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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/09/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 958/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 958 /2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. DI ANASTASIO ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Malagoli n. 2;
-Appellante- contro
(C.F. ) in qualità di amministratrice di Controparte_1 C.F._1 sostegno di , rappresentata e difesa dall'Avv. FARATI FEDERICA ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via delle Tovaglie n. 1;
-Appellata-
In punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1147/2021 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 8.10.2024.
Motivi della decisione
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1147/2021 del 8.4.2021, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sulle domande proposte dalla ricorrente , che ha agito in Controparte_1 qualità di amministratrice di sostegno di ha dichiarato l'annullamento ex Parte_2 art. 428 c.c. dei contratti di mediazione immobiliare e di transazione stipulati, rispettivamente, in data 24.9.2019 e 10.12.2019, tra la ritenuta incapace di intendere Pt_2
e di volere, e la resistente condannando quest'ultima alla Parte_1 restituzione dell'importo ricevuto dalla prima in esecuzione della transazione, pari a € 8.300,00 (oltre che degli interessi dal 18 dicembre 2019, con tasso ai sensi dell'art. 1284, quarto comma c.c. dal 30 gennaio 2021). ha proposto appello avverso tale sentenza, affidandosi a tre Parte_1 motivi, con cui si duole dell'erroneo convincimento del giudice di primo grado relativamente alla sussistenza dei presupposti per l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428 c.c., ovvero I) lo stato di incapacità naturale di al momento Parte_2 della stipulazione dei contratti;
II) il grave pregiudizio da essa subito a causa delle stipulazioni;
III) la malafede dell'agente immobiliare.
si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
*** L'odierna vertenza concerne la validità dei contratti stipulati da nel cui Parte_2 interesse agisce in questa sede l'amministratrice di sostegno (nominata Controparte_1 con decreto del 5-10.12.2019), la quale sostiene che l'assistita, già all'epoca dei fatti molto anziana e affetta da gravi disturbi cognitivi, si trovasse, al momento della stipulazione, in stato di incapacità naturale idoneo a viziare il consenso manifestato in tal sede. I contratti di cui si discute, in particolare, sono:
- Il contratto di intermediazione immobiliare (“conferimento di incarico”) del 24.9.2019 (doc. 18 fasc. ). CP_1
- L'atto di transazione sottoscritto in data 10.12.2019 dalla con l'assistenza Pt_2 dell'Avv. Luca Valerio, e da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , con il quale le parti avevano Parte_3 convenuto la risoluzione del contratto di intermediazione immobiliare e il versamento, “a titolo di penale per inadempimento al patto di esclusiva”, da parte di in favore della della complessiva Parte_2 Parte_1 somma di “€ 8.300,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo per spese legali” (doc. 25). Il giudice di prime cure, condividendo le doglianze della ricorrente, ha annullato i due contratti, sulla base dei seguenti rilievi:
- Anzitutto, le condizioni della anteriori e successive al compimento degli atti Pt_2 oggetto di causa consentirebbero di ritenere integrato il requisito soggettivo, consistente nello stato di incapacità di intendere e di volere: infatti, i documenti (nn. 9, 12, 15 e 16), redatti da sanitari in epoca prossima al momento del perfezionamento dei due negozi, attesterebbero la presenza di deficit cognitivi in una persona che, all'epoca dei fatti, era novantaseienne. A ciò si aggiungono “le dichiarazioni rese della stessa sig.ra nell'ambito del procedimento per Pt_2 l'apertura dell'amministrazione di sostegno in sede di sua audizione, avvenuta contestualmente ai fatti (3 dicembre 2019: dunque fra la data di perfezionamento del contratto di mediazione immobiliare del 24 settembre 2019 e la transazione del 10 dicembre 2019), le quali attestano in modo inequivoco e inconfutabile lo stato di confusione e l'incapacità di discernere in ordine ai propri interessi economici,
… (doc. 13, ricorrente)”.
- Con riferimento al grave pregiudizio subito dalla contraente, verrebbero in rilievo il “rischio di gravissimo pregiudizio conseguente alla vendita della sua abitazione (né risulta in alcun modo provato che a fronte della vendita del proprio appartamento l'alienante sarebbe stata ospitata presso una residenza per anziani, né che tale circostanza corrispondesse comunque al suo interesse, né si comprende perché avrebbe voluto vendere prima di ottenere un posto in tale pretesa residenza)” e il cospicuo esborso di denaro (oltre € 12.000,00) cui la medesima si era obbligata a fronte di un'attività di mediazione sostanzialmente contraria ai propri interessi. In egual modo, attesa l'evidente invalidità del primo atto, sarebbe del tutto pregiudizievole anche l'atto transattivo, per la sua entità del tutto irragionevole.
- Infine, emergerebbe in modo inequivoco la mala fede dell'agente immobiliare, il quale ha l'obbligo di operare con la massima diligenza nell'accertamento della volontà negoziale della parte, vieppiù ove si abbia riguardo alle condizioni psico- fisiche di una signora novantaseienne, che manifesti la peculiare e sospetta volontà di vendere la propria abitazione, unico immobile posseduto;
“sicché, versa senz'altro in mala fede il mediatore che non accerti, anche mediante specifiche indagini, la effettiva capacità di intendere e di volere della persona..”, tanto più laddove, come nel caso di specie, “il precario stato mentale della signora era
..manifesto e agevolmente appurabile anche senza specifiche cognizioni tecniche e sanitarie”. Del resto, la resistente ha ammesso che l'odierna amministratrice di sostegno, prima del contratto transattivo, avesse avvertito l'agenzia immobiliare circa le condizioni di salute della signora ed è documentale che anche l'assistente sociale la avesse resa edotta dell'imminente ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (cfr. doc. 35, ricorrente) e che, ciononostante, la resistente avesse indotto la signora a perfezionare il contratto di transazione. deduce, nell'atto di gravame, l'erroneità di ciascuna delle Parte_1 argomentazioni condivise dal giudice. Con il primo motivo di appello, la società di intermediazione nega che i documenti citati dal primo giudice a sostegno della ritenuta incapacità naturale della siano idonei a Pt_2 provare l'effettivo grave turbamento o impedimento delle facoltà cognitive della medesima all'epoca dei fatti, in quanto la documentazione medica in atti proverebbe, al più, una fase di malattia estremamente iniziale che lasciava integre le facoltà di discernimento della donna, nonostante l'età avanzata. Con il secondo motivo, l'appellante nega la sussistenza, altresì, del requisito del grave pregiudizio subito dalla contraente, che, contrariamente a quanto ha affermato il primo giudice, aveva consapevolmente scelto di vendere la propria casa di abitazione per vivere gli ultimi anni di vita in una casa di accoglienza privata, affidandosi a un agente immobiliare, la cui provvigione era stata contrattualmente stabilita e poi ridotta in via transattiva, senza che vi siano elementi per ritenere tali pattuizioni contrarie all'interesse della donna. In particolare, l'appellante deduce che la sin dal primo accesso in agenzia, aveva Pt_2 sottolineato il proprio interesse a vendere la sua abitazione per trasferirsi in una casa di cura privata, esplicitandolo anche ai medici che ebbero modo di visitarla, nonché davanti al Giudice Tutelare (doc. 12, 13 e 16). Quanto alla asserita incongruità dell'esborso di danaro cui l'anziana signora si era obbligata, l'appellante sostiene che le provvigioni si giustificavano nell'attività di intermediazione posta in essere da e lamenta che il giudice di primo grado non Parte_1 ha esplicitato le ragioni per cui il loro ammontare fosse “cospicuo”, considerato che, peraltro, la somma dovuta fu consensualmente ridotta, non essendo chiaro, in definitiva, quale sarebbe il ritenuto “rischio di gravissimo pregiudizio” conseguente alla vendita dell'abitazione. Infine, con il terzo motivo di appello, sostiene, in relazione Parte_1 all'ulteriore requisito della mala fede dell'altro contraente (nella specie, la stessa
, che il mediatore che si interfacciò con la non avrebbe avuto alcun Parte_1 Pt_2 ragionevole motivo di sospettare della sua (indimostrata) incapacità di intendere e di volere, in quanto:
- la aveva ribadito la propria decisione di vendere, tutt'altro che sospetta, prima Pt_2 che all'agente , al responsabile della casa di accoglienza “beata vergine Tes_1 delle grazie”, ove fece richiesta di essere messa in lista d'attesa, nonché ai medici che nel tempo la visitarono e al Giudice Tutelare.
- La stessa si era sempre mostrata in ordine e adeguata alle circostanze, negli accessi in agenzia e durante le visite all'immobile di sua proprietà, e la sua richiesta economica era persino lievemente superiore ai prezzi di mercato.
- Prima di raccogliere la firma per l'accettazione della proposta di acquisto, l'agente aveva verificato personalmente lo scorrimento della lista di attesa per Parte_3
l'inserimento della cliente in struttura, ivi recandosi con la Pt_2
- La , in data 7.10.2019, si era sì recata in agenzia con la ma fece un CP_1 Pt_2 generico riferimento ad azioni e procedimenti in corso non meglio specificati e l'anziana, una volta rimasta sola, confermo la propria volontà di vendere la casa.
- L'agente aveva anche contattato l'assistente sociale (10.10.19), che dichiarava l'inesistenza di procedimenti in corso (docc. 35 e 36).
- Infine, sarebbe sbagliato affermare che il contratto di transazione e, di conseguenza, il versamento di € 8.300,00 violassero il contenuto del decreto di nomina: in realtà, il giuramento, con l'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore, era avvenuto solo in seguito, in data 18.12.2019, e l'annotazione nei registri dello stato civile, con funzione di pubblicità verso i terzi, solo nel gennaio 2020. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono parzialmente fondati. Questa Corte ritiene, infatti, che i presupposti richiesti dall'art. 428 c.c. per l'annullamento del contratto sussistano solo in relazione alla transazione del 10.12.2019, e non anche per il conferimento di incarico del 24.9.2019. Al riguardo, si osserva anzitutto come, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., n.8312/2025), “lo stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto che abbia stipulato un contratto, del quale si chieda l'annullamento ai sensi dell'art. 428 cod. civ., sia una condizione personale dell'individuo, che solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provata in modo diretto, consistendo in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da grave malattia e tale comunque da impedire la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto (Cass., Sez. 2, 07/04/2000, n. 4344; Cass., Sez. 2, 10/02/1995, n. 1484). Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è, dunque, necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, né è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e da sopprimere, dunque, l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente e il formarsi di una volontà cosciente (per tutte, Cass., Sez. 2 - , 30/05/2017, n. 13659; Cass., Sez. 2, 08/06/2011, n. 12532; Cass., Sez. L, 12/03/2004, n. 5159; Cass., Sez. 2, 28/03/2002, n. 4539; Cass., Sez. 2, 26/05/2000, n. 6999; Cass., Sez. 2, 22/03/1985, n. 2074)…La prova dell'incapacità naturale, che deve essere rigorosa e specifica, essendo la capacità di agire del soggetto la regola e l'incapacità l'eccezione ad essa, può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass., Sez. 2, 30/5/2017, n. 13659; Cass., Sez. 2, 28/3/2002, n. 4539; Cass., Sez. 2, 7/4/2000, n. 4344; Cass., Sez. 2, 26/05/2000, n. 6999; Cass., Sez. 2, 22/03/1985, n. 2074)… La prova della sussistenza della incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe su chi ne chieda lo annullamento (Cass., Sez. 2, 4/11/1983, n. 6506)...”. Ebbene, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, la documentazione, sanitaria e non, offerta in giudizio dall'attrice in primo grado non è idonea a fornire la prova
“rigorosa e specifica” dello stato di incapacità della al momento del conferimento Pt_2 dell'incarico all'agenzia. Il doc. 9 contiene la richiesta, datata 5.9.2019, per una visita geriatrica ai fini della domanda di invalidità in “paziente con decadimento cognitivo di recente insorgenza”. Pur non trattandosi (solo) di un quesito diagnostico, ma di una valutazione positiva del (sostituto del) medico curante ai fini della giustificazione della visita prescritta alla paziente, la patologia, oltre ad essere insorta da poco tempo, è descritta in termini generici, essendo stata rimessa alla competenza del geriatra una diagnosi più approfondita. Il doc. 10 rappresenta il referto, rilasciato in data 29.10.2019 dal medico di base, il quale documentava “deficit di memoria a breve termine” ed “episodi temporanei di disorientamento e stato confusionale”, ma altresì dichiarava che la paziente “appare ben orientata nel tempo e nello spazio, risponde con proprietà e pertinenza alle domande, riconosce le persone che gli sono vicine, mostra di conoscere il valore del denaro ma non si mostra consapevole dello scopo del nostro incontro”. Il doc. 12 è un referto del 8.11.2019 della Casa della Salute di San Lazzaro, centro disturbi cognitivi: vi è riportata (in anamnesi) la presenza di disturbi di memoria e attenzione e momenti di disorientamento e confusione. L'indirizzo diagnostico è quello di un “disturbo neurocognitivo maggiore di grado lieve su base vascolare probabile”, con conseguente necessità di supervisione costante e aiuto parziale, nonostante il quadro funzionale buono. Il punteggio ottenuto al “MMSE” è di 23/29, corrispondente a quello corretto per età e scolarità della paziente. Il medico di turno ha altresì attestato che l'anziana gli esplicitò la volontà di vivere in una casa di riposo, essendo già in lista d'attesa per un posto privato, e non ha ritenuto “necessario intraprendere un iter diagnostico terapeutico per il disturbo neuro cognitivo”. I docc. 14 e 15 riguardano l'accesso in pronto soccorso e il conseguente ricovero della dal 25.12.2019 al 4.1.2020. Benché l'ingresso in ospedale fosse dovuto al riscontro Pt_2 di uno stato confusionale della paziente, risulta, dalle annotazioni dei sanitari, che il giorno precedente quest'ultima si trovasse in buone condizioni (o condizioni “di base”). Durante il decorso clinico, essa era descritta come vigile e in grado di mobilizzarsi autonomamente, ma disorientata nel tempo e nello spazio. Il doc. 16, infine, poiché risale all'ottobre 2020, ovvero a un momento notevolmente distante (di un anno) dai fatti di cui è causa, è irrilevante ai fini della decisione. La documentazione esaminata dimostra, in sintesi, che la era interessata, nel periodo Pt_2 di interesse (settembre-dicembre 2019) da un decadimento cognitivo “di recente insorgenza” e tuttavia progressivo, che le provocava vuoti di memoria o stati confusionali temporanei, fino all'episodio, più grave, del ricovero del Natale 2019. Episodio, tuttavia, che non pare decisivo nel senso di ritenere che il 24.9.2019, al momento del conferimento dell'incarico professionale all'agenzia immobiliare, la fosse incapace di intendere e Pt_2 di volere, essendo lo stesso avvenuto a distanza di tre mesi. Un conto sono gli occasionali deficit di memoria e il disorientamento spazio-temporale, da considerarsi segnali di invecchiamento in certa misura “normali” in una signora di 96 anni, altro è la patologia da cui derivi l'incapacità di comprendere le conseguenze del proprio agire, che necessita un puntuale e rigoroso accertamento. Pertanto, la “recente insorgenza” e il carattere lieve, benché ingravescente, del deterioramento cognitivo della – che, visitata alla fine di ottobre 2019, si era mostrata Pt_2 al dott. (doc. 10) “ben orientata nel tempo e nello spazio”, vigile e collaborante, Pt_4 mostrando di conoscere il valore del denaro – vale a privare di fondamento non solo gli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della incapacità naturale della ma altresì Pt_2 quelli che riguardano la ritenuta sussistenza del requisito della mala fede in capo alla controparte, l'agente immobiliare, il quale non risulta che fosse a conoscenza del presunto stato di incapacità della cliente né che, comunque, dovesse ragionevolmente esserlo secondo un criterio di normalità. Oltre alla natura ancora discontinua e non grave – dunque, nient'affatto evidente – della fase iniziale del decadimento cognitivo della cliente, si osserva che, a fronte dell'allegazione dell'appellante, secondo cui l'anziana signora si era sempre presentata in agenzia, oltre che alle visite nell'immobile di proprietà, in buono e dignitoso stato, vigile e consapevole, e secondo cui il mediatore , in data 9.10.2019, aveva telefonato Parte_3 all'assistente sociale “la quale dichiarava l'inesistenza di procedimenti in corso riferibili a ”, la , su cui grava l'onere della prova degli elementi costitutivi Parte_2 CP_1 della fattispecie invocata, si è limitata a ribadire che l'agente era stato avvertito delle condizioni della signora e dell'esistenza di procedure in corso. Trattasi, tuttavia, di generiche allegazioni che non dimostrano che egli fosse stato informato di una vera e propria incapacità della cliente di valutare e comprendere contenuto ed effetti delle proprie azioni, tanto più che l'amministrazione di sostegno è misura che lascia in capo al beneficiario spazi più o meno ampi di agire, a seconda dell'estensione dei poteri conferiti dal Giudice Tutelare. Del resto, i colloqui e gli scambi di e-mail tra la , l'agenzia e i servizi sociali, così CP_1 come la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno sono, comunque, successivi al conferimento dell'incarico alla Parte_1
Né è ragionevole addossare all'agente l'onere di specifici accertamenti circa lo stato di capacità della controparte. Infine, fermo che, il requisito del pregiudizio subito dall'incapace non è richiesto dalla legge per l'annullamento del contratto da questi stipulato (cfr. Cass. cit.: “Non rileva, invece, ai fini dell'annullamento del contratto, il grave pregiudizio per l'incapace, non essendo inequivocabilmente e indistintamente induttivo del turbamento e della menomazione della sfera volitiva o intellettiva dell'una e dell'intento dell'altra di giovarsene, stante la possibilità della sussistenza di molteplici ragioni che inducono un soggetto a disporre del suo patrimonio in modo svantaggioso (Cass., Sez. 2, 08/06/2011, n. 12532; Cass., Sez. 2, 02/06/1998, n. 5402), sebbene possa costituire sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente, costituente requisito essenziale per annullarlo (Cass., Sez. 2, 09/08/2007, n. 17583)”, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 428 comma 2 c.c. non può essere desunto dalla asserita contrarietà della alienazione della casa all'interesse della proprietaria, non apparendo la decisione di vendere per andare a vivere in una residenza privata per anziani di per sé rischiosa, pregiudizievole o scellerata, ma coerente con le esigenze di una signora anziana, sola e, comunque, bisognosa di assistenza. Del resto, risulta che la fosse già in lista d'attesa per l'inserimento in una casa di Pt_2 accoglienza (doc. 12). Tutto ciò induce questa Corte a statuire nel senso della piena validità ed efficacia del conferimento d'incarico del 24.9.2019. Diverse considerazioni valgono per il contratto di transazione, di cui va, invece, confermato l'annullamento dichiarato nel primo grado di giudizio, essendo lo stesso intervenuto in un tempo successivo, in cui il decadimento cognitivo della era divenuto più consistente. Pt_2
Si è già osservato come le condizioni di salute della signora fossero caratterizzate da progressivo peggioramento: è la stessa documentazione sanitaria che esclude che nel settembre 2019 la contraente fosse evidentemente incapace a dimostrare che, al contrario, a dicembre dello stesso anno la situazione fosse più seria. Vengono in rilievo, in particolare, i già menzionati docc. 14 e 15, che attestano un ricovero prolungato della a partire dalla fine del mese di dicembre, nonché, soprattutto, i Pt_2 documenti relativi alla procedura per l'apertura dell'ammirazione di sostegno. Infatti, il decreto di nomina dell'amministratore, emesso in data 5.12.2019 e pubblicato in data 10.12.2019, dunque, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di transazione, è frutto della valutazione, da parte del giudice tutelare, delle risultanze emerse dal precedente esame del beneficiario del 3.12.2019, esame nel corso del quale la aveva Pt_2 manifestato in modo sicuro la sua incapacità di discernere il valore danaro (doc. 13 fasc. : “Il giudice spiega alla beneficiaria che la moneta corrente è l'euro ma ella non CP_1 riesce a fare un raffronto di valore tra lire ed euro. Il giudice le spiega anche che ha un consistente patrimonio, ma la signora continua a dire che non è possibile, che Pt_2 non riesce a capacitarsi dell'entità del patrimonio, che addirittura temeva di non potere pagare la retta della struttura ove vorrebbe andare”). Il che significa che pochi giorni prima rispetto alla sottoscrizione della transazione (doc. 13 fasc. ), così come CP_1 qualche giorno dopo (docc. 14-15 fasc. ), la signora manifestava una CP_1 Pt_2 sintomatologia ben più evidente, che non solo è chiaro indice dell'effettivo stato di incapacità di intendere e di volere della stessa in tale periodo, ma che era altresì, per la sua intensità, conosciuta o sicuramente riconoscibile dalla controparte, Parte_1
[...]
In definitiva, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, fondato sul correlato esame della beneficiaria, al di là dell'effetto suo proprio di privare quest'ultima della capacità di compiere determinati atti giuridici, è prova del fatto che il suo stato cognitivo fosse seriamente peggiorato e fosse, quindi, riconoscibile dai terzi. Ciò che consente di confermare l'annullamento ex art. 428 c.c. della transazione del 10.12.2019. Dall'annullamento del (solo) contratto di transazione deriva la reviviscenza del rapporto esistente prima della transazione stessa e, dunque, del contratto di conferimento di incarico, con conseguente diritto di a percepire la provvigione pattuita, Parte_1 come da domanda riconvenzionale dalla stessa ritualmente riproposta in questa sede, nella misura di € 12.200,00. Non è contestata l'attività di intermediazione svolta dall'agenzia in favore della cliente, attività, peraltro, andata a buon fine (proposta d'acquisto del 30.09.2019, sottoscritta dalla in data 09.10.2019) salva la successiva risoluzione consensuale del contratto di Pt_2 compravendita. E la , del resto, non ha riproposto alcuna delle domande ed CP_1 eccezioni relative a detta provvigione, pur a fronte delle difese ribadite dall'appellante. L'accoglimento dell'appello nei termini precisati rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze e delle istanze istruttorie. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di provvigione dell'importo di € 12.200,00 (IVA compresa), oltre interessi ex art.1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo effettivo. Non è dovuta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta. Le spese di lite seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio e si liquidano nella misura minima come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza n. 1147/2021 del Tribunale di Bologna
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di annullamento del contratto di mediazione mobiliare stipulato da e Parte_2 [...] in data 24.9.2019; Parte_1
- Per l'effetto, condanna in qualità di Amministratore di sostegno Controparte_1 di al pagamento, in favore dall'appellante, di € 12.200,00, oltre Parte_2 interessi ex art.1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellata alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 118,50 per spese e € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e, quanto al presente grado, in € 355,50 per spese e € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il 9.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 958 /2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. DI ANASTASIO ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Malagoli n. 2;
-Appellante- contro
(C.F. ) in qualità di amministratrice di Controparte_1 C.F._1 sostegno di , rappresentata e difesa dall'Avv. FARATI FEDERICA ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via delle Tovaglie n. 1;
-Appellata-
In punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1147/2021 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 8.10.2024.
Motivi della decisione
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1147/2021 del 8.4.2021, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sulle domande proposte dalla ricorrente , che ha agito in Controparte_1 qualità di amministratrice di sostegno di ha dichiarato l'annullamento ex Parte_2 art. 428 c.c. dei contratti di mediazione immobiliare e di transazione stipulati, rispettivamente, in data 24.9.2019 e 10.12.2019, tra la ritenuta incapace di intendere Pt_2
e di volere, e la resistente condannando quest'ultima alla Parte_1 restituzione dell'importo ricevuto dalla prima in esecuzione della transazione, pari a € 8.300,00 (oltre che degli interessi dal 18 dicembre 2019, con tasso ai sensi dell'art. 1284, quarto comma c.c. dal 30 gennaio 2021). ha proposto appello avverso tale sentenza, affidandosi a tre Parte_1 motivi, con cui si duole dell'erroneo convincimento del giudice di primo grado relativamente alla sussistenza dei presupposti per l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 428 c.c., ovvero I) lo stato di incapacità naturale di al momento Parte_2 della stipulazione dei contratti;
II) il grave pregiudizio da essa subito a causa delle stipulazioni;
III) la malafede dell'agente immobiliare.
si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
*** L'odierna vertenza concerne la validità dei contratti stipulati da nel cui Parte_2 interesse agisce in questa sede l'amministratrice di sostegno (nominata Controparte_1 con decreto del 5-10.12.2019), la quale sostiene che l'assistita, già all'epoca dei fatti molto anziana e affetta da gravi disturbi cognitivi, si trovasse, al momento della stipulazione, in stato di incapacità naturale idoneo a viziare il consenso manifestato in tal sede. I contratti di cui si discute, in particolare, sono:
- Il contratto di intermediazione immobiliare (“conferimento di incarico”) del 24.9.2019 (doc. 18 fasc. ). CP_1
- L'atto di transazione sottoscritto in data 10.12.2019 dalla con l'assistenza Pt_2 dell'Avv. Luca Valerio, e da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , con il quale le parti avevano Parte_3 convenuto la risoluzione del contratto di intermediazione immobiliare e il versamento, “a titolo di penale per inadempimento al patto di esclusiva”, da parte di in favore della della complessiva Parte_2 Parte_1 somma di “€ 8.300,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo per spese legali” (doc. 25). Il giudice di prime cure, condividendo le doglianze della ricorrente, ha annullato i due contratti, sulla base dei seguenti rilievi:
- Anzitutto, le condizioni della anteriori e successive al compimento degli atti Pt_2 oggetto di causa consentirebbero di ritenere integrato il requisito soggettivo, consistente nello stato di incapacità di intendere e di volere: infatti, i documenti (nn. 9, 12, 15 e 16), redatti da sanitari in epoca prossima al momento del perfezionamento dei due negozi, attesterebbero la presenza di deficit cognitivi in una persona che, all'epoca dei fatti, era novantaseienne. A ciò si aggiungono “le dichiarazioni rese della stessa sig.ra nell'ambito del procedimento per Pt_2 l'apertura dell'amministrazione di sostegno in sede di sua audizione, avvenuta contestualmente ai fatti (3 dicembre 2019: dunque fra la data di perfezionamento del contratto di mediazione immobiliare del 24 settembre 2019 e la transazione del 10 dicembre 2019), le quali attestano in modo inequivoco e inconfutabile lo stato di confusione e l'incapacità di discernere in ordine ai propri interessi economici,
… (doc. 13, ricorrente)”.
- Con riferimento al grave pregiudizio subito dalla contraente, verrebbero in rilievo il “rischio di gravissimo pregiudizio conseguente alla vendita della sua abitazione (né risulta in alcun modo provato che a fronte della vendita del proprio appartamento l'alienante sarebbe stata ospitata presso una residenza per anziani, né che tale circostanza corrispondesse comunque al suo interesse, né si comprende perché avrebbe voluto vendere prima di ottenere un posto in tale pretesa residenza)” e il cospicuo esborso di denaro (oltre € 12.000,00) cui la medesima si era obbligata a fronte di un'attività di mediazione sostanzialmente contraria ai propri interessi. In egual modo, attesa l'evidente invalidità del primo atto, sarebbe del tutto pregiudizievole anche l'atto transattivo, per la sua entità del tutto irragionevole.
- Infine, emergerebbe in modo inequivoco la mala fede dell'agente immobiliare, il quale ha l'obbligo di operare con la massima diligenza nell'accertamento della volontà negoziale della parte, vieppiù ove si abbia riguardo alle condizioni psico- fisiche di una signora novantaseienne, che manifesti la peculiare e sospetta volontà di vendere la propria abitazione, unico immobile posseduto;
“sicché, versa senz'altro in mala fede il mediatore che non accerti, anche mediante specifiche indagini, la effettiva capacità di intendere e di volere della persona..”, tanto più laddove, come nel caso di specie, “il precario stato mentale della signora era
..manifesto e agevolmente appurabile anche senza specifiche cognizioni tecniche e sanitarie”. Del resto, la resistente ha ammesso che l'odierna amministratrice di sostegno, prima del contratto transattivo, avesse avvertito l'agenzia immobiliare circa le condizioni di salute della signora ed è documentale che anche l'assistente sociale la avesse resa edotta dell'imminente ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (cfr. doc. 35, ricorrente) e che, ciononostante, la resistente avesse indotto la signora a perfezionare il contratto di transazione. deduce, nell'atto di gravame, l'erroneità di ciascuna delle Parte_1 argomentazioni condivise dal giudice. Con il primo motivo di appello, la società di intermediazione nega che i documenti citati dal primo giudice a sostegno della ritenuta incapacità naturale della siano idonei a Pt_2 provare l'effettivo grave turbamento o impedimento delle facoltà cognitive della medesima all'epoca dei fatti, in quanto la documentazione medica in atti proverebbe, al più, una fase di malattia estremamente iniziale che lasciava integre le facoltà di discernimento della donna, nonostante l'età avanzata. Con il secondo motivo, l'appellante nega la sussistenza, altresì, del requisito del grave pregiudizio subito dalla contraente, che, contrariamente a quanto ha affermato il primo giudice, aveva consapevolmente scelto di vendere la propria casa di abitazione per vivere gli ultimi anni di vita in una casa di accoglienza privata, affidandosi a un agente immobiliare, la cui provvigione era stata contrattualmente stabilita e poi ridotta in via transattiva, senza che vi siano elementi per ritenere tali pattuizioni contrarie all'interesse della donna. In particolare, l'appellante deduce che la sin dal primo accesso in agenzia, aveva Pt_2 sottolineato il proprio interesse a vendere la sua abitazione per trasferirsi in una casa di cura privata, esplicitandolo anche ai medici che ebbero modo di visitarla, nonché davanti al Giudice Tutelare (doc. 12, 13 e 16). Quanto alla asserita incongruità dell'esborso di danaro cui l'anziana signora si era obbligata, l'appellante sostiene che le provvigioni si giustificavano nell'attività di intermediazione posta in essere da e lamenta che il giudice di primo grado non Parte_1 ha esplicitato le ragioni per cui il loro ammontare fosse “cospicuo”, considerato che, peraltro, la somma dovuta fu consensualmente ridotta, non essendo chiaro, in definitiva, quale sarebbe il ritenuto “rischio di gravissimo pregiudizio” conseguente alla vendita dell'abitazione. Infine, con il terzo motivo di appello, sostiene, in relazione Parte_1 all'ulteriore requisito della mala fede dell'altro contraente (nella specie, la stessa
, che il mediatore che si interfacciò con la non avrebbe avuto alcun Parte_1 Pt_2 ragionevole motivo di sospettare della sua (indimostrata) incapacità di intendere e di volere, in quanto:
- la aveva ribadito la propria decisione di vendere, tutt'altro che sospetta, prima Pt_2 che all'agente , al responsabile della casa di accoglienza “beata vergine Tes_1 delle grazie”, ove fece richiesta di essere messa in lista d'attesa, nonché ai medici che nel tempo la visitarono e al Giudice Tutelare.
- La stessa si era sempre mostrata in ordine e adeguata alle circostanze, negli accessi in agenzia e durante le visite all'immobile di sua proprietà, e la sua richiesta economica era persino lievemente superiore ai prezzi di mercato.
- Prima di raccogliere la firma per l'accettazione della proposta di acquisto, l'agente aveva verificato personalmente lo scorrimento della lista di attesa per Parte_3
l'inserimento della cliente in struttura, ivi recandosi con la Pt_2
- La , in data 7.10.2019, si era sì recata in agenzia con la ma fece un CP_1 Pt_2 generico riferimento ad azioni e procedimenti in corso non meglio specificati e l'anziana, una volta rimasta sola, confermo la propria volontà di vendere la casa.
- L'agente aveva anche contattato l'assistente sociale (10.10.19), che dichiarava l'inesistenza di procedimenti in corso (docc. 35 e 36).
- Infine, sarebbe sbagliato affermare che il contratto di transazione e, di conseguenza, il versamento di € 8.300,00 violassero il contenuto del decreto di nomina: in realtà, il giuramento, con l'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore, era avvenuto solo in seguito, in data 18.12.2019, e l'annotazione nei registri dello stato civile, con funzione di pubblicità verso i terzi, solo nel gennaio 2020. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono parzialmente fondati. Questa Corte ritiene, infatti, che i presupposti richiesti dall'art. 428 c.c. per l'annullamento del contratto sussistano solo in relazione alla transazione del 10.12.2019, e non anche per il conferimento di incarico del 24.9.2019. Al riguardo, si osserva anzitutto come, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., n.8312/2025), “lo stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto che abbia stipulato un contratto, del quale si chieda l'annullamento ai sensi dell'art. 428 cod. civ., sia una condizione personale dell'individuo, che solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provata in modo diretto, consistendo in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da grave malattia e tale comunque da impedire la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto (Cass., Sez. 2, 07/04/2000, n. 4344; Cass., Sez. 2, 10/02/1995, n. 1484). Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è, dunque, necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, né è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e da sopprimere, dunque, l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente e il formarsi di una volontà cosciente (per tutte, Cass., Sez. 2 - , 30/05/2017, n. 13659; Cass., Sez. 2, 08/06/2011, n. 12532; Cass., Sez. L, 12/03/2004, n. 5159; Cass., Sez. 2, 28/03/2002, n. 4539; Cass., Sez. 2, 26/05/2000, n. 6999; Cass., Sez. 2, 22/03/1985, n. 2074)…La prova dell'incapacità naturale, che deve essere rigorosa e specifica, essendo la capacità di agire del soggetto la regola e l'incapacità l'eccezione ad essa, può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass., Sez. 2, 30/5/2017, n. 13659; Cass., Sez. 2, 28/3/2002, n. 4539; Cass., Sez. 2, 7/4/2000, n. 4344; Cass., Sez. 2, 26/05/2000, n. 6999; Cass., Sez. 2, 22/03/1985, n. 2074)… La prova della sussistenza della incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe su chi ne chieda lo annullamento (Cass., Sez. 2, 4/11/1983, n. 6506)...”. Ebbene, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, la documentazione, sanitaria e non, offerta in giudizio dall'attrice in primo grado non è idonea a fornire la prova
“rigorosa e specifica” dello stato di incapacità della al momento del conferimento Pt_2 dell'incarico all'agenzia. Il doc. 9 contiene la richiesta, datata 5.9.2019, per una visita geriatrica ai fini della domanda di invalidità in “paziente con decadimento cognitivo di recente insorgenza”. Pur non trattandosi (solo) di un quesito diagnostico, ma di una valutazione positiva del (sostituto del) medico curante ai fini della giustificazione della visita prescritta alla paziente, la patologia, oltre ad essere insorta da poco tempo, è descritta in termini generici, essendo stata rimessa alla competenza del geriatra una diagnosi più approfondita. Il doc. 10 rappresenta il referto, rilasciato in data 29.10.2019 dal medico di base, il quale documentava “deficit di memoria a breve termine” ed “episodi temporanei di disorientamento e stato confusionale”, ma altresì dichiarava che la paziente “appare ben orientata nel tempo e nello spazio, risponde con proprietà e pertinenza alle domande, riconosce le persone che gli sono vicine, mostra di conoscere il valore del denaro ma non si mostra consapevole dello scopo del nostro incontro”. Il doc. 12 è un referto del 8.11.2019 della Casa della Salute di San Lazzaro, centro disturbi cognitivi: vi è riportata (in anamnesi) la presenza di disturbi di memoria e attenzione e momenti di disorientamento e confusione. L'indirizzo diagnostico è quello di un “disturbo neurocognitivo maggiore di grado lieve su base vascolare probabile”, con conseguente necessità di supervisione costante e aiuto parziale, nonostante il quadro funzionale buono. Il punteggio ottenuto al “MMSE” è di 23/29, corrispondente a quello corretto per età e scolarità della paziente. Il medico di turno ha altresì attestato che l'anziana gli esplicitò la volontà di vivere in una casa di riposo, essendo già in lista d'attesa per un posto privato, e non ha ritenuto “necessario intraprendere un iter diagnostico terapeutico per il disturbo neuro cognitivo”. I docc. 14 e 15 riguardano l'accesso in pronto soccorso e il conseguente ricovero della dal 25.12.2019 al 4.1.2020. Benché l'ingresso in ospedale fosse dovuto al riscontro Pt_2 di uno stato confusionale della paziente, risulta, dalle annotazioni dei sanitari, che il giorno precedente quest'ultima si trovasse in buone condizioni (o condizioni “di base”). Durante il decorso clinico, essa era descritta come vigile e in grado di mobilizzarsi autonomamente, ma disorientata nel tempo e nello spazio. Il doc. 16, infine, poiché risale all'ottobre 2020, ovvero a un momento notevolmente distante (di un anno) dai fatti di cui è causa, è irrilevante ai fini della decisione. La documentazione esaminata dimostra, in sintesi, che la era interessata, nel periodo Pt_2 di interesse (settembre-dicembre 2019) da un decadimento cognitivo “di recente insorgenza” e tuttavia progressivo, che le provocava vuoti di memoria o stati confusionali temporanei, fino all'episodio, più grave, del ricovero del Natale 2019. Episodio, tuttavia, che non pare decisivo nel senso di ritenere che il 24.9.2019, al momento del conferimento dell'incarico professionale all'agenzia immobiliare, la fosse incapace di intendere e Pt_2 di volere, essendo lo stesso avvenuto a distanza di tre mesi. Un conto sono gli occasionali deficit di memoria e il disorientamento spazio-temporale, da considerarsi segnali di invecchiamento in certa misura “normali” in una signora di 96 anni, altro è la patologia da cui derivi l'incapacità di comprendere le conseguenze del proprio agire, che necessita un puntuale e rigoroso accertamento. Pertanto, la “recente insorgenza” e il carattere lieve, benché ingravescente, del deterioramento cognitivo della – che, visitata alla fine di ottobre 2019, si era mostrata Pt_2 al dott. (doc. 10) “ben orientata nel tempo e nello spazio”, vigile e collaborante, Pt_4 mostrando di conoscere il valore del denaro – vale a privare di fondamento non solo gli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della incapacità naturale della ma altresì Pt_2 quelli che riguardano la ritenuta sussistenza del requisito della mala fede in capo alla controparte, l'agente immobiliare, il quale non risulta che fosse a conoscenza del presunto stato di incapacità della cliente né che, comunque, dovesse ragionevolmente esserlo secondo un criterio di normalità. Oltre alla natura ancora discontinua e non grave – dunque, nient'affatto evidente – della fase iniziale del decadimento cognitivo della cliente, si osserva che, a fronte dell'allegazione dell'appellante, secondo cui l'anziana signora si era sempre presentata in agenzia, oltre che alle visite nell'immobile di proprietà, in buono e dignitoso stato, vigile e consapevole, e secondo cui il mediatore , in data 9.10.2019, aveva telefonato Parte_3 all'assistente sociale “la quale dichiarava l'inesistenza di procedimenti in corso riferibili a ”, la , su cui grava l'onere della prova degli elementi costitutivi Parte_2 CP_1 della fattispecie invocata, si è limitata a ribadire che l'agente era stato avvertito delle condizioni della signora e dell'esistenza di procedure in corso. Trattasi, tuttavia, di generiche allegazioni che non dimostrano che egli fosse stato informato di una vera e propria incapacità della cliente di valutare e comprendere contenuto ed effetti delle proprie azioni, tanto più che l'amministrazione di sostegno è misura che lascia in capo al beneficiario spazi più o meno ampi di agire, a seconda dell'estensione dei poteri conferiti dal Giudice Tutelare. Del resto, i colloqui e gli scambi di e-mail tra la , l'agenzia e i servizi sociali, così CP_1 come la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno sono, comunque, successivi al conferimento dell'incarico alla Parte_1
Né è ragionevole addossare all'agente l'onere di specifici accertamenti circa lo stato di capacità della controparte. Infine, fermo che, il requisito del pregiudizio subito dall'incapace non è richiesto dalla legge per l'annullamento del contratto da questi stipulato (cfr. Cass. cit.: “Non rileva, invece, ai fini dell'annullamento del contratto, il grave pregiudizio per l'incapace, non essendo inequivocabilmente e indistintamente induttivo del turbamento e della menomazione della sfera volitiva o intellettiva dell'una e dell'intento dell'altra di giovarsene, stante la possibilità della sussistenza di molteplici ragioni che inducono un soggetto a disporre del suo patrimonio in modo svantaggioso (Cass., Sez. 2, 08/06/2011, n. 12532; Cass., Sez. 2, 02/06/1998, n. 5402), sebbene possa costituire sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente, costituente requisito essenziale per annullarlo (Cass., Sez. 2, 09/08/2007, n. 17583)”, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 428 comma 2 c.c. non può essere desunto dalla asserita contrarietà della alienazione della casa all'interesse della proprietaria, non apparendo la decisione di vendere per andare a vivere in una residenza privata per anziani di per sé rischiosa, pregiudizievole o scellerata, ma coerente con le esigenze di una signora anziana, sola e, comunque, bisognosa di assistenza. Del resto, risulta che la fosse già in lista d'attesa per l'inserimento in una casa di Pt_2 accoglienza (doc. 12). Tutto ciò induce questa Corte a statuire nel senso della piena validità ed efficacia del conferimento d'incarico del 24.9.2019. Diverse considerazioni valgono per il contratto di transazione, di cui va, invece, confermato l'annullamento dichiarato nel primo grado di giudizio, essendo lo stesso intervenuto in un tempo successivo, in cui il decadimento cognitivo della era divenuto più consistente. Pt_2
Si è già osservato come le condizioni di salute della signora fossero caratterizzate da progressivo peggioramento: è la stessa documentazione sanitaria che esclude che nel settembre 2019 la contraente fosse evidentemente incapace a dimostrare che, al contrario, a dicembre dello stesso anno la situazione fosse più seria. Vengono in rilievo, in particolare, i già menzionati docc. 14 e 15, che attestano un ricovero prolungato della a partire dalla fine del mese di dicembre, nonché, soprattutto, i Pt_2 documenti relativi alla procedura per l'apertura dell'ammirazione di sostegno. Infatti, il decreto di nomina dell'amministratore, emesso in data 5.12.2019 e pubblicato in data 10.12.2019, dunque, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di transazione, è frutto della valutazione, da parte del giudice tutelare, delle risultanze emerse dal precedente esame del beneficiario del 3.12.2019, esame nel corso del quale la aveva Pt_2 manifestato in modo sicuro la sua incapacità di discernere il valore danaro (doc. 13 fasc. : “Il giudice spiega alla beneficiaria che la moneta corrente è l'euro ma ella non CP_1 riesce a fare un raffronto di valore tra lire ed euro. Il giudice le spiega anche che ha un consistente patrimonio, ma la signora continua a dire che non è possibile, che Pt_2 non riesce a capacitarsi dell'entità del patrimonio, che addirittura temeva di non potere pagare la retta della struttura ove vorrebbe andare”). Il che significa che pochi giorni prima rispetto alla sottoscrizione della transazione (doc. 13 fasc. ), così come CP_1 qualche giorno dopo (docc. 14-15 fasc. ), la signora manifestava una CP_1 Pt_2 sintomatologia ben più evidente, che non solo è chiaro indice dell'effettivo stato di incapacità di intendere e di volere della stessa in tale periodo, ma che era altresì, per la sua intensità, conosciuta o sicuramente riconoscibile dalla controparte, Parte_1
[...]
In definitiva, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, fondato sul correlato esame della beneficiaria, al di là dell'effetto suo proprio di privare quest'ultima della capacità di compiere determinati atti giuridici, è prova del fatto che il suo stato cognitivo fosse seriamente peggiorato e fosse, quindi, riconoscibile dai terzi. Ciò che consente di confermare l'annullamento ex art. 428 c.c. della transazione del 10.12.2019. Dall'annullamento del (solo) contratto di transazione deriva la reviviscenza del rapporto esistente prima della transazione stessa e, dunque, del contratto di conferimento di incarico, con conseguente diritto di a percepire la provvigione pattuita, Parte_1 come da domanda riconvenzionale dalla stessa ritualmente riproposta in questa sede, nella misura di € 12.200,00. Non è contestata l'attività di intermediazione svolta dall'agenzia in favore della cliente, attività, peraltro, andata a buon fine (proposta d'acquisto del 30.09.2019, sottoscritta dalla in data 09.10.2019) salva la successiva risoluzione consensuale del contratto di Pt_2 compravendita. E la , del resto, non ha riproposto alcuna delle domande ed CP_1 eccezioni relative a detta provvigione, pur a fronte delle difese ribadite dall'appellante. L'accoglimento dell'appello nei termini precisati rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze e delle istanze istruttorie. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di provvigione dell'importo di € 12.200,00 (IVA compresa), oltre interessi ex art.1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo effettivo. Non è dovuta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta. Le spese di lite seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio e si liquidano nella misura minima come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza n. 1147/2021 del Tribunale di Bologna
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di annullamento del contratto di mediazione mobiliare stipulato da e Parte_2 [...] in data 24.9.2019; Parte_1
- Per l'effetto, condanna in qualità di Amministratore di sostegno Controparte_1 di al pagamento, in favore dall'appellante, di € 12.200,00, oltre Parte_2 interessi ex art.1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellata alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 118,50 per spese e € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e, quanto al presente grado, in € 355,50 per spese e € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il 9.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano