Articolo 6 della Legge 7 febbraio 1987, n. 36
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 marzo 1987
Art. 6. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle spese per i funerali delle personalita' di cui al precedente articolo 1, a decorrere dal 1 gennaio 1983.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente