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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 18710 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1
P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. MARINO CORRADO ANTONIO, MARPILLERO
GIORGIO PARTE ATTRICE
contro
:
( Controparte_1 P.IVA_2
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._1 entrambi col procuratore domiciliatario avv. TRESOLDI DIEGO
MARGHERITA (cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_3 contumace
(cod. fisc. ) CP_4 C.F._2 contumace
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. NON INDICATO) CP_5 col procuratore domiciliatario avv. ALFANO FRANCESCO
(cod. fisc. NON INDICATO) CP_6 Controparte_7 contumace
PARTE TERZA CHIAMATA
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 1 CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“accertata e dichiarata la corresponsabilità della del sig. Controparte_8 CP_9
, della del sig. , della , del sig.
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_10 [...]
, per i fatti esposti in narrativa;
CP_4 condannare i convenuti in persona del legale rappresentante, sig. , CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante, sig. al pagamento, in Controparte_10 CP_4 favore dell'attrice, della somma di € 36.606,66 ciascuno o della maggiore o minore somma accertanda e determinanda anche ex art. 2055 c.c. in ragione della gravità della loro colpa per il sinistro sul lavoro occorso al sig. il giorno 18.10.2016, oltre interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria dal 27.09.18 data dell'ultimo esborso”
I convenuti e confermano le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_1 CP_2
“NEL MERITO In via principale - rigettare … tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti dei convenuti e Sig. poiché infondate ... CP_1 Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA - … dichiarare tenuti e condannare 1) la … nonché 2) la CP_5
… in solido tra loro ovvero in via disgiunta tra Controparte_11 loro, a tenere indenne e manlevare i convenuti Sig. da CP_1 Controparte_2 qualsiasi conseguenza pregiudizievole … Per l'effetto dichiarare tenuti e condannare 1) la
, … nonché 2) la … in solido tra loro CP_5 Controparte_11 ovvero in via disgiunta tra loro, a corrispondere in luogo e per conto della società
ed il Sig. le somme che abbiano ad essere riconosciute CP_1 Controparte_2 come dovute e liquidate in favore dell'attrice”
La terza chiamata conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_5
“Sulla domanda di garanzia:
- dichiararsi l'inoperatività e/o l'inesistenza della garanzia e per l'effetto respingere la domanda in quanto infondata ...
- in subordine, … determinarsi l'eventuale sussistenza dell'obbligazione della Compagnia secondo le condizioni di cui alla polizza responsabilità civile n.708571662. Tenuto conto della normativa contrattuale in punto rischio assicurato, attività dichiarata, oggetto, esclusioni, limiti, massimale, sottomassimale, scoperto, franchigia, nonché di ogni altra clausola contrattuale;
... Sulla domanda principale ed esclusa l'applicabilità del principio di solidarietà anche sulle domande della verso la : Controparte_1 CP_5
- respingere, in quanto infondata … ogni pretesa della nei confronti della Controparte_12
e del sig. ; Controparte_1 Controparte_2
- in subordine ritenuta la responsabilità concorrente del sig. determinarne la Parte_2 quota e per l'effetto ridurre in proporzione la domanda della ” Controparte_12
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 2 Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 22.4.2022, la parte attrice esponeva che:
• essa aveva stipulato con la soc. una polizza Controparte_11 per “Responsabilità Civile Industria, Artigianato e Servizi”;
• con contratto d'appalto dell'01/06/15 la soc. aveva affidato alla CP_1 [...]
l'esecuzione di servizi non meglio specificati che l'appaltatore Controparte_11 avrebbe dovuto svolgere, con proprie risorse umane e strutturali, presso la sede della a Melzo (MI); CP_1
• presso la sede della soc. lavorava il signor socio lavoratore della CP_1 Parte_2 soc. coop. , inviato alla dalla soc. CP CP_1 Controparte_11
, rispetto alla quale ultima il non era in rapporto di dipendenza né di Parte_2 subordinazione;
• verso le ore 15.30 del 18/10/2016, nel reparto centrifughe della soc. il sig. CP_1 CP_4 aveva subito un grave infortunio a seguito del quale era stato trasportato con elisoccorso del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza, ove gli era stato riscontrato un trauma facciale e cervicale, con sguantamento del pollice destro e del polpastrello sinistro e amputazione della seconda falange, sicché era stata posta prognosi complessiva di duecentottantasei giorni e postumi permanenti che l aveva CP_13 quantificato nella misura del 19%;
• gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di Gorgonzola erano intervenuti per svolgere indagini e avevano così accertato che la per la CP_1 produzione non si avvaleva soltanto del suo personale dipendente, bensì utilizzava anche personale esterno, tra cui i soci lavoratori della soc. coop. ; CP
• il sig. era stato peraltro assunto dalla soc. coop. con contratto a Parte_2 CP tempo indeterminato e con qualifica e mansione di facchino, sicché le sue mansioni
“erano da ricondursi esclusivamente ad operazioni manuali di pulizia degli ambienti di lavoro e di sistemazione generale dei semilavorati”;
• gli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS avevano invece accertato che “quantomeno in relazione al reparto centrifughe teatro dell'infortunio”, i lavoratori “esterni” erano stati richiesti anche di provvedere “alle operazioni di scarico e di pulizia delle attrezzature di lavoro identificate come macchine centrifughe. Nello specifico, a richiesta, dovevano svincolare (ovvero sbullonare) le matrici metalliche contenenti i tubi in materiale acrilico formati da avviare alle successive lavorazioni;
assistere i dipendenti della CP_1 nelle operazioni di scarico delle matrici metalliche dall'interno della macchina centrifuga al loro deposito su appositi carrelli per la successiva movimentazione, se non addirittura effettuarle direttamente”, sicché il lavoratore infortunato stava svolgendo, all'interno della lavorazioni e operazioni che non gli competevano;
CP_1
• infatti, gli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS avevano accertato quanto al sig.
[...]
: Pt_2
▪ che l'infortunato “era al momento dell'infortunio in un luogo di lavoro ben preciso addetto ad una operazione che non gli competeva, indipendentemente dalla
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 3 situazione contrattuale e dell'organizzazione del lavoro all'interno dei reparti produttivi della società CP_14
▪ che l'infortunato “non aveva idonea e congrua formazione in relazione alle mansioni che gli spettavano anche si fosse trattato solo di mere operazioni di pulizia degli ambienti di lavoro e/o di operazioni di facchinaggio”
▪ che per l'infortunato “non era […] uno dei primi giorni di lavoro”
▪ che all'infortunato “non era certo la prima volta che […] capitava di operare sulle attrezzature di lavoro del reparto centrifughe della società ; CP_1
• inoltre, sulla scorta di quanto loro dichiarato “dalla direzione aziendale della CP
, nella persona del sig. ”, gli ufficiali di polizia giudiziaria della
[...] CP_4
ATS avevano accertato “che non era stato adempiuto alcuno degli obblighi in carico al datore di lavoro in relazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (d.lgs. 81/2008), in particolare il datore di lavoro non aveva effettuato la valutazione dei rischi aziendali, non aveva sottoposto i suoi lavoratori a sorveglianza sanitaria e non li aveva adeguatamente informati e formati”;
• gli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS inoltre:
▪ avevano accertato che “la committente non aveva predisposto, né con CP_1 la né con la (appaltatore Controparte_11 Controparte_10
e subappaltatore) ai sensi dell'art. 26 co. 3, D.Lgs. 81/2008 il D.U.V.R.I. (documento di valutazione dei rischi, indicante le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze)”;
▪ avevano accertato che la committente non aveva “provveduto a CP_1 informare/formare i suoi lavoratori dipendenti in relazione ai contenuti di cui all'art. 37 co. 1, D.Lgs. 81/2008 in combinato disposto con l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (doc. 13/B, pag. 5)”;
▪ avevano contestato al , della la violazioni dei relativi Controparte_2 CP_1 articoli di legge, sicché il medesimo aveva poi adempiuto le prescrizioni CP_2
e aveva pagamento le sanzioni a lui comminate;
• gli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS avevano contestato alla soc. coop.
e alla soc. diverse violazioni di legge in materia di tutela CP CP_15
e sicurezza nei luoghi di lavoro, cui era seguita l'apertura del procedimento penale RGNR 21559/2017 nei confronti di (quale datore di lavoro della , Controparte_2 CP_1 di (quale datore di lavoro della ) e di CP_4 Controparte_10 CP_9
(quale datore di lavoro della , in relazione al delitto
[...] Controparte_16 di cui all'a. 590 cp, commi 1, 2, 3 e 5;
• sulla scorta di una transazione, l'attrice aveva risarcito l'infortunato sig. col Parte_2 pagamento in data 12/07/2017 della somma di EUR 50.000,00 e in data 22/06/2018 dell'importo di EUR 70.000,00, oltre spese legali per complessivi EUR 14.640,00;
• l'attrice inoltre aveva pagato all' l'importo di EUR 85.000,00 in data 27/09/2018; CP_13
• ravvisando la corresponsabilità delle tre società, l'attrice aveva chiesto alla e alla CP_1 il rimborso della somma di EUR 146.426,00, pari ai due terzi degli Controparte_10 importi complessivamente erogati;
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 4 • alla data del 9/02/2021 la era però risultata “inattiva” e dunque Controparte_10
l'attrice aveva chiesto alla il pagamento della metà degli importi pagati, senza CP_15 ottenere alcun riscontro. L'attrice soc. citava perciò in giudizio: CP_12
• la soc. CP_1
• Controparte_2
• la soc. , Controparte_17
• CP_4
(dunque non anche la soc. né il NdE) e Controparte_8 CP_9 concludeva chiedendo che, accertata la corresponsabilità nella causazione del sinistro di tali quattro convenuti, oltre alla responsabilità della soc. e Controparte_8 del (benché tali ultimi due non siano stati appunto convenuti), i convenuti fossero CP_9 condannati “al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 36.606,66 ciascuno o della maggiore o minore somma accertanda e determinanda anche ex art. 2055 c.c. in ragione della gravità della loro colpa per il sinistro sul lavoro occorso al sig. il giorno Parte_2
18.10.2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27.09.18 data dell'ultimo esborso”.
I convenuti soc. e si costituivano con comparsa depositata il 21.7.2022 CP_1 CP_2 osservando che:
• col sottoscritto de 1° giugno 2015 la aveva appaltato alla CP_1 [...]
l'esecuzione di servizi;
Controparte_11
• quel contratto d'appalto prevedeva “che la Controparte_11 avrebbe eseguito l'appalto con il proprio personale e non con personale di altra società”;
• la aveva però inviato presso lo stabilimento Controparte_11 della anche il Sig. “spacciandolo quale proprio CP_1 Parte_2 dipendente” e dunque la e il erano stati “vittima di una CP_1 CP_2 frode contrattuale, atteso che il sig. non era dipendente della Parte_2 [...] bensì formalmente assunto dalla , Controparte_11 CP circostanza che solo dopo il sinistro del 18/10/2016 e dopo l'intervento della competente ATS i due suddetti convenuti avevano appreso, come dimostrava anche l'immediata risoluzione dell'appalto non appena scoperta tale circostanza;
• non era stato provato “come e cosa stesse esattamente facendo” il sig. nel reparto CP_4 centrifughe dello stabilimento e dunque non era possibile escludere l'esclusiva responsabilità dell'infortunato nella causazione del sinistro;
• diversamente da quanto asserito dall'attrice, non risultava pendente nessun procedimento penale nei confronti di , in qualità di datore di lavoro della Controparte_2 CP_1 posto che dopo l'avviso di conclusione delle indagini non era stato notificato il decreto di citazione in giudizio;
• “il verbale di ATS non fa assolutamente stato tra le parti al pari di un giudicato e non costituisce pronuncia giurisdizionale”;
• mancava la prova “che la causa del sinistro occorso al lavoratore [fosse] da ricondurre alla non conformità del macchinario. In altre parole, non è stato provato che il sinistro
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 5 non sarebbe accaduto se il macchinario fosse stato conforme alle prescrizioni di legge”
• non era stato accertato “se il lavoratore [avesse] causato e/o concausato il sinistro “per” ovvero “anche per” propria negligenza ovvero imprudenza”;
• la mancata formazione del lavoratore non era da ascrivere alla né al CP_1
, ma solo alla soc. coop Margherita e comunque “Il contratto di appalto CP_2 prevedeva che fosse obbligo e onere della Controparte_16 formare i propri dipendenti sulle misure di sicurezza, prevenzione e di emergenza”;
• per ciò che attiene all'importo richiesto dall'attrice, i convenuti osservavano di non aver partecipato alla transazione tra l'infortunato e la compagnia attrice, sicché nessun accordo poteva essere opposto loro;
• la determinazione del danno era avvenuta sulla scorta di una relazione di parte di modo che andava al più disposta CTU che avrebbe dovuto anche “determinare l'ammontare del risarcimento del danno a cui deve ritenersi tenuto ciascuno convenuto”. Tali due convenuti, previa chiamata in causa dell'assicuratore e della soc. CP_5 CP_6 concludevano quindi chiedendo di rigettare la domanda attorea o, in subordine, di condannare i terzi e soc. alla manleva. CP_5 Controparte_8
Con comparsa depositata il 27/12/2022 la terza chiamata soc. si costituiva osservando CP_5 che:
• l' assicurava la soc. -quale esercente l'attività di fabbricazione di CP_5 CP_1 prodotti finiti in materie plastiche non espanse o alveolari (esclusa la produzione delle resine)– solo per i danni involontariamente cagionati a terzi che l'assicurato avrebbe dovuto a pagare a titolo di risarcimento;
in virtù del contratto non erano considerati terzi
<< i subappaltatori, i loro dipendenti, nonché i soggetti che, a qualsiasi titolo presenti nell'area aziendale, “subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alla o alle attività cui si riferisce l'assicurazione” >>; il sinistro s'era verificato durante l'esecuzione di un'attività estranea all'ambito di operatività della polizza e in danno di un soggetto che non aveva alcun rapporto diretto con la società assicurata;
• di conseguenza, la polizza invocata era invece inoperativa;
• si associava alle difese della società assicurata e in particolare all'eccezione di violazione del divieto di subappalto, di eventuale responsabilità dello stesso infortunato nella causazione del sinistro, di insussistenza dell'asserita declaratoria di responsabilità in sede penale, nonché di assenza di prova del nesso causale;
• in punto di quantum debeatur contestava la valenza probatoria della perizia di parte attrice, nonché della documentazione medica. Concludeva chiedendo di dichiarare inoperativa la garanzia assicurativa e nel merito respingere la domanda attorea;
in subordine chiedeva di ridurre proporzionalmente la domanda, ritenuta la responsabilità concorrente del . Pt_2
Alla prima udienza dell'1/02/2023 il tribunale ordinava all'attrice di rinnovare la notifica nei confronti della convenuta soc. e rinviava la causa. CP
All'udienza del 10/07/2023 il tribunale dichiarava la contumacia dei convenuti soc.
e , nonché della terza chiamata CP Pt_2 Controparte_11
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 6 e infine assegnava i termini ex a. 183 cpc. All'udienza del 29/02/2024, dichiarate inammissibili le istanze di prova orale, il giudice disponeva che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AN, in relazione al procedimento RGNR n. 21559/2017, fornisse informazioni scritte con esibizione di: a) informativa della ATS di Gorgonzola allegata al verbale di P.G. e b) relazione del perito industriale dott. Per_1
All'udienza del 2/07/2024 il tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del giorno 17/07/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 5.11.2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Occorre preliminarmente sottolineare che, diversamente da quanto opinano i convenuti, a norma dell'a. 115 cpc, “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Il principio è del resto espressamente confermato da ultimo anche da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 14372 del 24/5/2023. Da ciò discende che la contumacia dei convenuti CP CP
e la contumacia della terza chiamata soc. CP_4 Controparte_18 dunque, non consentono di ritenere non contestate, da costoro, eventuali
[...] circostanze specificamente allegate dai convenuti e . CP_1 CP_2
Quanto alla necessità di specifica contestazione, a opera delle parti costituite, di circostanze specificamente allegate da altre parti, si deve ricordare che la generica deduzione della mancanza di prova, cui non si accompagni contestualmente la specifica negazione del fatto storico, non equivale alla specifica contestazione prevista dall'a. 115 cpc (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020) posto che comunque il convenuto, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, deve prendere specifica posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017). Nella specie, si deve rilevare che i due convenuti costituiti si sono di fatto limitati a negare che gli atti dell'indagine penale possano essere utilizzati per accertare la loro responsabilità in sede civile, ritenendo in sintesi che non sia
“INTERVENUTO ALCUN OPPONIBILE ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITÀ PER IL SINISTRO ACCADUTO IN DANNO AL SIG. SINGH ” (così a pag. 7 della comparsa di Pt_2 risposta), senza però contrapporre alle specifiche allegazioni dei fatti, come accertati dagli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS, nessuna specifica contestazione, né eventuali ricostruzioni alternative.
Inoltre, si deve sottolineare che, a norma dell'a. 116 cpc e secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, il giudice civile ben può porre a fondare il proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, pur svolto anche tra altre parti, laddove siano state ritualmente acquisite nel giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (Cass.
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 7 Sez. 3, Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023).
Ancora, il fatto che (come allegano i due convenuti nelle note depositate il 28.6.2024) il procedimento penale a carico del convenuto sia stato “ARCHIVIATO PER CP_2
INTERVENUTA PRESCRIZIONE LO SCORSO 02.05.2024, come da documentazione versata in atti” (documentazione che, tuttavia, non è dato rinvenire nel fascicolo telematico), diversamente da quanto opinano i convenuti non implica affatto che “le eventuali e diverse considerazioni espresse nelle proprie relazioni dagli operanti di P.G. e dell'ATS pure agli atti dell'ormai concluso procedimento d'indagine [siano] prive di valore giacché non si è addivenuti ad alcun accertamento della presunta responsabilità penale ascritta al Sig. ”. CP_2
In proposito, infatti, non si deve dimenticare che a norma del secondo dell'a. 129 del codice di procedura penale (rubricato “Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”), “Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”. Il fatto che sia stata (secondo quanto allegano i convenuti, pur non documentandolo) disposta l'archiviazione del procedimento penale, dunque, significa solo che il giudice non ha riconosciuto che dagli atti emergesse con evidenza l'insussistenza dei reati ascritti al o che costui non avesse commesso i reati medesimi, né che dagli atti CP_2 emergesse con evidenza che i fatti a costui ascritti non costituissero reati o fossero previsti dalla legge come tali.
Sulla scorta di tali criteri di valutazione della documentazione versata in causa, e sulla quale le parti hanno potuto esercitare con pienezza il contraddittorio, si deve concludere che la domanda risulta fondata.
In particolare, dalla relazione della polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di AN (a firma dell'agente , che riporta vari estratti dell'indagine espletata dagli ufficiali Tes_1 di polizia giudiziaria della ATS di Gorgonzola) emerge con evidenza la concorrente responsabilità di tutti i convenuti (e del terzo chiamato soc. per il Controparte_11 grave infortunio occorso il 18/10/2016 al lavoratore che si trovava nel reparto Parte_2 centrifughe della sede della allorquando il medesimo (svolgendo peraltro mansioni CP_1 diverse da quelle per le quali era stato assunto) era alle dipendenze della soc. coop.
, la quale era subappaltatrice della soc. CP Controparte_11
[...]
La relazione suddetta, del resto, al pari di qualunque altro atto redatto da pubblico ufficiale (come certamente sono gli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS), a norma dell'a. 2700 cc è munita di efficacia probatoria privilegiata, giacché costituisce prova (fino a querela di falso, che nella specie non risulta proposta) dei fatti accertati dal medesimo pubblico ufficiale senza margini di apprezzamento (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 19129 del 6/7/2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 8 30129 del 22/11/2024), e le circostanze di seguito riepilogate sono certamente esenti da margini di apprezzamento. Si deve perciò affermare che la relazione in discorso è pienamente sufficiente per provare che: (a) l'infortunio del avvenne all'interno del reparto centrifughe della soc. nei CP_4 CP_1 pressi della macchina centrifuga numero 11 e al di sotto del paranco a catena numero 4 (pag. 5 relazione esito indagini); (b) nell'immediatezza del sinistro, la macchina centrifuga numero 11 era ferma colle matrici metalliche imbullonate e ancora calde;
il binario che portava il paranco a catena numero 4 era visibilmente piegato verso il basso con il gancio a terra e la fascia di stoffa per sollevare agganciata solo a un capo e un tirante di sostegno del binario metallico era rotto (pag. 5 relazione esito indagini); (c) il gruppo carrello manuale/paranco a catena numero 4 a servizio della linea lato est del reparto centrifughe era marcato CE, ma era sprovvisto della documentazione specifica di corredo al marchio CE e non disponeva del registro di controllo dell'apparecchio; veniva quindi utilizzato senza aver determinato il suo periodo di funzionamento sicuro residuo;
il binario metallico ceduto era costituito da una serie di putrelle in acciaio giuntate che costituivano una trave unica di scorrimento lunga 24 metri;
(d) tale trave era sostenuta da quattro mensole intermedie. Il tirante di una di queste quattro, quello immediatamente soprastante la macchina centrifuga numero 11, aveva ceduto rompendosi;
(e) su quel binario operavano due argani a catena: uno, quello numero 4, e un altro paranco Demag, simile al primo. Il binario metallico in questione era stato dotato di “certificato di idoneità statica” solo in data postuma all'infortunio; la certificazione in questione contemplava l'utilizzo su detto binario metallico di un solo argano a catena e non di due, come al momento dell'infortunio (pagg. 9 e 10 relazione esito indagini); (f) non vi furono testimoni oculari del sinistro;
(g) le lesioni subite dal si localizzano all'altezza del viso, della zona cervicale e CP_4 riguardano anche lo sguantanamento dei pollici di entrambe le mani con l'amputazione della seconda falange del pollice sinistro (pag. 7 relazione esito indagini).
Ancora, dall'esame delle sommarie informazioni assunte dagli ufficiali di polizia giudiziaria nel corso dei sopralluoghi e rese dai lavoratori presenti presso la sede della soc. Gevracril nell'immediatezza del sinistro, nonché dallo stesso sig. , si evince che: CP_4
(h) il sig. “dovev[a] scaricare lo stampo della macchina numero 11. Lo stampo era CP_4 fermo e non ruotava. Ho messo la fascia per sollevare e quindi togliere lo stampo. (…) non ricordo se avevo iniziato la manovra di sollevamento utilizzando la pulsantiera. Ad un certo punto sono stato colpito al viso dal gancio dell'argano” (pag. 7 relazione esito indagini); (i) il sig. – dipendente della soc. – non aveva assistito al sinistro, ma aveva CP_19 CP_1 visto che “il paranco (in corrispondenza della centrifuga n. 11 – NdE) era piegato verso il basso a terra”.
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 9 Come si è già detto, le circostanze sopra sintetizzate non sono state espressamente contestate dai convenuti costituiti né dalla terza chiamata.
Per ciò che attiene alla descrizione dello stato dei macchinari in uso all'interno della soc. CP_1 come contenuta nella relazione in esame (punto c)), i convenuti si limitano a eccepire l'inidoneità del documento quale prova documentale, senza tuttavia contestare nel merito l'esito degli accertamenti contenuti in quella relazione, che dunque costituiscono piena prova ai presenti fini. I macchinari in uso ai lavoratori all'interno dei magazzini della soc. sono risultati CP_1 difformi dalle specifiche disposizioni normative e ciò ha determinato che a carico del convenuto
–presidente del consiglio di amministrazione della soc. sia stata contestata la CP_2 CP_20 violazione reiterata della normativa di cui al decreto legislativo n° 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'allegazione, da parte dei convenuti, dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite in riferimento a tali difformità, del resto, impone di concludere che le difformità sussistevano.
Quanto alle mansioni cui era adibito il , dalle dichiarazioni che il medesimo infortunato rese CP_4 nell'immediatezza del sinistro, è possibile inferire l'elevata probabilità che l'infortunato fosse stato effettivamente destinato a utilizzare la macchina numero 11 (cfr SIT: “dovevo scaricare lo stampo della macchina numero 11” e quindi avevo “messo la fascia per sollevare e togliere lo stampo”), cioè richiesto di svolgere un'attività del tutto estranea rispetto alle mansioni per le quali il SINGH era stato assunto: nella lettera di assunzione, invero, si legge che il era stato assunto dalla CP_4 soc. con mansioni di facchino, tanto che il rapporto di lavoro fu inquadrato Controparte_10 nel CCNL Spedizione e Trasporto Merci.
Neppure le dichiarazioni rese dalla vittima circa l'attività cui egli era preposto all'interno della soc.
riportate dall'attrice, sono state oggetto di espressa e specifica contestazione dai CP_1 convenuti né dalla terza chiamata, sicché deve respingersi la tesi dei convenuti e CP_1 CP_2 secondo i quali non sarebbe possibile conoscere quali fossero le esatte mansioni cui era adibito l'infortunato, e deve conseguentemente respingersi anche la tesi secondo cui non si potrebbe escludere l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro. CP_4
Per altro verso, risulta invece documentalmente provato che le mansioni che il era imposto CP_4 di svolgere erano certamente riconducibili ai “servizi” oggetto del contratto di appalto, e non già alle attività di facchinaggio per le quali soltanto l'infortunato era stato assunto. Ciò esime fra l'altro dalla necessità di accertare univocamente quali fossero i servizi oggetto dell'appalto, poiché manca del tutto l'“elenco” specifico dei medesimi servizi, sebbene il contratto d'appalto qui prodotto sub doc. 3 dall'attrice contenga (nella clausola 1) l'espresso riferimento a un elenco che non risulta prodotto.
Sulla scorta di quanto sin qui argomentato, dev'essere riconosciuta la responsabilità della CP_1
e del suo presidente del consiglio di amministrazione, , nella causazione del sinistro, CP_2 giacché tali soggetti non si curarono di adottare la minima diligenza a tal fine esibigile, cioè
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 10 omisero del tutto di verificare che i lavoratori introdotti nella sede della fossero CP_1 effettivamente dipendenti della e comunque omisero di pretendere da Controparte_11 quest'ultima la prova dell'adeguata formazione dei lavoratori. Tanto maggiore risulta la responsabilità dei convenuti costituiti, in quanto il contratto di appalto (come ammesso dagli stessi convenuti) escludeva la possibilità di subappaltare l'esecuzione dei (pur indeterminati) servizi che formavano oggetto dell'appalto. Al riguardo è sufficiente ricordare che colla premessa del contratto 1.6.2015 (laddove si legge: “la società " e' Controparte_11 adeguatamente attrezzata per far fronte a qualsiasi tipo di servizio, con proprie risorse umane e strutturali”) la soc. implicitamente impegnata a escludere Controparte_21 qualunque subappalto, e comunque (pur mancando un espresso divieto in nessuna delle clausole contrattuali numerate da 1 a 15) appare evidente che il divieto di subappalto restava nondimeno applicabile, poiché nella specie non v'è prova dell'autorizzazione del committente richiesta in generale dall'a. 1656 cc. Tutto ciò porta a concludere che i due convenuti, quali committenti, sono corresponsabili dell'infortunio occorso:
• anzitutto per la mancata vigilanza sopra menzionata (ciò che consentì a lavoratore estraneo all'appaltatore, per giunta non formato alle mansioni cui veniva di fatto adibito, diverse comunque da quelle per le quali era contrattualmente assunto, di svolgere lavorazioni presso il reparto centrifughe);
• per la mancata predisposizione, ai sensi dell'a. 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 il Documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
• per non aver formare né informato i lavoratori di quanto previsto dall'a. 37 comma 1 del decreto legislativo 81/2008 e del relativo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (doc. 13/B, pag. 5);
• inoltre, per la messa in esercizio di macchinari non conformi alla previsione delle leggi contro gli infortuni.
Oltre ai due convenuti, però, sono responsabili dell'infortunio anche l'appaltatrice soc.
[...]
e la subappaltatrice soc. (col suo legale rappresentante), atteso CP_11 CP che:
• tali soggetti, che ne erano onerati, non hanno provato (ma neppure allegato, essendo rimasti contumaci) che i lavoratori alle loro –dirette o indirette– dipendenze, e più specificamente l'infortunato, fosse stato adeguatamente formato per svolgere le prestazioni a lui richieste;
• la società pur essendosi obbligata verso la a svolgere Controparte_11 CP_1 servizi (non meglio specificati) avvalendosi di “proprie risorse umane e strutturali” e pur essendosi dichiarata “adeguatamente attrezzata per far fronte a qualsiasi tipo di servizio”, come si ricava dalle premesse del contratto prodotto dall'attrice sub doc. 3, nondimeno diede in subappalto i servizi che le erano stati appaltati, senza comunque aver ottenuto l'autorizzazione della committenza;
• nella clausola 5 del contratto, l'appaltatrice –odierna terza chiamata– s'era impegnata a osservare “nei confronti del proprio personale dipendete adibito alla realizzazione dei
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 11 servizi, oggetto del presente contratto, tutte le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato”;
• infatti, l'infortunato -che non era dipendente della soc. bensì Parte_2 CP_6 era “socio lavoratore” della come dimostrano la lettera di Controparte_10 assunzione e la comunicazione di assunzione sub doc. 4 attrice- fu inviato dalla stessa presso la sede della CP_6 CP_1
• la si rese perciò inadempiente al contratto d'appalto, e Controparte_22 concorse nel causare l'infortunio sul lavoro;
• anche la è corresponsabile poi: Controparte_22
◦ per la mancata predisposizione, ai sensi dell'a. 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 il Documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
◦ per non aver formare né informato i lavoratori di quanto previsto dall'a. 37 comma 1 del decreto legislativo 81/2008 e del relativo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (doc. 13/B, pag. 5);
• la soc. coop. è d'altra parte corresponsabile: CP
◦ sia per aver consentito, o comunque non impedito, che svolgesse Parte_2 svolgendo mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto (risultanti dalla clausola 3 del contratto di assunzione, doc. 4 attrice),
◦ sia per non aver impartito al suddetto lavoratore una adeguata formazione,
◦ sia per aver consentito, e comunque non impedito, che il SING si trovasse in luoghi nei quali neppure avrebbe dovuto trovarsi;
• come si è già visto, il era stato assunto con mansioni di facchino, laddove al CP_4 momento del sinistro stava svolgendo fattiva attività di utilizzo della macchina numero 11;
• inoltre, anche all'amministratore unico della soc. coop. furono contestate CP plurime violazioni della normativa in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per non aver effettuato la valutazione dei rischi aziendali, per non aver sottoposto i suoi lavoratori a sorveglianza sanitaria e infine per non averli adeguatamente informati e formati (pag. 5 relazione esito indagini);
• dalla lettera di assunzione risulta poi che la sede di svolgimento dell'attività lavorativa del era stata “stabilita presso la nostra sede operativa di AN (MI), Viale Andrea CP_4
Doria n. 5”, mentre è pacifico che il si trovasse presso la sede della Gevracril, Pt_2 luogo dell'infortunio ciò che impone di concludere che la presenza stessa del nei CP_4 magazzini della Gevracril deve considerarsi per sé contraria alle previsioni contrattuali;
• come le altre due società, anche la è corresponsabile: CP
◦ per la mancata predisposizione, ai sensi dell'a. 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 il Documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
◦ per non aver formare né informato i lavoratori di quanto previsto dall'a. 37 comma 1 del decreto legislativo 81/2008 e del relativo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (doc. 13/B, pag. 5);
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 12 • manca invece qualsivoglia elemento che consenta di affermare una corresponsabilità anche minima del lavoratore nella causazione del suo infortunio.
Da ciò discende che, in accoglimento della domanda di accertamento formulata dall'attrice, si deve concludere che dell'infortunio furono corresponsabili:
• i convenuti costituiti società RI e Controparte_2
• i convenuti contumaci società e Controparte_17 [...]
. CP_4
Dev'essere invece respinta la richiesta attorea di accertare la corresponsabilità del CP_9 posto che l'attrice neppure ha evocato in giudizio tale soggetto.
In accoglimento della (implicita) domanda dei convenuti RI e Controparte_2 dev'essere inoltre accertata anche la responsabilità concorrente:
• della terza chiamata soc. Controparte_11
Per quanto concerne la misura del risarcimento è sufficiente qui richiamare la documentazione prodotta dall'attrice, che dimostra l'esecuzione dei pagamenti in questione. In particolare, a questo scopo si devono considerare la transazione 31.5.2018 (doc. 9) nonché i pagamenti effettuati in favore dell'infortunato e dell' (docc. 7, 10 e 11, comprensivi delle CP_13 spese di assistenza). È appena il caso di osservare che la transazione fu raggiunta sulla scorta di valutazioni medico legali (relazione di parte a firma del dott. su incarico dell'infortunato -doc.
6- e relazione di Per_2 parte a firma del dott. su incarico dell'attrice -doc. 15-), sulle cui risultanze i convenuti si Per_3 sono limitati a negare d'aver partecipato alle valutazioni, senza tuttavia opporne una propria, sicché devono ritenersi pienamente congrui gli importi pagati.
Per l'effetto, e in accoglimento della distinta e separata domanda di condanna formulata dall'attrice, le convenute società:
• , CP_23
• , Controparte_17 devono essere condannate a rifondere l'importo documentatamente richiesto dall'attrice, cioè i due terzi della cifra complessivamente erogata (EUR 219.640) ossia EUR 146.427,00 in totale. Tale importo, del quale le due società convenute sono responsabili in solido verso l'attrice, nei rapporti interni fra le suddette convenuta dev'essere ripartito in pari misura (sicché, della cifra totale suddetta, solo l'importo EUR 73.213,50 resterà definitivamente a carico di ciascuna delle due società convenute).
In accoglimento della domanda della poi, la terza chiamata soc. CP_1 [...] dev'essere condannata a tenere indenne la predetta convenuta Controparte_11 di quanto essa documenterà di aver pagato all'attrice in forza di questa sentenza, e nei limiti dell'importo definitivamente posto a suo carico (EUR 73.213,50).
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 13 È invece infondata la domanda di manleva proposta dai convenuti e : la CP_1 CP_2 responsabilità del sinistro è infatti direttamente ascrivibile anche a tali convenuti, i quali misero a disposizione dei lavoratori macchinari non conformi alle prescrizioni di legge, e comunque in cattive condizioni di manutenzione, sicché va accolta l'eccezione di inoperatività della garanzia tempestivamente e ritualmente sollevata dall'assicuratore terzo chiamato.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite dell'attrice seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (a carico di tutti i convenuti) applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate. Devono essere invece interamente compensate le spese fra i convenuti costituiti e le due terze chiamate, avuto riguardo all'esito del giudizio e comunque tenendo conto della corresponsabilità della committente e dell'appaltatrice.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) in accoglimento della domanda di accertamento svolta dall'attrice, accerta che dell'infortunio furono corresponsabili i convenuti , CP_23 Controparte_2
e ; Controparte_17 CP_4
(2) in accoglimento della domanda di condanna svolta dall'attrice, condanna le convenute e , in solido fra loro, a CP_23 Controparte_17 pagare all'attrice il complessivo Parte_1 importo di EUR 146.427,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
(3) in accoglimento della domanda di manleva svolta dalla convenuta CP_23 condanna la terza chiamata a tenere indenne Controparte_11 la predetta convenuta di quanto essa documenterà di aver pagato all'attrice in forza del capo 2 di questa sentenza, fino alla concorrenza di EUR 73.213,50 e interessi legali dal pagamento al saldo;
(4) assolve la terza chiamata convenuto da ogni domanda;
CP_5
(5) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite dell'attrice, liquidate in
€ 813,00 per spese e € 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(6) compensa interamente le spese fra i convenuti e le terze chiamate.
Così deciso il giorno 3 marzo 2025 dal tribunale di AN. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 14
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 18710 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1
P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. MARINO CORRADO ANTONIO, MARPILLERO
GIORGIO PARTE ATTRICE
contro
:
( Controparte_1 P.IVA_2
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._1 entrambi col procuratore domiciliatario avv. TRESOLDI DIEGO
MARGHERITA (cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_3 contumace
(cod. fisc. ) CP_4 C.F._2 contumace
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. NON INDICATO) CP_5 col procuratore domiciliatario avv. ALFANO FRANCESCO
(cod. fisc. NON INDICATO) CP_6 Controparte_7 contumace
PARTE TERZA CHIAMATA
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 1 CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“accertata e dichiarata la corresponsabilità della del sig. Controparte_8 CP_9
, della del sig. , della , del sig.
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_10 [...]
, per i fatti esposti in narrativa;
CP_4 condannare i convenuti in persona del legale rappresentante, sig. , CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante, sig. al pagamento, in Controparte_10 CP_4 favore dell'attrice, della somma di € 36.606,66 ciascuno o della maggiore o minore somma accertanda e determinanda anche ex art. 2055 c.c. in ragione della gravità della loro colpa per il sinistro sul lavoro occorso al sig. il giorno 18.10.2016, oltre interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria dal 27.09.18 data dell'ultimo esborso”
I convenuti e confermano le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_1 CP_2
“NEL MERITO In via principale - rigettare … tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti dei convenuti e Sig. poiché infondate ... CP_1 Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA - … dichiarare tenuti e condannare 1) la … nonché 2) la CP_5
… in solido tra loro ovvero in via disgiunta tra Controparte_11 loro, a tenere indenne e manlevare i convenuti Sig. da CP_1 Controparte_2 qualsiasi conseguenza pregiudizievole … Per l'effetto dichiarare tenuti e condannare 1) la
, … nonché 2) la … in solido tra loro CP_5 Controparte_11 ovvero in via disgiunta tra loro, a corrispondere in luogo e per conto della società
ed il Sig. le somme che abbiano ad essere riconosciute CP_1 Controparte_2 come dovute e liquidate in favore dell'attrice”
La terza chiamata conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_5
“Sulla domanda di garanzia:
- dichiararsi l'inoperatività e/o l'inesistenza della garanzia e per l'effetto respingere la domanda in quanto infondata ...
- in subordine, … determinarsi l'eventuale sussistenza dell'obbligazione della Compagnia secondo le condizioni di cui alla polizza responsabilità civile n.708571662. Tenuto conto della normativa contrattuale in punto rischio assicurato, attività dichiarata, oggetto, esclusioni, limiti, massimale, sottomassimale, scoperto, franchigia, nonché di ogni altra clausola contrattuale;
... Sulla domanda principale ed esclusa l'applicabilità del principio di solidarietà anche sulle domande della verso la : Controparte_1 CP_5
- respingere, in quanto infondata … ogni pretesa della nei confronti della Controparte_12
e del sig. ; Controparte_1 Controparte_2
- in subordine ritenuta la responsabilità concorrente del sig. determinarne la Parte_2 quota e per l'effetto ridurre in proporzione la domanda della ” Controparte_12
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 2 Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 22.4.2022, la parte attrice esponeva che:
• essa aveva stipulato con la soc. una polizza Controparte_11 per “Responsabilità Civile Industria, Artigianato e Servizi”;
• con contratto d'appalto dell'01/06/15 la soc. aveva affidato alla CP_1 [...]
l'esecuzione di servizi non meglio specificati che l'appaltatore Controparte_11 avrebbe dovuto svolgere, con proprie risorse umane e strutturali, presso la sede della a Melzo (MI); CP_1
• presso la sede della soc. lavorava il signor socio lavoratore della CP_1 Parte_2 soc. coop. , inviato alla dalla soc. CP CP_1 Controparte_11
, rispetto alla quale ultima il non era in rapporto di dipendenza né di Parte_2 subordinazione;
• verso le ore 15.30 del 18/10/2016, nel reparto centrifughe della soc. il sig. CP_1 CP_4 aveva subito un grave infortunio a seguito del quale era stato trasportato con elisoccorso del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza, ove gli era stato riscontrato un trauma facciale e cervicale, con sguantamento del pollice destro e del polpastrello sinistro e amputazione della seconda falange, sicché era stata posta prognosi complessiva di duecentottantasei giorni e postumi permanenti che l aveva CP_13 quantificato nella misura del 19%;
• gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di Gorgonzola erano intervenuti per svolgere indagini e avevano così accertato che la per la CP_1 produzione non si avvaleva soltanto del suo personale dipendente, bensì utilizzava anche personale esterno, tra cui i soci lavoratori della soc. coop. ; CP
• il sig. era stato peraltro assunto dalla soc. coop. con contratto a Parte_2 CP tempo indeterminato e con qualifica e mansione di facchino, sicché le sue mansioni
“erano da ricondursi esclusivamente ad operazioni manuali di pulizia degli ambienti di lavoro e di sistemazione generale dei semilavorati”;
• gli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS avevano invece accertato che “quantomeno in relazione al reparto centrifughe teatro dell'infortunio”, i lavoratori “esterni” erano stati richiesti anche di provvedere “alle operazioni di scarico e di pulizia delle attrezzature di lavoro identificate come macchine centrifughe. Nello specifico, a richiesta, dovevano svincolare (ovvero sbullonare) le matrici metalliche contenenti i tubi in materiale acrilico formati da avviare alle successive lavorazioni;
assistere i dipendenti della CP_1 nelle operazioni di scarico delle matrici metalliche dall'interno della macchina centrifuga al loro deposito su appositi carrelli per la successiva movimentazione, se non addirittura effettuarle direttamente”, sicché il lavoratore infortunato stava svolgendo, all'interno della lavorazioni e operazioni che non gli competevano;
CP_1
• infatti, gli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS avevano accertato quanto al sig.
[...]
: Pt_2
▪ che l'infortunato “era al momento dell'infortunio in un luogo di lavoro ben preciso addetto ad una operazione che non gli competeva, indipendentemente dalla
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 3 situazione contrattuale e dell'organizzazione del lavoro all'interno dei reparti produttivi della società CP_14
▪ che l'infortunato “non aveva idonea e congrua formazione in relazione alle mansioni che gli spettavano anche si fosse trattato solo di mere operazioni di pulizia degli ambienti di lavoro e/o di operazioni di facchinaggio”
▪ che per l'infortunato “non era […] uno dei primi giorni di lavoro”
▪ che all'infortunato “non era certo la prima volta che […] capitava di operare sulle attrezzature di lavoro del reparto centrifughe della società ; CP_1
• inoltre, sulla scorta di quanto loro dichiarato “dalla direzione aziendale della CP
, nella persona del sig. ”, gli ufficiali di polizia giudiziaria della
[...] CP_4
ATS avevano accertato “che non era stato adempiuto alcuno degli obblighi in carico al datore di lavoro in relazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (d.lgs. 81/2008), in particolare il datore di lavoro non aveva effettuato la valutazione dei rischi aziendali, non aveva sottoposto i suoi lavoratori a sorveglianza sanitaria e non li aveva adeguatamente informati e formati”;
• gli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS inoltre:
▪ avevano accertato che “la committente non aveva predisposto, né con CP_1 la né con la (appaltatore Controparte_11 Controparte_10
e subappaltatore) ai sensi dell'art. 26 co. 3, D.Lgs. 81/2008 il D.U.V.R.I. (documento di valutazione dei rischi, indicante le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze)”;
▪ avevano accertato che la committente non aveva “provveduto a CP_1 informare/formare i suoi lavoratori dipendenti in relazione ai contenuti di cui all'art. 37 co. 1, D.Lgs. 81/2008 in combinato disposto con l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (doc. 13/B, pag. 5)”;
▪ avevano contestato al , della la violazioni dei relativi Controparte_2 CP_1 articoli di legge, sicché il medesimo aveva poi adempiuto le prescrizioni CP_2
e aveva pagamento le sanzioni a lui comminate;
• gli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS avevano contestato alla soc. coop.
e alla soc. diverse violazioni di legge in materia di tutela CP CP_15
e sicurezza nei luoghi di lavoro, cui era seguita l'apertura del procedimento penale RGNR 21559/2017 nei confronti di (quale datore di lavoro della , Controparte_2 CP_1 di (quale datore di lavoro della ) e di CP_4 Controparte_10 CP_9
(quale datore di lavoro della , in relazione al delitto
[...] Controparte_16 di cui all'a. 590 cp, commi 1, 2, 3 e 5;
• sulla scorta di una transazione, l'attrice aveva risarcito l'infortunato sig. col Parte_2 pagamento in data 12/07/2017 della somma di EUR 50.000,00 e in data 22/06/2018 dell'importo di EUR 70.000,00, oltre spese legali per complessivi EUR 14.640,00;
• l'attrice inoltre aveva pagato all' l'importo di EUR 85.000,00 in data 27/09/2018; CP_13
• ravvisando la corresponsabilità delle tre società, l'attrice aveva chiesto alla e alla CP_1 il rimborso della somma di EUR 146.426,00, pari ai due terzi degli Controparte_10 importi complessivamente erogati;
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 4 • alla data del 9/02/2021 la era però risultata “inattiva” e dunque Controparte_10
l'attrice aveva chiesto alla il pagamento della metà degli importi pagati, senza CP_15 ottenere alcun riscontro. L'attrice soc. citava perciò in giudizio: CP_12
• la soc. CP_1
• Controparte_2
• la soc. , Controparte_17
• CP_4
(dunque non anche la soc. né il NdE) e Controparte_8 CP_9 concludeva chiedendo che, accertata la corresponsabilità nella causazione del sinistro di tali quattro convenuti, oltre alla responsabilità della soc. e Controparte_8 del (benché tali ultimi due non siano stati appunto convenuti), i convenuti fossero CP_9 condannati “al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 36.606,66 ciascuno o della maggiore o minore somma accertanda e determinanda anche ex art. 2055 c.c. in ragione della gravità della loro colpa per il sinistro sul lavoro occorso al sig. il giorno Parte_2
18.10.2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27.09.18 data dell'ultimo esborso”.
