Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 203
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione della cartella

    La cartella è motivata per relationem alla comunicazione di irregolarità che esponeva le ragioni del recupero.

  • Rigettato
    Deducibilità dei contributi previdenziali versati per collaboratori

    La prova fornita (dichiarazione del titolare deceduto) è giuridicamente inesistente e la documentazione è inidonea. Inoltre, manca la prova del rimborso dei contributi da parte del collaboratore al titolare.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della cartella

    La cartella è motivata per relationem alla comunicazione di irregolarità che esponeva le ragioni del recupero.

  • Rigettato
    Deducibilità dei contributi previdenziali versati per collaboratori

    La prova fornita (dichiarazione del titolare deceduto) è giuridicamente inesistente e la documentazione è inidonea. Inoltre, manca la prova del rimborso dei contributi da parte del collaboratore al titolare.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della cartella

    La cartella è motivata per relationem alla comunicazione di irregolarità che esponeva le ragioni del recupero.

  • Rigettato
    Deducibilità dei contributi previdenziali versati per collaboratori

    La prova fornita (dichiarazione del titolare deceduto) è giuridicamente inesistente e la documentazione è inidonea. Inoltre, manca la prova del rimborso dei contributi da parte del collaboratore al titolare.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    L'Agente della IO risponde solo per vizi propri della procedura di notifica e riscossione, mentre la titolarità del credito e la sua fondatezza restano in capo all'Ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 203
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 203
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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