Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/03/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10514/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paola Dessì,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
Convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore: come da ricorso introduttivo;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 4.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con
. CP_1
All'udienza del 11.3.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio della convenuta nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nei termini sopra trascritti.
***
1. Con queste premesse, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio spiegata dall'attore merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Alghero (SS) il 15.11.1980 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n. 608/2015 resa dal Tribunale di Sassari il 17.4.2015;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attore non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento in suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile nei riguardi della moglie;
- la convenuta, rimasta contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico;
- i figli della coppia e (nati rispettivamente il 8.7.1980 e il 29.1.1982) Persona_1 Per_2
risultano entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2 Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione della convenuta – contumace –, ritiene il collegio che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contratto a Alghero (SS) il 15.11.1980.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 1, parte II, serie A, anno 1981), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
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