bianco, vi sono anche tracciati in cui la pressione è spostata, invertita ossia si manifesta sui tratti ascendenti”.
Premessa la non contestata omografia della scheda testamentaria, il CTU ha operato un analitico e meticoloso confronto grafico della firma riportata nella scheda con le firme di comparazione, analizzando i segni coattivi/identificativi riscontrati nella scheda testamentaria e nei tracciati comparativi, quali “a. Ordine di apposizione b. Ductus c. Pressione d. Linea grafica e. Continuità f.
Collegamenti g. Rigo di base h. Inclinazione assiale i. Asole illegittime j. Occhielli k. Trilettere “llo”
l. ACCESSORI: puntini della “i” , Tagli delle “t”. m. Tremore” facendo emergere tutti i tratti caratterizzanti da cui è dato desumere la olografia della scheda testamentaria, per poi soffermarsi sul tremore (che il CTU rileva come più contenuto nelle scritture comparative), verificando la presenza di tutti quegli indici grafici che consentono di escludere che si tratti di un tremore artificioso, in quanto omogeneamente distribuito senza contraddizioni interne e progressivamente più intenso, come di norma avviene in modo naturale con il calare delle forze. Con specifico riguardo alle scritture comparative evidenzia che il tremore, pur presente, è più contenuto, fornendo sul punto una valida spiegazione della esistenza di una solo apparente divergenza tra scritture comparative e scheda testamentaria. Infatti, come condivisibilmente osservato dal CTU, “i tracciati comparativi sono costituiti da sole firme e che il tracciato della firma è fortemente automatizzato( sistema a circuito aperto - vedi art. Dott. “ La cinematica della firma” in Grafologia medica 1/2 - Persona_8
6 2021), manca del controllo che invece interviene nella scrittura corrente, controllo che aumenta nelle persone meno istruite (…) l'intervento attentivo e di controllo razionale essendo la scrittura corrente, il prodotto del controllo a circuito chiuso, il controllo rallenta il movimento ed il tremore si amplifica”. Peraltro, il tremore era comunque presente nelle scritture comparative e la sua accentuazione viene coerentemente riconnessa anche al fattore anagrafico e di salute in combinazione con il livello di scolarizzazione, alle riscontrate basse abilità scrittorie spese nella redazione di un documento dal forte impatto emotivo (trattandosi della manifestazione delle ultime volontà a quattro mesi dal decesso).
Con assoluta coerenza interna, seguendo un percorso di assoluto rigore logico e argomentativo, il CTU
- alla luce di tutte le corrispondenze emerse dall'esame dei tracciati, ossia delle convergenze di numerosi “segni coattivi”, e delle specifiche caratteristiche del tremore rilevato nella scheda testamentaria che lo rendono compatibile con la “mano” del – ha concluso ritenendo che ER
“L'esame strumentale del testamento olografo datato 1 settembre 2019 effettuato mediante l'ausilio di microscopio digitale con luce ultravioletto, infrarosso e per trasparenza, esclude la presenza di alterazioni chimiche e fisiche del documento, tracce di grafite , sovrascritture e solchi ciechi (…)Il testamento in verifica è omografo ed omogeneo , vale a dire redatto per intero dalla medesima mano
(…) dopo aver condotto una attenta e capillare analisi della grafia testamentaria contestata e della grafia autografa comparativa allo scopo di individuarne le peculiarità grafiche tipiche, ha rilevato significative concordanze sia negli aspetti generali che nei dettagli morfo-dinamici da consentire di rispondere al quesito come segue: “LA SCHEDA TESTAMENTARIA DATATA 1 SETTEMBRE
2019 È STATA VERGATA DAL SIG. .” Persona_1
Privi di pregio risultano le osservazioni del CTP di parte attrice, nella parte in cui pongono come premessa una diagnosi di disgrafia a carico di , che la CTP ricava dall'analisi delle Persona_1 scritture comparative e che afferma di non riscontrare nella scheda testamentaria, onde inferirne che l'autore della scheda non ne risulterebbe affetto e che un disgrafico affetto da tremori non sarebbe in grado di produrre una scheda testamentaria come quella in esame, senza tuttavia che la citata ipotesi diagnostica possa ritenersi in alcun modo supportata sul piano documentale o diversamente provata, tanto che la richiesta integrazione di CTU a mezzo grafo – patologo assumerebbe i caratteri di una inammissibile indagine di tipo esplorativo.
7 Parimenti errata è la premessa del CTP di parte attrice sulla assenza di tremori nelle scritture comparative, da cui ricaverebbe un motivo di non attribuibilità della scheda testamentaria al ER in quanto la stessa sarebbe pervasa di tremori, in quanto appare ictu oculi evidente la presenza di tremori anche nelle scritture comparative, come analiticamente messo in evidenza nel lavoro peritale dal CTU.
Quanto alla dedotta artificiosità del tremore rilevato nella scheda testamentaria, la ricostruzione metodologica svolta dal CTU smentisce in modo accurato l'ipotesi di un tremore artificioso, evidenziando con assoluta coerenza logica i tratti tipici del tremore naturale presenti nella scheda testamentaria, non riproducibili efficacemente da un falsario, per le ragioni espresse con assoluto rigore logico e argomentativo.
In definitiva la CTU, le cui conclusioni vengono condivise dal Collegio, ha preso le mosse dalla analisi approfondita del documento in originale, quindi del documento ha tratto immagini fotografiche chiare, che consentono un riscontro visivo delle descrizioni fornite.
Le congruenze hanno interessato plurimi settori di indagine, tanto da far ritenere al CTU in modo condivisibile che la scheda testamentaria sia stata vergata da . Persona_1
Appare a tal fine condivisibile la metodologia utilizzata dal CTU nella parte in cui ha operato una analisi delle firme tenendo conto delle loro peculiarità, posto che, come dallo stesso CTU evidenziato, la firma è un tipo di grafismo che non viene eseguito come un testo normale e tutti gli scritti comparativi erano rappresentati da firme apposte da in un arco temporale piuttosto Persona_1 ampio. L'ampiezza di detto periodo ha consentito anche di verificare come la firma si sia modificata nel tempo ed abbia assunto un carattere altalenante, “le prestazioni grafo motorie variano tra firme cronologicamente distanti e non in maniera progressiva come dovrebbe avvenire in assenza di importanti patologie. Le prestazioni/abilità grafo motorie vanno e vengono, sono altalenanti, paradossalmente per meglio spiegarsi, è migliore la prestazione del 2001(A2) rispetto a quella del
1995(A1) oppure la firma del 2017(A19)rispetto alla firma del 2014(A3)”, addirittura facendo emergere come “La variabilità della prestazione si rileva anche fra le firme apposte in successione nello stesso momento( si osservino nel merito le tre firme apposte nel cartellino di identità) , nella stessa firma è presente un tratto sicuro e veloce alternato a tratto lento , irrigidito e/o tremolante”, tanto da escludere che nel caso di specie, in assenza di una documentata condizione patologica,
8 l'olografia del testamento possa escludersi a causa dell'eccessivo tremore riscontrato, nella misura in cui la variabilità della prestazione grafica ha caratterizzato il dal 1995 al 2019. ER
Piuttosto, la valutazione della olografia della scheda testamentaria si fonda su quei tratti peculiari e rilevanti messi in evidenza dal CTU in cui le grafie convergono, senza che con ciò possa escludersi la sussistenza di eventuali divergenze (come innanzi detto, riscontrabili già tra varie firme di comparazione di certa provenienza dal ), posto che un giudizio positivo di olografia non può ER esigere la totale convergenza del tratto grafico, bensì si fonda sulla sussistenza di plurimi elementi prevalenti convergenti, come nel caso di specie è stato possibile evidenziare, in quanto occorre tenere in considerazione ogni variabile legata alla spontaneità del gesto scrittorio sull'espressività del segno.
In definitiva le conclusioni cui il consulente di ufficio è giunto - assunte all'esito di una scrupolosa analisi della scheda testamentaria impugnata e dotate di un'ampia e coerente spiegazione fondata sui principi della scienza grafologica - sono senza dubbio da condividere.
Il testamento impugnato deve perciò ritenersi dotato del requisito dell'olografia e dell'autografia (per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore), in quanto scritto e sottoscritto dal de cuius.
Alla luce si siffatte conclusioni, il collegio rileva la irrilevanza degli ulteriori approfondimenti istruttori che in corso di causa hanno avuto come oggetto la inverosimiglianza o meno di un disposizione testamentaria che indicasse la convenuta quale unica erede, in quanto l'attore non ha domandato l'accertamento della sussistenza di profili di errore/violenza o di incapacità a testare, bensì esclusivamente l'accertamento della sua falsità.
Occorre, in particolare, evidenziare la irrilevanza di una ricostruzione volta ad ipotizzare il contenuto di un testamento che il de cuius avrebbe redatto nel 2015 o a inficiare il contenuto delle disposizioni di ultima volontà di sol perché consegnate al suo avvocato di fiducia e non alla diretta Persona_1 interessata (ossia alla convenuta), o sol perché non contemplanti un lascito anche in favore dell'amico avvocato, mentre appare assolutamente inconferente ogni ricostruzione dei rapporti di ER
con l'avv. e l'accertamento della sussistenza o meno di un rapporto di amicizia tra i
[...] CP_6 due piuttosto che tra l'avvocato predetto e l'odierna convenuta, ovvero, la sussistenza o meno in capo al de cuius del sospetto che la IP fosse coinvolta in un non meglio ricostruito episodio furto subito
9 anni prima (senza una chiara ricostruzione dell'epoca in cui detti sospetti sarebbero maturati nel testatore rispetto alla redazione del testamento). Si tratta, infatti, di aspetti inidonei ad incidere sul giudizio di certa attribuibilità della scheda al e che si collocano al di fuori di una chiara ER ricostruzione degli eventi precedenti alla morte del testatore anche sul piano temporale.
L'avvocato in sede di deposizione testimoniale (in data 11.10.2021) ha confermato che a CP_6 seguito di danneggiamento e smarrimento del testamento datato 31.07.2015, su suo consiglio, ha fatto redigere al un nuovo testamento olografo del seguente tenore: erede Persona_1 CP_7 universale mia IP (nata il [...]), Grottaglie, 1.09.2019”, redatto e E_ sottoscritto in sua presenza in data 01.09.2019; ha, altresì, confermato che in data Persona_1
01.09.2019 ha redatto a mano il testamento in sua presenza e dopo averlo riposto in busta chiusa glielo ha dato in custodia chiedendole di consegnarlo dopo la sua morte alla IP P_
Si palesano assolutamente inconsistenti i rilievi mossi dalla parte attrice, circa le
[...] contraddizioni in cui il teste sarebbe incorso, rispetto al contenuto della missiva del 11.6.2020 a firma del teste medesimo e diretta alla convenuta (allegato 4 comparsa di costituzione del 7.7.2020). Infatti, in detta missiva l'avv. scriveva che il testatore aveva vergato direttamente in sua presenza la CP_6 scheda testamentaria consegnandogliela in custodia in busta chiusa. Non possono pertanto fondatamente nutrirsi dubbi sulla attendibilità e sulla credibilità del testimone avv. . Controparte_6
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese processuali e quelle relative alla CTU seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, senza che possano ritenersi integrati i presupposti per la condanna degli attori, ex art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata, non risultando profili di malafede o di colpa grave in capo agli stessi, tanto meno risulta provato un danno a carico della parte convenuta che possa correlarsi ad un abuso dello strumento processuale da parte dell'attore, posto che un giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale non può farsi derivare automaticamente dal mero rigetto della domanda per infondatezza.
Al rigetto della domanda consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa n. 1973/2020, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
10 - Rigetta la domanda volta alla dichiarazione di inesistenza/nullità del testamento redatto da
, recante la data del 01/09/2019, pubblicato con atto del notaio Persona_1 CP_4 del 06/02/2020 rep. 11439 e raccolta 9625 registrato in Taranto il 12/02/2020 al n. 2243;
- Condanna gli attori a rifondere in favore della convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi
€ 6.500,00 per competenze;
oltre RSG, IVA e CAP;
- pone in via definitiva a carico degli attori il pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio come liquidate con decreto del G.I. del 7/11/2023 (depositato il 14.11.2023) in complessivi €
1.820,53 (incluso acconto), oltre I.V.A. se dovuta;
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari (Registro Particolare 5513, Registro Generale 7788 del
16.4.2020) e presso il competente PRA, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1973/2020 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CASAMASSIMA GIOVANNA, come da Parte_1 mandato in atti,
ATTORE
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. PETROSILLO DESIREE', Controparte_1 come da mandato in atti
ATTRICE
NONCHE'
, Controparte_2
CONTUMACI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MORELLI PAOLA, come da mandato E_ in atti
CONVENUTA
All'udienza del 16/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 23/10/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
1 DECISIONE
Con atto di citazione del 09/04/2020, ritualmente notificato, , Controparte_1
e , premesso di essere i tre fratelli superstiti di Parte_1 Controparte_2
(deceduto in Grottaglie il 12/01/2020), di stato civile libero e senza prole;
Persona_1 che i loro ascendenti e erano deceduti anni addietro;
che, Persona_2 Persona_3 pertanto, gli stessi erano qualificabili come eredi legittimi del de cuius ex art. 570 c.c.; che in data
06/02/2020 , IP del de cuius e figlia di , fratello E_ Persona_4 EM del medesimo, si recava dal dott. Notaio in Taranto, facendo formale CP_4 richiesta di pubblicazione di un testamento olografo presumibilmente redatto dal de cuius in data
01/09/2019 dal seguente tenore letterale: “nomino erede universale mia IP E_
(nata il [...]) Grottaglie 1 settembre 2019 ”; che il testamento olografo, iscritto al Persona_1
Repertorio n. 11439, raccolta n. 9625, veniva registrato in Taranto in data 12/02/2020 al numero di repertorio 2243; che avevano fondate ragioni di ritenere che il testamento olografo di cui sopra fosse apocrifo, convenivano in giudizio dinanzi a queto Tribunale MASCIULLO VINCENZA per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del testamento olografo dell'01/09/2019, pubblicato in data 06/02/2020 dal Notaio n. 11439 di CP_4
Repertorio – Raccolta n. 9625, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto al numero 2243 in data 12/02/2020, giacché apocrifo, falso e comunque non autentico e, per l'effetto: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a succedere in via testamentaria in capo alla Sig.ra P_
; ordinare agli uffici competenti di disporre tutti gli adempimenti di rito ovvero di annotare
[...] la nullità in ordine alla pubblicazione del testamento olografo pubblicato in data 06/02/2020 dal
Notaio n. 11439 di Repertorio – Raccolta n. 9625, registrato presso l'Agenzia delle CP_4
Entrate di Taranto al numero 2243 in data 12/02/2020; accertare e dichiarare la qualità di eredi legittimi in capo ai Sigg.ri , e che Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 succedono ex lege al de cuius Sig. deceduto ab intestato in Grottaglie in data Persona_1
12/01/2020 e, per l'effetto disporre che la divisione del patrimonio ereditario avvenga secondo le norme della successione legittima;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa del 07/07/2020 si costituiva in giudizio la quale, nel E_ chiedere il totale rigetto delle domande attoree, svolgeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni causati dalla trascrizione dell'atto di citazione sui beni immobili e mobili compresi nell'eredità, la cui commerciabilità era stata impedita dall'iniziativa avversaria oltre che dalla diffida inviata da controparte a che aveva di fatto bloccato il libretto di risparmio postale intestato Controparte_5
2 al decuius; deduceva che nel corso degli anni si era sempre interessata dello zio defunto, a differenza degli attori, con i quali il decuius aveva interrotto i rapporti da moltissimi anni, e che era in virtù di detto rapporto che lo zio aveva deciso di nominarla erede universale di tutti i suoi beni;
precisava che, alla morte di , aveva ricevuto dalle mani dell'Avv. , legale dello zio Persona_1 Controparte_6 defunto, la busta con all'interno il testamento olografo, il quale le confermava che il de cuius aveva scritto il documento di suo pugno e glielo aveva consegnato affinchè lo custodisse sino alla sua morte;
la stessa, dopo essersi occupata delle esequie dello zio gravandosi dei costi, si rivolgeva al Notaio in Taranto il quale provvedeva a pubblicare il testamento in data 06.02.2020 e, Persona_5 successivamente, la dichiarazione di successione veniva registrata e trascritta previo versamento dell'importo di € 3.954,14; in data 15.04.2020, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione, si rivolgeva all'esperto grafologo Dott. affinchè esaminasse il testamento e verificasse Persona_6 la sua autenticità. All'esito di tale verifica il suddetto esperto così concludeva: “Il testamento datato
"Grottaglie l settembre 2019", con firma "a nome" di " ", pubblicato dal Notaio Dr. Persona_1
il 6 febbraio 2020, (Rep. N. 111439, Racc. n. 9625), è stato scritto, datato e CP_4 sottoscritto da ”; evidenziava infine come l'immobile sito in Grottaglie alla via Persona_1
Pordenone si trovasse in condizioni tali di “degrado e di abbandono” da necessitare di lavori urgenti quali, fra gli altri, quelli di consolidamento dei lastrici solari o dei balconi che per legge dovevano essere espletati dalla stessa in quanto attuale intestataria e possessore dell'immobile stesso;
si doleva, quindi, di dover anticipare le spese necessarie al consolidamento del predetto immobile, senza poter accedere alla disponibilità (pari ad € 27.679,88 ) giacente sul libretto di risparmio postale intestato allo zio defunto, in quanto lo stesso, a seguito della diffida ricevuta dal legale degli attori, era stato illegittimamente bloccato dall'intermediario, che rifiutava di renderlo disponibile sino alla conclusione del giudizio per cui è causa;
concludeva, quindi, per il rigetto delle domande svolte dagli attori in quanto infondate, con conseguente ordine al competente conservatore dei Registri Immobiliari e dal
Pubblico Registro Automobilistico della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danno per lite temeraria a sé causati con la notifica e la trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nella misura ritenuta di giustizia e procedendosi, eventualmente, con liquidazione equitativa;
il tutto con vittoria di spese, compensi del giudizio e accessori di legge.
3 All'udienza del 26/06/2023, il procuratore dell'attrice , dichiarava il decesso Controparte_2 della propria assistita, avvenuto in data 22/05/2023 ed il Giudice dichiarava l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 27/07/2023 parte convenuta riassumeva il presente giudizio ai sensi dell'art. 303 c.p.c.; il ricorso veniva regolarmente notificato alle altre parti, nonché collettivamente e impersonalmente agli eredi di all'ultimo domicilio della stessa. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante prova documentale, assunzione delle prove orali e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 16/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 23/10/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
In via preliminare, prima di passare all'esame del merito della controversia, occorre rilevare la inammissibilità del giuramento decisorio deferito in sede di precisazione delle conclusioni dall'attore nei confronti della convenuta in quanto privo del carattere della Parte_1 E_ decisorietà, posto che risulta vertere su circostanze che nulla aggiungerebbero sul piano probatorio alla verifica della sussistenza o meno dei requisiti formali di validità del testamento olografo dell'01/09/2019, pubblicato in data 06/02/2020 dal Notaio n. 11439 di Repertorio – CP_4
Raccolta n. 9625, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto al numero 2243 in data
12/02/2020 e che l'attore assumere essere apocrifo.
Parimenti inammissibile è la richiesta di integrazione documentale richiesta dalla parte attrice, formulata in termini generici per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, senza che siano stati forniti elementi idonei a far ritenere sussistenti le condizioni per rimettere in termini la parte medesima.
Passando all'esame del merito della presente controversia, il Collegio rileva che con la domanda principale gli attori hanno chiesto accertarsi la falsità del testamento olografo attribuito al defunto
4 fratello e pubblicato con atto del notaio del 06/02/2020 per effetto della mancanza CP_4 nello stesso dei requisiti dell'autografia ed olografia, non essendo l'atto di ultima volontà riconducibile alla mano del testatore.
È documentato che con atto del notaio del 06/02/2020 rep. 11439 e raccolta 9625 CP_4 registrato in Taranto il 12/02/2020 al n. 2243, venne pubblicato un testamento olografo di ER
, recante la data del 01/09/2019; tanto su richiesta di IP del defunto in
[...] E_ quanto figlia del fratello EM . Il predetto atto di ultima volontà aveva il Persona_4 seguente tenore letterale: “Nomino erede universale mia IP (nata il [...]). E_
Grottaglie 1 settembre 2019 ”. Persona_1
Il testamento in questione è da ritenersi dotato del requisito dell'autografia ed olografia, ex art.602 comma 1 c.c..
Il consulente tecnico di ufficio dott.ssa all'esito di una attenta analisi del documento che Per_7 racchiude l'atto di ultima volontà e delle scritture di comparazione di certa attribuibilità al de cuius, risalenti all'epoca 1995-2019, ha rilevato che la scheda testamentaria è stata integralmente vergata da
. Persona_1
L'assenza di segni di eterografia all'interno della scheda testamentaria rende possibile l'attribuzione della stessa ad un'unica mano autrice, fornendo altresì riscontro positivo della validità delle scritture di comparazione utilizzate, risalenti peraltro in parte anche ad un'epoca assai ravvicinata rispetto alla data riportata nella predetta scheda, in quanto sono risultate idonee ad evidenziare l'autenticità della scheda testamentaria.
La comparazione è avvenuta con documentazione contenente firme di certa provenienza in originale e in copia consegnata dalla parte attrice al CTU, nonché documentazione acquisita presso l'ufficio anagrafe ed il Commissariato di Polizia di Grottaglie, oltre a documenti vari relativi all'acquisto di armi e munizioni consegnati sempre dalla parte attrice ed acquisiti presso il Commissariato di polizia, risultando raccolte ben 21 firme che coprono un arco temporale di 24 anni (dal 1995 al 2019).
5 a fronte delle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice, sulla scorta delle quali la stessa ha domandato anche la rinnovazione dell'indagine peritale, non è dato fondatamente dubitare della validità degli accertamenti svolti dal CTU.
Anche in risposta alle osservazioni del CTP, il CTU ha messo in evidenza che dall'esame delle scritture emerge un grafismo poco evoluto legato al modello scolastico, con un tracciato sofferente con presenza di turbe grafiche, evidenziando graficamente come le difficoltà esecutive siano presenti in tutte le firme a partire dalla firma apposta nel 1995 all'età di 49 anni. A fronte della certa provenienza delle firme di comparazione dal decuius, il CTU analiticamente dimostra come nel corso del lungo periodo di osservazione le prestazioni grafo motorie del siano variate tra firme cronologicamente ER distanti senza rispondere a criteri di progressività, fotografando prestazioni/abilità grafo motorie altalenanti, paradossalmente migliori nel 2001 rispetto al 1995, nel 2017 rispetto al 2014, addirittura facendo emergere la variabilità della prestazione anche fra firme apposte in successione nello stesso momento. Anche la pressione valutata sui documenti in originale è risultata disomogenea, in quanto
“l'erogazione passa da tratti marcati, molto marcati a tratti alleggeriti ed infiltrati di bianco, vi sono anche tracciati in cui la pressione è spostata, invertita ossia si manifesta sui tratti ascendenti”.
Premessa la non contestata omografia della scheda testamentaria, il CTU ha operato un analitico e meticoloso confronto grafico della firma riportata nella scheda con le firme di comparazione, analizzando i segni coattivi/identificativi riscontrati nella scheda testamentaria e nei tracciati comparativi, quali “a. Ordine di apposizione b. Ductus c. Pressione d. Linea grafica e. Continuità f.
Collegamenti g. Rigo di base h. Inclinazione assiale i. Asole illegittime j. Occhielli k. Trilettere “llo”
l. ACCESSORI: puntini della “i” , Tagli delle “t”. m. Tremore” facendo emergere tutti i tratti caratterizzanti da cui è dato desumere la olografia della scheda testamentaria, per poi soffermarsi sul tremore (che il CTU rileva come più contenuto nelle scritture comparative), verificando la presenza di tutti quegli indici grafici che consentono di escludere che si tratti di un tremore artificioso, in quanto omogeneamente distribuito senza contraddizioni interne e progressivamente più intenso, come di norma avviene in modo naturale con il calare delle forze. Con specifico riguardo alle scritture comparative evidenzia che il tremore, pur presente, è più contenuto, fornendo sul punto una valida spiegazione della esistenza di una solo apparente divergenza tra scritture comparative e scheda testamentaria. Infatti, come condivisibilmente osservato dal CTU, “i tracciati comparativi sono costituiti da sole firme e che il tracciato della firma è fortemente automatizzato( sistema a circuito aperto - vedi art. Dott. “ La cinematica della firma” in Grafologia medica 1/2 - Persona_8
6 2021), manca del controllo che invece interviene nella scrittura corrente, controllo che aumenta nelle persone meno istruite (…) l'intervento attentivo e di controllo razionale essendo la scrittura corrente, il prodotto del controllo a circuito chiuso, il controllo rallenta il movimento ed il tremore si amplifica”. Peraltro, il tremore era comunque presente nelle scritture comparative e la sua accentuazione viene coerentemente riconnessa anche al fattore anagrafico e di salute in combinazione con il livello di scolarizzazione, alle riscontrate basse abilità scrittorie spese nella redazione di un documento dal forte impatto emotivo (trattandosi della manifestazione delle ultime volontà a quattro mesi dal decesso).
Con assoluta coerenza interna, seguendo un percorso di assoluto rigore logico e argomentativo, il CTU
- alla luce di tutte le corrispondenze emerse dall'esame dei tracciati, ossia delle convergenze di numerosi “segni coattivi”, e delle specifiche caratteristiche del tremore rilevato nella scheda testamentaria che lo rendono compatibile con la “mano” del – ha concluso ritenendo che ER
“L'esame strumentale del testamento olografo datato 1 settembre 2019 effettuato mediante l'ausilio di microscopio digitale con luce ultravioletto, infrarosso e per trasparenza, esclude la presenza di alterazioni chimiche e fisiche del documento, tracce di grafite , sovrascritture e solchi ciechi (…)Il testamento in verifica è omografo ed omogeneo , vale a dire redatto per intero dalla medesima mano
(…) dopo aver condotto una attenta e capillare analisi della grafia testamentaria contestata e della grafia autografa comparativa allo scopo di individuarne le peculiarità grafiche tipiche, ha rilevato significative concordanze sia negli aspetti generali che nei dettagli morfo-dinamici da consentire di rispondere al quesito come segue: “LA SCHEDA TESTAMENTARIA DATATA 1 SETTEMBRE
2019 È STATA VERGATA DAL SIG. .” Persona_1
Privi di pregio risultano le osservazioni del CTP di parte attrice, nella parte in cui pongono come premessa una diagnosi di disgrafia a carico di , che la CTP ricava dall'analisi delle Persona_1 scritture comparative e che afferma di non riscontrare nella scheda testamentaria, onde inferirne che l'autore della scheda non ne risulterebbe affetto e che un disgrafico affetto da tremori non sarebbe in grado di produrre una scheda testamentaria come quella in esame, senza tuttavia che la citata ipotesi diagnostica possa ritenersi in alcun modo supportata sul piano documentale o diversamente provata, tanto che la richiesta integrazione di CTU a mezzo grafo – patologo assumerebbe i caratteri di una inammissibile indagine di tipo esplorativo.
7 Parimenti errata è la premessa del CTP di parte attrice sulla assenza di tremori nelle scritture comparative, da cui ricaverebbe un motivo di non attribuibilità della scheda testamentaria al ER in quanto la stessa sarebbe pervasa di tremori, in quanto appare ictu oculi evidente la presenza di tremori anche nelle scritture comparative, come analiticamente messo in evidenza nel lavoro peritale dal CTU.
Quanto alla dedotta artificiosità del tremore rilevato nella scheda testamentaria, la ricostruzione metodologica svolta dal CTU smentisce in modo accurato l'ipotesi di un tremore artificioso, evidenziando con assoluta coerenza logica i tratti tipici del tremore naturale presenti nella scheda testamentaria, non riproducibili efficacemente da un falsario, per le ragioni espresse con assoluto rigore logico e argomentativo.
In definitiva la CTU, le cui conclusioni vengono condivise dal Collegio, ha preso le mosse dalla analisi approfondita del documento in originale, quindi del documento ha tratto immagini fotografiche chiare, che consentono un riscontro visivo delle descrizioni fornite.
Le congruenze hanno interessato plurimi settori di indagine, tanto da far ritenere al CTU in modo condivisibile che la scheda testamentaria sia stata vergata da . Persona_1
Appare a tal fine condivisibile la metodologia utilizzata dal CTU nella parte in cui ha operato una analisi delle firme tenendo conto delle loro peculiarità, posto che, come dallo stesso CTU evidenziato, la firma è un tipo di grafismo che non viene eseguito come un testo normale e tutti gli scritti comparativi erano rappresentati da firme apposte da in un arco temporale piuttosto Persona_1 ampio. L'ampiezza di detto periodo ha consentito anche di verificare come la firma si sia modificata nel tempo ed abbia assunto un carattere altalenante, “le prestazioni grafo motorie variano tra firme cronologicamente distanti e non in maniera progressiva come dovrebbe avvenire in assenza di importanti patologie. Le prestazioni/abilità grafo motorie vanno e vengono, sono altalenanti, paradossalmente per meglio spiegarsi, è migliore la prestazione del 2001(A2) rispetto a quella del
1995(A1) oppure la firma del 2017(A19)rispetto alla firma del 2014(A3)”, addirittura facendo emergere come “La variabilità della prestazione si rileva anche fra le firme apposte in successione nello stesso momento( si osservino nel merito le tre firme apposte nel cartellino di identità) , nella stessa firma è presente un tratto sicuro e veloce alternato a tratto lento , irrigidito e/o tremolante”, tanto da escludere che nel caso di specie, in assenza di una documentata condizione patologica,
8 l'olografia del testamento possa escludersi a causa dell'eccessivo tremore riscontrato, nella misura in cui la variabilità della prestazione grafica ha caratterizzato il dal 1995 al 2019. ER
Piuttosto, la valutazione della olografia della scheda testamentaria si fonda su quei tratti peculiari e rilevanti messi in evidenza dal CTU in cui le grafie convergono, senza che con ciò possa escludersi la sussistenza di eventuali divergenze (come innanzi detto, riscontrabili già tra varie firme di comparazione di certa provenienza dal ), posto che un giudizio positivo di olografia non può ER esigere la totale convergenza del tratto grafico, bensì si fonda sulla sussistenza di plurimi elementi prevalenti convergenti, come nel caso di specie è stato possibile evidenziare, in quanto occorre tenere in considerazione ogni variabile legata alla spontaneità del gesto scrittorio sull'espressività del segno.
In definitiva le conclusioni cui il consulente di ufficio è giunto - assunte all'esito di una scrupolosa analisi della scheda testamentaria impugnata e dotate di un'ampia e coerente spiegazione fondata sui principi della scienza grafologica - sono senza dubbio da condividere.
Il testamento impugnato deve perciò ritenersi dotato del requisito dell'olografia e dell'autografia (per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore), in quanto scritto e sottoscritto dal de cuius.
Alla luce si siffatte conclusioni, il collegio rileva la irrilevanza degli ulteriori approfondimenti istruttori che in corso di causa hanno avuto come oggetto la inverosimiglianza o meno di un disposizione testamentaria che indicasse la convenuta quale unica erede, in quanto l'attore non ha domandato l'accertamento della sussistenza di profili di errore/violenza o di incapacità a testare, bensì esclusivamente l'accertamento della sua falsità.
Occorre, in particolare, evidenziare la irrilevanza di una ricostruzione volta ad ipotizzare il contenuto di un testamento che il de cuius avrebbe redatto nel 2015 o a inficiare il contenuto delle disposizioni di ultima volontà di sol perché consegnate al suo avvocato di fiducia e non alla diretta Persona_1 interessata (ossia alla convenuta), o sol perché non contemplanti un lascito anche in favore dell'amico avvocato, mentre appare assolutamente inconferente ogni ricostruzione dei rapporti di ER
con l'avv. e l'accertamento della sussistenza o meno di un rapporto di amicizia tra i
[...] CP_6 due piuttosto che tra l'avvocato predetto e l'odierna convenuta, ovvero, la sussistenza o meno in capo al de cuius del sospetto che la IP fosse coinvolta in un non meglio ricostruito episodio furto subito
9 anni prima (senza una chiara ricostruzione dell'epoca in cui detti sospetti sarebbero maturati nel testatore rispetto alla redazione del testamento). Si tratta, infatti, di aspetti inidonei ad incidere sul giudizio di certa attribuibilità della scheda al e che si collocano al di fuori di una chiara ER ricostruzione degli eventi precedenti alla morte del testatore anche sul piano temporale.
L'avvocato in sede di deposizione testimoniale (in data 11.10.2021) ha confermato che a CP_6 seguito di danneggiamento e smarrimento del testamento datato 31.07.2015, su suo consiglio, ha fatto redigere al un nuovo testamento olografo del seguente tenore: erede Persona_1 CP_7 universale mia IP (nata il [...]), Grottaglie, 1.09.2019”, redatto e E_ sottoscritto in sua presenza in data 01.09.2019; ha, altresì, confermato che in data Persona_1
01.09.2019 ha redatto a mano il testamento in sua presenza e dopo averlo riposto in busta chiusa glielo ha dato in custodia chiedendole di consegnarlo dopo la sua morte alla IP P_
Si palesano assolutamente inconsistenti i rilievi mossi dalla parte attrice, circa le
[...] contraddizioni in cui il teste sarebbe incorso, rispetto al contenuto della missiva del 11.6.2020 a firma del teste medesimo e diretta alla convenuta (allegato 4 comparsa di costituzione del 7.7.2020). Infatti, in detta missiva l'avv. scriveva che il testatore aveva vergato direttamente in sua presenza la CP_6 scheda testamentaria consegnandogliela in custodia in busta chiusa. Non possono pertanto fondatamente nutrirsi dubbi sulla attendibilità e sulla credibilità del testimone avv. . Controparte_6
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese processuali e quelle relative alla CTU seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, senza che possano ritenersi integrati i presupposti per la condanna degli attori, ex art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata, non risultando profili di malafede o di colpa grave in capo agli stessi, tanto meno risulta provato un danno a carico della parte convenuta che possa correlarsi ad un abuso dello strumento processuale da parte dell'attore, posto che un giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale non può farsi derivare automaticamente dal mero rigetto della domanda per infondatezza.
Al rigetto della domanda consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa n. 1973/2020, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
10 - Rigetta la domanda volta alla dichiarazione di inesistenza/nullità del testamento redatto da
, recante la data del 01/09/2019, pubblicato con atto del notaio Persona_1 CP_4 del 06/02/2020 rep. 11439 e raccolta 9625 registrato in Taranto il 12/02/2020 al n. 2243;
- Condanna gli attori a rifondere in favore della convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi
€ 6.500,00 per competenze;
oltre RSG, IVA e CAP;
- pone in via definitiva a carico degli attori il pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio come liquidate con decreto del G.I. del 7/11/2023 (depositato il 14.11.2023) in complessivi €
1.820,53 (incluso acconto), oltre I.V.A. se dovuta;
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari (Registro Particolare 5513, Registro Generale 7788 del
16.4.2020) e presso il competente PRA, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
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