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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/10/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3181/2019 tra
Parte_1
RICORRENTE - OPPONENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE - OPPOSTA
Oggi 27.10.2025 innanzi al giudice, dott.ssa MA NA AL, assistita dal funzionario dott.ssa MNA Vangi, sono comparsi per parte ricorrente-opponente l'avv.
LE RD, per parte resistente-opposta l'avv. Giorgia Franco. Le parti precisano le conclusioni come da memorie autorizzate e discutono brevemente la causa.
I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. il giudice
MA NA AL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa MA NA AL, ha pronunziato, al termine della discussione, visto l'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 27.10.2025, nella causa n. 3181/2019 r.g., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. LE RD, Parte_1
RICORRENTE - OPPONENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Giorgia Franco,
RESISTENTE - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto di decadenza di assegnazione dell'alloggio E.R.P.
All'udienza del 27.10.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
proponeva opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. Parte_1 P 267 del 12.3.2019 Settore - Lavori Pubblici, Manutenzione, Beni Archeologici,
Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ambiente del , avente ad CP_1 Controparte_1 oggetto “decadenza dall'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale sito in Via Padre
IO MA LO n. 5/6”.
Censurava il provvedimento per difetto assoluto di motivazione ex artt. 3 e 21 septies, l. n.
241/1990, perché privo di qualsiasi riferimento ai presupposti fattuali e giuridici che lo avevano determinato, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis, l. 241 del
2 1990, per l'omessa notifica del preavviso del provvedimento di decadenza, poiché la proposta di revoca non era mai stata comunicata al , privato del diritto di difesa Parte_1
e di partecipazione al procedimento.
Nel merito argomentava che non aveva abbandonato l'abitazione concessa in locazione, ma meramente per motivi di salute aveva dovuto momentaneamente trasferire la sua dimora in Germania, al fine di ricevere cure specialistiche e, al ritorno, aveva trovato la casa occupata dai coniugi e , che non gli avevano più consentito CP_2 Persona_1 di entrare in casa. Non poteva sussistere l'ipotesi di decadenza ex art. 17 lettera c) legge regionale 10/2014, perché l'attore aveva continuato ad abitare stabilmente l'alloggio sino a quando terzi con la forza gli avevano impedito tale facoltà. Sussisteva un'ipotesi di forza maggiore.
Riferiva che era assegnatario in locazione della abitazione concessa dal Comune di
[...]
con contratto del 3.12.2007; di essere affetto da un grave deficit mentale, per il CP_1 quale era stato riconosciuto invalido al 100%. Nel novembre 2016 ospitava in casa, a mero intento umanitario, una coppia di conoscenti, e , in quanto Persona_2 CP_3 era stata sfrattata;
il nucleo familiare ospitato lo rassicurava che avrebbe trovato una nuova abitazione in pochi mesi, ma tanto non accadeva. Nel marzo 2018 il si Parte_1 trasferiva per alcuni mesi in Germania per sottoporsi a visite specialistiche e cure in quanto la sua condizione di salute era peggiorata, facendo rientro, a luglio 2018, il ricorrente trovava la serratura cambiata ed i coniugi che gli impedivano Controparte_4 il rientro in casa.
Concludeva chiedendo di dichiarare nullo ovvero di annullare il provvedimento di revoca impugnato e per l'effetto accertare la validità del contratto di locazione tra il Comune di e l'attore. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, eccepiva il Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, avendo la controversia ad oggetto la decadenza della concessione di un bene pubblico, per cui una questione appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
quanto alle avverse contestazioni evidenziava come il provvedimento fosse motivato per relationem, essendo richiamato il parere emesso dalla Commissione E.R.P. (Edilizia Residenziale
Pubblica), parere vincolante, a cui il doveva uniformarsi, ai sensi dell'art. 17 della CP_1 legge regionale “decadenza dall'assegnazione”, che al comma 2 richiama le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione e rinvia al precedente art. 16. Chiariva che l'art. 10 bis l. 241 del 1990, di cui era censurata la violazione, si applicasse ai soli
“procedimenti ad istanza di parte” e non a quelli attivati d'ufficio.
3 Quanto ai motivi della decadenza della assegnazione, asseritamente non riportati nel provvedimento, rilevava come nella diffida del di , nota prot. CP_1 CP_1 CP_1
43692 del 15.11.2018, notificata al il 16.11.2018, era riportato che “dalle Parte_1 verifiche ed accertamenti effettuati dal locale Comando di P.M., nonché dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso SI , dai suoi familiari e dai suoi conviventi, all'Ufficio Parte_1
Casa del Comune di Canosa di Puglia, la S.V. non occupa l'alloggio suddetto, avendo ceduto lo stesso e/o essendosi trasferito in altro alloggio. Lo stesso sig. , Parte_1 da verifiche effettuate presso l'Ufficio anagrafe ha autorizzato l'ampliamento del proprio nucleo familiare, ad altro nucleo familiare, senza autorizzazione del Comune di CP_1
, proprietario dell'alloggio, così come previsto dall'art. 13- comma 4, della L.R. n.
