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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3535/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3535 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Grandinetti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. ), e per essa la Controparte_1 P.IVA_1
mandataria (P. Iva , rappresentata e difesa da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
e, per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, in virtù di procura speciale in calce Controparte_3
alla comparsa di costituzione;
- opposta -
NONCHE'
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in alla Via G. Mancini n. 248, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Vincenzo Aiello che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- terza chiamata in causa - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento fattura prestazioni sanitarie – superamento budget contrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio l Parte_2 Controparte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 946/2022 emesso in data 11.07.2022 dal Tribunale di
Cosenza, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della creditrice, della somma di €
342.961,35, oltre interessi di mora, a titolo di corrispettivo della fattura n. 12/C emessa il 12.4.2019 dalla cedente , per prestazioni sanitarie rese nell'anno 2018 presso la Casa di Cura AS, CP_4
in regime di accreditamento istituzionale.
A fondamento della domanda eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva e/o l' inefficacia e l'inopponibilità delle cessioni, nei confronti dell' per Parte_2 mancanza della forma pubblica e dell'adesione dell'ente ceduto;
nel merito, deduceva che la società opposta non avesse titolo a chiedere il pagamento della somma portata dalla fattura n. 12/C emessa il
12.4.2019 dalla cedente avendo l' provveduto all'integrale pagamento Controparte_4 Parte_2 delle prestazioni sanitarie rese per l'anno 2018, per l'importo di € 3.420.297,17 di cui al tetto di spesa concordato nel contratto sottoscritto tra le parti, tanto da avere richiesto l'emissione di nota di credito in relazione alla suindicata fattura.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il credito Controparte_1
sotteso al decreto ingiuntivo si riferiva a fatture emesse dalla oggetto di cessione, Controparte_4
dapprima in favore della in forza di contratto di cessione sottoscritto in data Controparte_5
29.04.2019, ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 02.05.2019 e notificato alla debitrice ceduta a mezzo pec in data 03.05.2019 e, successivamente, in favore della in forza di contratto di cessione sottoscritto in data Controparte_1
18.12.2019, ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 2 del 04.01.2020 e notificato a mezzo raccomandata alla debitrice in data 28.01.2020; che, pertanto, le cessioni erano pienamente valide ed efficaci nei confronti dell' con conseguente Parte_2
legittimazione attiva in capo alla che, quanto al credito sotteso al decreto ingiuntivo, Controparte_1
nella documentazione versata in atti da parte opponente, non risultava alcuna nota di credito che avrebbe annullato la fattura n. 12/C del 12.04.2019; che nel fascicolo monitorio era stata prodotta tutta la documentazione relativa alle prestazioni erogate in relazione alla suindicata fattura (richieste di
Part ricovero, cartelle cliniche, lettere di dimissione, autorizzazione della alla fornitura con indicazione del numero di riferimento e della data ed apposizione del timbro); che l' non aveva Parte_2 dimostrato l'avvenuto pagamento delle prestazioni sanitarie fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa relativo al contratto concluso per l'anno 2018; che spettavano gli interessi moratori di cui al D.
pagina 2 di 13 Lgs. n. 231/2002, rientrando la fattispecie in oggetto nell'ambito dell'applicabilità della normativa in questione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della affinchè, in caso di Controparte_4 accoglimento dell'opposizione proposta dall' la stessa fosse condannata a pagare Parte_2
quanto dovuto alla in relazione alla fattura sottesa al decreto ingiuntivo. Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_4 contestava la fondatezza dell'opposizione proposta dall' aderendo alle deduzioni Parte_2
difensive svolte dalla parte opposta;
quanto alla chiamata in causa, contestava la domanda proposta dalla cessionaria, rilevando che entrambe le operazione di cessione del credito (ovvero da
[...] ad in data 29/4/2019, e da quest'ultima ad in data CP_4 Controparte_5 CP_1
18.12.2019) erano avvenute, ai sensi della legge sulla cartolarizzazione n. 130 del 1999, nella formula pro soluto, e non anche pro solvendo, cosicché alcuna responsabilità poteva ricadere sulla cedente
[...]
er il rischio di insolvenza del debitore ceduto;
rilevava, inoltre, che il credito oggetto CP_4
del monitorio era stato acquisito dalla società a titolo oneroso, mediante separata Controparte_1
operazione di cessione, da soggetto giuridico diverso ( , nei confronti del quale la Controparte_5
società opposta avrebbe dovuto avanzare ogni doglianza derivante dal rapporto di cessione, con conseguente carenza di legittimazione passiva della terza chiamata.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 3.3.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
L' ha conseguito l'emissione del decreto ingiuntivo n. 946/2022 per ottenere il Controparte_1 pagamento, nei confronti dell' della somma di € 342.961,35, oltre interessi di mora, a Parte_2
titolo di corrispettivo della fattura n. 12/C emessa il 12.4.2019 dalla cedente per Controparte_4 prestazioni sanitarie rese nell'anno 2018 presso la Casa di Cura AS, in regime di accreditamento istituzionale.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
pagina 3 di 13 Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
L in forza della presente opposizione, ha contestato, per un verso, la carenza di Parte_2 legittimazione attiva della cessionaria e l'inefficacia e/o inopponibilità delle cessioni del Controparte_1
credito nei propri confronti e, per altro verso, l'inesistenza del credito portato dalla fattura n. 12/C Part emessa il 12.4.2019 dalla cedente avendo l' provveduto all'integrale pagamento Controparte_4 delle prestazioni sanitarie rese per l'anno 2018, per l'importo di € 3.420.297,17 di cui al tetto di spesa concordato nel contratto sottoscritto tra le parti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di quale Controparte_1
cessionaria del credito azionato in forza del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
In ogni caso, per quanto concerne la questione relativa alla validità della cessione dei crediti, si osserva che la società creditrice opposta ha allegato la documentazione comprovante il contratto di cessione sottoscritto in data 29.04.2019, ai sensi della Legge n. 130/99, con cui la ha ceduto i Controparte_4
pagina 4 di 13 crediti vantanti nei confronti dell ad unitamente all'avviso pubblicato Parte_2 Controparte_5
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02.05.2019 ed alla prova della notificazione alla debitrice ceduta a mezzo pec in data 03.05.2019, nonché il successivo contratto di cessione sottoscritto in data
18.12.2019, ai sensi della Legge n. 130/99, con cui la ha ceduto i suddetti crediti ad Controparte_5
unitamente all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 04.01.2020 ed alla Controparte_1
prova della notificazione, a mezzo raccomandata, alla debitrice in data 28.01.2020 (cfr. doc. dal n. 1 al n. 4 del fascicolo monitorio).
Ciò posto, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n.
2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Nel caso di specie, la creditrice opposta ha allegato, sin dal procedimento monitorio, gli atti di cessione dei crediti aventi ad oggetto il corrispettivo delle forniture già interamente eseguite dalle originarie società cedenti, gli avvisi di pubblicazione sulla G.U. e la documentazione atta a comprovarne pagina 5 di 13 l'avvenuta notificazione alla debitrice ceduta. Consegue che la necessità di accettazione delle cessioni Parte propugnata dall' rimane del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento delle stesse e non è, di conseguenza, idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento.
Passando all'esame del merito, l'opposizione proposta dall' è fondata e merita Parte_2
accoglimento, per quanto di ragione.
In riferimento alla necessaria allegazione dei titoli contrattuali, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le e le case di cura o altre strutture private che erogano Controparte_6
servizi e prestazioni sanitarie vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005 n. 603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, è costante nel ritenere che l' rientri Parte_1 nella pubblica amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell'Azienda Sanitaria (Cons. Stato, 9.5.2001, n.
2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
pagina 6 di 13 Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del 5.7.2018).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali". Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento ("La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
pagina 7 di 13 aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento "transitorio"
(art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"- ) ed a quello "provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma
7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali."
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25/01/2011; id. Sez. 3, n. 23657 del 19/11/2015).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
In conclusione, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per
"facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di pagina 8 di 13 nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Corte Cass.
Sez. 1, n. 1752 del 26/01/2007; n. 22537 del 26/10/2007; n. 8000 dell'01/04/2010; Sez. 1, n. 6555 del
20/03/2014; Sez. 2, n. 9219 del 23/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015; Sez. 3 n. 20391 dell'11/10/2016).
Nel caso di specie, la società opposta ha allegato al proprio fascicolo il contratto stipulato dalla Casa di
Cura AS con l' in data 25.5.2018, avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di Parte_2 assistenza ospedaliera (riabilitazione e lungodegenza) per l'anno 2018, nonché tutta la documentazione Part afferente le richieste di ricovero, le cartelle cliniche, le lettere di dimissione, l'autorizzazione dell' alla fornitura con indicazione del numero di riferimento e della data ed apposizione del timbro, atta a comprovare l'effettiva esecuzione delle prestazioni assistenziali e sanitarie, sicchè deve ritenersi assolto l'onere del fatto costitutivo della pretesa gravante sulla società ingiungente.
Ciò posto, l' ha dedotto di avere provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto Parte_2 per le prestazioni erogate in adempimento del contratto e per l'intero budget pari ad € 3.420.297,17, concordato tra le parti per l'anno 2018, allegando di avere inviato una nota prot. N. 54016 del
10.06.2020 per chiedere l'emissione di una nota di credito in relazione a tre fatture, tra cui quella n.
12/C emessa il 12.4.2019 dalla in quanto eccedenti il tetto di spesa annuo. Controparte_4
Al riguardo, preme osservare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, adottato anche dall'intestato Tribunale, il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nello specifico, la matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria e l'attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, ed assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.
200) ha chiarito che “anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs.
n. 502 del 1992 … il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture
pagina 9 di 13 private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”. Ed ancora, in materia, “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432).
Anche di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27608 del 29/10/2019), ha ribadito che “alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502
e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema”. Occorre, infatti, “bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico, pur dovendosi considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi”.
Sulla scorta di tali principi, è stato riconosciuto che “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque
pagina 10 di 13 rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate”.
Orbene, nella fattispecie in esame, gli artt. 3 e 4 del contratto concluso tra la Casa di Cura AS e l' prevede la specifica determinazione del tetto masso di spesa per le prestazioni da Parte_2
erogare nell'anno 2018 (pari ad € 3.420.297,17), nonché, in premessa ovvero nel corpo degli atti, una serie di clausole del seguente tenore: “la definizione di budget rappresenta il livello massimo di spesa
a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa di riferimento” e/o che “le prestazioni fatturate oltre il budget ( ) non sono remunerabili da parte dell' pertanto non esigibili” e/o Parte_3 CP_7 che “la struttura erogatrice accetta i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati”.
Inoltre, all'art. 14 rubricato “Clausola di salvaguardia” è previsto che “Con la sottoscrizione del presente accordo, la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto ad esso collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto”.
Ciò posto, ad avviso del giudicante, il chiaro tenore letterale delle clausole sopra evidenziate -, sia in riferimento alla specifica previsione della tariffa applicabile alle prestazioni erogate sia nella parte in cui le parti pattuiscono espressamente che il tetto massimo annuo costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'erogatore e che, con la sottoscrizione del contratto, la struttura accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa - consente di ritenere che il corrispettivo spettante alla struttura deve essere determinato in applicazione della tariffa concordata in contratto e che lo stesso deve comunque rispettare il tetto massimo di spesa concordato che rappresenta il livello massimo di spesa a carico del servizio sanitario.
Consegue che, ove il budget sia stato già conseguito dalla struttura, quest'ultima non ha diritto a percepire alcuna integrazione del corrispettivo che comporti uno sforamento del tetto.
D'altra parte, le disposizioni contenute nei contratti, oltre ad essere state espressamente accettate dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, trovano fondamento nelle norme contenute nel D.
Lgs. n. 502/1992 e nella successiva normativa adottata a livello regionale e non si pongono in contrasto con la stessa, rispondendo ai principi di ordine pubblico diretti a garantire il contenimento della spesa pubblica ed il necessario rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario.
Inoltre, secondo quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e
pagina 11 di 13 deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024).
Nel caso di specie, l' ha allegato gli ordinativi di pagamento – già richiamati nelle note Parte_2
prot. n. 54016 del 10.06.2020 e del 2.8.2022 – da cui risulta che sia stato pagato l'intero importo di €
3.420.297,17, a titolo di remunerazione delle fatture emesse dalla Casa di Cura AS (San Bartolo
s.r.l.) per le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2018, in tal modo dimostrando di avere esaurito le risorse economiche stanziate e concordate tra le parti nel contratto per la relativa annualità.
Alla stregua di tali considerazioni e dei principi giurisprudenziali sopra espressi, non può essere riconosciuto il diritto della struttura sanitaria a percepire ulteriori compensi, per le prestazioni oggetto della fattura n. 12/C emessa il 12.4.2019, in quanto eccedenti rispetto al tetto massimo stabilito nel contratto per l'anno 2018, non essendo stata prospettata la disponibilità di risorse economiche nell'ambito del tetto massimo di spesa sostenibile per le prestazioni sanitarie ed attribuibile in sede consuntiva alla struttura stessa.
In conclusione, l'opposizione proposta dall' deve trovare accoglimento, con Parte_2
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 946/2022 emesso in data 11.07.2022 dal Tribunale di
Cosenza.
Per quanto concerne la domanda proposta dalla nei confronti della terza chiamata Controparte_1 [...]
non appaiono ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna CP_4
dalla prima formulata.
In merito, si osserva che l'odierna società opposta ha acquistato il credito, a titolo oneroso e pro soluto, in forza di contratto di cessione stipulato con la a sua volta cessionaria dalla Casa di Controparte_5
Cura AS (San Bartolo s.r.l.), sicchè, per un verso, il cedente non è responsabile del mancato pagamento del credito da parte del debitore ceduto e, per altro verso, le eventuali doglianze relative all'esistenza ed esigibilità dei crediti ceduti – ove ammissibili – potrebbero essere fatte valere da
[...]
solo nei confronti della propria controparte contrattuale e non anche nei confronti della CP_1
originaria titolare del credito.
In considerazione delle ragioni della decisione, delle peculiarità della questione affrontata e delle interpretazioni giurisprudenziali registratesi in materia, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
pagina 12 di 13 1) accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
946/2022 emesso in data 11.07.2022 dal Tribunale di Cosenza;
2) rigetta la domanda di condanna proposta dalla nei confronti della Controparte_1 Controparte_4
3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Cosenza, 24.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
'
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3535 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Grandinetti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. ), e per essa la Controparte_1 P.IVA_1
mandataria (P. Iva , rappresentata e difesa da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
e, per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, in virtù di procura speciale in calce Controparte_3
alla comparsa di costituzione;
- opposta -
NONCHE'
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in alla Via G. Mancini n. 248, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Vincenzo Aiello che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- terza chiamata in causa - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento fattura prestazioni sanitarie – superamento budget contrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio l Parte_2 Controparte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 946/2022 emesso in data 11.07.2022 dal Tribunale di
Cosenza, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della creditrice, della somma di €
342.961,35, oltre interessi di mora, a titolo di corrispettivo della fattura n. 12/C emessa il 12.4.2019 dalla cedente , per prestazioni sanitarie rese nell'anno 2018 presso la Casa di Cura AS, CP_4
in regime di accreditamento istituzionale.
A fondamento della domanda eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva e/o l' inefficacia e l'inopponibilità delle cessioni, nei confronti dell' per Parte_2 mancanza della forma pubblica e dell'adesione dell'ente ceduto;
nel merito, deduceva che la società opposta non avesse titolo a chiedere il pagamento della somma portata dalla fattura n. 12/C emessa il
12.4.2019 dalla cedente avendo l' provveduto all'integrale pagamento Controparte_4 Parte_2 delle prestazioni sanitarie rese per l'anno 2018, per l'importo di € 3.420.297,17 di cui al tetto di spesa concordato nel contratto sottoscritto tra le parti, tanto da avere richiesto l'emissione di nota di credito in relazione alla suindicata fattura.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il credito Controparte_1
sotteso al decreto ingiuntivo si riferiva a fatture emesse dalla oggetto di cessione, Controparte_4
dapprima in favore della in forza di contratto di cessione sottoscritto in data Controparte_5
29.04.2019, ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 02.05.2019 e notificato alla debitrice ceduta a mezzo pec in data 03.05.2019 e, successivamente, in favore della in forza di contratto di cessione sottoscritto in data Controparte_1
18.12.2019, ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 2 del 04.01.2020 e notificato a mezzo raccomandata alla debitrice in data 28.01.2020; che, pertanto, le cessioni erano pienamente valide ed efficaci nei confronti dell' con conseguente Parte_2
legittimazione attiva in capo alla che, quanto al credito sotteso al decreto ingiuntivo, Controparte_1
nella documentazione versata in atti da parte opponente, non risultava alcuna nota di credito che avrebbe annullato la fattura n. 12/C del 12.04.2019; che nel fascicolo monitorio era stata prodotta tutta la documentazione relativa alle prestazioni erogate in relazione alla suindicata fattura (richieste di
Part ricovero, cartelle cliniche, lettere di dimissione, autorizzazione della alla fornitura con indicazione del numero di riferimento e della data ed apposizione del timbro); che l' non aveva Parte_2 dimostrato l'avvenuto pagamento delle prestazioni sanitarie fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa relativo al contratto concluso per l'anno 2018; che spettavano gli interessi moratori di cui al D.
pagina 2 di 13 Lgs. n. 231/2002, rientrando la fattispecie in oggetto nell'ambito dell'applicabilità della normativa in questione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della affinchè, in caso di Controparte_4 accoglimento dell'opposizione proposta dall' la stessa fosse condannata a pagare Parte_2
quanto dovuto alla in relazione alla fattura sottesa al decreto ingiuntivo. Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_4 contestava la fondatezza dell'opposizione proposta dall' aderendo alle deduzioni Parte_2
difensive svolte dalla parte opposta;
quanto alla chiamata in causa, contestava la domanda proposta dalla cessionaria, rilevando che entrambe le operazione di cessione del credito (ovvero da
[...] ad in data 29/4/2019, e da quest'ultima ad in data CP_4 Controparte_5 CP_1
18.12.2019) erano avvenute, ai sensi della legge sulla cartolarizzazione n. 130 del 1999, nella formula pro soluto, e non anche pro solvendo, cosicché alcuna responsabilità poteva ricadere sulla cedente
[...]
er il rischio di insolvenza del debitore ceduto;
rilevava, inoltre, che il credito oggetto CP_4
del monitorio era stato acquisito dalla società a titolo oneroso, mediante separata Controparte_1
operazione di cessione, da soggetto giuridico diverso ( , nei confronti del quale la Controparte_5
società opposta avrebbe dovuto avanzare ogni doglianza derivante dal rapporto di cessione, con conseguente carenza di legittimazione passiva della terza chiamata.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 3.3.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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L' ha conseguito l'emissione del decreto ingiuntivo n. 946/2022 per ottenere il Controparte_1 pagamento, nei confronti dell' della somma di € 342.961,35, oltre interessi di mora, a Parte_2
titolo di corrispettivo della fattura n. 12/C emessa il 12.4.2019 dalla cedente per Controparte_4 prestazioni sanitarie rese nell'anno 2018 presso la Casa di Cura AS, in regime di accreditamento istituzionale.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
pagina 3 di 13 Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
L in forza della presente opposizione, ha contestato, per un verso, la carenza di Parte_2 legittimazione attiva della cessionaria e l'inefficacia e/o inopponibilità delle cessioni del Controparte_1
credito nei propri confronti e, per altro verso, l'inesistenza del credito portato dalla fattura n. 12/C Part emessa il 12.4.2019 dalla cedente avendo l' provveduto all'integrale pagamento Controparte_4 delle prestazioni sanitarie rese per l'anno 2018, per l'importo di € 3.420.297,17 di cui al tetto di spesa concordato nel contratto sottoscritto tra le parti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di quale Controparte_1
cessionaria del credito azionato in forza del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
In ogni caso, per quanto concerne la questione relativa alla validità della cessione dei crediti, si osserva che la società creditrice opposta ha allegato la documentazione comprovante il contratto di cessione sottoscritto in data 29.04.2019, ai sensi della Legge n. 130/99, con cui la ha ceduto i Controparte_4
pagina 4 di 13 crediti vantanti nei confronti dell ad unitamente all'avviso pubblicato Parte_2 Controparte_5
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02.05.2019 ed alla prova della notificazione alla debitrice ceduta a mezzo pec in data 03.05.2019, nonché il successivo contratto di cessione sottoscritto in data
18.12.2019, ai sensi della Legge n. 130/99, con cui la ha ceduto i suddetti crediti ad Controparte_5
unitamente all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 04.01.2020 ed alla Controparte_1
prova della notificazione, a mezzo raccomandata, alla debitrice in data 28.01.2020 (cfr. doc. dal n. 1 al n. 4 del fascicolo monitorio).
Ciò posto, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n.
2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Nel caso di specie, la creditrice opposta ha allegato, sin dal procedimento monitorio, gli atti di cessione dei crediti aventi ad oggetto il corrispettivo delle forniture già interamente eseguite dalle originarie società cedenti, gli avvisi di pubblicazione sulla G.U. e la documentazione atta a comprovarne pagina 5 di 13 l'avvenuta notificazione alla debitrice ceduta. Consegue che la necessità di accettazione delle cessioni Parte propugnata dall' rimane del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento delle stesse e non è, di conseguenza, idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento.
Passando all'esame del merito, l'opposizione proposta dall' è fondata e merita Parte_2
accoglimento, per quanto di ragione.
In riferimento alla necessaria allegazione dei titoli contrattuali, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le e le case di cura o altre strutture private che erogano Controparte_6
servizi e prestazioni sanitarie vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005 n. 603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, è costante nel ritenere che l' rientri Parte_1 nella pubblica amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell'Azienda Sanitaria (Cons. Stato, 9.5.2001, n.
2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
pagina 6 di 13 Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del 5.7.2018).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali". Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento ("La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
pagina 7 di 13 aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento "transitorio"
(art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"- ) ed a quello "provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma
7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali."
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25/01/2011; id. Sez. 3, n. 23657 del 19/11/2015).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
In conclusione, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per
"facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di pagina 8 di 13 nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Corte Cass.
Sez. 1, n. 1752 del 26/01/2007; n. 22537 del 26/10/2007; n. 8000 dell'01/04/2010; Sez. 1, n. 6555 del
20/03/2014; Sez. 2, n. 9219 del 23/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015; Sez. 3 n. 20391 dell'11/10/2016).
Nel caso di specie, la società opposta ha allegato al proprio fascicolo il contratto stipulato dalla Casa di
Cura AS con l' in data 25.5.2018, avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di Parte_2 assistenza ospedaliera (riabilitazione e lungodegenza) per l'anno 2018, nonché tutta la documentazione Part afferente le richieste di ricovero, le cartelle cliniche, le lettere di dimissione, l'autorizzazione dell' alla fornitura con indicazione del numero di riferimento e della data ed apposizione del timbro, atta a comprovare l'effettiva esecuzione delle prestazioni assistenziali e sanitarie, sicchè deve ritenersi assolto l'onere del fatto costitutivo della pretesa gravante sulla società ingiungente.
Ciò posto, l' ha dedotto di avere provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto Parte_2 per le prestazioni erogate in adempimento del contratto e per l'intero budget pari ad € 3.420.297,17, concordato tra le parti per l'anno 2018, allegando di avere inviato una nota prot. N. 54016 del
10.06.2020 per chiedere l'emissione di una nota di credito in relazione a tre fatture, tra cui quella n.
12/C emessa il 12.4.2019 dalla in quanto eccedenti il tetto di spesa annuo. Controparte_4
Al riguardo, preme osservare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, adottato anche dall'intestato Tribunale, il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nello specifico, la matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria e l'attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, ed assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.
200) ha chiarito che “anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs.
n. 502 del 1992 … il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture
pagina 9 di 13 private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”. Ed ancora, in materia, “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432).
Anche di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27608 del 29/10/2019), ha ribadito che “alla base di tale conclusione vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - l'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 12, comma 3, del d.lgs 23 dicembre 1992, n. 502
e l'art. 39 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema”. Occorre, infatti, “bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico, pur dovendosi considerare che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che vi è la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari e organizzativi”.
Sulla scorta di tali principi, è stato riconosciuto che “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque
pagina 10 di 13 rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate”.
Orbene, nella fattispecie in esame, gli artt. 3 e 4 del contratto concluso tra la Casa di Cura AS e l' prevede la specifica determinazione del tetto masso di spesa per le prestazioni da Parte_2
erogare nell'anno 2018 (pari ad € 3.420.297,17), nonché, in premessa ovvero nel corpo degli atti, una serie di clausole del seguente tenore: “la definizione di budget rappresenta il livello massimo di spesa
a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa di riferimento” e/o che “le prestazioni fatturate oltre il budget ( ) non sono remunerabili da parte dell' pertanto non esigibili” e/o Parte_3 CP_7 che “la struttura erogatrice accetta i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati”.
Inoltre, all'art. 14 rubricato “Clausola di salvaguardia” è previsto che “Con la sottoscrizione del presente accordo, la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto ad esso collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto”.
Ciò posto, ad avviso del giudicante, il chiaro tenore letterale delle clausole sopra evidenziate -, sia in riferimento alla specifica previsione della tariffa applicabile alle prestazioni erogate sia nella parte in cui le parti pattuiscono espressamente che il tetto massimo annuo costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'erogatore e che, con la sottoscrizione del contratto, la struttura accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa - consente di ritenere che il corrispettivo spettante alla struttura deve essere determinato in applicazione della tariffa concordata in contratto e che lo stesso deve comunque rispettare il tetto massimo di spesa concordato che rappresenta il livello massimo di spesa a carico del servizio sanitario.
Consegue che, ove il budget sia stato già conseguito dalla struttura, quest'ultima non ha diritto a percepire alcuna integrazione del corrispettivo che comporti uno sforamento del tetto.
D'altra parte, le disposizioni contenute nei contratti, oltre ad essere state espressamente accettate dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, trovano fondamento nelle norme contenute nel D.
Lgs. n. 502/1992 e nella successiva normativa adottata a livello regionale e non si pongono in contrasto con la stessa, rispondendo ai principi di ordine pubblico diretti a garantire il contenimento della spesa pubblica ed il necessario rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario.
Inoltre, secondo quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e
pagina 11 di 13 deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024).
Nel caso di specie, l' ha allegato gli ordinativi di pagamento – già richiamati nelle note Parte_2
prot. n. 54016 del 10.06.2020 e del 2.8.2022 – da cui risulta che sia stato pagato l'intero importo di €
3.420.297,17, a titolo di remunerazione delle fatture emesse dalla Casa di Cura AS (San Bartolo
s.r.l.) per le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2018, in tal modo dimostrando di avere esaurito le risorse economiche stanziate e concordate tra le parti nel contratto per la relativa annualità.
Alla stregua di tali considerazioni e dei principi giurisprudenziali sopra espressi, non può essere riconosciuto il diritto della struttura sanitaria a percepire ulteriori compensi, per le prestazioni oggetto della fattura n. 12/C emessa il 12.4.2019, in quanto eccedenti rispetto al tetto massimo stabilito nel contratto per l'anno 2018, non essendo stata prospettata la disponibilità di risorse economiche nell'ambito del tetto massimo di spesa sostenibile per le prestazioni sanitarie ed attribuibile in sede consuntiva alla struttura stessa.
In conclusione, l'opposizione proposta dall' deve trovare accoglimento, con Parte_2
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 946/2022 emesso in data 11.07.2022 dal Tribunale di
Cosenza.
Per quanto concerne la domanda proposta dalla nei confronti della terza chiamata Controparte_1 [...]
non appaiono ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna CP_4
dalla prima formulata.
In merito, si osserva che l'odierna società opposta ha acquistato il credito, a titolo oneroso e pro soluto, in forza di contratto di cessione stipulato con la a sua volta cessionaria dalla Casa di Controparte_5
Cura AS (San Bartolo s.r.l.), sicchè, per un verso, il cedente non è responsabile del mancato pagamento del credito da parte del debitore ceduto e, per altro verso, le eventuali doglianze relative all'esistenza ed esigibilità dei crediti ceduti – ove ammissibili – potrebbero essere fatte valere da
[...]
solo nei confronti della propria controparte contrattuale e non anche nei confronti della CP_1
originaria titolare del credito.
In considerazione delle ragioni della decisione, delle peculiarità della questione affrontata e delle interpretazioni giurisprudenziali registratesi in materia, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
pagina 12 di 13 1) accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
946/2022 emesso in data 11.07.2022 dal Tribunale di Cosenza;
2) rigetta la domanda di condanna proposta dalla nei confronti della Controparte_1 Controparte_4
3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Cosenza, 24.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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