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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/10/2025, n. 7854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7854 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7057/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 23.02.2024, rimessa al Collegio con verbale del 30.09.2025 e discussa nella camera di consiglio dell'08.10.2025 promossa:
da
Parte_1 nata a [...] il [...] C.F.: C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. MARTELLO PANNO VERONICA presso il cui studio, sito in Pieve Emanuele (MI), Via dei Pini n. 4/I, ha eletto domicilio
-parte attrice-
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] C.F.: C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti RENA FEDERICO LUIGI e BONOMO LORENZO presso il cui studio, sito in Milano, Via F. Brioschi n. 56, ha eletto domicilio
-parte convenuta-
, nato a Milano il [...], in [...] curatore speciale, Controparte_2
Avv. CUNTERI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c. pagina 1 di 13 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.03.2024.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 30.09.2025: 1) DISPORRE ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore (nato il CP_1
21 giugno 2023) al Servizio Sociale del Comune di Rozzano per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2) ATTRIBUIRE alla madre l'esercizio superesclusivo della responabilità genitoriale con riferimento alla salute del minore;
3) LIMITARE la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione con il padre, pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
4) DISPORRE il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre;
5) DISPORRE che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
pagina 2 di 13 6) DISPORRE che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7) DISPORRE che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8) DISPORRE che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
9) DISPORRE che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
10) DISPORRE che i SS dell'ente Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici competenti provvedano a :
- Attivazione di un percorso di psicomotricità in favore del minore;
- Attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori.
- Organizzare e scandire i tempi di incontro d con il papà procedendo a graduale e CP_1 progressiva liberalizzazione con il coinvolgimento dell'educativa territoriale e della nonna e della zia paterna del minore tenuto conto dell'interesse del bambino, dei turni lavorativi dei genitori nonché degli importanti oneri di accudimento del minore;
11) INCARICARE l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore.
12) CONFERMARE A CARICO del sig. l'obbligo di contribuire nel CP_1 mantenimento del figlio minore nella misura di 300 euro, oltre rivalutazione – prima rivalutazione novembre 2026, base di calcolo ottobre 2025; PORRE A CARICO del padre nella misura del 70% ed a cario dell madre nella misura del 30% nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
pagina 3 di 13 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. pagina 4 di 13 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
13) DISPORRE che la madre continui a percepire l'intero Assegno unico universale alla madre;
14) Prednere atto che il sig. si impegna, entro il 30 novembre 2025, a CP_1 corrispondere all'asilo nido Baby boom l'importo fino ad oggi non versato, relativo al 70% delle rate corrispondenti ai mesi di giugno, luglio e agosto 2025.
15) Prendere atto che i genitori si impegnano a pagare regolarmente le rette dell'asilo nido, da settembre in avanti, così da poter richiedere l'indennità di frequenza che, una volta percepita dalla sig. , verrà imputata per l'annualità 2025/2026 al Parte_1 pagamento dell'asilo nido privato;
16) Prendere atto che i genitori si impegnano ad iscrivere per l'anno prossimo, alla CP_1 scupola dell'infanzia di bacino;
17) Prender atto dell'impegno del curatore, su accordo dei genitori, ad interfacciarsi con l'asilo baby boom per spiegare la situazione ed il piano di rientro concordato
18) Prendere atto che i genitori hanno concordato , su consiglio della psicomotricista, si impegnano ad iscrivere ad un corso annuale di acquaticità presso la piscina comunale CP_1 di Rozzano, con un costo annuale di euro 400 che verrà pagato al 30% dalla madre e al 70% dal padre.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2022, cessata a gennaio 2024, e dall'unione è nato (il 21.06.2023), riconosciuto da entrambi i genitori. Controparte_2
Con ricorso depositato in data 22.02.2025 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di disporre, previo conferimento di incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti della presa in carico del nucleo e dello svolgimento delle relative indagini (compresa la valutazione del padre presso il SERD), l'affidamento esclusivo del figlio alla madre e Controparte_2 la regolamentazione della frequentazione paterna secondo le indicazioni dei SS, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio mediante la somma mensile omnicomprensiva di € 400. In data 05.03.2024 il Giudice delegato, letto il ricorso e viste le allegazioni di violenza domestica in atti, ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti al 02.07.2024 e ha nominato l'Avv. Francesca Cunteri curatore speciale del minore, incaricando altresì i Servizi sociali del Comune di Rozzano dell'immediata presa in carico del nucleo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2025 Controparte_1 si è costituito in giudizio e, contestando tutto quanto asserito da parte attrice, ha chiesto
[...]
pagina 5 di 13 rigettarsi le domande avversarie e disporsi l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori (ovvero, in subordine, l'affido ai Servizi sociali), il collocamento dello stesso in via prevalente presso la madre, la regolamentazione della frequentazione padre-figlio a fine settimana alternati oltre a due giorni infrasettimanali con pernotto nelle settimane di competenza materna, il contributo paterno nel mantenimento del minore nella somma mensile di € 250 oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 02.07.2024 il Giudice delegato, sentiti separatamente i genitori, che hanno reso dichiarazioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, nell'accordo loro e del curatore, viste le allegazioni di violenza in atti e la non chiara definizione dei rapporti tra i genitori, in via temporanea ha provveduto come segue:
1) Dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla salute;
2) Dispone la limitazione dell'esercizio della responabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle scelte in materia di residenza, frequntazioni padre e figlio scuola ed educazione con attribuzione di compiti decisori ai SS del Comune di Rozzano;
3) Dispone che il SS del Comune di Rozzano in collaborazione con i SS del Comune di Milano dove madre e figlio sono domiciliati e con le competenti ASST sentiti i genitori ed il curatore provvedano a
- Mantenere il minore collocato unitamente alla madre in Milano, via Landriano 52 presso e con i nonni materni;
- Verificare, nel caso in cui la madre dovesse essere assegnataria di alloggio popolare, quale ruolo i nonni materni potrebbero avere nel quotidiano in supporto della figlia e del nipote;
- Procedere a colloqui conoscitivi con la nonna e la zia materna conviventi con il padre;
- Organizzare e scandire incontri padre figlio in spazio neutro con un'assidua frequenza e , verificato l'eventuale ruolo vicariante e di supporto della nonna e della zia paterna, provvedere se conforme all'interesse del bambino al graduale ampliamento delle frequentazioni con i padre anche alla presenza delle predette;
- Procedere ad una presa in carico di entrambi i genitori per verificare le allegate dipendenze da sostanze alcoliche e tossicologiche (il padre) e da sostanze alcooliche (la madre)
- Proseguire il percorso di supporto individuale psicologico per entrambi i genitori
- Verificare, di concerto con il curatore speciale, la situzione clinica del minore evidenziando quali siano i bisogni di cui è portatore ed evidenziando quali siano gli accorgimenti imprescindibili per la sua gestione e cura;
- Depositare una relazione di aggiornamento entro il 10 febbraio 2025 o immediatamente e di concerto con il curatore speciale in caso di pregiudizio 4) Dispone che l'AUU del minore venga percepito per intero dalla madre verificando se vista la situazione di non stabilità del permesso di soggiorno della signora sia più tutelante farlo richiedere materialmente dal padre
pagina 6 di 13 5) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore versando alla madre l'importo di 300 euro al mese entro il 15 di ogni mese oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione, luglio 2025
6) Dispone che spese di retta dell'asilo siano sostenute nella misura del 70% dal padre e del 30% così come le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: (…) Quindi il Giudice, preso atto della rinuncia dei procuratori delle parti al deposito di memorie ex art. 473-bis.27 c.p.c., con riserva di insistere nelle istanze istruttorie all'esito del deposito della relazione dei SS, ha rinviato il procedimento all'udienza del 19.02.2025. A tale udienza il Giudice delegato, sentite le parti, preso atto della concorde richiesta dei procuratori delle parti di rinviare il procedimento a dopo l'estate, aderendo alle valutazioni dei SS e dando atto della necessità di attendere le valutazioni SERD/NOA disposte e gli esiti della valutazione NPI e di aggiornare le condizioni economico patrimoniali dei genitori, ritenute le osservazioni e le richieste delle parti condivisibili, ha così provveduto:
1. Dispone che il padre depositi il decreto ex 415 bis. c.p.c. entro il 4 marzo 2025
2. Dispone che i SS completino gli accertamenti delegati e depositino una relazione di aggiornamento comprensiva della valutazione NPI entro il 20 settembre 2025
3. Dispone che le parti provvedano a depositare informazioni sulle condizioni economiche aggiornate comprensive degli aggiornamenti relativi all'indennità di accompagnamento per il minore ed all'AUU entro il 10 settembre 2025;
4. Dispone che la madre depositi la documentazione medica aggiornata del bambino a cui ha oggi fatto riferimento
5. Rinvia l'udienza al 1 ottobre 2025 ore 10.10 All'udienza del 30.09.2025 i procuratori delle parti, dopo ampia interlocuzione con il Giudice delegato e tra loro, hanno chiesto di precisare congiuntamente le conclusioni come sopra integralmente riportate e trascritte. Quindi il Giudice, preso atto della concorde rinuncia dei procuratori delle parti ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e conseguente richiesta di rimessione della causa in decisione, ha rimesso la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
***
L'esercizio della responsabilità genitoriale. Come richiesto nelle conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 30.09.2025 dalle parti e dal curatore speciale, anche in considerazione delle conclusioni dei Servizi sociali, deve essere disposto l'affido di nato a [...] il [...], all'Ente territorialmente Controparte_2 pagina 7 di 13 competente per un periodo di due anni, con conferma dell'attribuzione alla madre dell'esercizio superesclusivo della responsabilità genitoriale con riferimento alle scelte sulla salute di Controparte_2
e, in ogni caso, ampi poteri decisionali in ordine alle altre scelte relative al figlio, come dettagliatamente riportato in dispositivo. Invero, dalle relazioni dei SS del Comune di Rozzano è emerso che “Entrambi i genitori mostrano delle fragilità derivate dalla loro infanzia e dall'esperienza migratoria prima dei loro genitori e poi della propria” e che il rapporto interno alla coppia genitoriale è caratterizzato da estrema instabilità, alternando momenti di tensione a momenti di serenità, possibile fonte di rischio per la relazione tra e il padre (cfr. relazione del 19.06.2024). CP_2
Con particolare riferimento alla figura materna, il Servizio sociale ha evidenziato “l'elevato grado di collaborazione e disponibilità della madre del minore rispetto alla messa in campo di interventi in favore di suo figlio”, precisando che “Per quanto concerne la gestione degli aspetti clinici riguardanti il minore, nonostante il notevole numero di visite e terapie alle quali lo stesso è sottoposto, la Sig.ra appare estremamente competente nell'occuparsi della salute del suo bambino” (cfr. relazione del Pt_1
18.09.2025). La sig.ra si è dimostrata per fatti idonea a gestire in modo efficiente e funzionale all'interesse del Pt_1 minore le questioni relative alle problematiche di salute di - affetto da lieve ipertrofia Controparte_2 del miocardio e, da ritardo globale moderato della sviluppo psicomotorio- occupandosi delle decisioni di natura ordinaria e straordinaria attivandosi prontamente rispetto alle scelte, richiedenti specifica attenzione, inerenti alla salute del figlio ed alla gestione dei successivi appuntamenti percorsi di cura. All'esito degli accertamenti disposti, inoltre, non sono emerse problematiche correlate all'uso di alcol per la madre né all'uso di sostanze stupefacenti per il padre. La complessità che caratterizza i legami familiari del nucleo in questione, la non chiara presa di posizione della madre rispetto ai comportamenti prevaricanti e violenti tenuti dal compagno (con conseguente non chiara presa di posizione rispetto al ruolo dell'uomo nella vita sua e del (dei) figlio con possibile riesposizione a condotte violente) e, in ultimo il fatto che la madre è occupata anche nell'accudimento e gestione di due figli minori nati del 2015 da precedente relazione potendo contare solo sull'aiuto della figlia maggiorenne nata da altra – precedente e diversa- relazione impone di provvedere come di seguito:
1. Confermando l'affido superescluivo alla madre con riferimento all'esercizio della responabilità in relazione alla salute del minore così da garantire prontezza e celerità nelle risposte di tutela che la complicata situazione di salute del minore impone con obbligo, a carico della madre, di continuare a relazionare i SS ed il padre dell'andamento dei percorsi di cura di Controparte_2
2. disponendo l'affido del minore ex artt. 333 c.c. e 5-bis l. n. 184/83 al Comune di Rozzano – con conseguente limitazione dell'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori – quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative a istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione con il padre, pratiche amministrative (comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore), conferendo espressa delega ai SS dell'Ente Affidatario di compiti decisori e di indirizzo importanti di seguito dettagliati
3. Confermando il collocamento del minore presso la madre;
pagina 8 di 13 4. Confermando l'incarico al Servizio sociale dell'Ente Affidatario, di continuare a regolamentare gli incontri padre / figlio secondo le modalità ritenute più opportune, procedendo a graduale liberalizzazione (anche in considerazione della progressiva riduzione della conflittualità tra i genitori, riferita da entrambe le parti e apprezzata dai SS) con il coinvolgimento dell'educativa territoriale, della nonna e della zia paterna del minore1.
Il Servizio sociale del Comune di Rozzano dovrà, in collaborazione con le competenti ASST, provvedere a:
- Attivare un percorso di psicomotricità in favore del minore nonché tutti gli interventi che si rendessero necessari;
- Attivare un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori;
Il Servizio sociale dovrà altresì svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore.
Il contributo nel mantenimento del figlio minore. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio minore – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'AUU dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre.
Sulle spese di lite. Le spese di lite, tenuto conto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e dell'accordo in tal senso raggiunto dalle stesse, devono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
pagina 9 di 13
1. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5-bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore Controparte_2
(nato il [...]) al Servizio Sociale del Comune di Rozzano per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2. Dispone che la madre eserciti in via super-esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alla salute del minore con obbligo con obbligo di continuare a relazionare i SS ed il padre dell'andamento dei percorsi di cura di Controparte_2
3. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative a istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione con il padre, pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
4. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre;
5. Dispone che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: pagina 10 di 13 istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, la madre provveda al compimento dei relativi atti;
9. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
10. Dispone che i SS dell'ente Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici competenti, provvedano a:
- Attivare un percorso di psicomotricità in favore del minore;
- Attivare un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori;
- Organizzare e scandire i tempi di incontro di con il papà, procedendo a graduale e CP_1 progressiva liberalizzazione, con il coinvolgimento dell'educativa territoriale, della nonna e della zia paterna del minore, tenuto conto dell'interesse del bambino, dei turni lavorativi dei genitori, nonché degli importanti oneri di accudimento del minore;
11. Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore;
12. Conferma a carico del sig. l'obbligo di contribuire nel Controparte_1 mantenimento del figlio minore nella misura di 300 euro, oltre rivalutazione – prima rivalutazione novembre 2026, base di calcolo ottobre 2025;
13. Pone a carico del padre nella misura del 70% ed a carico della madre nella misura del 30% l'obbligo di concorrere nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. pagina 11 di 13 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 12 di 13 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
14. Dispone che la madre continui a percepire l'intero Assegno unico universale;
15. Prende atto che il sig. si impegna, entro il 30 novembre Controparte_1
2025, a corrispondere all'asilo nido Baby boom l'importo fino ad oggi non versato, relativo al 70% delle rate corrispondenti ai mesi di giugno, luglio e agosto 2025; 16. Prende atto che i genitori si impegnano a pagare regolarmente le rette dell'asilo nido, da settembre in avanti, così da poter richiedere l'indennità di frequenza che, una volta percepita dalla sig.ra , verrà imputata per l'annualità Parte_1
2025/2026 al pagamento dell'asilo nido privato;
17. Prende atto che i genitori si impegnano ad iscrivere per l'anno prossimo, alla scuola CP_1 dell'infanzia di bacino;
18. Prende atto dell'impegno del curatore, su accordo dei genitori, ad interfacciarsi con l'asilo Baby boom per spiegare la situazione ed il piano di rientro concordato;
19. Prende atto che i genitori hanno concordato, su consiglio della psicomotricista, di iscrivere ad un corso annuale di acquaticità presso la piscina comunale di Rozzano, con un costo CP_1 annuale di euro 400 che verrà pagato al 30% dalla madre e al 70% dal padre;
20. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025.
Si comunichi anche ai Servizi sociali del Comune di Rozzano.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deve, infatti, osservarsi che, in occasione degli incontri in Spazio Neutro, il sig. ha dimostrato CP_1
“buona capacità di mentalizzazione e riflessione, ponendo attenzione al benessere del bambino come elemento centrale della relazione padre-figlio” (cfr. relazione del 18.09.2025), potendo pertanto ritenersi non pregiudizievole per il minore procedere a un graduale ampliamento della frequentazione, sotto l'osservazione dei SS già a tal proposito incaricati.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 23.02.2024, rimessa al Collegio con verbale del 30.09.2025 e discussa nella camera di consiglio dell'08.10.2025 promossa:
da
Parte_1 nata a [...] il [...] C.F.: C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. MARTELLO PANNO VERONICA presso il cui studio, sito in Pieve Emanuele (MI), Via dei Pini n. 4/I, ha eletto domicilio
-parte attrice-
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] C.F.: C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti RENA FEDERICO LUIGI e BONOMO LORENZO presso il cui studio, sito in Milano, Via F. Brioschi n. 56, ha eletto domicilio
-parte convenuta-
, nato a Milano il [...], in [...] curatore speciale, Controparte_2
Avv. CUNTERI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c. pagina 1 di 13 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.03.2024.
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 30.09.2025: 1) DISPORRE ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore (nato il CP_1
21 giugno 2023) al Servizio Sociale del Comune di Rozzano per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2) ATTRIBUIRE alla madre l'esercizio superesclusivo della responabilità genitoriale con riferimento alla salute del minore;
3) LIMITARE la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione con il padre, pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
4) DISPORRE il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre;
5) DISPORRE che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
pagina 2 di 13 6) DISPORRE che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7) DISPORRE che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8) DISPORRE che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
9) DISPORRE che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
10) DISPORRE che i SS dell'ente Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici competenti provvedano a :
- Attivazione di un percorso di psicomotricità in favore del minore;
- Attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori.
- Organizzare e scandire i tempi di incontro d con il papà procedendo a graduale e CP_1 progressiva liberalizzazione con il coinvolgimento dell'educativa territoriale e della nonna e della zia paterna del minore tenuto conto dell'interesse del bambino, dei turni lavorativi dei genitori nonché degli importanti oneri di accudimento del minore;
11) INCARICARE l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore.
12) CONFERMARE A CARICO del sig. l'obbligo di contribuire nel CP_1 mantenimento del figlio minore nella misura di 300 euro, oltre rivalutazione – prima rivalutazione novembre 2026, base di calcolo ottobre 2025; PORRE A CARICO del padre nella misura del 70% ed a cario dell madre nella misura del 30% nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
pagina 3 di 13 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. pagina 4 di 13 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
13) DISPORRE che la madre continui a percepire l'intero Assegno unico universale alla madre;
14) Prednere atto che il sig. si impegna, entro il 30 novembre 2025, a CP_1 corrispondere all'asilo nido Baby boom l'importo fino ad oggi non versato, relativo al 70% delle rate corrispondenti ai mesi di giugno, luglio e agosto 2025.
15) Prendere atto che i genitori si impegnano a pagare regolarmente le rette dell'asilo nido, da settembre in avanti, così da poter richiedere l'indennità di frequenza che, una volta percepita dalla sig. , verrà imputata per l'annualità 2025/2026 al Parte_1 pagamento dell'asilo nido privato;
16) Prendere atto che i genitori si impegnano ad iscrivere per l'anno prossimo, alla CP_1 scupola dell'infanzia di bacino;
17) Prender atto dell'impegno del curatore, su accordo dei genitori, ad interfacciarsi con l'asilo baby boom per spiegare la situazione ed il piano di rientro concordato
18) Prendere atto che i genitori hanno concordato , su consiglio della psicomotricista, si impegnano ad iscrivere ad un corso annuale di acquaticità presso la piscina comunale CP_1 di Rozzano, con un costo annuale di euro 400 che verrà pagato al 30% dalla madre e al 70% dal padre.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2022, cessata a gennaio 2024, e dall'unione è nato (il 21.06.2023), riconosciuto da entrambi i genitori. Controparte_2
Con ricorso depositato in data 22.02.2025 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di disporre, previo conferimento di incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti della presa in carico del nucleo e dello svolgimento delle relative indagini (compresa la valutazione del padre presso il SERD), l'affidamento esclusivo del figlio alla madre e Controparte_2 la regolamentazione della frequentazione paterna secondo le indicazioni dei SS, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio mediante la somma mensile omnicomprensiva di € 400. In data 05.03.2024 il Giudice delegato, letto il ricorso e viste le allegazioni di violenza domestica in atti, ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti al 02.07.2024 e ha nominato l'Avv. Francesca Cunteri curatore speciale del minore, incaricando altresì i Servizi sociali del Comune di Rozzano dell'immediata presa in carico del nucleo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2025 Controparte_1 si è costituito in giudizio e, contestando tutto quanto asserito da parte attrice, ha chiesto
[...]
pagina 5 di 13 rigettarsi le domande avversarie e disporsi l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori (ovvero, in subordine, l'affido ai Servizi sociali), il collocamento dello stesso in via prevalente presso la madre, la regolamentazione della frequentazione padre-figlio a fine settimana alternati oltre a due giorni infrasettimanali con pernotto nelle settimane di competenza materna, il contributo paterno nel mantenimento del minore nella somma mensile di € 250 oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 02.07.2024 il Giudice delegato, sentiti separatamente i genitori, che hanno reso dichiarazioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, nell'accordo loro e del curatore, viste le allegazioni di violenza in atti e la non chiara definizione dei rapporti tra i genitori, in via temporanea ha provveduto come segue:
1) Dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla salute;
2) Dispone la limitazione dell'esercizio della responabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle scelte in materia di residenza, frequntazioni padre e figlio scuola ed educazione con attribuzione di compiti decisori ai SS del Comune di Rozzano;
3) Dispone che il SS del Comune di Rozzano in collaborazione con i SS del Comune di Milano dove madre e figlio sono domiciliati e con le competenti ASST sentiti i genitori ed il curatore provvedano a
- Mantenere il minore collocato unitamente alla madre in Milano, via Landriano 52 presso e con i nonni materni;
- Verificare, nel caso in cui la madre dovesse essere assegnataria di alloggio popolare, quale ruolo i nonni materni potrebbero avere nel quotidiano in supporto della figlia e del nipote;
- Procedere a colloqui conoscitivi con la nonna e la zia materna conviventi con il padre;
- Organizzare e scandire incontri padre figlio in spazio neutro con un'assidua frequenza e , verificato l'eventuale ruolo vicariante e di supporto della nonna e della zia paterna, provvedere se conforme all'interesse del bambino al graduale ampliamento delle frequentazioni con i padre anche alla presenza delle predette;
- Procedere ad una presa in carico di entrambi i genitori per verificare le allegate dipendenze da sostanze alcoliche e tossicologiche (il padre) e da sostanze alcooliche (la madre)
- Proseguire il percorso di supporto individuale psicologico per entrambi i genitori
- Verificare, di concerto con il curatore speciale, la situzione clinica del minore evidenziando quali siano i bisogni di cui è portatore ed evidenziando quali siano gli accorgimenti imprescindibili per la sua gestione e cura;
- Depositare una relazione di aggiornamento entro il 10 febbraio 2025 o immediatamente e di concerto con il curatore speciale in caso di pregiudizio 4) Dispone che l'AUU del minore venga percepito per intero dalla madre verificando se vista la situazione di non stabilità del permesso di soggiorno della signora sia più tutelante farlo richiedere materialmente dal padre
pagina 6 di 13 5) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore versando alla madre l'importo di 300 euro al mese entro il 15 di ogni mese oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione, luglio 2025
6) Dispone che spese di retta dell'asilo siano sostenute nella misura del 70% dal padre e del 30% così come le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: (…) Quindi il Giudice, preso atto della rinuncia dei procuratori delle parti al deposito di memorie ex art. 473-bis.27 c.p.c., con riserva di insistere nelle istanze istruttorie all'esito del deposito della relazione dei SS, ha rinviato il procedimento all'udienza del 19.02.2025. A tale udienza il Giudice delegato, sentite le parti, preso atto della concorde richiesta dei procuratori delle parti di rinviare il procedimento a dopo l'estate, aderendo alle valutazioni dei SS e dando atto della necessità di attendere le valutazioni SERD/NOA disposte e gli esiti della valutazione NPI e di aggiornare le condizioni economico patrimoniali dei genitori, ritenute le osservazioni e le richieste delle parti condivisibili, ha così provveduto:
1. Dispone che il padre depositi il decreto ex 415 bis. c.p.c. entro il 4 marzo 2025
2. Dispone che i SS completino gli accertamenti delegati e depositino una relazione di aggiornamento comprensiva della valutazione NPI entro il 20 settembre 2025
3. Dispone che le parti provvedano a depositare informazioni sulle condizioni economiche aggiornate comprensive degli aggiornamenti relativi all'indennità di accompagnamento per il minore ed all'AUU entro il 10 settembre 2025;
4. Dispone che la madre depositi la documentazione medica aggiornata del bambino a cui ha oggi fatto riferimento
5. Rinvia l'udienza al 1 ottobre 2025 ore 10.10 All'udienza del 30.09.2025 i procuratori delle parti, dopo ampia interlocuzione con il Giudice delegato e tra loro, hanno chiesto di precisare congiuntamente le conclusioni come sopra integralmente riportate e trascritte. Quindi il Giudice, preso atto della concorde rinuncia dei procuratori delle parti ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e conseguente richiesta di rimessione della causa in decisione, ha rimesso la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
***
L'esercizio della responsabilità genitoriale. Come richiesto nelle conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 30.09.2025 dalle parti e dal curatore speciale, anche in considerazione delle conclusioni dei Servizi sociali, deve essere disposto l'affido di nato a [...] il [...], all'Ente territorialmente Controparte_2 pagina 7 di 13 competente per un periodo di due anni, con conferma dell'attribuzione alla madre dell'esercizio superesclusivo della responsabilità genitoriale con riferimento alle scelte sulla salute di Controparte_2
e, in ogni caso, ampi poteri decisionali in ordine alle altre scelte relative al figlio, come dettagliatamente riportato in dispositivo. Invero, dalle relazioni dei SS del Comune di Rozzano è emerso che “Entrambi i genitori mostrano delle fragilità derivate dalla loro infanzia e dall'esperienza migratoria prima dei loro genitori e poi della propria” e che il rapporto interno alla coppia genitoriale è caratterizzato da estrema instabilità, alternando momenti di tensione a momenti di serenità, possibile fonte di rischio per la relazione tra e il padre (cfr. relazione del 19.06.2024). CP_2
Con particolare riferimento alla figura materna, il Servizio sociale ha evidenziato “l'elevato grado di collaborazione e disponibilità della madre del minore rispetto alla messa in campo di interventi in favore di suo figlio”, precisando che “Per quanto concerne la gestione degli aspetti clinici riguardanti il minore, nonostante il notevole numero di visite e terapie alle quali lo stesso è sottoposto, la Sig.ra appare estremamente competente nell'occuparsi della salute del suo bambino” (cfr. relazione del Pt_1
18.09.2025). La sig.ra si è dimostrata per fatti idonea a gestire in modo efficiente e funzionale all'interesse del Pt_1 minore le questioni relative alle problematiche di salute di - affetto da lieve ipertrofia Controparte_2 del miocardio e, da ritardo globale moderato della sviluppo psicomotorio- occupandosi delle decisioni di natura ordinaria e straordinaria attivandosi prontamente rispetto alle scelte, richiedenti specifica attenzione, inerenti alla salute del figlio ed alla gestione dei successivi appuntamenti percorsi di cura. All'esito degli accertamenti disposti, inoltre, non sono emerse problematiche correlate all'uso di alcol per la madre né all'uso di sostanze stupefacenti per il padre. La complessità che caratterizza i legami familiari del nucleo in questione, la non chiara presa di posizione della madre rispetto ai comportamenti prevaricanti e violenti tenuti dal compagno (con conseguente non chiara presa di posizione rispetto al ruolo dell'uomo nella vita sua e del (dei) figlio con possibile riesposizione a condotte violente) e, in ultimo il fatto che la madre è occupata anche nell'accudimento e gestione di due figli minori nati del 2015 da precedente relazione potendo contare solo sull'aiuto della figlia maggiorenne nata da altra – precedente e diversa- relazione impone di provvedere come di seguito:
1. Confermando l'affido superescluivo alla madre con riferimento all'esercizio della responabilità in relazione alla salute del minore così da garantire prontezza e celerità nelle risposte di tutela che la complicata situazione di salute del minore impone con obbligo, a carico della madre, di continuare a relazionare i SS ed il padre dell'andamento dei percorsi di cura di Controparte_2
2. disponendo l'affido del minore ex artt. 333 c.c. e 5-bis l. n. 184/83 al Comune di Rozzano – con conseguente limitazione dell'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori – quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative a istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione con il padre, pratiche amministrative (comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore), conferendo espressa delega ai SS dell'Ente Affidatario di compiti decisori e di indirizzo importanti di seguito dettagliati
3. Confermando il collocamento del minore presso la madre;
pagina 8 di 13 4. Confermando l'incarico al Servizio sociale dell'Ente Affidatario, di continuare a regolamentare gli incontri padre / figlio secondo le modalità ritenute più opportune, procedendo a graduale liberalizzazione (anche in considerazione della progressiva riduzione della conflittualità tra i genitori, riferita da entrambe le parti e apprezzata dai SS) con il coinvolgimento dell'educativa territoriale, della nonna e della zia paterna del minore1.
Il Servizio sociale del Comune di Rozzano dovrà, in collaborazione con le competenti ASST, provvedere a:
- Attivare un percorso di psicomotricità in favore del minore nonché tutti gli interventi che si rendessero necessari;
- Attivare un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori;
Il Servizio sociale dovrà altresì svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore.
Il contributo nel mantenimento del figlio minore. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio minore – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'AUU dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre.
Sulle spese di lite. Le spese di lite, tenuto conto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e dell'accordo in tal senso raggiunto dalle stesse, devono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
pagina 9 di 13
1. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5-bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore Controparte_2
(nato il [...]) al Servizio Sociale del Comune di Rozzano per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2. Dispone che la madre eserciti in via super-esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alla salute del minore con obbligo con obbligo di continuare a relazionare i SS ed il padre dell'andamento dei percorsi di cura di Controparte_2
3. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative a istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione con il padre, pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
4. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre;
5. Dispone che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: pagina 10 di 13 istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, la madre provveda al compimento dei relativi atti;
9. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
10. Dispone che i SS dell'ente Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici competenti, provvedano a:
- Attivare un percorso di psicomotricità in favore del minore;
- Attivare un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori;
- Organizzare e scandire i tempi di incontro di con il papà, procedendo a graduale e CP_1 progressiva liberalizzazione, con il coinvolgimento dell'educativa territoriale, della nonna e della zia paterna del minore, tenuto conto dell'interesse del bambino, dei turni lavorativi dei genitori, nonché degli importanti oneri di accudimento del minore;
11. Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore;
12. Conferma a carico del sig. l'obbligo di contribuire nel Controparte_1 mantenimento del figlio minore nella misura di 300 euro, oltre rivalutazione – prima rivalutazione novembre 2026, base di calcolo ottobre 2025;
13. Pone a carico del padre nella misura del 70% ed a carico della madre nella misura del 30% l'obbligo di concorrere nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. pagina 11 di 13 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 12 di 13 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
14. Dispone che la madre continui a percepire l'intero Assegno unico universale;
15. Prende atto che il sig. si impegna, entro il 30 novembre Controparte_1
2025, a corrispondere all'asilo nido Baby boom l'importo fino ad oggi non versato, relativo al 70% delle rate corrispondenti ai mesi di giugno, luglio e agosto 2025; 16. Prende atto che i genitori si impegnano a pagare regolarmente le rette dell'asilo nido, da settembre in avanti, così da poter richiedere l'indennità di frequenza che, una volta percepita dalla sig.ra , verrà imputata per l'annualità Parte_1
2025/2026 al pagamento dell'asilo nido privato;
17. Prende atto che i genitori si impegnano ad iscrivere per l'anno prossimo, alla scuola CP_1 dell'infanzia di bacino;
18. Prende atto dell'impegno del curatore, su accordo dei genitori, ad interfacciarsi con l'asilo Baby boom per spiegare la situazione ed il piano di rientro concordato;
19. Prende atto che i genitori hanno concordato, su consiglio della psicomotricista, di iscrivere ad un corso annuale di acquaticità presso la piscina comunale di Rozzano, con un costo CP_1 annuale di euro 400 che verrà pagato al 30% dalla madre e al 70% dal padre;
20. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025.
Si comunichi anche ai Servizi sociali del Comune di Rozzano.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deve, infatti, osservarsi che, in occasione degli incontri in Spazio Neutro, il sig. ha dimostrato CP_1
“buona capacità di mentalizzazione e riflessione, ponendo attenzione al benessere del bambino come elemento centrale della relazione padre-figlio” (cfr. relazione del 18.09.2025), potendo pertanto ritenersi non pregiudizievole per il minore procedere a un graduale ampliamento della frequentazione, sotto l'osservazione dei SS già a tal proposito incaricati.