Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero della marina mercantile.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1949
EINAUDI
Da GASPERI - SARAGAT - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero della marina mercantile.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1949
EINAUDI
Da GASPERI - SARAGAT - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI