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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8648/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8648/2018 promossa da:
e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Controparte_1
, , , Persona_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , rappresentati e difesi Parte_4 Persona_1 dall'Avv. VINCENZO BARBARISI, giusta procura in atti;
attori contro
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO Controparte_2
MICCOLI, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
4.12.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Persona_1 Parte_1 CP_1
hanno convenuto in giudizio l'Avv. deducendo: 1) di
[...] Controparte_2 aver prestato nell'anno 2006 attività lavorativa come operai agricoli a tempo determinato risultando iscritti presso la Sezione Circoscrizionale del Comune di
Trinitapoli; 2) di aver effettuato n. 156 giornate lavorative e di aver presentato all' la domanda volta a ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per CP_3
l'anno 2006, rifiutata dall'ente; 3) di aver dunque promosso ricorso alla Commissione
Provinciale INPS per l'agricoltura e, non avendo ottenuto alcun riscontro, di aver agito dinanzi al Giudice del Lavoro di Foggia;
4) che l'Avv. su loro CP_2
mandato, ha depositato due distinti ricorsi chiedendo di “annullare il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per l'anno 2006… dichiarare il diritto di parte ricorrente a essere iscritto negli elenchi anagrafici degli operai agricoli del Comune di Trinitapoli per 156 gg annui di lavoro effettivamente svolti nel 2006… conseguentemente, condannare l' a effettuare l'iscrizione CP_4 richiesta per l'anno e il numero di giornate indicate e a pagare in favore del ricorrente l'indennità di DS Agricoltura spettante per il 2006 oltre accessori come per legge”, 5) che con sentenze nn. 5335/2013 e 5446/2013 del 5.6.2013 il Tribunale di Foggia –
Sezione Lavoro ha accolto i ricorsi, riconoscendo il diritto degli odierni attori all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2006 per 156 giornate, omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento della disoccupazione agricola;
6) che il legale, non avvedendosi dell'omessa pronuncia, ha notificato le sentenze all' in data 17.6.2013; 7) che dette sentenze non sono state impugnate e sono CP_3
passate in giudicato;
8) che a distanza di quasi due anni, a seguito delle richieste degli attori, il legale ha avanzato due istanze di correzione di errore materiale, la prima dichiarata inammissibile e la seconda rigettata;
9) che il legale ha dunque diffidato l' a provvedere al pagamento e ha successivamente depositato dei ricorsi per CP_3 pagina 2 di 10 decreti ingiuntivi che, tuttavia, a detta dello stesso, non venivano emessi;
10) che il credito vantato, a titolo di DS agricola, ammontava a € 4.305,18 per e Persona_1
a € 2.800,00 ciascuno per e . Parte_1 Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, stante la responsabilità professionale del difensore per omessa impugnazione delle sentenze, poi passate in giudicato, con conseguente definitiva preclusione degli attori di ottenere il riconoscimento del loro diritto di credito, hanno dunque concluso chiedendo di accertare il grave inadempimento professionale del difensore e, per l'effetto, di condannarlo al pagamento della somma di € 4.305,18 in favore di e di € 2.800,00 in Persona_1
favore sia sia di , oltre interessi e rivalutazione. Vinte Parte_1 Controparte_1
le spese.
Si è costituito il convenuto che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto, eccependo in particolare che gli attori, informati della possibilità di proporre appello – pur con esiti incerti – avverso le prefate sentenze, vi hanno frapposto un netto rifiuto e, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola. Nel contestare anche il quantum, ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda con vittoria delle spese di lite.
In corso di causa, stante il sopravvenuto decesso di , si sono costituti in Persona_1
giudizio in prosecuzione , , Parte_2 Parte_1 Parte_3
e , in qualità di successori universali. Controparte_1 Parte_4
Istruita a mezzo di documenti e prova per testi, la causa è quindi pervenuta all'udienza del 4.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata, difettando la prova del nesso causale tra la condotta omissiva addebitata al legale e il risultato derivatone nonché del danno asseritamente patito da parte attrice;
questioni, queste, il cui esame, in pagina 3 di 10 ossequio al principio della cd. ragione più liquida, può essere opportunatamente anteposto ed esaminato rispetto alle altre sorte nel contraddittorio delle parti.
A tal proposito, occorre soffermarsi sulle condizioni che devono sussistere ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale dell'Avvocato e sui criteri di riparto dell'onere della prova.
Come è noto, le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Più dettagliatamente, la responsabilità professionale dell'Avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 12127/2020), adeguata alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente
(cfr. Cass. n. 4790/2014).
La responsabilità dell'Avvocato sussiste, ad esempio, se il legale abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr.
Cass. n. 19520/2019), e, dunque, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. n. 8494/2020). In particolare, l'Avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge, ed in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia comprometta il buon esito del giudizio (cfr. Cass. n. 13875/2020; 15333/2020).
pagina 4 di 10 Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo Avvocato, è tenuto a dimostrare: 1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum (salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti); 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass.
n. 9238/2007).
La responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale e, in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
inoltre, occorre verificare sotto il profilo eziologico se il cliente avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni qualora l'Avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, difettando altrimenti la prova del necessario nesso causale tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, e il risultato derivatone.
In altri termini, in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, cioè dalla difettosa prestazione professionale;
ragione per cui l'affermazione della responsabilità del difensore implica l'indagine – positivamente svolta – sul fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata dall'Avvocato e sugli effetti di una diversa attività del medesimo professionista in termini di vantaggio per il cliente (cfr. Cass. n. 19147/2018).
Nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” e tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva del professionista in cui, una volta accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in pagina 5 di 10 base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, è possibile ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. tra le altre in termini Cass. n. 25112/2017; 8516/2020; 2638/2013; 9917/2010;
10966/2004).
In buona sostanza, l'accertamento del nesso causale si estende, con i medesimi criteri probabilistici, anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica ossia al mancato vantaggio che, ove l'attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe invece conseguito.
In questi termini si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione chiarendo che
“in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. n. 25112/2017; 10320/2018).
In conclusione, non basta l'errore o l'omissione ad integrare la responsabilità dell'Avvocato, in quanto il cliente deve dare la prova che, in assenza di quella condotta (asseritamente colpevole), si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole della lite (cfr. Cass. n. 22882/2016). Per poter essere risarcito pagina 6 di 10 da un Avvocato che ha svolto con poca diligenza il mandato, quindi, il cliente non può limitarsi a dimostrare tale circostanza ma deve provare che dallo scorretto adempimento dell'attività professionale gli è derivato un danno (cfr. Cass. n.
12038/2017), che non può essere confuso con l'inadempimento.
Chiariti i principi cardine di diritto che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'Avvocato, mette conto osservare che nel caso di specie difetta la prova – del cui onere era gravata parte attrice – del nesso causale e del danno reclamato.
Innanzitutto, è assolutamente pacifico che con sentenze nn. 5445/2013 e 5446/2013 il
Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro ha accolto i ricorsi promossi da Per_1
e , riconoscendo loro il diritto all'iscrizione
[...] Parte_1 Controparte_1
negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per l'anno 2006 e per 156 giornate. È altresì altrettanto pacifico che il Giudice del
Lavoro, nell'accogliere i ricorsi, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento dell'indennità di DS agricola e che le sentenze de quibus sono passate in giudicato.
Ciò posto, parte attrice si è limitata a lamentare l'inadempimento del convenuto (id est, omessa impugnazione delle sentenze), senza tuttavia provare che ove compiutamente svolto il mandato e, cioè, laddove fosse stato promosso il giudizio di appello, sarebbe stato accertato il diritto all'indennità di disoccupazione agricola.
Difetta infatti del tutto la prova – necessaria in funzione del giudizio prognostico favorevole sull'azione di impugnazione delle sentenze – della effettiva sussistenza, in capo agli attori, dei requisiti per il riconoscimento di detta indennità.
In proposito, deve osservarsi che, per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di
102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità e a quello precedente (minimo contributivo). Per pacifica pagina 7 di 10 giurisprudenza, la sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (cfr. Cass. lav. n. 15835/2002).
Ai fini che qui rilevano, dunque, parte attrice avrebbe dovuto provare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di DS (in particolare, del biennio assicurativo ovvero della iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno precedente a quello di riferimento dell'indennità) in funzione della dimostrazione che, ove l'attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, avrebbe conseguito – secondo la regola del “più probabile che non” – il vantaggio mancato. Prova che, nella specie, non è stata offerta, essendosi parte attrice limitata a lamentare l'inesatto o omesso adempimento della prestazione professionale.
Senonché deve ribadirsi, alla luce dei su richiamati principi, che il mero inadempimento del Difensore non è, da sé solo, sufficiente per ritenere fondata l'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti.
Come innanzi detto, infatti, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
E non vi è dubbio che incombesse su parte attrice fornire la prova del probabile esito favorevole del giudizio di appello, atteso che come costantemente ribadito dalla giurisprudenza “la responsabilità per negligenza dell'avvocato nei confronti del proprio cliente implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se fosse stata svolta correttamente e diligentemente. Di conseguenza qualora il cliente non riesca a dimostrare il probabile esito favorevole non ottenuto a causa dell'attività del legale, alcuna responsabilità pagina 8 di 10 potrà essere imputata a quest'ultimo, in quanto la sua responsabilità non può affermarsi per il solo mancato corretto adempimento dell'attività professionale”
(Trib. Rimini, 21/3/2023); “con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'avvocato, non è sufficiente per il configurarsi di suddetta responsabilità il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale: infatti, occorre, tra l'altro, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se vi sia stato un danno e infine valutare se l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto. Altrimenti, difetta la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Trib. Bari, 26/1/2023); “la responsabilità dell'esercente la professione forense non è configurabile per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, attraverso una valutazione prognostica positiva se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni.
Viceversa, in difetto della prova del nesso eziologico tra condotta del professionista e pregiudizio sofferto dal cliente, non può affermarsi la responsabilità del prestatore di opera intellettuale” (cfr. Trib. Tivoli, 20/1/2023); “nel contenzioso vertente la responsabilità professionale dell'avvocato, per verificare l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi: si tratta di eseguire una valutazione prognostica positiva sul probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, sulla scorta delle prove attoree” (cfr. Trib. Napoli, 10/1/2023).
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il riconoscimento dell'indennità di DS, sicché non vi
è la prova del nesso eziologico tra la condotta omissiva del professionista e il danno patito. pagina 9 di 10 Ne discende che la mancata prova del nesso causale e del danno non può che ridondare a svantaggio di parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono, come per norma (art. 91 c.p.c.), la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione, i parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 26.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8648/2018 promossa da:
e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Controparte_1
, , , Persona_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , rappresentati e difesi Parte_4 Persona_1 dall'Avv. VINCENZO BARBARISI, giusta procura in atti;
attori contro
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO Controparte_2
MICCOLI, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
4.12.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Persona_1 Parte_1 CP_1
hanno convenuto in giudizio l'Avv. deducendo: 1) di
[...] Controparte_2 aver prestato nell'anno 2006 attività lavorativa come operai agricoli a tempo determinato risultando iscritti presso la Sezione Circoscrizionale del Comune di
Trinitapoli; 2) di aver effettuato n. 156 giornate lavorative e di aver presentato all' la domanda volta a ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per CP_3
l'anno 2006, rifiutata dall'ente; 3) di aver dunque promosso ricorso alla Commissione
Provinciale INPS per l'agricoltura e, non avendo ottenuto alcun riscontro, di aver agito dinanzi al Giudice del Lavoro di Foggia;
4) che l'Avv. su loro CP_2
mandato, ha depositato due distinti ricorsi chiedendo di “annullare il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per l'anno 2006… dichiarare il diritto di parte ricorrente a essere iscritto negli elenchi anagrafici degli operai agricoli del Comune di Trinitapoli per 156 gg annui di lavoro effettivamente svolti nel 2006… conseguentemente, condannare l' a effettuare l'iscrizione CP_4 richiesta per l'anno e il numero di giornate indicate e a pagare in favore del ricorrente l'indennità di DS Agricoltura spettante per il 2006 oltre accessori come per legge”, 5) che con sentenze nn. 5335/2013 e 5446/2013 del 5.6.2013 il Tribunale di Foggia –
Sezione Lavoro ha accolto i ricorsi, riconoscendo il diritto degli odierni attori all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2006 per 156 giornate, omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento della disoccupazione agricola;
6) che il legale, non avvedendosi dell'omessa pronuncia, ha notificato le sentenze all' in data 17.6.2013; 7) che dette sentenze non sono state impugnate e sono CP_3
passate in giudicato;
8) che a distanza di quasi due anni, a seguito delle richieste degli attori, il legale ha avanzato due istanze di correzione di errore materiale, la prima dichiarata inammissibile e la seconda rigettata;
9) che il legale ha dunque diffidato l' a provvedere al pagamento e ha successivamente depositato dei ricorsi per CP_3 pagina 2 di 10 decreti ingiuntivi che, tuttavia, a detta dello stesso, non venivano emessi;
10) che il credito vantato, a titolo di DS agricola, ammontava a € 4.305,18 per e Persona_1
a € 2.800,00 ciascuno per e . Parte_1 Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, stante la responsabilità professionale del difensore per omessa impugnazione delle sentenze, poi passate in giudicato, con conseguente definitiva preclusione degli attori di ottenere il riconoscimento del loro diritto di credito, hanno dunque concluso chiedendo di accertare il grave inadempimento professionale del difensore e, per l'effetto, di condannarlo al pagamento della somma di € 4.305,18 in favore di e di € 2.800,00 in Persona_1
favore sia sia di , oltre interessi e rivalutazione. Vinte Parte_1 Controparte_1
le spese.
Si è costituito il convenuto che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto, eccependo in particolare che gli attori, informati della possibilità di proporre appello – pur con esiti incerti – avverso le prefate sentenze, vi hanno frapposto un netto rifiuto e, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola. Nel contestare anche il quantum, ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda con vittoria delle spese di lite.
In corso di causa, stante il sopravvenuto decesso di , si sono costituti in Persona_1
giudizio in prosecuzione , , Parte_2 Parte_1 Parte_3
e , in qualità di successori universali. Controparte_1 Parte_4
Istruita a mezzo di documenti e prova per testi, la causa è quindi pervenuta all'udienza del 4.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata, difettando la prova del nesso causale tra la condotta omissiva addebitata al legale e il risultato derivatone nonché del danno asseritamente patito da parte attrice;
questioni, queste, il cui esame, in pagina 3 di 10 ossequio al principio della cd. ragione più liquida, può essere opportunatamente anteposto ed esaminato rispetto alle altre sorte nel contraddittorio delle parti.
A tal proposito, occorre soffermarsi sulle condizioni che devono sussistere ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale dell'Avvocato e sui criteri di riparto dell'onere della prova.
Come è noto, le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Più dettagliatamente, la responsabilità professionale dell'Avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 12127/2020), adeguata alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente
(cfr. Cass. n. 4790/2014).
La responsabilità dell'Avvocato sussiste, ad esempio, se il legale abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr.
Cass. n. 19520/2019), e, dunque, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. n. 8494/2020). In particolare, l'Avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge, ed in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia comprometta il buon esito del giudizio (cfr. Cass. n. 13875/2020; 15333/2020).
pagina 4 di 10 Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo Avvocato, è tenuto a dimostrare: 1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum (salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti); 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass.
n. 9238/2007).
La responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale e, in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
inoltre, occorre verificare sotto il profilo eziologico se il cliente avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni qualora l'Avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, difettando altrimenti la prova del necessario nesso causale tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, e il risultato derivatone.
In altri termini, in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, cioè dalla difettosa prestazione professionale;
ragione per cui l'affermazione della responsabilità del difensore implica l'indagine – positivamente svolta – sul fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata dall'Avvocato e sugli effetti di una diversa attività del medesimo professionista in termini di vantaggio per il cliente (cfr. Cass. n. 19147/2018).
Nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” e tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva del professionista in cui, una volta accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in pagina 5 di 10 base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, è possibile ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. tra le altre in termini Cass. n. 25112/2017; 8516/2020; 2638/2013; 9917/2010;
10966/2004).
In buona sostanza, l'accertamento del nesso causale si estende, con i medesimi criteri probabilistici, anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica ossia al mancato vantaggio che, ove l'attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe invece conseguito.
In questi termini si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione chiarendo che
“in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. n. 25112/2017; 10320/2018).
In conclusione, non basta l'errore o l'omissione ad integrare la responsabilità dell'Avvocato, in quanto il cliente deve dare la prova che, in assenza di quella condotta (asseritamente colpevole), si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole della lite (cfr. Cass. n. 22882/2016). Per poter essere risarcito pagina 6 di 10 da un Avvocato che ha svolto con poca diligenza il mandato, quindi, il cliente non può limitarsi a dimostrare tale circostanza ma deve provare che dallo scorretto adempimento dell'attività professionale gli è derivato un danno (cfr. Cass. n.
12038/2017), che non può essere confuso con l'inadempimento.
Chiariti i principi cardine di diritto che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'Avvocato, mette conto osservare che nel caso di specie difetta la prova – del cui onere era gravata parte attrice – del nesso causale e del danno reclamato.
Innanzitutto, è assolutamente pacifico che con sentenze nn. 5445/2013 e 5446/2013 il
Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro ha accolto i ricorsi promossi da Per_1
e , riconoscendo loro il diritto all'iscrizione
[...] Parte_1 Controparte_1
negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per l'anno 2006 e per 156 giornate. È altresì altrettanto pacifico che il Giudice del
Lavoro, nell'accogliere i ricorsi, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento dell'indennità di DS agricola e che le sentenze de quibus sono passate in giudicato.
Ciò posto, parte attrice si è limitata a lamentare l'inadempimento del convenuto (id est, omessa impugnazione delle sentenze), senza tuttavia provare che ove compiutamente svolto il mandato e, cioè, laddove fosse stato promosso il giudizio di appello, sarebbe stato accertato il diritto all'indennità di disoccupazione agricola.
Difetta infatti del tutto la prova – necessaria in funzione del giudizio prognostico favorevole sull'azione di impugnazione delle sentenze – della effettiva sussistenza, in capo agli attori, dei requisiti per il riconoscimento di detta indennità.
In proposito, deve osservarsi che, per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di
102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità e a quello precedente (minimo contributivo). Per pacifica pagina 7 di 10 giurisprudenza, la sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (cfr. Cass. lav. n. 15835/2002).
Ai fini che qui rilevano, dunque, parte attrice avrebbe dovuto provare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di DS (in particolare, del biennio assicurativo ovvero della iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno precedente a quello di riferimento dell'indennità) in funzione della dimostrazione che, ove l'attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, avrebbe conseguito – secondo la regola del “più probabile che non” – il vantaggio mancato. Prova che, nella specie, non è stata offerta, essendosi parte attrice limitata a lamentare l'inesatto o omesso adempimento della prestazione professionale.
Senonché deve ribadirsi, alla luce dei su richiamati principi, che il mero inadempimento del Difensore non è, da sé solo, sufficiente per ritenere fondata l'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti.
Come innanzi detto, infatti, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
E non vi è dubbio che incombesse su parte attrice fornire la prova del probabile esito favorevole del giudizio di appello, atteso che come costantemente ribadito dalla giurisprudenza “la responsabilità per negligenza dell'avvocato nei confronti del proprio cliente implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se fosse stata svolta correttamente e diligentemente. Di conseguenza qualora il cliente non riesca a dimostrare il probabile esito favorevole non ottenuto a causa dell'attività del legale, alcuna responsabilità pagina 8 di 10 potrà essere imputata a quest'ultimo, in quanto la sua responsabilità non può affermarsi per il solo mancato corretto adempimento dell'attività professionale”
(Trib. Rimini, 21/3/2023); “con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'avvocato, non è sufficiente per il configurarsi di suddetta responsabilità il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale: infatti, occorre, tra l'altro, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se vi sia stato un danno e infine valutare se l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto. Altrimenti, difetta la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Trib. Bari, 26/1/2023); “la responsabilità dell'esercente la professione forense non è configurabile per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, attraverso una valutazione prognostica positiva se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni.
Viceversa, in difetto della prova del nesso eziologico tra condotta del professionista e pregiudizio sofferto dal cliente, non può affermarsi la responsabilità del prestatore di opera intellettuale” (cfr. Trib. Tivoli, 20/1/2023); “nel contenzioso vertente la responsabilità professionale dell'avvocato, per verificare l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi: si tratta di eseguire una valutazione prognostica positiva sul probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, sulla scorta delle prove attoree” (cfr. Trib. Napoli, 10/1/2023).
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il riconoscimento dell'indennità di DS, sicché non vi
è la prova del nesso eziologico tra la condotta omissiva del professionista e il danno patito. pagina 9 di 10 Ne discende che la mancata prova del nesso causale e del danno non può che ridondare a svantaggio di parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono, come per norma (art. 91 c.p.c.), la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione, i parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 26.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
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