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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a norma dell'art. 281 terdecies c.p.c. e 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa avente
R.G.C. n. 23086/2024 promossa da
Il , CF. in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via Pt_1
Cavalli 28 bis, presso lo studio dell'Avv. Daniela Rulent, (CF. , C.F._1
PEC n. fax 1782279875), che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
c.f., residente in , Controparte_1 C.F._2 Pt_1 [...]
Parte_1
RESISTENTE CONTUMACE
***
1.
Il Condominio ricorrente, in qualità di creditore di otteneva Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4907/23 con cui il Giudice di Pace di , ingiungeva di Pt_1 pagare al condominio istante, in persona dell'amministratore pro tempore, la somma di €. 9.047,01, a titolo di spese condominiali e di spese di riscaldamento, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo e spese legali della procedura monitoria.
Non ricevendo alcun pagamento, il condominio ricorrente interveniva nella procedura esecutiva immobiliare iscritta con r.g.e. n. 733/2021 innanzi al Tribunale di Torino ed avente ad oggetto l'immobile sito in , . Pt_1 Parte_1
Nell'ambito di tale procedura esecutiva, il creditore procedente (che agiva per un debito facente capo a madre di è stato Persona_1 Controparte_1
soddisfatto nel suo credito - avendo l'odierno resistente corrisposto l'importo dovuto dalla madre, nelle more deceduta - e ha, pertanto, rinunciato all'azione esecutiva che, però, non veniva estinta stante l'intervento svolto dal Parte_1
.
[...]
All'udienza del 28.6.2023, il Giudice, rilevata la mancanza di continuità delle trascrizioni, invitava il creditore ad esperire actio interrogatoria ex art. 481 c.c. o azione ordinaria al fine di accertare l'eventuale accettazione tacita dell'eredità.
Il condominio ricorrente, pertanto, volendo proseguire nella procedura esecutiva al fine di soddisfare il proprio credito, dopo aver esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione, instaurava il presente giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi in capo a la qualità di erede di Controparte_1 Persona_2
e di . Persona_1
A sostegno della propria domanda, il ha allegato la sussistenza di Parte_1
elementi, a suo dire, idonei a far ritenere che abbia accettato, ai Controparte_1 sensi degli artt. 476 e 485 c.c., l'eredità morendo dismessa dai genitori e, conseguentemente, acquistato il diritto di proprietà sull'immobile oggetto della procedura esecutiva.
All'udienza del 25.3.2025, nessuno si costituiva per parte convenuta della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
Dopo l'escussione del teste Ing. amministratore pro tempore del Testimone_1
ricorrente, il Giudice tratteneva la causa a decisione. Parte_1
2.
a) Prima di passare all'esame della domanda di parte ricorrente, occorre osservare in linea generale che, trattandosi di giudizio svolto in contumacia della parte convenuta, non risulta applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che vale solo tra le parti costituite, per cui spetta a parte ricorrente, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti posti a fondamento della domanda formulata.
pag. 2 di 5 b) Entrando, poi, nel merito della domanda di accertamento della qualità di erede, deve ritenersi che la stessa sia fondata.
Ed infatti, il ricorrente ha allegato e dimostrato, per tabulas Parte_1
circostanze e presupposti di fatto che, complessivamente considerati, portano a concludere che abbia accettato l'eredità morendo Parte_2
dismessa, dapprima, dal padre (deceduto il 16.1.2019) e, Persona_2
poi, dalla madre (deceduta il 29.3.2022). Persona_1
In particolare, il convenuto, come risulta dal certificato di residenza allegato sub doc. 9, ha occupato e risieduto nell'immobile sito in , , Pt_1 Parte_1
senza soluzione di continuità, dal 21.12.2007 sino ad, almeno, il 18.12.2024
(data del rilascio del certificato di residenza).
Pertanto, essendo nel possesso, occupando e risiedendo in uno dei beni rientranti nelle eredità cui è stato chiamato e non avendo effettuato o cominciato l'inventario entro i tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, dapprima, del padre (deceduto in data 16.1.2019) e, poi, della madre Persona_2
(deceduta in data 29.3.2022), deve considerarsi, ai sensi Persona_1 dell'art. 485 c.c., divenuto erede puro e semplice (si vedano docc. 19 e 20).
In tal senso, la giurisprudenza costante di legittimità secondo la quale il possesso dei beni ereditari non comporta automaticamente accettazione tacita di eredità; cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione (o, se successivo, dal momento di inizio del possesso), viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. Civ. ord.
15690/20; Cass. 4456/2019).
A tale elemento, in sé già rilevante e dirimente, devono aggiungersi, le seguenti circostanze sintomatiche della volontà in capo al convenuto di accettare le eredità dismesse dai genitori.
Ed invero, dalla morte del padre sino ad oggi, si è Controparte_1
qualificato e comportato, di fronte ai terzi e nei rapporti con il Condominio e con il relativo amministratore, come proprietario dell'unità immobiliare di
[...]
, . Parte_1 Pt_1
pag. 3 di 5 In particolare:
- a partire dal giugno 2022, dunque dopo la morte di entrambi i genitori, provvedeva al pagamento di alcuni importi a titolo di Controparte_1
spese, ordinarie e straordinarie, relative al Condominio ricorrente (si veda doc.
10);
- nell'aprile 2023, in riscontro alla richiesta dell'Amministratore per l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale, il convenuto comunicava i dati richiestigli, qualificandosi come “proprietario erede” dell'unità immobiliare di
(si veda doc. 12); Parte_1
- nel febbraio 2023, alla richiesta da parte dell'amministratore del Parte_1 ricorrente di intervento per i danni da infiltrazioni provenienti dall'alloggio di proprietà del convenuto, quest'ultimo rispondeva rassicurando che avrebbe posto in essere gli interventi necessari a risolvere la situazione (si veda doc. 14);
- nel dicembre 2024, in occasione dell'installazione del videocitofono deliberata dall'assemblea condominiale, effettuava e comunicava la Controparte_1 scelta di gradimento dell'apparato da installare nella sua unità immobiliare (si veda doc. 18).
Tutte le citate circostanze, oltre a risultare per tabulas, sono state confermate dal teste escusso all'udienza del 25.3.2025.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda del Condomino ricorrente dovrà essere accolta con conseguente accertamento, in capo a Controparte_1
della qualità di erede, ai sensi degli artt. 476 e 485 c.c., dei genitori,
[...]
e Per_2 Persona_1
3.
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
4.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminato (complessità bassa) e alle fasi di studio, introduttiva, e decisoria nei valori minimi, stante la semplicità della pag. 4 di 5 controversia, e pertanto, in complessivi € 2.906,00 oltre a spese generali, IVA e
CPA, oltre a € 545,00 per esposti (contributo unificato e marca da bollo).
P.Q.M
. il Tribunale, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, accerta e dichiara che nato a , il 14.7.1965 c.f. Controparte_1 Pt_1
è succeduto quale erede, ai sensi degli artt. 476 e 485 c.c., ad C.F._2
nato a , il 28.2.1933 ed ivi deceduto il 16.1.2019, c.f. Persona_2 Pt_1
ed a nata a [...] il [...] e C.F._3 Persona_1
deceduta in , il 29.3.2022, c.f. ; Pt_1 C.F._4
condanna alla refusione in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € Parte_1
2.906,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, oltre a € 545,00 per esposti (contributo unificato e marca da bollo).
Si comunichi.
Torino, lì 10 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(minuta interamente redatta dal funzionario UPP Emanuela Caterina Maria Quaini).
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a norma dell'art. 281 terdecies c.p.c. e 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa avente
R.G.C. n. 23086/2024 promossa da
Il , CF. in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via Pt_1
Cavalli 28 bis, presso lo studio dell'Avv. Daniela Rulent, (CF. , C.F._1
PEC n. fax 1782279875), che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
c.f., residente in , Controparte_1 C.F._2 Pt_1 [...]
Parte_1
RESISTENTE CONTUMACE
***
1.
Il Condominio ricorrente, in qualità di creditore di otteneva Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4907/23 con cui il Giudice di Pace di , ingiungeva di Pt_1 pagare al condominio istante, in persona dell'amministratore pro tempore, la somma di €. 9.047,01, a titolo di spese condominiali e di spese di riscaldamento, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo e spese legali della procedura monitoria.
Non ricevendo alcun pagamento, il condominio ricorrente interveniva nella procedura esecutiva immobiliare iscritta con r.g.e. n. 733/2021 innanzi al Tribunale di Torino ed avente ad oggetto l'immobile sito in , . Pt_1 Parte_1
Nell'ambito di tale procedura esecutiva, il creditore procedente (che agiva per un debito facente capo a madre di è stato Persona_1 Controparte_1
soddisfatto nel suo credito - avendo l'odierno resistente corrisposto l'importo dovuto dalla madre, nelle more deceduta - e ha, pertanto, rinunciato all'azione esecutiva che, però, non veniva estinta stante l'intervento svolto dal Parte_1
.
[...]
All'udienza del 28.6.2023, il Giudice, rilevata la mancanza di continuità delle trascrizioni, invitava il creditore ad esperire actio interrogatoria ex art. 481 c.c. o azione ordinaria al fine di accertare l'eventuale accettazione tacita dell'eredità.
Il condominio ricorrente, pertanto, volendo proseguire nella procedura esecutiva al fine di soddisfare il proprio credito, dopo aver esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione, instaurava il presente giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi in capo a la qualità di erede di Controparte_1 Persona_2
e di . Persona_1
A sostegno della propria domanda, il ha allegato la sussistenza di Parte_1
elementi, a suo dire, idonei a far ritenere che abbia accettato, ai Controparte_1 sensi degli artt. 476 e 485 c.c., l'eredità morendo dismessa dai genitori e, conseguentemente, acquistato il diritto di proprietà sull'immobile oggetto della procedura esecutiva.
All'udienza del 25.3.2025, nessuno si costituiva per parte convenuta della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
Dopo l'escussione del teste Ing. amministratore pro tempore del Testimone_1
ricorrente, il Giudice tratteneva la causa a decisione. Parte_1
2.
a) Prima di passare all'esame della domanda di parte ricorrente, occorre osservare in linea generale che, trattandosi di giudizio svolto in contumacia della parte convenuta, non risulta applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che vale solo tra le parti costituite, per cui spetta a parte ricorrente, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti posti a fondamento della domanda formulata.
pag. 2 di 5 b) Entrando, poi, nel merito della domanda di accertamento della qualità di erede, deve ritenersi che la stessa sia fondata.
Ed infatti, il ricorrente ha allegato e dimostrato, per tabulas Parte_1
circostanze e presupposti di fatto che, complessivamente considerati, portano a concludere che abbia accettato l'eredità morendo Parte_2
dismessa, dapprima, dal padre (deceduto il 16.1.2019) e, Persona_2
poi, dalla madre (deceduta il 29.3.2022). Persona_1
In particolare, il convenuto, come risulta dal certificato di residenza allegato sub doc. 9, ha occupato e risieduto nell'immobile sito in , , Pt_1 Parte_1
senza soluzione di continuità, dal 21.12.2007 sino ad, almeno, il 18.12.2024
(data del rilascio del certificato di residenza).
Pertanto, essendo nel possesso, occupando e risiedendo in uno dei beni rientranti nelle eredità cui è stato chiamato e non avendo effettuato o cominciato l'inventario entro i tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, dapprima, del padre (deceduto in data 16.1.2019) e, poi, della madre Persona_2
(deceduta in data 29.3.2022), deve considerarsi, ai sensi Persona_1 dell'art. 485 c.c., divenuto erede puro e semplice (si vedano docc. 19 e 20).
In tal senso, la giurisprudenza costante di legittimità secondo la quale il possesso dei beni ereditari non comporta automaticamente accettazione tacita di eredità; cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione (o, se successivo, dal momento di inizio del possesso), viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. Civ. ord.
15690/20; Cass. 4456/2019).
A tale elemento, in sé già rilevante e dirimente, devono aggiungersi, le seguenti circostanze sintomatiche della volontà in capo al convenuto di accettare le eredità dismesse dai genitori.
Ed invero, dalla morte del padre sino ad oggi, si è Controparte_1
qualificato e comportato, di fronte ai terzi e nei rapporti con il Condominio e con il relativo amministratore, come proprietario dell'unità immobiliare di
[...]
, . Parte_1 Pt_1
pag. 3 di 5 In particolare:
- a partire dal giugno 2022, dunque dopo la morte di entrambi i genitori, provvedeva al pagamento di alcuni importi a titolo di Controparte_1
spese, ordinarie e straordinarie, relative al Condominio ricorrente (si veda doc.
10);
- nell'aprile 2023, in riscontro alla richiesta dell'Amministratore per l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale, il convenuto comunicava i dati richiestigli, qualificandosi come “proprietario erede” dell'unità immobiliare di
(si veda doc. 12); Parte_1
- nel febbraio 2023, alla richiesta da parte dell'amministratore del Parte_1 ricorrente di intervento per i danni da infiltrazioni provenienti dall'alloggio di proprietà del convenuto, quest'ultimo rispondeva rassicurando che avrebbe posto in essere gli interventi necessari a risolvere la situazione (si veda doc. 14);
- nel dicembre 2024, in occasione dell'installazione del videocitofono deliberata dall'assemblea condominiale, effettuava e comunicava la Controparte_1 scelta di gradimento dell'apparato da installare nella sua unità immobiliare (si veda doc. 18).
Tutte le citate circostanze, oltre a risultare per tabulas, sono state confermate dal teste escusso all'udienza del 25.3.2025.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda del Condomino ricorrente dovrà essere accolta con conseguente accertamento, in capo a Controparte_1
della qualità di erede, ai sensi degli artt. 476 e 485 c.c., dei genitori,
[...]
e Per_2 Persona_1
3.
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
4.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminato (complessità bassa) e alle fasi di studio, introduttiva, e decisoria nei valori minimi, stante la semplicità della pag. 4 di 5 controversia, e pertanto, in complessivi € 2.906,00 oltre a spese generali, IVA e
CPA, oltre a € 545,00 per esposti (contributo unificato e marca da bollo).
P.Q.M
. il Tribunale, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, accerta e dichiara che nato a , il 14.7.1965 c.f. Controparte_1 Pt_1
è succeduto quale erede, ai sensi degli artt. 476 e 485 c.c., ad C.F._2
nato a , il 28.2.1933 ed ivi deceduto il 16.1.2019, c.f. Persona_2 Pt_1
ed a nata a [...] il [...] e C.F._3 Persona_1
deceduta in , il 29.3.2022, c.f. ; Pt_1 C.F._4
condanna alla refusione in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € Parte_1
2.906,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, oltre a € 545,00 per esposti (contributo unificato e marca da bollo).
Si comunichi.
Torino, lì 10 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(minuta interamente redatta dal funzionario UPP Emanuela Caterina Maria Quaini).
pag. 5 di 5