CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7464/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041286511000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041286511000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041286511000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, scaturita dal controllo formale della dichiarazione dei redditi Modello PF 2021 (anno d'imposta
2020). L'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione per oneri (Rigo RP21) relativa ai contributi previdenziali versati per i collaboratori dell'impresa familiare, recuperando a tassazione la somma di euro 2.470,22 oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e nel merito sosteneva la spettanza della deduzione, affermando di aver prodotto la documentazione necessaria, inclusa una "autocertificazione" rilasciata dal titolare dell'impresa familiare, Sig. Nominativo_1, attestante l'avvenuto esercizio della rivalsa sui contributi INPS.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio evidenziava che la documentazione prodotta dal contribuente in sede di controllo era inidonea e giuridicamente inesistente. Nello specifico, l'Ufficio rilevava che la dichiarazione di rivalsa prodotta a supporto della deduzione recava la data del 31/12/2020 e la firma del Sig. Nominativo_1, il quale tuttavia risultava deceduto in data 22/06/2020, ovvero sei mesi prima della presunta sottoscrizione. L'Ufficio contestava inoltre l'errata compilazione del Quadro RH, indicante una società diversa da quella del de cuius,
e la mancanza di prova finanziaria (tracciabilità) dell'avvenuto rimborso delle somme al titolare.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-IO (ADER), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla fondatezza della pretesa tributaria e difendendo la regolarità formale della cartella e della notifica.
Era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
La causa veniva discussa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva dell'Agente della IO Preliminarmente, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ADER relativamente ai motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa impositiva (deducibilità dei contributi). È principio consolidato che l'Agente della IO risponda solo per vizi propri della procedura di notifica e riscossione, mentre la titolarità del credito e la sua fondatezza restano in capo all'Ente impositore (Agenzia delle Entrate).
2. Le eccezioni relative alla nullità della cartella per difetto di motivazione sono infondate. La cartella emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 è validamente motivata per relationem al ruolo e alla precedente comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) inviata al contribuente, la quale esplicitava le ragioni del recupero (mancata indicazione nel quadro RH e documentazione non valida).
3. Nel merito: sulla deducibilità dei contributi previdenziali. La questione centrale riguarda la deducibilità, da parte del collaboratore dell'impresa familiare, dei contributi previdenziali versati dal titolare. L'art. 10, comma
1, lett. e) del TUIR e l'art. 2 della L. 233/1990 stabiliscono che il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi anche per i collaboratori, salvo il diritto di rivalsa. Affinché il collaboratore possa dedurre tali oneri dal proprio reddito, è necessario che il titolare abbia effettivamente esercitato la rivalsa e che il collaboratore abbia rimborsato le somme.
Nel caso di specie, la prova fornita dal ricorrente per dimostrare l'avvenuta rivalsa è affetta da un vizio insanabile che ne determina l'inesistenza giuridica. Dagli atti di causa emerge documentalmente che il ricorrente ha prodotto, a giustificazione della deduzione, una dichiarazione datata 31/12/2020, apparentemente sottoscritta dal padre, Nominativo_1. Tuttavia, come eccepito dall'Ufficio e comprovato dai dati dell'Anagrafe Tributaria, il Sig. Nominativo_1 è deceduto il 22/06/2020. È giuridicamente e fattualmente impossibile che un soggetto deceduto possa sottoscrivere una quietanza o esercitare un diritto di rivalsa mesi dopo la propria morte. Tale circostanza rende la documentazione prodotta non solo inidonea, ma inficiata da falsità materiale o ideologica, precludendo in radice la possibilità di riconoscere la deduzione richiesta.
4. Sulla tracciabilità e la riconciliazione dei pagamenti. Anche a voler prescindere dalla gravissima anomalia documentale sopra rilevata, il ricorso non meriterebbe accoglimento per carenza di prova sostanziale.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. sentenza CGT Messina depositata in atti), ai fini della deducibilità dei contributi da parte del collaboratore è necessaria una rigorosa prova dell'effettivo onere sostenuto ("principio di cassa"). Il contribuente non ha fornito alcuna prova tracciabile (bonifici, assegni) dell'effettivo rimborso delle somme al titolare o agli eredi, né ha dimostrato una puntuale riconciliazione tra quanto dovuto all'INPS e quanto effettivamente "rimasto a carico" del collaboratore. In assenza di tali flussi finanziari certi, e in presenza di una quietanza cartacea inattendibile, non è possibile escludere che i contributi siano stati dedotti dal titolare (o non rimborsati affatto), il che comporterebbe un indebito doppio beneficio fiscale, vietato dall'ordinamento.
Inoltre, l'errore nella compilazione del Quadro RH (indicazione di una società diversa da quella che ha generato i contributi, come eccepito dall'Ufficio), sebbene teoricamente emendabile, nel contesto di una documentazione giustificativa inesistente conferma l'assenza dei presupposti per la detrazione.
5. Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina:
1. Rigetta il ricorso del contribuente;
2. Conferma la cartella di pagamento impugnata;
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 900,00 oltre accessori di legge, e in favore dell'Agenzia delle Entrate-
IO, liquidate in € 400,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7464/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041286511000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041286511000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041286511000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, scaturita dal controllo formale della dichiarazione dei redditi Modello PF 2021 (anno d'imposta
2020). L'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione per oneri (Rigo RP21) relativa ai contributi previdenziali versati per i collaboratori dell'impresa familiare, recuperando a tassazione la somma di euro 2.470,22 oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e nel merito sosteneva la spettanza della deduzione, affermando di aver prodotto la documentazione necessaria, inclusa una "autocertificazione" rilasciata dal titolare dell'impresa familiare, Sig. Nominativo_1, attestante l'avvenuto esercizio della rivalsa sui contributi INPS.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio evidenziava che la documentazione prodotta dal contribuente in sede di controllo era inidonea e giuridicamente inesistente. Nello specifico, l'Ufficio rilevava che la dichiarazione di rivalsa prodotta a supporto della deduzione recava la data del 31/12/2020 e la firma del Sig. Nominativo_1, il quale tuttavia risultava deceduto in data 22/06/2020, ovvero sei mesi prima della presunta sottoscrizione. L'Ufficio contestava inoltre l'errata compilazione del Quadro RH, indicante una società diversa da quella del de cuius,
e la mancanza di prova finanziaria (tracciabilità) dell'avvenuto rimborso delle somme al titolare.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-IO (ADER), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla fondatezza della pretesa tributaria e difendendo la regolarità formale della cartella e della notifica.
Era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
La causa veniva discussa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva dell'Agente della IO Preliminarmente, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ADER relativamente ai motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa impositiva (deducibilità dei contributi). È principio consolidato che l'Agente della IO risponda solo per vizi propri della procedura di notifica e riscossione, mentre la titolarità del credito e la sua fondatezza restano in capo all'Ente impositore (Agenzia delle Entrate).
2. Le eccezioni relative alla nullità della cartella per difetto di motivazione sono infondate. La cartella emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 è validamente motivata per relationem al ruolo e alla precedente comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) inviata al contribuente, la quale esplicitava le ragioni del recupero (mancata indicazione nel quadro RH e documentazione non valida).
3. Nel merito: sulla deducibilità dei contributi previdenziali. La questione centrale riguarda la deducibilità, da parte del collaboratore dell'impresa familiare, dei contributi previdenziali versati dal titolare. L'art. 10, comma
1, lett. e) del TUIR e l'art. 2 della L. 233/1990 stabiliscono che il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi anche per i collaboratori, salvo il diritto di rivalsa. Affinché il collaboratore possa dedurre tali oneri dal proprio reddito, è necessario che il titolare abbia effettivamente esercitato la rivalsa e che il collaboratore abbia rimborsato le somme.
Nel caso di specie, la prova fornita dal ricorrente per dimostrare l'avvenuta rivalsa è affetta da un vizio insanabile che ne determina l'inesistenza giuridica. Dagli atti di causa emerge documentalmente che il ricorrente ha prodotto, a giustificazione della deduzione, una dichiarazione datata 31/12/2020, apparentemente sottoscritta dal padre, Nominativo_1. Tuttavia, come eccepito dall'Ufficio e comprovato dai dati dell'Anagrafe Tributaria, il Sig. Nominativo_1 è deceduto il 22/06/2020. È giuridicamente e fattualmente impossibile che un soggetto deceduto possa sottoscrivere una quietanza o esercitare un diritto di rivalsa mesi dopo la propria morte. Tale circostanza rende la documentazione prodotta non solo inidonea, ma inficiata da falsità materiale o ideologica, precludendo in radice la possibilità di riconoscere la deduzione richiesta.
4. Sulla tracciabilità e la riconciliazione dei pagamenti. Anche a voler prescindere dalla gravissima anomalia documentale sopra rilevata, il ricorso non meriterebbe accoglimento per carenza di prova sostanziale.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. sentenza CGT Messina depositata in atti), ai fini della deducibilità dei contributi da parte del collaboratore è necessaria una rigorosa prova dell'effettivo onere sostenuto ("principio di cassa"). Il contribuente non ha fornito alcuna prova tracciabile (bonifici, assegni) dell'effettivo rimborso delle somme al titolare o agli eredi, né ha dimostrato una puntuale riconciliazione tra quanto dovuto all'INPS e quanto effettivamente "rimasto a carico" del collaboratore. In assenza di tali flussi finanziari certi, e in presenza di una quietanza cartacea inattendibile, non è possibile escludere che i contributi siano stati dedotti dal titolare (o non rimborsati affatto), il che comporterebbe un indebito doppio beneficio fiscale, vietato dall'ordinamento.
Inoltre, l'errore nella compilazione del Quadro RH (indicazione di una società diversa da quella che ha generato i contributi, come eccepito dall'Ufficio), sebbene teoricamente emendabile, nel contesto di una documentazione giustificativa inesistente conferma l'assenza dei presupposti per la detrazione.
5. Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina:
1. Rigetta il ricorso del contribuente;
2. Conferma la cartella di pagamento impugnata;
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 900,00 oltre accessori di legge, e in favore dell'Agenzia delle Entrate-
IO, liquidate in € 400,00 oltre accessori di legge.