Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2018, proposto da
AF IT S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, c.so Umberto I,154;
contro
Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, c.so Stamira 10;
per l'annullamento
1. Dei provvedimenti del Comune di Fano (Provincia di Pesaro e Urbino), senza numero di protocollo, datati 20.11.2017 e pervenuti a mezzo pec in pari data con i quali si dispone l’inapplicabilità dell’art.87 ter del D.Lgs 259/03 per le pratiche denominate “Fano Rosciano” (pratica SUAP 252/17), “ Fano Nord” (pratica SUAP 343/17), “Fano La MA (pratica
SUAP 392/17) e “Fano O” (pratica SUAP 393/17) ;
2 di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi ed in particolare a) nota U.O.C. Ambiente del Comune di Fano PG N. 78086 del 10.11.2017 relativo alla pratica SUAP 252/2017; b) nota U.O.C. Ambiente del Comune di Fano PG N. 78088 del 10.11.2017 relativo alla pratica SUAP 343/2017; c) nota U.O.C. Ambiente del Comune di Fano PG N. 78089 del 10.11.2017 relativo alla pratica SUAP 392/2017; d) nota U.O.C. Ambiente del Comune di Fano PG N. 78093 del 10.11.2017 relativo alla pratica SUAP 393/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’oggetto del presente contenzioso è costituito dai provvedimenti del comune di Fano datati 20 novembre 2017, con i quali si afferma l’inapplicabilità dell’art.87 ter del D.Lgs 259/03 per le pratiche denominate “Fano Rosciano” (pratica SUAP 252/17), “ Fano Nord” (pratica SUAP 343/17), “Fano La MA (pratica SUAP 392/17) e “Fano O” (pratica SUAP 393/17) .
AF IT SP ha richiesto di intervenire presso Stazioni Radio Base preesistenti e regolarmente autorizzate site nel Comune di Fano al fine di apportare modifiche programmate, senza opere edili, asseritamente rientranti nei limiti di cui art 87 ter d.lgs 259/03.
I provvedimenti impugnati respingevano le istanze per i quattro diversi impianti, in quanto ritenevano che gli interventi pianificati dalla ditta AF, determinando delle modifiche delle caratteristiche trasmissive dell’impianto, non rientrassero nella casistica di applicabilità di cui all'articolo 87 ter, che afferisce alle sole modifiche dimensionali (altezza dell'installazione e aumento della superficie di sagoma) di impianti provvisti di titolo abilitativo, quindi il cui impatto dal punto di vista radioelettrico è già stato valutato (anche come contributo al campo elettromagnetico totale) da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli e successivamente autorizzato. Si citava in particolare la conforme ordinanza 217/2016 del Tar Toscana.
Il ricorso è affidato a tre articolati motivi con i quali, in sintesi, si afferma l’applicabilità del citato art. 87 ter del d.lgs 259/03 alla fattispecie, il difetto di motivazione e la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241del 1990 con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Si è costituito il Comune di Fano, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti la giurisprudenza, consolidatosi dopo la notifica del ricorso, ha sottolineato come non sia di per sé esclusa l’applicazione dell’articolo 87 ter per gli interventi che comportino un mutamento delle emissioni elettromagnetiche.
1.1. Il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259 del 2003, nella versione all’epoca vigente) dispone all’art. 87-ter: «(Variazioni non sostanziali degli impianti): Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti di altezze non superiori ad 1 metro ed aumenti di superficie della sagoma non superiori ad 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obbiettivi di cui all’art. 87, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».
1.5. La giurisprudenza ha evidenziato che, se sono rispettati i seguenti limiti tecnici I) il non aumento di altezze superiori a 1 metro; II) il non aumento di superficie della sagoma superiore a 1,5 metri quadrati; III) l’autocertificazione descrittiva del rispetto dei limiti, dei valori e degli obbiettivi di cui all’articolo 87, l’intervento rientra nell’ambito dell’art. 87 citato. Ha osservato infatti il Consiglio di Stato che non sarebbe logico riservare tale effetto unicamente alle modifiche geometriche o strutturali dell’impianto, le quali peraltro comportano sempre e necessariamente una modifica delle caratteristiche di emissione. Se quindi per tali ultimi effetti si dovesse aspettare anche il parere da parte dell’autorità preposta, l’effetto acceleratorio sarebbe del tutto vanificato. Per garantire la tutela dei limiti, anche in merito alle emissioni, è chiesta la rappresentazione (auto)certificata del gestore che conferma il rispetto sostanziale delle variazioni delle caratteristiche radioelettriche dell’impianto (Cons. Stato VI 5 aprile 2023 n. 3545). Nel caso in esame, non è contestata la presenza dell’autocertificazione di cui ai punti III dell’articolo 87 ter o di altri requisiti, per cui i provvedimenti impugnati si limitano a sostenere, errando nell’interpretazione della normativa, la non applicabilità, in astratto, della procedura agli interventi che comportano modifiche delle emissioni, Del resto, sempre come osservato dal Consiglio di Stato, la successiva modifica introdotta con l’art. 38, comma 1, lettera b), del d.l. n. 76/2020, convertito con la legge n. 120/2020, chiarendo espressamente la portata e l’applicabilità in ipotesi di “modifiche relative al profilo radioelettrico”, ha solo ulteriormente confermato ciò che il testo letterale e la ratio intrinseca della norma semplificatrice lasciavano sempre pacificamente intendere (Cons. Stato 3545/2023 cit.).
2 Per quanto sopra, in considerazione della fondatezza del carattere assorbente del primo motivo, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati
2.1. La novità della questione trattata al momento della notifica del ricorso introduttivo consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO