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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4130/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Dragoni - C/o Casa Comunale 81010 Dragoni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00001113/2025 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00001113/2025 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 00001113/2025, emessa dalla Concessionaria PubbliAlifana S.r.l. per conto del Comune di Dragoni, notificata in data 22 Settembre
2025, per l'importo complessivo di € 2.341,12, relativamente a Imposta Municipale Unica (IMU) anni 2014
e 2015, eccependone la nullità per difetto di legittimazione passiva, in quanto rinunciatario all'eredità della de cuius Nominativo_1, deceduta il 10/08/2023, mentre il ricorrente ha formalmente rinunciato all'eredità con atto ricevuto e verbalizzato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 09/07/2024 (R.V.G. n.
1739/2024, rinunzia che, ai sensi dell'art. 521 c.c., ha efficacia retroattiva, disponendo che «Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato» e considerato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il chiamato che abbia rinunciato all'eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius, poiché non ha mai acquisito la qualità di erede. Ha, inoltre, eccepito l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria, la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto e per assenza del presupposto impositivo, trattandosi di abitazione principale, come già accertato da questa Corte di
Giustizia Tributaria, che ha annulla gli Avvisi di Accertamento per IMU 2013 e 2014. Ancora ha eccepito, il vizio di motivazione e di forma nonché l'assenza di Firma del Funzionario Responsabile.
Si è costituita Pubblialifana S.r.l. deducendo che, effettuate le opportune verifiche, ha provveduto a rettificare l'ingiunzione di pagamento IMU 2015, disponendo il discarico;
ha, comunque, sostenuto la regolare notifica degli atti presupposto, ossia le ingiunzioni di pagamento per gli anni 2014 e 2015 e gli avvisi di accertamento ad esse presupposti, con conseguente decadenza dall'azione e, comunque,
l'infondatezza nel merito, atteso che l'immobile non costituiva l'abitazione principale. Ha, poi, contestato il difetto di motivazione.
Con memorie integrative il ricorrente ha contestato la validità della notifica degli atti presupposto, avvenuta all'indirizzo Dragoni, Frazione San Marco n. 32, sostenendo come tale indirizzo sia del tutto estraneo al ricorrente, il quale risiede in Indirizzo_1 (Località San Giorgio), come provato dallo Stato di Famiglia della sig.ra Nominativo_1 e dal Certificato storico di residenza del sig. Ricorrente_1. Ha contestato, poi, l'attestazione di consegna a "mani proprie" riportata nelle relate, riservandosi di proporre querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c. avverso le suddette relate di notifica, qualora la Commissione non ritenga già assorbente la nullità delle stesse. Conseguentemente ha contestato l'effetto interruttivo della prescrizione di dette notifiche. Ha ribadito il difetto di legittimazione passiva, atteso che ha formalmente rinunciato all'eredità della Sig.ra Nominativo_1 in data 09/07/2024 (atto Cron. 4035/2024, Rep. 216/2024 presso il Tribunale di S.M.C.V.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia parziale, limitatamente all'annualità 2015, e il rigetto del ricorso per l'annualità 2014.
Invero, per l'annualità 2014 risulta la notifica di avviso di accertamento effettuata al ricorrente Ricorrente_1
, con consegna allo stesso di persona, in data 9.10.2019, in Dragoni, Indirizzo_1, Frazione San Giorgio n. 32, indirizzo corrispondente a quello risultante dal certificato di residenza storico dallo stesso prodotto, che conferma che quello era l'effettivo indirizzo del contribuente, a far data dal 21.10.2011 a tutt'oggi. Infondata è, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione per rinunzia all'eredità, atteso che dall'atto notificato prima del decesso di Nominativo_1, sopravvenuto solo il 9.7.2024, risulta che il contribuente sig. Ricorrente_1 fosse tenuto in proprio per quelle annualità, quale usufruttuario.
Non può essere accolta neanche l'eccezione di decadenza, atteso che in primo luogo non è stata tempestivamente formulata nei confronti del primo atto notificato, su riportato, nonché – quanto alla successiva prescrizione – considerando che successivamente il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, sempre con consegna personale allo stesso, la successiva ingiunzione di pagamento n. 20210228700000147 in data
12.2.2022.
La parziale discordanza dell'indirizzo riportato sulla relata di notifica di tale secondo atto impositivo non può essere contestata semplicemente in questa sede, richiedendosi la proposizione di querela di falso avverso l'attestazione dell'ufficiale notificante del recapito personale al destinatario, che parte ricorrente si
è solo riservata di effettuare, ma non ha già proposto prima del presente giudizio di impugnazione.
Di conseguenza, l'impugnazione va respinta, essendo soddisfatti anche i requisiti formali e motivazionali, essendo noto, in particolare, che la motivazione può essere assolta per relationem al contenuto di precedenti atti notificati alla parte.
La regolare notifica degli atti impositivi anche per l'annualità 2015, per la quale la resistente ha effettuato il discarico, portano a compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per l'annualità 2015 e respinge il ricorso per l'annualità 2014.
Compensa integralmente le spese.
Caserta, 26.1.2026 Il giudice dr. IL IM
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4130/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Dragoni - C/o Casa Comunale 81010 Dragoni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00001113/2025 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00001113/2025 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 00001113/2025, emessa dalla Concessionaria PubbliAlifana S.r.l. per conto del Comune di Dragoni, notificata in data 22 Settembre
2025, per l'importo complessivo di € 2.341,12, relativamente a Imposta Municipale Unica (IMU) anni 2014
e 2015, eccependone la nullità per difetto di legittimazione passiva, in quanto rinunciatario all'eredità della de cuius Nominativo_1, deceduta il 10/08/2023, mentre il ricorrente ha formalmente rinunciato all'eredità con atto ricevuto e verbalizzato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 09/07/2024 (R.V.G. n.
1739/2024, rinunzia che, ai sensi dell'art. 521 c.c., ha efficacia retroattiva, disponendo che «Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato» e considerato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il chiamato che abbia rinunciato all'eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius, poiché non ha mai acquisito la qualità di erede. Ha, inoltre, eccepito l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria, la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto e per assenza del presupposto impositivo, trattandosi di abitazione principale, come già accertato da questa Corte di
Giustizia Tributaria, che ha annulla gli Avvisi di Accertamento per IMU 2013 e 2014. Ancora ha eccepito, il vizio di motivazione e di forma nonché l'assenza di Firma del Funzionario Responsabile.
Si è costituita Pubblialifana S.r.l. deducendo che, effettuate le opportune verifiche, ha provveduto a rettificare l'ingiunzione di pagamento IMU 2015, disponendo il discarico;
ha, comunque, sostenuto la regolare notifica degli atti presupposto, ossia le ingiunzioni di pagamento per gli anni 2014 e 2015 e gli avvisi di accertamento ad esse presupposti, con conseguente decadenza dall'azione e, comunque,
l'infondatezza nel merito, atteso che l'immobile non costituiva l'abitazione principale. Ha, poi, contestato il difetto di motivazione.
Con memorie integrative il ricorrente ha contestato la validità della notifica degli atti presupposto, avvenuta all'indirizzo Dragoni, Frazione San Marco n. 32, sostenendo come tale indirizzo sia del tutto estraneo al ricorrente, il quale risiede in Indirizzo_1 (Località San Giorgio), come provato dallo Stato di Famiglia della sig.ra Nominativo_1 e dal Certificato storico di residenza del sig. Ricorrente_1. Ha contestato, poi, l'attestazione di consegna a "mani proprie" riportata nelle relate, riservandosi di proporre querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c. avverso le suddette relate di notifica, qualora la Commissione non ritenga già assorbente la nullità delle stesse. Conseguentemente ha contestato l'effetto interruttivo della prescrizione di dette notifiche. Ha ribadito il difetto di legittimazione passiva, atteso che ha formalmente rinunciato all'eredità della Sig.ra Nominativo_1 in data 09/07/2024 (atto Cron. 4035/2024, Rep. 216/2024 presso il Tribunale di S.M.C.V.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia parziale, limitatamente all'annualità 2015, e il rigetto del ricorso per l'annualità 2014.
Invero, per l'annualità 2014 risulta la notifica di avviso di accertamento effettuata al ricorrente Ricorrente_1
, con consegna allo stesso di persona, in data 9.10.2019, in Dragoni, Indirizzo_1, Frazione San Giorgio n. 32, indirizzo corrispondente a quello risultante dal certificato di residenza storico dallo stesso prodotto, che conferma che quello era l'effettivo indirizzo del contribuente, a far data dal 21.10.2011 a tutt'oggi. Infondata è, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione per rinunzia all'eredità, atteso che dall'atto notificato prima del decesso di Nominativo_1, sopravvenuto solo il 9.7.2024, risulta che il contribuente sig. Ricorrente_1 fosse tenuto in proprio per quelle annualità, quale usufruttuario.
Non può essere accolta neanche l'eccezione di decadenza, atteso che in primo luogo non è stata tempestivamente formulata nei confronti del primo atto notificato, su riportato, nonché – quanto alla successiva prescrizione – considerando che successivamente il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, sempre con consegna personale allo stesso, la successiva ingiunzione di pagamento n. 20210228700000147 in data
12.2.2022.
La parziale discordanza dell'indirizzo riportato sulla relata di notifica di tale secondo atto impositivo non può essere contestata semplicemente in questa sede, richiedendosi la proposizione di querela di falso avverso l'attestazione dell'ufficiale notificante del recapito personale al destinatario, che parte ricorrente si
è solo riservata di effettuare, ma non ha già proposto prima del presente giudizio di impugnazione.
Di conseguenza, l'impugnazione va respinta, essendo soddisfatti anche i requisiti formali e motivazionali, essendo noto, in particolare, che la motivazione può essere assolta per relationem al contenuto di precedenti atti notificati alla parte.
La regolare notifica degli atti impositivi anche per l'annualità 2015, per la quale la resistente ha effettuato il discarico, portano a compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per l'annualità 2015 e respinge il ricorso per l'annualità 2014.
Compensa integralmente le spese.
Caserta, 26.1.2026 Il giudice dr. IL IM