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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. IN Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1847/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PESCE LUISA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. PESCE LUISA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) La sig.ra continuerà Parte_1 ad abitare con le figlie l'alloggio già casa coniugale, di sua proprietà, che viene ad essa assegnato con mobili e arredi che lo compongono. Danno atto le parti che il sig. ha già prelevato i CP_1
1 suoi effetti personali. 3) Le figlie minori restano affidate in modo condiviso ai genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre. 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a giorni alternati, dalle 18,30 del pomeriggio fino alle 22 della sera quando le riaccompagnerà presso
l'abitazione materna. Poiché' le minori non sono abituate a pernottare in assenza della madre, i genitori concordano che gradualmente, secondo le esigenze delle medesime, concorderanno il momento di decorrenza del pernotto ed i conseguenti giorni in cui le stesse trascorreranno la notte con il padre. 5) I genitori concorderanno di anno in anno, in base alle reciproche esigenze lavorative, gli eventuali periodi continuativi in cui le figlie resteranno con l'uno o con l'altro dei genitori durante
i periodi di vacanza invernali (avendo cura di alternare di anno in anno le festività centrali) così come quelli di vacanza estiva a decorrere dall'state 2025. Nella corrente estate 2024 le visite del padre alle figlie saranno regolamentate come sopra, senza alcun pernottamento. 6) Il sig. CP_1 corrisponderà alla IG.ra , anticipatamente, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile Pt_1
di Euro 700,00 ( 350 Euro per ciascuna delle figlie ) a titolo di contributo per il mantenimento delle minori. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT ai sensi di legge. I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie per figlie, individuate e disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria, di cui dichiarano di aver preso conoscenza. L'assegno unico per le figlie verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%. 7) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento. 8) Le parti dichiarano di aver come sopra definito ogni rispettiva pretesa connessa, conseguente o collegata al matrimonio e pertanto, con l'esatto adempimento delle prefate condizioni, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente. 9) I coniugi prestano assenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per le figlie minori. 10) Le spese della presente procedura vengono ripartite al 50% tra i coniugi”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7 agosto 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 8 settembre 2012 in Canelli (AT), optando con atto in data 1 febbraio 2014 per il regime della separazione dei beni. Dall'unione nascevano le figlie
IN, nata ad [...] in data [...] e , nata ad [...] in data [...]. Per_1
Le parti rappresentavano che il rapporto coniugale, in un primo tempo sereno, era andato deteriorandosi, e la convivenza era divenuta intollerabile. Di talché, i coniugi raggiungevano accordo per addivenire alla separazione consensuale. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione
2 della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, e risulta nell'interesse delle figlie minori IN e . Pertanto, Per_1
tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese di lite divise al 50 % tra i coniugi come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio in Canelli (AT), in data 8 settembre 2012 (Anno 2012 Parte 2 Serie A N.
8);
dà atto che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
la sig.ra continuerà ad abitare con le figlie l'alloggio, già casa coniugale, di sua Parte_1
proprietà, che viene ad essa assegnato con mobili e arredi che lo compongono;
affida le figlie minori in modo condiviso ai genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a giorni alternati, dalle 18,30 del pomeriggio fino alle 22 della sera, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Poiché le minori non sono abituate a pernottare in assenza della madre, i genitori concordano che gradualmente, secondo le esigenze delle medesime, concorderanno il momento di decorrenza del pernotto ed i conseguenti giorni in cui le stesse trascorreranno la notte con il padre;
dispone che i genitori concorderanno di anno in anno, in base alle reciproche esigenze lavorative, gli eventuali periodi continuativi in cui le figlie resteranno con l'uno o con l'altro dei genitori durante i periodi di vacanza invernali (avendo cura di alternare di anno in anno le festività
3 centrali) così come quelli di vacanza estiva a decorrere dall'estate 2025. Nella corrente estate
2024 le visite del padre alle figlie saranno regolamentate come sopra, senza alcun pernottamento;
dispone che il sig. corrisponderà alla IG.ra , anticipatamente, entro il giorno 15 di CP_1 Pt_1 ogni mese, l'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna delle figlie) a titolo di contributo per il mantenimento delle minori. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT ai sensi di legge. I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie per figlie, individuate e disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria, di cui dichiarano di aver preso conoscenza;
prende atto che l'assegno unico per le figlie verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%;
prende atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento;
dà atto che le parti dichiarano di aver definito ogni rispettiva pretesa connessa, conseguente o collegata al matrimonio e pertanto, con l'esatto adempimento delle prefate condizioni, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
dà atto che i coniugi prestano assenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per le figlie minori;
dà atto che le spese della presente procedura vengono ripartite al 50% tra i coniugi.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 13 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa IN Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. IN Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1847/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PESCE LUISA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. PESCE LUISA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) La sig.ra continuerà Parte_1 ad abitare con le figlie l'alloggio già casa coniugale, di sua proprietà, che viene ad essa assegnato con mobili e arredi che lo compongono. Danno atto le parti che il sig. ha già prelevato i CP_1
1 suoi effetti personali. 3) Le figlie minori restano affidate in modo condiviso ai genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre. 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a giorni alternati, dalle 18,30 del pomeriggio fino alle 22 della sera quando le riaccompagnerà presso
l'abitazione materna. Poiché' le minori non sono abituate a pernottare in assenza della madre, i genitori concordano che gradualmente, secondo le esigenze delle medesime, concorderanno il momento di decorrenza del pernotto ed i conseguenti giorni in cui le stesse trascorreranno la notte con il padre. 5) I genitori concorderanno di anno in anno, in base alle reciproche esigenze lavorative, gli eventuali periodi continuativi in cui le figlie resteranno con l'uno o con l'altro dei genitori durante
i periodi di vacanza invernali (avendo cura di alternare di anno in anno le festività centrali) così come quelli di vacanza estiva a decorrere dall'state 2025. Nella corrente estate 2024 le visite del padre alle figlie saranno regolamentate come sopra, senza alcun pernottamento. 6) Il sig. CP_1 corrisponderà alla IG.ra , anticipatamente, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile Pt_1
di Euro 700,00 ( 350 Euro per ciascuna delle figlie ) a titolo di contributo per il mantenimento delle minori. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT ai sensi di legge. I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie per figlie, individuate e disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria, di cui dichiarano di aver preso conoscenza. L'assegno unico per le figlie verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%. 7) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento. 8) Le parti dichiarano di aver come sopra definito ogni rispettiva pretesa connessa, conseguente o collegata al matrimonio e pertanto, con l'esatto adempimento delle prefate condizioni, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente. 9) I coniugi prestano assenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per le figlie minori. 10) Le spese della presente procedura vengono ripartite al 50% tra i coniugi”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7 agosto 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 8 settembre 2012 in Canelli (AT), optando con atto in data 1 febbraio 2014 per il regime della separazione dei beni. Dall'unione nascevano le figlie
IN, nata ad [...] in data [...] e , nata ad [...] in data [...]. Per_1
Le parti rappresentavano che il rapporto coniugale, in un primo tempo sereno, era andato deteriorandosi, e la convivenza era divenuta intollerabile. Di talché, i coniugi raggiungevano accordo per addivenire alla separazione consensuale. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione
2 della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, e risulta nell'interesse delle figlie minori IN e . Pertanto, Per_1
tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese di lite divise al 50 % tra i coniugi come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio in Canelli (AT), in data 8 settembre 2012 (Anno 2012 Parte 2 Serie A N.
8);
dà atto che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
la sig.ra continuerà ad abitare con le figlie l'alloggio, già casa coniugale, di sua Parte_1
proprietà, che viene ad essa assegnato con mobili e arredi che lo compongono;
affida le figlie minori in modo condiviso ai genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a giorni alternati, dalle 18,30 del pomeriggio fino alle 22 della sera, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Poiché le minori non sono abituate a pernottare in assenza della madre, i genitori concordano che gradualmente, secondo le esigenze delle medesime, concorderanno il momento di decorrenza del pernotto ed i conseguenti giorni in cui le stesse trascorreranno la notte con il padre;
dispone che i genitori concorderanno di anno in anno, in base alle reciproche esigenze lavorative, gli eventuali periodi continuativi in cui le figlie resteranno con l'uno o con l'altro dei genitori durante i periodi di vacanza invernali (avendo cura di alternare di anno in anno le festività
3 centrali) così come quelli di vacanza estiva a decorrere dall'estate 2025. Nella corrente estate
2024 le visite del padre alle figlie saranno regolamentate come sopra, senza alcun pernottamento;
dispone che il sig. corrisponderà alla IG.ra , anticipatamente, entro il giorno 15 di CP_1 Pt_1 ogni mese, l'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna delle figlie) a titolo di contributo per il mantenimento delle minori. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT ai sensi di legge. I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie per figlie, individuate e disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria, di cui dichiarano di aver preso conoscenza;
prende atto che l'assegno unico per le figlie verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%;
prende atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi è luogo a reciproca imposizione di assegno di mantenimento;
dà atto che le parti dichiarano di aver definito ogni rispettiva pretesa connessa, conseguente o collegata al matrimonio e pertanto, con l'esatto adempimento delle prefate condizioni, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
dà atto che i coniugi prestano assenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per le figlie minori;
dà atto che le spese della presente procedura vengono ripartite al 50% tra i coniugi.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 13 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa IN Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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