I convenuti soc. e si costituivano con comparsa depositata il 21.7.2022 CP_1 CP_2 osservando che:
• col sottoscritto de 1° giugno 2015 la aveva appaltato alla CP_1 [...]
l'esecuzione di servizi;
Controparte_11
• quel contratto d'appalto prevedeva “che la Controparte_11 avrebbe eseguito l'appalto con il proprio personale e non con personale di altra società”;
• la aveva però inviato presso lo stabilimento Controparte_11 della anche il Sig. “spacciandolo quale proprio CP_1 Parte_2 dipendente” e dunque la e il erano stati “vittima di una CP_1 CP_2 frode contrattuale, atteso che il sig. non era dipendente della Parte_2 [...] bensì formalmente assunto dalla , Controparte_11 CP circostanza che solo dopo il sinistro del 18/10/2016 e dopo l'intervento della competente ATS i due suddetti convenuti avevano appreso, come dimostrava anche l'immediata risoluzione dell'appalto non appena scoperta tale circostanza;
• non era stato provato “come e cosa stesse esattamente facendo” il sig. nel reparto CP_4 centrifughe dello stabilimento e dunque non era possibile escludere l'esclusiva responsabilità dell'infortunato nella causazione del sinistro;
• diversamente da quanto asserito dall'attrice, non risultava pendente nessun procedimento penale nei confronti di , in qualità di datore di lavoro della Controparte_2 CP_1 posto che dopo l'avviso di conclusione delle indagini non era stato notificato il decreto di citazione in giudizio;
• “il verbale di ATS non fa assolutamente stato tra le parti al pari di un giudicato e non costituisce pronuncia giurisdizionale”;
• mancava la prova “che la causa del sinistro occorso al lavoratore [fosse] da ricondurre alla non conformità del macchinario. In altre parole, non è stato provato che il sinistro
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 5 non sarebbe accaduto se il macchinario fosse stato conforme alle prescrizioni di legge”
• non era stato accertato “se il lavoratore [avesse] causato e/o concausato il sinistro “per” ovvero “anche per” propria negligenza ovvero imprudenza”;
• la mancata formazione del lavoratore non era da ascrivere alla né al CP_1
, ma solo alla soc. coop Margherita e comunque “Il contratto di appalto CP_2 prevedeva che fosse obbligo e onere della Controparte_16 formare i propri dipendenti sulle misure di sicurezza, prevenzione e di emergenza”;
• per ciò che attiene all'importo richiesto dall'attrice, i convenuti osservavano di non aver partecipato alla transazione tra l'infortunato e la compagnia attrice, sicché nessun accordo poteva essere opposto loro;
• la determinazione del danno era avvenuta sulla scorta di una relazione di parte di modo che andava al più disposta CTU che avrebbe dovuto anche “determinare l'ammontare del risarcimento del danno a cui deve ritenersi tenuto ciascuno convenuto”. Tali due convenuti, previa chiamata in causa dell'assicuratore e della soc. CP_5 CP_6 concludevano quindi chiedendo di rigettare la domanda attorea o, in subordine, di condannare i terzi e soc. alla manleva. CP_5 Controparte_8
Con comparsa depositata il 27/12/2022 la terza chiamata soc. si costituiva osservando CP_5 che:
• l' assicurava la soc. -quale esercente l'attività di fabbricazione di CP_5 CP_1 prodotti finiti in materie plastiche non espanse o alveolari (esclusa la produzione delle resine)– solo per i danni involontariamente cagionati a terzi che l'assicurato avrebbe dovuto a pagare a titolo di risarcimento;
in virtù del contratto non erano considerati terzi
<< i subappaltatori, i loro dipendenti, nonché i soggetti che, a qualsiasi titolo presenti nell'area aziendale, “subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alla o alle attività cui si riferisce l'assicurazione” >>; il sinistro s'era verificato durante l'esecuzione di un'attività estranea all'ambito di operatività della polizza e in danno di un soggetto che non aveva alcun rapporto diretto con la società assicurata;
• di conseguenza, la polizza invocata era invece inoperativa;
• si associava alle difese della società assicurata e in particolare all'eccezione di violazione del divieto di subappalto, di eventuale responsabilità dello stesso infortunato nella causazione del sinistro, di insussistenza dell'asserita declaratoria di responsabilità in sede penale, nonché di assenza di prova del nesso causale;
• in punto di quantum debeatur contestava la valenza probatoria della perizia di parte attrice, nonché della documentazione medica. Concludeva chiedendo di dichiarare inoperativa la garanzia assicurativa e nel merito respingere la domanda attorea;
in subordine chiedeva di ridurre proporzionalmente la domanda, ritenuta la responsabilità concorrente del . Pt_2
Alla prima udienza dell'1/02/2023 il tribunale ordinava all'attrice di rinnovare la notifica nei confronti della convenuta soc. e rinviava la causa. CP
All'udienza del 10/07/2023 il tribunale dichiarava la contumacia dei convenuti soc.
e , nonché della terza chiamata CP Pt_2 Controparte_11
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 6 e infine assegnava i termini ex a. 183 cpc. All'udienza del 29/02/2024, dichiarate inammissibili le istanze di prova orale, il giudice disponeva che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AN, in relazione al procedimento RGNR n. 21559/2017, fornisse informazioni scritte con esibizione di: a) informativa della ATS di Gorgonzola allegata al verbale di P.G. e b) relazione del perito industriale dott. Per_1
All'udienza del 2/07/2024 il tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del giorno 17/07/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 5.11.2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Occorre preliminarmente sottolineare che, diversamente da quanto opinano i convenuti, a norma dell'a. 115 cpc, “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Il principio è del resto espressamente confermato da ultimo anche da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 14372 del 24/5/2023. Da ciò discende che la contumacia dei convenuti CP CP
e la contumacia della terza chiamata soc. CP_4 Controparte_18 dunque, non consentono di ritenere non contestate, da costoro, eventuali
[...] circostanze specificamente allegate dai convenuti e . CP_1 CP_2
Quanto alla necessità di specifica contestazione, a opera delle parti costituite, di circostanze specificamente allegate da altre parti, si deve ricordare che la generica deduzione della mancanza di prova, cui non si accompagni contestualmente la specifica negazione del fatto storico, non equivale alla specifica contestazione prevista dall'a. 115 cpc (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020) posto che comunque il convenuto, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, deve prendere specifica posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017). Nella specie, si deve rilevare che i due convenuti costituiti si sono di fatto limitati a negare che gli atti dell'indagine penale possano essere utilizzati per accertare la loro responsabilità in sede civile, ritenendo in sintesi che non sia
“INTERVENUTO ALCUN OPPONIBILE ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITÀ PER IL SINISTRO ACCADUTO IN DANNO AL SIG. SINGH ” (così a pag. 7 della comparsa di Pt_2 risposta), senza però contrapporre alle specifiche allegazioni dei fatti, come accertati dagli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS, nessuna specifica contestazione, né eventuali ricostruzioni alternative.
Inoltre, si deve sottolineare che, a norma dell'a. 116 cpc e secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, il giudice civile ben può porre a fondare il proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, pur svolto anche tra altre parti, laddove siano state ritualmente acquisite nel giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (Cass.
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 7 Sez. 3, Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023).
Ancora, il fatto che (come allegano i due convenuti nelle note depositate il 28.6.2024) il procedimento penale a carico del convenuto sia stato “ARCHIVIATO PER CP_2
INTERVENUTA PRESCRIZIONE LO SCORSO 02.05.2024, come da documentazione versata in atti” (documentazione che, tuttavia, non è dato rinvenire nel fascicolo telematico), diversamente da quanto opinano i convenuti non implica affatto che “le eventuali e diverse considerazioni espresse nelle proprie relazioni dagli operanti di P.G. e dell'ATS pure agli atti dell'ormai concluso procedimento d'indagine [siano] prive di valore giacché non si è addivenuti ad alcun accertamento della presunta responsabilità penale ascritta al Sig. ”. CP_2
In proposito, infatti, non si deve dimenticare che a norma del secondo dell'a. 129 del codice di procedura penale (rubricato “Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”), “Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”. Il fatto che sia stata (secondo quanto allegano i convenuti, pur non documentandolo) disposta l'archiviazione del procedimento penale, dunque, significa solo che il giudice non ha riconosciuto che dagli atti emergesse con evidenza l'insussistenza dei reati ascritti al o che costui non avesse commesso i reati medesimi, né che dagli atti CP_2 emergesse con evidenza che i fatti a costui ascritti non costituissero reati o fossero previsti dalla legge come tali.
Sulla scorta di tali criteri di valutazione della documentazione versata in causa, e sulla quale le parti hanno potuto esercitare con pienezza il contraddittorio, si deve concludere che la domanda risulta fondata.
In particolare, dalla relazione della polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di AN (a firma dell'agente , che riporta vari estratti dell'indagine espletata dagli ufficiali Tes_1 di polizia giudiziaria della ATS di Gorgonzola) emerge con evidenza la concorrente responsabilità di tutti i convenuti (e del terzo chiamato soc. per il Controparte_11 grave infortunio occorso il 18/10/2016 al lavoratore che si trovava nel reparto Parte_2 centrifughe della sede della allorquando il medesimo (svolgendo peraltro mansioni CP_1 diverse da quelle per le quali era stato assunto) era alle dipendenze della soc. coop.
, la quale era subappaltatrice della soc. CP Controparte_11
[...]
La relazione suddetta, del resto, al pari di qualunque altro atto redatto da pubblico ufficiale (come certamente sono gli ufficiali di polizia giudiziaria della ATS), a norma dell'a. 2700 cc è munita di efficacia probatoria privilegiata, giacché costituisce prova (fino a querela di falso, che nella specie non risulta proposta) dei fatti accertati dal medesimo pubblico ufficiale senza margini di apprezzamento (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 19129 del 6/7/2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 8 30129 del 22/11/2024), e le circostanze di seguito riepilogate sono certamente esenti da margini di apprezzamento. Si deve perciò affermare che la relazione in discorso è pienamente sufficiente per provare che: (a) l'infortunio del avvenne all'interno del reparto centrifughe della soc. nei CP_4 CP_1 pressi della macchina centrifuga numero 11 e al di sotto del paranco a catena numero 4 (pag. 5 relazione esito indagini); (b) nell'immediatezza del sinistro, la macchina centrifuga numero 11 era ferma colle matrici metalliche imbullonate e ancora calde;
il binario che portava il paranco a catena numero 4 era visibilmente piegato verso il basso con il gancio a terra e la fascia di stoffa per sollevare agganciata solo a un capo e un tirante di sostegno del binario metallico era rotto (pag. 5 relazione esito indagini); (c) il gruppo carrello manuale/paranco a catena numero 4 a servizio della linea lato est del reparto centrifughe era marcato CE, ma era sprovvisto della documentazione specifica di corredo al marchio CE e non disponeva del registro di controllo dell'apparecchio; veniva quindi utilizzato senza aver determinato il suo periodo di funzionamento sicuro residuo;
il binario metallico ceduto era costituito da una serie di putrelle in acciaio giuntate che costituivano una trave unica di scorrimento lunga 24 metri;
(d) tale trave era sostenuta da quattro mensole intermedie. Il tirante di una di queste quattro, quello immediatamente soprastante la macchina centrifuga numero 11, aveva ceduto rompendosi;
(e) su quel binario operavano due argani a catena: uno, quello numero 4, e un altro paranco Demag, simile al primo. Il binario metallico in questione era stato dotato di “certificato di idoneità statica” solo in data postuma all'infortunio; la certificazione in questione contemplava l'utilizzo su detto binario metallico di un solo argano a catena e non di due, come al momento dell'infortunio (pagg. 9 e 10 relazione esito indagini); (f) non vi furono testimoni oculari del sinistro;
(g) le lesioni subite dal si localizzano all'altezza del viso, della zona cervicale e CP_4 riguardano anche lo sguantanamento dei pollici di entrambe le mani con l'amputazione della seconda falange del pollice sinistro (pag. 7 relazione esito indagini).
Ancora, dall'esame delle sommarie informazioni assunte dagli ufficiali di polizia giudiziaria nel corso dei sopralluoghi e rese dai lavoratori presenti presso la sede della soc. Gevracril nell'immediatezza del sinistro, nonché dallo stesso sig. , si evince che: CP_4
(h) il sig. “dovev[a] scaricare lo stampo della macchina numero 11. Lo stampo era CP_4 fermo e non ruotava. Ho messo la fascia per sollevare e quindi togliere lo stampo. (…) non ricordo se avevo iniziato la manovra di sollevamento utilizzando la pulsantiera. Ad un certo punto sono stato colpito al viso dal gancio dell'argano” (pag. 7 relazione esito indagini); (i) il sig. – dipendente della soc. – non aveva assistito al sinistro, ma aveva CP_19 CP_1 visto che “il paranco (in corrispondenza della centrifuga n. 11 – NdE) era piegato verso il basso a terra”.
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 9 Come si è già detto, le circostanze sopra sintetizzate non sono state espressamente contestate dai convenuti costituiti né dalla terza chiamata.
Per ciò che attiene alla descrizione dello stato dei macchinari in uso all'interno della soc. CP_1 come contenuta nella relazione in esame (punto c)), i convenuti si limitano a eccepire l'inidoneità del documento quale prova documentale, senza tuttavia contestare nel merito l'esito degli accertamenti contenuti in quella relazione, che dunque costituiscono piena prova ai presenti fini. I macchinari in uso ai lavoratori all'interno dei magazzini della soc. sono risultati CP_1 difformi dalle specifiche disposizioni normative e ciò ha determinato che a carico del convenuto
–presidente del consiglio di amministrazione della soc. sia stata contestata la CP_2 CP_20 violazione reiterata della normativa di cui al decreto legislativo n° 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'allegazione, da parte dei convenuti, dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite in riferimento a tali difformità, del resto, impone di concludere che le difformità sussistevano.
Quanto alle mansioni cui era adibito il , dalle dichiarazioni che il medesimo infortunato rese CP_4 nell'immediatezza del sinistro, è possibile inferire l'elevata probabilità che l'infortunato fosse stato effettivamente destinato a utilizzare la macchina numero 11 (cfr SIT: “dovevo scaricare lo stampo della macchina numero 11” e quindi avevo “messo la fascia per sollevare e togliere lo stampo”), cioè richiesto di svolgere un'attività del tutto estranea rispetto alle mansioni per le quali il SINGH era stato assunto: nella lettera di assunzione, invero, si legge che il era stato assunto dalla CP_4 soc. con mansioni di facchino, tanto che il rapporto di lavoro fu inquadrato Controparte_10 nel CCNL Spedizione e Trasporto Merci.
Neppure le dichiarazioni rese dalla vittima circa l'attività cui egli era preposto all'interno della soc.
riportate dall'attrice, sono state oggetto di espressa e specifica contestazione dai CP_1 convenuti né dalla terza chiamata, sicché deve respingersi la tesi dei convenuti e CP_1 CP_2 secondo i quali non sarebbe possibile conoscere quali fossero le esatte mansioni cui era adibito l'infortunato, e deve conseguentemente respingersi anche la tesi secondo cui non si potrebbe escludere l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro. CP_4
Per altro verso, risulta invece documentalmente provato che le mansioni che il era imposto CP_4 di svolgere erano certamente riconducibili ai “servizi” oggetto del contratto di appalto, e non già alle attività di facchinaggio per le quali soltanto l'infortunato era stato assunto. Ciò esime fra l'altro dalla necessità di accertare univocamente quali fossero i servizi oggetto dell'appalto, poiché manca del tutto l'“elenco” specifico dei medesimi servizi, sebbene il contratto d'appalto qui prodotto sub doc. 3 dall'attrice contenga (nella clausola 1) l'espresso riferimento a un elenco che non risulta prodotto.
Sulla scorta di quanto sin qui argomentato, dev'essere riconosciuta la responsabilità della CP_1
e del suo presidente del consiglio di amministrazione, , nella causazione del sinistro, CP_2 giacché tali soggetti non si curarono di adottare la minima diligenza a tal fine esibigile, cioè
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 10 omisero del tutto di verificare che i lavoratori introdotti nella sede della fossero CP_1 effettivamente dipendenti della e comunque omisero di pretendere da Controparte_11 quest'ultima la prova dell'adeguata formazione dei lavoratori. Tanto maggiore risulta la responsabilità dei convenuti costituiti, in quanto il contratto di appalto (come ammesso dagli stessi convenuti) escludeva la possibilità di subappaltare l'esecuzione dei (pur indeterminati) servizi che formavano oggetto dell'appalto. Al riguardo è sufficiente ricordare che colla premessa del contratto 1.6.2015 (laddove si legge: “la società " e' Controparte_11 adeguatamente attrezzata per far fronte a qualsiasi tipo di servizio, con proprie risorse umane e strutturali”) la soc. implicitamente impegnata a escludere Controparte_21 qualunque subappalto, e comunque (pur mancando un espresso divieto in nessuna delle clausole contrattuali numerate da 1 a 15) appare evidente che il divieto di subappalto restava nondimeno applicabile, poiché nella specie non v'è prova dell'autorizzazione del committente richiesta in generale dall'a. 1656 cc. Tutto ciò porta a concludere che i due convenuti, quali committenti, sono corresponsabili dell'infortunio occorso:
• anzitutto per la mancata vigilanza sopra menzionata (ciò che consentì a lavoratore estraneo all'appaltatore, per giunta non formato alle mansioni cui veniva di fatto adibito, diverse comunque da quelle per le quali era contrattualmente assunto, di svolgere lavorazioni presso il reparto centrifughe);
• per la mancata predisposizione, ai sensi dell'a. 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 il Documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
• per non aver formare né informato i lavoratori di quanto previsto dall'a. 37 comma 1 del decreto legislativo 81/2008 e del relativo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (doc. 13/B, pag. 5);
• inoltre, per la messa in esercizio di macchinari non conformi alla previsione delle leggi contro gli infortuni.
Oltre ai due convenuti, però, sono responsabili dell'infortunio anche l'appaltatrice soc.
[...]
e la subappaltatrice soc. (col suo legale rappresentante), atteso CP_11 CP che:
• tali soggetti, che ne erano onerati, non hanno provato (ma neppure allegato, essendo rimasti contumaci) che i lavoratori alle loro –dirette o indirette– dipendenze, e più specificamente l'infortunato, fosse stato adeguatamente formato per svolgere le prestazioni a lui richieste;
• la società pur essendosi obbligata verso la a svolgere Controparte_11 CP_1 servizi (non meglio specificati) avvalendosi di “proprie risorse umane e strutturali” e pur essendosi dichiarata “adeguatamente attrezzata per far fronte a qualsiasi tipo di servizio”, come si ricava dalle premesse del contratto prodotto dall'attrice sub doc. 3, nondimeno diede in subappalto i servizi che le erano stati appaltati, senza comunque aver ottenuto l'autorizzazione della committenza;
• nella clausola 5 del contratto, l'appaltatrice –odierna terza chiamata– s'era impegnata a osservare “nei confronti del proprio personale dipendete adibito alla realizzazione dei
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 11 servizi, oggetto del presente contratto, tutte le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato”;
• infatti, l'infortunato -che non era dipendente della soc. bensì Parte_2 CP_6 era “socio lavoratore” della come dimostrano la lettera di Controparte_10 assunzione e la comunicazione di assunzione sub doc. 4 attrice- fu inviato dalla stessa presso la sede della CP_6 CP_1
• la si rese perciò inadempiente al contratto d'appalto, e Controparte_22 concorse nel causare l'infortunio sul lavoro;
• anche la è corresponsabile poi: Controparte_22
◦ per la mancata predisposizione, ai sensi dell'a. 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 il Documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
◦ per non aver formare né informato i lavoratori di quanto previsto dall'a. 37 comma 1 del decreto legislativo 81/2008 e del relativo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (doc. 13/B, pag. 5);
• la soc. coop. è d'altra parte corresponsabile: CP
◦ sia per aver consentito, o comunque non impedito, che svolgesse Parte_2 svolgendo mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto (risultanti dalla clausola 3 del contratto di assunzione, doc. 4 attrice),
◦ sia per non aver impartito al suddetto lavoratore una adeguata formazione,
◦ sia per aver consentito, e comunque non impedito, che il SING si trovasse in luoghi nei quali neppure avrebbe dovuto trovarsi;
• come si è già visto, il era stato assunto con mansioni di facchino, laddove al CP_4 momento del sinistro stava svolgendo fattiva attività di utilizzo della macchina numero 11;
• inoltre, anche all'amministratore unico della soc. coop. furono contestate CP plurime violazioni della normativa in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per non aver effettuato la valutazione dei rischi aziendali, per non aver sottoposto i suoi lavoratori a sorveglianza sanitaria e infine per non averli adeguatamente informati e formati (pag. 5 relazione esito indagini);
• dalla lettera di assunzione risulta poi che la sede di svolgimento dell'attività lavorativa del era stata “stabilita presso la nostra sede operativa di AN (MI), Viale Andrea CP_4
Doria n. 5”, mentre è pacifico che il si trovasse presso la sede della Gevracril, Pt_2 luogo dell'infortunio ciò che impone di concludere che la presenza stessa del nei CP_4 magazzini della Gevracril deve considerarsi per sé contraria alle previsioni contrattuali;
• come le altre due società, anche la è corresponsabile: CP
◦ per la mancata predisposizione, ai sensi dell'a. 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 il Documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
◦ per non aver formare né informato i lavoratori di quanto previsto dall'a. 37 comma 1 del decreto legislativo 81/2008 e del relativo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (doc. 13/B, pag. 5);
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 12 • manca invece qualsivoglia elemento che consenta di affermare una corresponsabilità anche minima del lavoratore nella causazione del suo infortunio.
Da ciò discende che, in accoglimento della domanda di accertamento formulata dall'attrice, si deve concludere che dell'infortunio furono corresponsabili:
• i convenuti costituiti società RI e Controparte_2
• i convenuti contumaci società e Controparte_17 [...]
. CP_4
Dev'essere invece respinta la richiesta attorea di accertare la corresponsabilità del CP_9 posto che l'attrice neppure ha evocato in giudizio tale soggetto.
In accoglimento della (implicita) domanda dei convenuti RI e Controparte_2 dev'essere inoltre accertata anche la responsabilità concorrente:
• della terza chiamata soc. Controparte_11
Per quanto concerne la misura del risarcimento è sufficiente qui richiamare la documentazione prodotta dall'attrice, che dimostra l'esecuzione dei pagamenti in questione. In particolare, a questo scopo si devono considerare la transazione 31.5.2018 (doc. 9) nonché i pagamenti effettuati in favore dell'infortunato e dell' (docc. 7, 10 e 11, comprensivi delle CP_13 spese di assistenza). È appena il caso di osservare che la transazione fu raggiunta sulla scorta di valutazioni medico legali (relazione di parte a firma del dott. su incarico dell'infortunato -doc.
6- e relazione di Per_2 parte a firma del dott. su incarico dell'attrice -doc. 15-), sulle cui risultanze i convenuti si Per_3 sono limitati a negare d'aver partecipato alle valutazioni, senza tuttavia opporne una propria, sicché devono ritenersi pienamente congrui gli importi pagati.
Per l'effetto, e in accoglimento della distinta e separata domanda di condanna formulata dall'attrice, le convenute società:
• , CP_23
• , Controparte_17 devono essere condannate a rifondere l'importo documentatamente richiesto dall'attrice, cioè i due terzi della cifra complessivamente erogata (EUR 219.640) ossia EUR 146.427,00 in totale. Tale importo, del quale le due società convenute sono responsabili in solido verso l'attrice, nei rapporti interni fra le suddette convenuta dev'essere ripartito in pari misura (sicché, della cifra totale suddetta, solo l'importo EUR 73.213,50 resterà definitivamente a carico di ciascuna delle due società convenute).
In accoglimento della domanda della poi, la terza chiamata soc. CP_1 [...] dev'essere condannata a tenere indenne la predetta convenuta Controparte_11 di quanto essa documenterà di aver pagato all'attrice in forza di questa sentenza, e nei limiti dell'importo definitivamente posto a suo carico (EUR 73.213,50).
Trib. AN - sentenza nel proc. RG 18710 / 2022 - pag. 13 È invece infondata la domanda di manleva proposta dai convenuti e : la CP_1 CP_2 responsabilità del sinistro è infatti direttamente ascrivibile anche a tali convenuti, i quali misero a disposizione dei lavoratori macchinari non conformi alle prescrizioni di legge, e comunque in cattive condizioni di manutenzione, sicché va accolta l'eccezione di inoperatività della garanzia tempestivamente e ritualmente sollevata dall'assicuratore terzo chiamato.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite dell'attrice seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (a carico di tutti i convenuti) applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate. Devono essere invece interamente compensate le spese fra i convenuti costituiti e le due terze chiamate, avuto riguardo all'esito del giudizio e comunque tenendo conto della corresponsabilità della committente e dell'appaltatrice.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) in accoglimento della domanda di accertamento svolta dall'attrice, accerta che dell'infortunio furono corresponsabili i convenuti , CP_23 Controparte_2
e ; Controparte_17 CP_4
(2) in accoglimento della domanda di condanna svolta dall'attrice, condanna le convenute e , in solido fra loro, a CP_23 Controparte_17 pagare all'attrice il complessivo Parte_1 importo di EUR 146.427,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
(3) in accoglimento della domanda di manleva svolta dalla convenuta CP_23 condanna la terza chiamata a tenere indenne Controparte_11 la predetta convenuta di quanto essa documenterà di aver pagato all'attrice in forza del capo 2 di questa sentenza, fino alla concorrenza di EUR 73.213,50 e interessi legali dal pagamento al saldo;
(4) assolve la terza chiamata convenuto da ogni domanda;
CP_5
(5) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite dell'attrice, liquidate in
€ 813,00 per spese e € 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(6) compensa interamente le spese fra i convenuti e le terze chiamate.
Così deciso il giorno 3 marzo 2025 dal tribunale di AN. Il giudice Roberto PERTILE
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