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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/10/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel contenzioso previdenziale iscritto al n.4482 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, cui sono state riunite le controversie recanti n.4678/24 e n.4704/24, promosso
DA
, nato il giorno 14.06.1980 in POMPEI ed ivi residente, C.F.: Parte_1
CodiceFiscale_1
, nato il giorno 26.10.1966 in CASTELLAMMARE di STABIA e Parte_2 residente in [...], C.F.: CodiceFiscale_2
, nato il giorno 23.09.1973 in GRAGNANO e residente in Parte_3
CASTELLAMMARE di STABIA, C.F.: , CodiceFiscale_3 tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo “pec” dell'avv. Pasquale BIONDI che li rappresenta e difende per procura da ciascun istante in atti versata RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Stefano AZZANO che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da trattamento integrativo ex art. 5 DM 95269/2016; giudizio di quantificazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con tre distinti ricorsi iscritti al R.G. fra il 23 e il 31 luglio 2024 gli istanti, in epigrafe compitamente individuati e generalizzati, si rivolgevano al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA esponendo che l' era venuto meno all'obbligo CP_1 della erogazione delle prestazioni integrative previste in loro favore -quali dipendenti di Azienda operante nel settore del trasporto aereo e Parte_4 aeroportuale presso , collocati in C.I.G. in deroga dal 25 Parte_5 marzo al 31 ottobre 2020- dal DM 95269/2016 (art. 5), obbligo riconosciuto dalla pregressa pronuncia giudiziale n.410/23 resa inter partes il 17 marzo 2023.
Chiedevano, quindi, emettersi sentenza di condanna alla corresponsione delle somme calcolate in riferimento ai periodi già accertati nel precedente contenzioso.
Si costituiva in giudizio, nelle tre distinte controversie, l' che, all'esito CP_1 del differimento disposto dal G.U.L., sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere per avere l'Istituto pagato integralmente quanto ex adverso rivendicato riconoscendo pure gli interessi di Legge.
Le controversie venivano riunite sotto il numero risalente per le ragioni indicate nei vari provvedimenti all'uopo adottati.
Con le note sostitutive della conclusiva udienza in presenza il procuratore dei ricorrenti, dopo avere dato atto della erogazione degli importi da ciascun istante rivendicati, aderiva alla prospettazione di controparte, insistendo per la condanna alle spese di lite.
Il Giudice, alla luce delle richieste finali, assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
Va prioritariamente sottolineata la “opportunità-necessità” del provvedimento di riunione al cospetto di controversie evidentemente gemelle a chiara connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, peraltro generate da un unico pregresso contenzioso (R.G. 4741/21) sfociato in un'unica sentenza di condanna generica. (3)
Nel merito.
Preso atto che l' ha adempiuto all'obbligazione “integrativa”, fatta CP_1 valere nel presente giudizio di quantificazione sulla base del pregresso pronunciamento, provvedendo a corrispondere le somme calcolate da ciascun ricorrente inclusive degli interessi di Legge, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito della domanda così come originariamente articolata.
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Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d.
“soccombenza virtuale”, per avere l' tardivamente riconosciuto, nella buona CP_1 sostanza, le ragioni dei ricorrenti, già acclarate con sentenza di condanna generica, adeguandosi peraltro alla quantificazione attorea. Ed invero, si desume dalle allegazioni dell'ente previdenziale e dal relativo supporto documentale che i pagamenti sono intervenuti successivamente alla prima udienza di trattazione (16 gennaio 2025) e cioè in un periodo ricompreso fra l'uno aprile e il 28 maggio 2025. Con il che ben può dirsi che l ha comunque dato causa alla vertenza CP_1 assumendo le sue determinazioni in epoca successiva alla formalizzazione della presente iniziativa giudiziale e alla notifica dei ricorsi.
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'altrui riconoscimento della fondatezza delle proprie tesi;
-- della rapida definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione delle positive determinazioni assunte dall'ente previdenziale in sede amministrativa e dal successivo pagamento, riscontrato peraltro senza rilievi dai diretti interessati;
-- dei precedenti seriali già approdati a sentenza, patrocinati dallo stesso difensore. Consegue che la soccombenza virtuale sfocia in una condanna parametrata anche ai dati appena segnalati.
Vanno, inoltre, riconosciute le evocate maggiorazioni da “collegamenti ipertestuali” che, tuttavia, non si attestano sul necessario 30% “forfettario”, come sembra indicare il procuratore di parte ricorrente, ma vanno calibrate sul parametro della effettiva utilità (cfr. Cass., ordin. n.9464/25), parametro che in una fattispecie da “cessata materia del contendere” ne diminuisce obiettivamente la pregnanza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando: A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico del resistente le spese di lite che si liquidano CP_1 complessivamente, con attribuzione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, in euro 1.000,00, comprensivi delle maggiorazioni evocate, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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