[...]
10/2014…”.
Il provvedimento di decadenza era stato originato dall'accertamento di due delle ipotesi previste dall'art 17 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2014, ossia di quella di cui al punto b) “abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli” e di quella di cui al punto c) “non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato”, ipotesi che non prevedono la scriminante della causa di forza maggiore.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, nel merito rigettare ogni avversa istanza e deduzione, con conferma della efficacia e validità dell'atto emanato dal . Controparte_1
Con ordinanza del 5.11.2020, si rilevava che il presente procedimento verte in materia di locazione (ex art. 447 bis c.p.c.), per cui essendo stato il giudizio introdotto nelle forme dell'atto di citazione, anziché in quelle del ricorso, ex art. 426 c.p.c. si disponeva il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. e con assegnazione del termine perentorio alle parti per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
La causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
Giunto il giudizio dinanzi alla scrivente, subentrata nel ruolo giusta decreto di variazione tabellare n. 20/2024, verificato che la causa doveva essere decisa ai sensi degli artt. 447 bis e 429 c.p.c., era fissata l'udienza per la discussione;
alla odierna udienza del
27.10.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal . Parte_1
Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la decadenza dall'assegnazione è un provvedimento che integra una sanzione di diritto pubblico contro la quale l'interessato
4 può agire davanti al giudice ordinario, incidendo la stessa sul diritto soggettivo di godimento dell'alloggio sorto a seguito della stipulazione del contratto di locazione tra l'ente e l'assegnatario. Il provvedimento di decadenza riguarda un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione.
Il rapporto tra il e il , a seguito della determina di Parte_1 Controparte_1 individuazione degli assegnatari degli alloggi, era regolato dal contratto di locazione del
3.12.2007.
Ciò precisato devono valutarsi le contestazioni del EL TT.
Non è carente di motivazione la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. 267 del 12.3.2019
IV Settore - Lavori Pubblici, Manutenzione, Beni Archeologici, Protezione Civile, Appalti e
Contratti, Ambiente del Comune di . Il provvedimento amministrativo può Controparte_1 essere motivato per relationem con rinvio ad atti dell'iter amministrativo che l'hanno preceduto, che non necessariamente devono allo stesso essere allegati, essendo sufficiente che, su richiesta, possano essere messi nella disponibilità del destinatario. Il provvedimento di cui si discute era motivato chiaramente con rinvio al parere della
Commissione E.R.P. e richiamava, altresì, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, notificata al ricorrente.
Neppure vi è un vizio del provvedimento per omessa notifica del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, istituto, come sottolineato dal previsto esclusivamente per i CP_1 procedimenti ad iniziativa di parte e non per quelli attivati d'ufficio. Peraltro, la partecipazione al procedimento del era stata garantita dalla notifica della Parte_1 comunicazione di avvio del procedimento, a seguito della quale presentava osservazioni, con richiesta motivata di un parere alla Commissione ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge regionale 10/2014, richiamato dall'art. 17 della stessa legge, richiesta di cui si dà atto nel provvedimento opposto.
Passando al merito delle questioni prospettate, si evidenzia che l'art. 17 legge CP_5
10/2014 prevede che la decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune,
[...] anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario “a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo11; b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso; d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo
5 18; f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza”.
Nella comparsa di costituzione, il evidenziava che il motivo Controparte_1 alla base dell'adottato provvedimento di decadenza emergeva nell'atto di avvio del procedimento in cui si leggeva che “dalle verifiche ed accertamenti effettuati dal locale
Comando di P.M., nonché dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso SI , dai Parte_1 suoi familiari e dai suoi conviventi, all'Ufficio Casa del Comune di Canosa di Puglia, la S.V. non occupa l'alloggio suddetto, avendo ceduto lo stesso e/o essendosi trasferito in altro alloggio. Lo stesso sig. , da verifiche effettuate presso l'Ufficio anagrafe Parte_1 ha autorizzato l'ampliamento del proprio nucleo familiare, ad altro nucleo familiare, senza autorizzazione del Comune di , proprietario dell'alloggio, così come Controparte_1 previsto dall'art. 13- comma 4, della L.R. n. 10/2014...”.
Il provvedimento era stato adottato, dunque, ai sensi dell'art. 17 lett. b) e c).
Esprimendosi su una causa di decadenza prevista nella normativa regionale veneta, pari a quella di cui alla lett. b) dell'art. 17 della legge della 10/2014, la Corte di CP_5 legittimità ha affermato che l'ipotesi di decadenza dall'assegnazione degli alloggi specificamente dettata in caso di cessione o sublocazione o di mutamento della destinazione d'uso dell'immobile è di stretta interpretazione, trattandosi di norma di natura sanzionatoria (cfr. Cass. Sez. 1, 2.11.2017, n. 26070). In motivazione, si legge che la cessione va intesa in senso tecnico di conferimento totale o parziale dell'alloggio a terzi con conseguente correlativa perdita del diritto da parte dell'assegnatario e la sublocazione va riferita alla nozione di cui all'art. 1571 c.c. ed implica la cessione in godimento del bene verso un corrispettivo, in favore, beninteso, dello stesso cedente-assegnatario. Esula da tali ipotesi la stabile ospitalità concessa a terzi, non potendosi introdurre un'ipotesi di decadenza ancorata al mero comportamento dell'assegnatario, che, in assenza di autorizzazione, dia ospitalità ad altra persona, perché la norma che commina le ipotesi di decadenza dall'assegnazione degli alloggi ha natura sanzionatoria, incidendo sul diritto soggettivo di godimento dell'alloggio sorto a seguito della stipulazione del contratto di locazione, ed è, dunque, di stretta interpretazione.
Quanto alla ipotesi sub lett. c) dell'art. 17 della legge della 10/2014, la CP_5
Corte di Cassazione, rispetto alla pari ipotesi prevista dalla legislazione nazionale, ha richiamato il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “nella normativa in materia di edilizia popolare pubblica «l'abbandono» dell'immobile ad opera dell'assegnatario assume una rilevanza oggettiva, quale causa di «revoca dell'assegnazione», anche se sia motivato da ragioni di vita e di lavoro, e non sorretto,
6 dunque, da animus derelinquendi” (Cass. Sez. 3, 4.7.2023, n. 18865, che richiama espressamente Cass. n. 8519 del 3.4.2008; n. 21056 del 18.10.2016; n. 8530 del
27.8.1998). “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'abbandono del godimento dell'alloggio per oltre tre mesi, ancorché abbia causa in ragioni di lavoro, giustifica la revoca dell'assegnazione in locazione, ai sensi dell'art. 17, lettera b), del d.P.R. n. 1035 del 1972, poiché la ratio della norma è quella di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente, alle categorie sociali meno protette che ne siano del tutto prive, senza che rilevi la ragione dell'abbandono da parte dell'assegnatario” (Cass. Sez. 6, 18.10.2016, n.
21056).
Tanto specificato si possono analizzare nel caso concreto le due ipotesi di decadenza contestate.
La decadenza per aver “ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli” non si reputa giustificata a carico del . Parte_1
Il Comune di allegava che il aveva provveduto spontaneamente Controparte_1 Parte_1 all'ampliamento del proprio nucleo familiare a e e Persona_2 CP_3 CP_6
senza chiedere la preventiva autorizzazione (come riferito dallo stesso
[...] Parte_1 nella richiesta di parere, richiamata nel provvedimento di decadenza), trasferendo contestualmente la residenza della propria moglie e dei propri figli in altra residenza, precisamente in Via Balilla n.
6. Inoltre, introdotta l'azione di rilascio per detenzione senza titolo dell'immobile nei confronti della e del il chiedeva la Per_2 CP_3 Parte_1 cessazione della materia del contendere, elemento di cui era dato espressamente atto nella determinazione di decadenza.
In questo giudizio il ricorrente riconosceva espressamente di aver accolto nella abitazione di via Padre IO LO nn. 5 e 6 la e il a seguito di un subito sfratto, Per_2 CP_3 dando loro ospitalità finché non avessero trovato altro alloggio;
tanto era confermato anche dai testi escussi. Come visto l'aver concesso ospitalità a terzi, pur senza la necessaria autorizzazione amministrativa, è una condotta non sussumibile nell'ipotesi di decadenza di cui all'art. 17 lett. b) legge regionale 10/2014.
I testi escussi non riportavano una cessione dell'immobile ovvero una sublocazione dello stesso. In particolare, il teste escusso all'udienza del 6.6.2023, Testimone_1 riportava di non essere a conoscenza di un eventuale corrispettivo per l'ospitalità, per cui non confermava alcuna sublocazione.
Tanto non emerge neppure dalla scrittura prodotta già con l'atto introduttivo dal , Parte_1 scrittura con cui quest'ultimo dichiarava che accoglieva la famiglia e Persona_2
per motivi di sfratto, nonché che vendeva a questi i mobili e gli CP_3
7 elettrodomestici, non potendo la stessa ritenersi univocamente indicativa di una cessione o di una sublocazione, pur con l'aggiunta contestata dell'inciso “per casa alloggio comunale”.
Non indicativo univocamente di una causa di decadenza riconducibile alla lett. b) dell'art. 17 legge regionale 10/2014 è, poi, il trasferimento di residenza della coniuge e dei figli del in altra abitazione. Parte_1
La cessione, quale conferimento dell'alloggio a terzi con conseguente correlativa perdita del diritto da parte dell'assegnatario, secondo la riportata definizione della Corte di legittimità, neppure può evincersi dalla circostanza che, rientrato dalla Germania, il si fosse Parte_1 visto escluso dal godimento del bene, per impedimento frapposto dalla e dal Per_2
Non può discorrersi, infatti, in assenza di contrarie emergenze processuali, di un CP_3 volontario trasferimento dell'alloggio ad altri nella consapevole esclusione di un proprio diritto.
Il non è provato che abbia ceduto o sublocato l'alloggio, ma è provato che di fatto Parte_1 se ne è allontanato, lasciando all'interno il nucleo familiare – a cui aveva Per_2 CP_3 dato ospitalità. Ecco che diversamente deve ragionarsi rispetto all'altra causa di decadenza dalla assegnazione di cui alla lettera c) dell'art. 17 legge regionale 10/2014 “non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato”, che, come visto, opera in via oggettiva per il mero allontanamento dall'alloggio.
Benché non sia stato prodotto in giudizio il verbale della Polizia Municipale a cui la
Commissione E.R.P. fa riferimento (richiamato anche dal nelle proprie memorie CP_1 conclusionali), è lo stesso , nella propria richiesta di parere, a seguito della Parte_1 comunicazione dell'avvio del procedimento, a confermare quanto asserito dalla amministrazione. Nella richiesta di parere, espressamente richiamata nel provvedimento di decadenza, riportava di essersi allontanato dall'immobile per delle terapie da effettuare in Germania dalla primavera 2018 al luglio 2018 e che, una volta rientrato, gli era stato impedito l'accesso da parte della e del Tanto era riportato Per_2 CP_3 espressamente nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui riferiva un allontanamento dal marzo 2018 al luglio 2018, ed era corroborato anche dalle dichiarazioni dei testi escussi, che confermavano gli allontanamenti del verso la Germania tra Parte_1 il 2017 e il 2018, nonché la circostanza che un giorno era stato a lui impedito il rientro nella abitazione, da parte di coloro a cui volontariamente aveva concesso ospitalità.
Ora, come visto, l'allontanamento per un lasso non breve di tempo (quasi almeno cinque mesi), anche se per asseriti motivi di salute, rileva oggettivamente come causa di decadenza della assegnazione.
8 Peraltro, la addotta necessità di cure in Germania non è stata dimostrata dal , Parte_1 non essendo all'uopo sufficiente il solo certificato prodotto di un sanitario tedesco del
4.5.2018, in cui meramente è prescritta una terapia con medicinali, senza indicazioni di specifici trattamenti effettuati o, comunque, da potersi effettuare solo in Germania.
Anche la circostanza che, dopo tale volontario allontanamento, il non sia Parte_1 ritornato nella disponibilità del bene per impedimento di terzi non può costituire una causa di forza maggiore tale da giustificare la condotta determinante la decadenza, sia perché la normativa regionale non prevede alcuna scriminante sia perché l'ostacolo al rientro era opposto da terzi che scientemente e volontariamente lo stesso aveva ospitato Parte_1 nell'alloggio.
La legge regionale non distingue tra le cause dell'assenza ai fini dell'accertamento dei presupposti della decadenza, ciò che rileva è esclusivamente la mancata conduzione dell'alloggio E.R.P. la cui funzione sociale è quella di concedere a persone non abbienti la possibilità di poter avere una casa, essendo loro precluso, per ragioni economiche,
l'accesso al mercato immobiliare. L'assenza dall'alloggio evidenzia l'insussistenza di tale bisogno e il venir meno della destinazione dell'alloggio al soddisfacimento delle sue esigenze abitative, in palese frustrazione delle finalità cui obbedisce l'assegnazione degli alloggi
E.R.P. (così Corte di Appello di Bari n.1304 del 2.10.2025).
L'opposizione del avverso la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. 267 del Parte_1
12.3.2019 IV Settore - Lavori Pubblici, Manutenzione, Beni Archeologici, Protezione Civile,
Appalti e Contratti, Ambiente del Comune , avente ad oggetto Controparte_1
“decadenza dall'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale sito in Via Padre IO
MA LO n. 5/6” non può, pertanto, trovare accoglimento, essendo la decadenza giustificata ex art. 17 lett. c) legge regionale 10/2014.
Le spese di lite, tenuto conto del rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione come sollevata da parte resistente e del rigetto della domanda di parte ricorrente, meritano compensazione per la metà; va posta a carico del per soccombenza la restante Parte_1 metà, come liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55 del 2014
e succ. mod., in relazione al valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa MA NA
AL, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti del , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ogni altra domanda, eccezione e contestazione rigettata ovvero assorbita, così provvede:
9 - rigetta l'opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. 267 del 12.3.2019
IV Settore - Lavori Pubblici, Manutenzione, Beni Archeologici, Protezione Civile, Appalti e
Contratti, Ambiente del avente ad oggetto “decadenza Controparte_1 dall'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale sito in Via Padre IO MA
LO n. 5/6”,
- compensa per metà le spese di lite e condanna il al pagamento in favore del Parte_1
della restante metà delle spese, che si liquida in € 1.276,00 Controparte_1 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 27.10.2025.
Il giudice dott.ssa MA NA AL
10
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3181/2019 tra
Parte_1
RICORRENTE - OPPONENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE - OPPOSTA
Oggi 27.10.2025 innanzi al giudice, dott.ssa MA NA AL, assistita dal funzionario dott.ssa MNA Vangi, sono comparsi per parte ricorrente-opponente l'avv.
LE RD, per parte resistente-opposta l'avv. Giorgia Franco. Le parti precisano le conclusioni come da memorie autorizzate e discutono brevemente la causa.
I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. il giudice
MA NA AL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa MA NA AL, ha pronunziato, al termine della discussione, visto l'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 27.10.2025, nella causa n. 3181/2019 r.g., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. LE RD, Parte_1
RICORRENTE - OPPONENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Giorgia Franco,
RESISTENTE - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto di decadenza di assegnazione dell'alloggio E.R.P.
All'udienza del 27.10.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
proponeva opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. Parte_1 P 267 del 12.3.2019 Settore - Lavori Pubblici, Manutenzione, Beni Archeologici,
Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ambiente del , avente ad CP_1 Controparte_1 oggetto “decadenza dall'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale sito in Via Padre
IO MA LO n. 5/6”.
Censurava il provvedimento per difetto assoluto di motivazione ex artt. 3 e 21 septies, l. n.
241/1990, perché privo di qualsiasi riferimento ai presupposti fattuali e giuridici che lo avevano determinato, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis, l. 241 del
2 1990, per l'omessa notifica del preavviso del provvedimento di decadenza, poiché la proposta di revoca non era mai stata comunicata al , privato del diritto di difesa Parte_1
e di partecipazione al procedimento.
Nel merito argomentava che non aveva abbandonato l'abitazione concessa in locazione, ma meramente per motivi di salute aveva dovuto momentaneamente trasferire la sua dimora in Germania, al fine di ricevere cure specialistiche e, al ritorno, aveva trovato la casa occupata dai coniugi e , che non gli avevano più consentito CP_2 Persona_1 di entrare in casa. Non poteva sussistere l'ipotesi di decadenza ex art. 17 lettera c) legge regionale 10/2014, perché l'attore aveva continuato ad abitare stabilmente l'alloggio sino a quando terzi con la forza gli avevano impedito tale facoltà. Sussisteva un'ipotesi di forza maggiore.
Riferiva che era assegnatario in locazione della abitazione concessa dal Comune di
[...]
con contratto del 3.12.2007; di essere affetto da un grave deficit mentale, per il CP_1 quale era stato riconosciuto invalido al 100%. Nel novembre 2016 ospitava in casa, a mero intento umanitario, una coppia di conoscenti, e , in quanto Persona_2 CP_3 era stata sfrattata;
il nucleo familiare ospitato lo rassicurava che avrebbe trovato una nuova abitazione in pochi mesi, ma tanto non accadeva. Nel marzo 2018 il si Parte_1 trasferiva per alcuni mesi in Germania per sottoporsi a visite specialistiche e cure in quanto la sua condizione di salute era peggiorata, facendo rientro, a luglio 2018, il ricorrente trovava la serratura cambiata ed i coniugi che gli impedivano Controparte_4 il rientro in casa.
Concludeva chiedendo di dichiarare nullo ovvero di annullare il provvedimento di revoca impugnato e per l'effetto accertare la validità del contratto di locazione tra il Comune di e l'attore. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, eccepiva il Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, avendo la controversia ad oggetto la decadenza della concessione di un bene pubblico, per cui una questione appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
quanto alle avverse contestazioni evidenziava come il provvedimento fosse motivato per relationem, essendo richiamato il parere emesso dalla Commissione E.R.P. (Edilizia Residenziale
Pubblica), parere vincolante, a cui il doveva uniformarsi, ai sensi dell'art. 17 della CP_1 legge regionale “decadenza dall'assegnazione”, che al comma 2 richiama le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione e rinvia al precedente art. 16. Chiariva che l'art. 10 bis l. 241 del 1990, di cui era censurata la violazione, si applicasse ai soli
“procedimenti ad istanza di parte” e non a quelli attivati d'ufficio.
3 Quanto ai motivi della decadenza della assegnazione, asseritamente non riportati nel provvedimento, rilevava come nella diffida del di , nota prot. CP_1 CP_1 CP_1
43692 del 15.11.2018, notificata al il 16.11.2018, era riportato che “dalle Parte_1 verifiche ed accertamenti effettuati dal locale Comando di P.M., nonché dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso SI , dai suoi familiari e dai suoi conviventi, all'Ufficio Parte_1
Casa del Comune di Canosa di Puglia, la S.V. non occupa l'alloggio suddetto, avendo ceduto lo stesso e/o essendosi trasferito in altro alloggio. Lo stesso sig. , Parte_1 da verifiche effettuate presso l'Ufficio anagrafe ha autorizzato l'ampliamento del proprio nucleo familiare, ad altro nucleo familiare, senza autorizzazione del Comune di CP_1
, proprietario dell'alloggio, così come previsto dall'art. 13- comma 4, della L.R. n.
[...]
10/2014…”.
Il provvedimento di decadenza era stato originato dall'accertamento di due delle ipotesi previste dall'art 17 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2014, ossia di quella di cui al punto b) “abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli” e di quella di cui al punto c) “non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato”, ipotesi che non prevedono la scriminante della causa di forza maggiore.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, nel merito rigettare ogni avversa istanza e deduzione, con conferma della efficacia e validità dell'atto emanato dal . Controparte_1
Con ordinanza del 5.11.2020, si rilevava che il presente procedimento verte in materia di locazione (ex art. 447 bis c.p.c.), per cui essendo stato il giudizio introdotto nelle forme dell'atto di citazione, anziché in quelle del ricorso, ex art. 426 c.p.c. si disponeva il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. e con assegnazione del termine perentorio alle parti per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
La causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
Giunto il giudizio dinanzi alla scrivente, subentrata nel ruolo giusta decreto di variazione tabellare n. 20/2024, verificato che la causa doveva essere decisa ai sensi degli artt. 447 bis e 429 c.p.c., era fissata l'udienza per la discussione;
alla odierna udienza del
27.10.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal . Parte_1
Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la decadenza dall'assegnazione è un provvedimento che integra una sanzione di diritto pubblico contro la quale l'interessato
4 può agire davanti al giudice ordinario, incidendo la stessa sul diritto soggettivo di godimento dell'alloggio sorto a seguito della stipulazione del contratto di locazione tra l'ente e l'assegnatario. Il provvedimento di decadenza riguarda un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione.
Il rapporto tra il e il , a seguito della determina di Parte_1 Controparte_1 individuazione degli assegnatari degli alloggi, era regolato dal contratto di locazione del
3.12.2007.
Ciò precisato devono valutarsi le contestazioni del EL TT.
Non è carente di motivazione la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. 267 del 12.3.2019
IV Settore - Lavori Pubblici, Manutenzione, Beni Archeologici, Protezione Civile, Appalti e
Contratti, Ambiente del Comune di . Il provvedimento amministrativo può Controparte_1 essere motivato per relationem con rinvio ad atti dell'iter amministrativo che l'hanno preceduto, che non necessariamente devono allo stesso essere allegati, essendo sufficiente che, su richiesta, possano essere messi nella disponibilità del destinatario. Il provvedimento di cui si discute era motivato chiaramente con rinvio al parere della
Commissione E.R.P. e richiamava, altresì, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, notificata al ricorrente.
Neppure vi è un vizio del provvedimento per omessa notifica del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, istituto, come sottolineato dal previsto esclusivamente per i CP_1 procedimenti ad iniziativa di parte e non per quelli attivati d'ufficio. Peraltro, la partecipazione al procedimento del era stata garantita dalla notifica della Parte_1 comunicazione di avvio del procedimento, a seguito della quale presentava osservazioni, con richiesta motivata di un parere alla Commissione ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge regionale 10/2014, richiamato dall'art. 17 della stessa legge, richiesta di cui si dà atto nel provvedimento opposto.
Passando al merito delle questioni prospettate, si evidenzia che l'art. 17 legge CP_5
10/2014 prevede che la decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune,
[...] anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario “a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo11; b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso; d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo
5 18; f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza”.
Nella comparsa di costituzione, il evidenziava che il motivo Controparte_1 alla base dell'adottato provvedimento di decadenza emergeva nell'atto di avvio del procedimento in cui si leggeva che “dalle verifiche ed accertamenti effettuati dal locale
Comando di P.M., nonché dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso SI , dai Parte_1 suoi familiari e dai suoi conviventi, all'Ufficio Casa del Comune di Canosa di Puglia, la S.V. non occupa l'alloggio suddetto, avendo ceduto lo stesso e/o essendosi trasferito in altro alloggio. Lo stesso sig. , da verifiche effettuate presso l'Ufficio anagrafe Parte_1 ha autorizzato l'ampliamento del proprio nucleo familiare, ad altro nucleo familiare, senza autorizzazione del Comune di , proprietario dell'alloggio, così come Controparte_1 previsto dall'art. 13- comma 4, della L.R. n. 10/2014...”.
Il provvedimento era stato adottato, dunque, ai sensi dell'art. 17 lett. b) e c).
Esprimendosi su una causa di decadenza prevista nella normativa regionale veneta, pari a quella di cui alla lett. b) dell'art. 17 della legge della 10/2014, la Corte di CP_5 legittimità ha affermato che l'ipotesi di decadenza dall'assegnazione degli alloggi specificamente dettata in caso di cessione o sublocazione o di mutamento della destinazione d'uso dell'immobile è di stretta interpretazione, trattandosi di norma di natura sanzionatoria (cfr. Cass. Sez. 1, 2.11.2017, n. 26070). In motivazione, si legge che la cessione va intesa in senso tecnico di conferimento totale o parziale dell'alloggio a terzi con conseguente correlativa perdita del diritto da parte dell'assegnatario e la sublocazione va riferita alla nozione di cui all'art. 1571 c.c. ed implica la cessione in godimento del bene verso un corrispettivo, in favore, beninteso, dello stesso cedente-assegnatario. Esula da tali ipotesi la stabile ospitalità concessa a terzi, non potendosi introdurre un'ipotesi di decadenza ancorata al mero comportamento dell'assegnatario, che, in assenza di autorizzazione, dia ospitalità ad altra persona, perché la norma che commina le ipotesi di decadenza dall'assegnazione degli alloggi ha natura sanzionatoria, incidendo sul diritto soggettivo di godimento dell'alloggio sorto a seguito della stipulazione del contratto di locazione, ed è, dunque, di stretta interpretazione.
Quanto alla ipotesi sub lett. c) dell'art. 17 della legge della 10/2014, la CP_5
Corte di Cassazione, rispetto alla pari ipotesi prevista dalla legislazione nazionale, ha richiamato il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “nella normativa in materia di edilizia popolare pubblica «l'abbandono» dell'immobile ad opera dell'assegnatario assume una rilevanza oggettiva, quale causa di «revoca dell'assegnazione», anche se sia motivato da ragioni di vita e di lavoro, e non sorretto,
6 dunque, da animus derelinquendi” (Cass. Sez. 3, 4.7.2023, n. 18865, che richiama espressamente Cass. n. 8519 del 3.4.2008; n. 21056 del 18.10.2016; n. 8530 del
27.8.1998). “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'abbandono del godimento dell'alloggio per oltre tre mesi, ancorché abbia causa in ragioni di lavoro, giustifica la revoca dell'assegnazione in locazione, ai sensi dell'art. 17, lettera b), del d.P.R. n. 1035 del 1972, poiché la ratio della norma è quella di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente, alle categorie sociali meno protette che ne siano del tutto prive, senza che rilevi la ragione dell'abbandono da parte dell'assegnatario” (Cass. Sez. 6, 18.10.2016, n.
21056).
Tanto specificato si possono analizzare nel caso concreto le due ipotesi di decadenza contestate.
La decadenza per aver “ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli” non si reputa giustificata a carico del . Parte_1
Il Comune di allegava che il aveva provveduto spontaneamente Controparte_1 Parte_1 all'ampliamento del proprio nucleo familiare a e e Persona_2 CP_3 CP_6
senza chiedere la preventiva autorizzazione (come riferito dallo stesso
[...] Parte_1 nella richiesta di parere, richiamata nel provvedimento di decadenza), trasferendo contestualmente la residenza della propria moglie e dei propri figli in altra residenza, precisamente in Via Balilla n.
6. Inoltre, introdotta l'azione di rilascio per detenzione senza titolo dell'immobile nei confronti della e del il chiedeva la Per_2 CP_3 Parte_1 cessazione della materia del contendere, elemento di cui era dato espressamente atto nella determinazione di decadenza.
In questo giudizio il ricorrente riconosceva espressamente di aver accolto nella abitazione di via Padre IO LO nn. 5 e 6 la e il a seguito di un subito sfratto, Per_2 CP_3 dando loro ospitalità finché non avessero trovato altro alloggio;
tanto era confermato anche dai testi escussi. Come visto l'aver concesso ospitalità a terzi, pur senza la necessaria autorizzazione amministrativa, è una condotta non sussumibile nell'ipotesi di decadenza di cui all'art. 17 lett. b) legge regionale 10/2014.
I testi escussi non riportavano una cessione dell'immobile ovvero una sublocazione dello stesso. In particolare, il teste escusso all'udienza del 6.6.2023, Testimone_1 riportava di non essere a conoscenza di un eventuale corrispettivo per l'ospitalità, per cui non confermava alcuna sublocazione.
Tanto non emerge neppure dalla scrittura prodotta già con l'atto introduttivo dal , Parte_1 scrittura con cui quest'ultimo dichiarava che accoglieva la famiglia e Persona_2
per motivi di sfratto, nonché che vendeva a questi i mobili e gli CP_3
7 elettrodomestici, non potendo la stessa ritenersi univocamente indicativa di una cessione o di una sublocazione, pur con l'aggiunta contestata dell'inciso “per casa alloggio comunale”.
Non indicativo univocamente di una causa di decadenza riconducibile alla lett. b) dell'art. 17 legge regionale 10/2014 è, poi, il trasferimento di residenza della coniuge e dei figli del in altra abitazione. Parte_1
La cessione, quale conferimento dell'alloggio a terzi con conseguente correlativa perdita del diritto da parte dell'assegnatario, secondo la riportata definizione della Corte di legittimità, neppure può evincersi dalla circostanza che, rientrato dalla Germania, il si fosse Parte_1 visto escluso dal godimento del bene, per impedimento frapposto dalla e dal Per_2
Non può discorrersi, infatti, in assenza di contrarie emergenze processuali, di un CP_3 volontario trasferimento dell'alloggio ad altri nella consapevole esclusione di un proprio diritto.
Il non è provato che abbia ceduto o sublocato l'alloggio, ma è provato che di fatto Parte_1 se ne è allontanato, lasciando all'interno il nucleo familiare – a cui aveva Per_2 CP_3 dato ospitalità. Ecco che diversamente deve ragionarsi rispetto all'altra causa di decadenza dalla assegnazione di cui alla lettera c) dell'art. 17 legge regionale 10/2014 “non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato”, che, come visto, opera in via oggettiva per il mero allontanamento dall'alloggio.
Benché non sia stato prodotto in giudizio il verbale della Polizia Municipale a cui la
Commissione E.R.P. fa riferimento (richiamato anche dal nelle proprie memorie CP_1 conclusionali), è lo stesso , nella propria richiesta di parere, a seguito della Parte_1 comunicazione dell'avvio del procedimento, a confermare quanto asserito dalla amministrazione. Nella richiesta di parere, espressamente richiamata nel provvedimento di decadenza, riportava di essersi allontanato dall'immobile per delle terapie da effettuare in Germania dalla primavera 2018 al luglio 2018 e che, una volta rientrato, gli era stato impedito l'accesso da parte della e del Tanto era riportato Per_2 CP_3 espressamente nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui riferiva un allontanamento dal marzo 2018 al luglio 2018, ed era corroborato anche dalle dichiarazioni dei testi escussi, che confermavano gli allontanamenti del verso la Germania tra Parte_1 il 2017 e il 2018, nonché la circostanza che un giorno era stato a lui impedito il rientro nella abitazione, da parte di coloro a cui volontariamente aveva concesso ospitalità.
Ora, come visto, l'allontanamento per un lasso non breve di tempo (quasi almeno cinque mesi), anche se per asseriti motivi di salute, rileva oggettivamente come causa di decadenza della assegnazione.
8 Peraltro, la addotta necessità di cure in Germania non è stata dimostrata dal , Parte_1 non essendo all'uopo sufficiente il solo certificato prodotto di un sanitario tedesco del
4.5.2018, in cui meramente è prescritta una terapia con medicinali, senza indicazioni di specifici trattamenti effettuati o, comunque, da potersi effettuare solo in Germania.
Anche la circostanza che, dopo tale volontario allontanamento, il non sia Parte_1 ritornato nella disponibilità del bene per impedimento di terzi non può costituire una causa di forza maggiore tale da giustificare la condotta determinante la decadenza, sia perché la normativa regionale non prevede alcuna scriminante sia perché l'ostacolo al rientro era opposto da terzi che scientemente e volontariamente lo stesso aveva ospitato Parte_1 nell'alloggio.
La legge regionale non distingue tra le cause dell'assenza ai fini dell'accertamento dei presupposti della decadenza, ciò che rileva è esclusivamente la mancata conduzione dell'alloggio E.R.P. la cui funzione sociale è quella di concedere a persone non abbienti la possibilità di poter avere una casa, essendo loro precluso, per ragioni economiche,
l'accesso al mercato immobiliare. L'assenza dall'alloggio evidenzia l'insussistenza di tale bisogno e il venir meno della destinazione dell'alloggio al soddisfacimento delle sue esigenze abitative, in palese frustrazione delle finalità cui obbedisce l'assegnazione degli alloggi
E.R.P. (così Corte di Appello di Bari n.1304 del 2.10.2025).
L'opposizione del avverso la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. 267 del Parte_1
12.3.2019 IV Settore - Lavori Pubblici, Manutenzione, Beni Archeologici, Protezione Civile,
Appalti e Contratti, Ambiente del Comune , avente ad oggetto Controparte_1
“decadenza dall'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale sito in Via Padre IO
MA LO n. 5/6” non può, pertanto, trovare accoglimento, essendo la decadenza giustificata ex art. 17 lett. c) legge regionale 10/2014.
Le spese di lite, tenuto conto del rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione come sollevata da parte resistente e del rigetto della domanda di parte ricorrente, meritano compensazione per la metà; va posta a carico del per soccombenza la restante Parte_1 metà, come liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55 del 2014
e succ. mod., in relazione al valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa MA NA
AL, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti del , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ogni altra domanda, eccezione e contestazione rigettata ovvero assorbita, così provvede:
9 - rigetta l'opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. 267 del 12.3.2019
IV Settore - Lavori Pubblici, Manutenzione, Beni Archeologici, Protezione Civile, Appalti e
Contratti, Ambiente del avente ad oggetto “decadenza Controparte_1 dall'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale sito in Via Padre IO MA
LO n. 5/6”,
- compensa per metà le spese di lite e condanna il al pagamento in favore del Parte_1
della restante metà delle spese, che si liquida in € 1.276,00 Controparte_1 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 27.10.2025.
Il giudice dott.ssa MA NA AL
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