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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in materia di affidamento e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti in matrimonio ex artt. 316, 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. e ss. c.p.c. proposto da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in VIA DEL MOLINO N. 37 47011 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE ITALIA con il patrocinio dell'avv. RATTI BARBARA, elettivamente domiciliata presso il difensore in GALLERIA MAZZINI 2 47121 FORLI'
ricorrente contro
nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2 residente in [...]N.4 47012 CIVITELLA DI ROMAGNA ITALIA, con il patrocinio dell'avv. CONTI ELENA, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA ALESSANDRO FORTIS 7 47121 FORLI' resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 24/09/2025, per come di seguito integralmente pagina 1 di 5 trascritte: “1) I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento presso la madre;
2) il padre eserciterà il diritto di visita il giovedì comprensivo di pernottamento e a weekend alternati dal sabato dalle 16 al lunedì mattina impegnandosi il padre (eventualmente anche tramite la nonna paterna) a prelevare i bambini presso l'asilo/scuola o presso la casa materna mentre sarà la madre ad andarli a prendere il lunedì mattina e il venerdì mattina con l'accordo che la stessa potrà tuttavia previo preavviso chiedere che i bambini siano portati presso la casa materna la sera del giovedì o della domenica dopo cena;
3) durante il periodo estivo il padre potrà stare con i figli per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio;
4) durante il periodo delle vacanze invernali (24 dicembre – 6 gennaio) il padre potrà stare previo preavviso il pomeriggio con i bambini sempre andandoli a prelevare ed a riaccompagnare presso la casa materna (fermo restando che la Vigilia e il Natale la madre si riserva il diritto di stare anche il pomeriggio con
i bambini); il 31 dicembre i bambini pernotteranno con il padre/nonna e verranno riaccompagnati la sera del 1 gennaio presso la casa materna;
s precisa che quanto sopra è previsto in ragione del lavoro del padre ma che qualora vi fosse la disponibilità del predetto i genitori alterneranno le settimane dal 24 al 31 dicembre e dall'1 al 7 gennaio;
il tutto slavo diversi accordi;
5) quanto sopra vale anche per il periodo pasquale;
6) durante l'ultima settimana di ottobre e il 2 novembre il padre si impegna a prestare maggiore collaborazione e comunque i figli staranno con il padre il lunedì e il giovedì pomeriggio oltre al fine settimana
(anche qualora non di sua pertinenza); il padre li preleverà e li riaccompagnerà dopo cena presso la casa materna nei giorni feriali;
nel weekend varranno le modalità di cui al punto 2; si precisa fin da ora che le spese dell'eventuale baby sitter per il giorno 1 novembre saranno divise al 50% salvo che uno dei genitori o le nonne possano stare con i bambini;
7) il giorno del compleanno dei bambini la mamma si impegna su richiesta del padre a condividere i festeggiamenti con la precisazione che laddove il compleanno cada in un giorno in cui il padre avrebbe il diritto di visita i figli rimarranno invece presso la madre anche per il pernottamento;
8) il padre si impegna a garantire una gradualità nell'inserimento nel proprio nuovo nucleo familiare;
9) il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei minori mediante il versamento della somma mensile di euro 225,00 oltre rivalutazione Istat per ciascun figlio a decorrere da ottobre 2025 da versarsi entro il 15 del mese, restando fermo il contributo di
pagina 2 di 5 330,00 a figlio per i mesi di agosto e settembre 2025 ancora non versati;
oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Forlì stabilendo che il consenso per le spese che lo richiedono verrà chiesto con mail o con messaggio ordinario e che in caso di mancata risposta entro giorni 7 la richiesta si intenderà accettata;
10) l'assegno unico pari ad euro 402,00 rimarrà di pertinenza esclusiva della madre 11) il Parte_1
sig. potrà prelevare la tv e il decoder previo preavviso e provvedere a disdire CP_1
l'abbonamento sia di sky che del wifi: il dichiara di nulla avere a che pretendere a tale CP_1 titolo per quanto versato fino alla disdetta;
12) i genitori dichiarano di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo, anche a titolo di mantenimento e spese straordinarie pregresse eccetto le mensilità di agosto e settembre 2025 ancora da versare;
13) spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/03/2024 chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento nonché del mantenimento di prole nata al di fuori del matrimonio, rappresentando che dalla relazione intrattenuta con erano nati i figli in CP_1 Per_1
data 09/08/2021 e il 23/03/2023 e che il rapporto era terminato per volontà del resistente Per_2 che ormai da tempo si disinteressava dei figli sia personalmente che economicamente, vieppiù che il medesimo le creava difficoltà nell'ottenimento di atti sanitari e amministrativi per gli stessi, rispetto ai quali occorre il consenso di entrambi i genitori. Quanto alla situazione economica, rappresentava di lavorare presso l'azienda agricola della madre, profondamente danneggiata dall'alluvione del maggio 2023, mentre il resistente lavorava presso il Conad percependo circa euro 1.500,00 mensili. Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo dei figli nonché l'obbligo in capo al resistente di versarle euro 800,00 mensili (euro 400,00 a figlio) a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre al 75% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29/10/2024 il resistente non compariva, malgrado la regolarità della notifica,
e pertanto veniva dichiarato contumace mentre la ricorrente confermava il contenuto nonché le richieste di cui al proprio ricorso, specificando di percepire circa euro 500,00 mensili per il lavoro svolto. Seguiva ordinanza depositata in data 24/03/2025 con la quale venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affidamento esclusivo dei figli alla madre nella pagina 3 di 5 forma rafforzata di cui all'art. 337 quater c.c. con collocazione prevalente presso di lei, obbligo in capo al di versare alla euro 660,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione dell'Assegno Unico erogato dall'INPS interamente in capo alla Pt_1
Si costituiva tardivamente con comparsa depositata in data 29/09/2025 , CP_1
negando di essersi disinteressato dei propri figli e rappresentando di avere avuto un figlio dalla nuova compagna. Quanto alla situazione economica, rappresentava di percepire circa euro
2.000,00 mensili e di essere gravato da due finanziamenti, sostenendo, per contro, che il tenore di vita della resistente fosse nettamente superiore al proprio, anche in considerazione dei numerosi viaggi che la medesima si concedeva ogni anno. Chiedeva pertanto la revoca della dichiarazione di contumacia, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita nonché l'obbligo in capo al medesimo di versare alla ricorrente euro 400,00 mensili (euro
200,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
All'udienza del 24/09/2024 le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo come da foglio depositato in pari data contenente conclusioni congiunte. Dunque, ritenuta la causa matura per la decisione e essendo altresì intervenuto il pubblico ministero, la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, deve essere preliminarmente revocata la contumacia del resistente.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni per come sopra trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, così dalla medesime richiesto, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 Parte_2 bis e ss. c.p.c., considerate le conclusioni congiunte di cui in atti e sopra riportate:
pagina 4 di 5 revoca la contumacia di;
CP_1
recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate nella parte motiva e dispone in conformità; compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in materia di affidamento e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti in matrimonio ex artt. 316, 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. e ss. c.p.c. proposto da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in VIA DEL MOLINO N. 37 47011 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE ITALIA con il patrocinio dell'avv. RATTI BARBARA, elettivamente domiciliata presso il difensore in GALLERIA MAZZINI 2 47121 FORLI'
ricorrente contro
nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2 residente in [...]N.4 47012 CIVITELLA DI ROMAGNA ITALIA, con il patrocinio dell'avv. CONTI ELENA, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA ALESSANDRO FORTIS 7 47121 FORLI' resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 24/09/2025, per come di seguito integralmente pagina 1 di 5 trascritte: “1) I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento presso la madre;
2) il padre eserciterà il diritto di visita il giovedì comprensivo di pernottamento e a weekend alternati dal sabato dalle 16 al lunedì mattina impegnandosi il padre (eventualmente anche tramite la nonna paterna) a prelevare i bambini presso l'asilo/scuola o presso la casa materna mentre sarà la madre ad andarli a prendere il lunedì mattina e il venerdì mattina con l'accordo che la stessa potrà tuttavia previo preavviso chiedere che i bambini siano portati presso la casa materna la sera del giovedì o della domenica dopo cena;
3) durante il periodo estivo il padre potrà stare con i figli per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio;
4) durante il periodo delle vacanze invernali (24 dicembre – 6 gennaio) il padre potrà stare previo preavviso il pomeriggio con i bambini sempre andandoli a prelevare ed a riaccompagnare presso la casa materna (fermo restando che la Vigilia e il Natale la madre si riserva il diritto di stare anche il pomeriggio con
i bambini); il 31 dicembre i bambini pernotteranno con il padre/nonna e verranno riaccompagnati la sera del 1 gennaio presso la casa materna;
s precisa che quanto sopra è previsto in ragione del lavoro del padre ma che qualora vi fosse la disponibilità del predetto i genitori alterneranno le settimane dal 24 al 31 dicembre e dall'1 al 7 gennaio;
il tutto slavo diversi accordi;
5) quanto sopra vale anche per il periodo pasquale;
6) durante l'ultima settimana di ottobre e il 2 novembre il padre si impegna a prestare maggiore collaborazione e comunque i figli staranno con il padre il lunedì e il giovedì pomeriggio oltre al fine settimana
(anche qualora non di sua pertinenza); il padre li preleverà e li riaccompagnerà dopo cena presso la casa materna nei giorni feriali;
nel weekend varranno le modalità di cui al punto 2; si precisa fin da ora che le spese dell'eventuale baby sitter per il giorno 1 novembre saranno divise al 50% salvo che uno dei genitori o le nonne possano stare con i bambini;
7) il giorno del compleanno dei bambini la mamma si impegna su richiesta del padre a condividere i festeggiamenti con la precisazione che laddove il compleanno cada in un giorno in cui il padre avrebbe il diritto di visita i figli rimarranno invece presso la madre anche per il pernottamento;
8) il padre si impegna a garantire una gradualità nell'inserimento nel proprio nuovo nucleo familiare;
9) il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei minori mediante il versamento della somma mensile di euro 225,00 oltre rivalutazione Istat per ciascun figlio a decorrere da ottobre 2025 da versarsi entro il 15 del mese, restando fermo il contributo di
pagina 2 di 5 330,00 a figlio per i mesi di agosto e settembre 2025 ancora non versati;
oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Forlì stabilendo che il consenso per le spese che lo richiedono verrà chiesto con mail o con messaggio ordinario e che in caso di mancata risposta entro giorni 7 la richiesta si intenderà accettata;
10) l'assegno unico pari ad euro 402,00 rimarrà di pertinenza esclusiva della madre 11) il Parte_1
sig. potrà prelevare la tv e il decoder previo preavviso e provvedere a disdire CP_1
l'abbonamento sia di sky che del wifi: il dichiara di nulla avere a che pretendere a tale CP_1 titolo per quanto versato fino alla disdetta;
12) i genitori dichiarano di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo, anche a titolo di mantenimento e spese straordinarie pregresse eccetto le mensilità di agosto e settembre 2025 ancora da versare;
13) spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/03/2024 chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento nonché del mantenimento di prole nata al di fuori del matrimonio, rappresentando che dalla relazione intrattenuta con erano nati i figli in CP_1 Per_1
data 09/08/2021 e il 23/03/2023 e che il rapporto era terminato per volontà del resistente Per_2 che ormai da tempo si disinteressava dei figli sia personalmente che economicamente, vieppiù che il medesimo le creava difficoltà nell'ottenimento di atti sanitari e amministrativi per gli stessi, rispetto ai quali occorre il consenso di entrambi i genitori. Quanto alla situazione economica, rappresentava di lavorare presso l'azienda agricola della madre, profondamente danneggiata dall'alluvione del maggio 2023, mentre il resistente lavorava presso il Conad percependo circa euro 1.500,00 mensili. Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo dei figli nonché l'obbligo in capo al resistente di versarle euro 800,00 mensili (euro 400,00 a figlio) a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre al 75% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29/10/2024 il resistente non compariva, malgrado la regolarità della notifica,
e pertanto veniva dichiarato contumace mentre la ricorrente confermava il contenuto nonché le richieste di cui al proprio ricorso, specificando di percepire circa euro 500,00 mensili per il lavoro svolto. Seguiva ordinanza depositata in data 24/03/2025 con la quale venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affidamento esclusivo dei figli alla madre nella pagina 3 di 5 forma rafforzata di cui all'art. 337 quater c.c. con collocazione prevalente presso di lei, obbligo in capo al di versare alla euro 660,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione dell'Assegno Unico erogato dall'INPS interamente in capo alla Pt_1
Si costituiva tardivamente con comparsa depositata in data 29/09/2025 , CP_1
negando di essersi disinteressato dei propri figli e rappresentando di avere avuto un figlio dalla nuova compagna. Quanto alla situazione economica, rappresentava di percepire circa euro
2.000,00 mensili e di essere gravato da due finanziamenti, sostenendo, per contro, che il tenore di vita della resistente fosse nettamente superiore al proprio, anche in considerazione dei numerosi viaggi che la medesima si concedeva ogni anno. Chiedeva pertanto la revoca della dichiarazione di contumacia, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita nonché l'obbligo in capo al medesimo di versare alla ricorrente euro 400,00 mensili (euro
200,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
All'udienza del 24/09/2024 le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo come da foglio depositato in pari data contenente conclusioni congiunte. Dunque, ritenuta la causa matura per la decisione e essendo altresì intervenuto il pubblico ministero, la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, deve essere preliminarmente revocata la contumacia del resistente.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni per come sopra trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, così dalla medesime richiesto, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 Parte_2 bis e ss. c.p.c., considerate le conclusioni congiunte di cui in atti e sopra riportate:
pagina 4 di 5 revoca la contumacia di;
CP_1
recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate nella parte motiva e dispone in conformità; compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
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