TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/11/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3737/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'udienza del 6.11.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3737/2022 r.g.a.c. tra
, rappresentato e difeso, giusta procura depositata telemati- Parte_1
camente in allegato all' atto di appello dall' Avv. Lorenzo Ferrara, presso il cui studio
è elett.te domiciliata in Palma Campania (Na) alla via A.De Gasperi n.4/D;
-appellante contro
1
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costitu- zione e risposta, dall'Avv. Gennaro Pollicini, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Palma Campania, alla via Roma n. 160;
-appellata conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 101/2022 con la quale il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda di risar- cimento proposta nei confronti del convenuto per le lesioni riportate nel si- CP_1
nistro verificatosi in Palma Campania (Na) alla Via Nuova Nola, in data 13 aprile
2017, allorquando l'attore, nel percorrere a piedi la predetta strada, rovinava al suolo
“a causa della cattiva pavimentazione”, ritenendo le deposizioni testimoniali inatten- dibili e la domanda sfornita di adeguata prova.
L' appellante ha censurato la predetta sentenza lamentando l'erroneo apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado, insistendo per la con- danna del al risarcimento con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Si è costituito in giudizio il eD ha contestato l'avverso Controparte_1
gravame, insistendo per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La causa veniva rinviata alla udienza del 6.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi condividere integralmente le motivazioni che hanno condotto il giudice di pace al rigetto della domanda, non avendo l' attore fornito in primo grado la prova – su di sé gravante ex art. 2697 c.c. – dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
In particolare, dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in pri- mo grado non poteva dirsi raggiunta la prova piana e convincente della verificazione del fatto storico descritto in citazione.
2
In primo luogo è da rilevare che in citazione la dinamica del sinistro risulta descritta in maniera del tutto generica, essendo riportato solo che l'attore “percorreva, in qua- lità di pedone, via Nuova Nola”, allorquando “a causa della cattiva pavimentazione”, inciampava e rovinava al suolo, senza alcun riferimento alla circostanza che l' attore stesse, viceversa, praticando jogging in compagnia di altre due persone (come riferito dai testi), e senza alcuna precisazione in ordine alla natura della insidia in cui è incor- so ovvero al punto in cui l' evento si è verificato (sede stradale;
marciapiede…), ri- sultando genericamente lamentata la “cattiva pavimentazione”.
A fronte della totale genericità dell' atto di citazione, i testi hanno poi riferito che l' attore stava praticando jogging e che lo stesso sarebbe inciampato non già nella pa- vimentazione stradale, ma in una “grata di scolo” (teste ) ovvero in un Tes_1
“grata di scolo/tombino” (teste ; la totale carenza di riscontri Testimone_2
fotografici o di altra documentazione impedisce, però, di verificare la effettiva esi- stenza e la natura della insidia denunciata.
A fronte delle incongruenze tra quanto genericamente dedotto in citazione e quanto riportato dai testi, va poi integralmente condivisa la valutazione di inattendibilità dei testi i quali, dopo aver riferito in maniera dettagliata la dinamica del sinistro, chiamati a deporre su circostanze “di contenuto apparentemente neutro e non prevedibili”
(come rilevato dal giudice di pace) non hanno saputo rispondere, riferendo, entrambi, di non essere in grado di ricordare se avessero reso testimonianza diretta in altri giu- dizi relativi a sinistri stradali (verbale di udienza del 17.2.2021 e del 7.7.2021).
Pertanto, alla luce della sostanziale genericità dell' atto di citazione, in presenza dell' unico supporto probatorio fornito dalle deposizioni testimoniali della dubbia attendi- bilità ed in totale difetto di altri riscontri istruttori, non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente della verificazione del fatto storico dedotto, con la conseguenza che va confermata anche in tale sede la pronuncia di rigetto della domanda.
Tali motivazioni conducono al rigetto dell' appello ed assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti, che non viene, pertanto, esaminata.
3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l' appello;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite del presente giudi-
[...]
zio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 1.278,00 per compensi, ol- tre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e
CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 8 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
4
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'udienza del 6.11.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3737/2022 r.g.a.c. tra
, rappresentato e difeso, giusta procura depositata telemati- Parte_1
camente in allegato all' atto di appello dall' Avv. Lorenzo Ferrara, presso il cui studio
è elett.te domiciliata in Palma Campania (Na) alla via A.De Gasperi n.4/D;
-appellante contro
1
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costitu- zione e risposta, dall'Avv. Gennaro Pollicini, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Palma Campania, alla via Roma n. 160;
-appellata conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 101/2022 con la quale il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda di risar- cimento proposta nei confronti del convenuto per le lesioni riportate nel si- CP_1
nistro verificatosi in Palma Campania (Na) alla Via Nuova Nola, in data 13 aprile
2017, allorquando l'attore, nel percorrere a piedi la predetta strada, rovinava al suolo
“a causa della cattiva pavimentazione”, ritenendo le deposizioni testimoniali inatten- dibili e la domanda sfornita di adeguata prova.
L' appellante ha censurato la predetta sentenza lamentando l'erroneo apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado, insistendo per la con- danna del al risarcimento con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Si è costituito in giudizio il eD ha contestato l'avverso Controparte_1
gravame, insistendo per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La causa veniva rinviata alla udienza del 6.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi condividere integralmente le motivazioni che hanno condotto il giudice di pace al rigetto della domanda, non avendo l' attore fornito in primo grado la prova – su di sé gravante ex art. 2697 c.c. – dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
In particolare, dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in pri- mo grado non poteva dirsi raggiunta la prova piana e convincente della verificazione del fatto storico descritto in citazione.
2
In primo luogo è da rilevare che in citazione la dinamica del sinistro risulta descritta in maniera del tutto generica, essendo riportato solo che l'attore “percorreva, in qua- lità di pedone, via Nuova Nola”, allorquando “a causa della cattiva pavimentazione”, inciampava e rovinava al suolo, senza alcun riferimento alla circostanza che l' attore stesse, viceversa, praticando jogging in compagnia di altre due persone (come riferito dai testi), e senza alcuna precisazione in ordine alla natura della insidia in cui è incor- so ovvero al punto in cui l' evento si è verificato (sede stradale;
marciapiede…), ri- sultando genericamente lamentata la “cattiva pavimentazione”.
A fronte della totale genericità dell' atto di citazione, i testi hanno poi riferito che l' attore stava praticando jogging e che lo stesso sarebbe inciampato non già nella pa- vimentazione stradale, ma in una “grata di scolo” (teste ) ovvero in un Tes_1
“grata di scolo/tombino” (teste ; la totale carenza di riscontri Testimone_2
fotografici o di altra documentazione impedisce, però, di verificare la effettiva esi- stenza e la natura della insidia denunciata.
A fronte delle incongruenze tra quanto genericamente dedotto in citazione e quanto riportato dai testi, va poi integralmente condivisa la valutazione di inattendibilità dei testi i quali, dopo aver riferito in maniera dettagliata la dinamica del sinistro, chiamati a deporre su circostanze “di contenuto apparentemente neutro e non prevedibili”
(come rilevato dal giudice di pace) non hanno saputo rispondere, riferendo, entrambi, di non essere in grado di ricordare se avessero reso testimonianza diretta in altri giu- dizi relativi a sinistri stradali (verbale di udienza del 17.2.2021 e del 7.7.2021).
Pertanto, alla luce della sostanziale genericità dell' atto di citazione, in presenza dell' unico supporto probatorio fornito dalle deposizioni testimoniali della dubbia attendi- bilità ed in totale difetto di altri riscontri istruttori, non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente della verificazione del fatto storico dedotto, con la conseguenza che va confermata anche in tale sede la pronuncia di rigetto della domanda.
Tali motivazioni conducono al rigetto dell' appello ed assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti, che non viene, pertanto, esaminata.
3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l' appello;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite del presente giudi-
[...]
zio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 1.278,00 per compensi, ol- tre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e
CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 8 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
4