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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III-FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio telematica e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa, avente ad oggetto: “Divorzio – Scioglimento matrimonio”, proposta da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.06.1962, elettivamente domiciliata in EN, Via Dalmazia n. 27, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Molineris (C.F.: ) che la rappresenta e difende C.F._2 in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello
Nei confronti di
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
30.5.1972, elettivamente domiciliata in EN, via Fiume n. 18, presso lo studio dell'Avv. Andrea Carminati ( ), che lo rappresenta e difende in C.F._4 forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- -avverso - la sentenza n. 274/2025 pronunciata dal Tribunale di Savona, pubblicata il 28.4.2025 e notificata in data 29.5.2025.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante:
“Si insiste affinché l'Eccellentissima Corte di Appello, voglia, in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio, che qui si intendono per integralmente trascritti, riformare la sentenza del tribunale di Savona n. n. 274/2025 pubblicata il 28/04/2025 resa nel procedimento n. 2109/2024 R.G, e quindi:
1) rideterminare l'importo mensile del c.d. assegno divorzile da corrispondersi alla moglie, aumentandolo ad euro 1.200,00= per le ragioni di cui in premessa;
2) rideterminare l'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre SI CP_1 per i figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in Per_1 Per_2 euro 400,00= ciascuno oltre il riconoscimento del 100% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Savona 3) in ulteriore riforma della sentenza impugnata, si chiede la condanna dell'odierno appellato SI alla CP_1 rifusione e pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio, condannandolo altresì alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese diritti e onorari, di cui si chiede la liquidazione”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reictis, previe le declaratorie tutte del caso, rigettare l'appello proposto da , perché infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e conseguentemente: - diminuire il quantum dell'assegno divorzile dovuto dal CP_1 verso la ex moglie, per le motivazioni in parte espositiva;
-confermare la sentenza del Tribunale di Savona n. 274/2025 pubblicata in data 28.04.2025 relativamente alle statuizioni sul mantenimento dei figli e spese straordinarie Con vittoria di spese e competenze di causa”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in data 5.11.2024 citava in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1 di Savona la moglie al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio. A sostegno della propria domanda deduceva: che le parti contraevano matrimonio concordatario in Alassio in data 24.10.1998 e che dalla loro unione nascevano in Pietra Ligure i figli (15.1.2000) e (15.4.2005); che a causa di divergenze Per_1 Per_2 caratteriali e personali il ricorrente depositava ricorso instaurando il giudizio per la separazione davanti al Tribunale di Savona, giudizio che si concludeva con la sentenza n. 448/2024 la quale:
- pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- assegnava la casa coniugale alla moglie perché ci abitasse con i figli e Per_1 Per_3
;
[...]
- poneva a carico di a titolo di mantenimento per i figli la somma Controparte_1 mensile di € 400 ognuno, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal secondo anno;
- poneva a carico di in misura integrale le spese straordinarie sostenute Controparte_1 per i figli;
- poneva a carico di , a titolo di assegno di mantenimento coniuge la Controparte_1 somma mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di euro 1.200.
Il relativo appello è ancora pendente dinnanzi alla Corte d'Appello.
Affermava altresì che i coniugi non avevano più ripreso la convivenza, che erano passati due anni dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Savona e che era intenzionato a sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la SI . Pt_1
Il ricorrente passava quindi all'analisi delle situazione patrimoniale ed economica delle parti, rilevando che egli conduceva uno stabilimento balneare in Loano (“Bagni Souvenir”) attraverso la società Bagni Souvenir S.a.s. di cui era socio insieme al padre e che tale attività era l'unica fonte di reddito;
che la SI , invece, "ha sempre Pt_1 disdegnato qualsiasi tipo di attività lavorativa, ancorché nello stabilimento balneare, preferendo rimanere a casa, nonostante che l'impresa familiare rivesta natura stagionale e quindi l'impegno lavorativo si protrae per non più di sei mesi all'anno", e quanto sopra anche quando i figli erano autonomi e non necessitavano un costante accudimento.
Ciò comportava, a dire del ricorrente, una situazione di dipendenza economica della moglie nei confronti del marito e che, per quanto previsto dalla direttiva Bolkestein, la situazione economica e finanziaria della Società era incerta, essendo in dubbio la futura concessione stante l'approssimarsi del termine ultimo per la messa a gara delle concessioni balneari.
Il signor in ogni caso sosteneva che la propria situazione patrimoniale non gli CP_1 permettesse di far fronte al mantenimento del coniuge nella misura stabilita in sede di separazione e chiedeva quindi una riduzione dell'assegno divorzile.
2. Si costituiva in giudizio la SI , esponendo la propria versione dei fatti Parte_1 ed in particolare affermando che durante il matrimonio i coniugi avevano concordato che la SIa si dedicasse alla crescita ed educazione dei figli oltre che alla cura della Pt_1 casa, mentre il signor portava avanti l'attività familiare;
che la resistente in realtà, CP_1 contrariamente a quanto affermato da controparte, avrebbe voluto trovare un'occupazione anche all'interno dell'attività del marito ma che quest'ultimo l'avrebbe impedito asserendo che la SI non avrebbe goduto delle simpatie del suocero;
che, in realtà, tale Pt_1 rifiuto era dovuto al fatto che il marito avesse una relazione extraconiugale con la cuoca degli stabilimenti, la SI , diventata sua convivente;
che il ricorrente era Persona_4 perfettamente consapevole che la moglie si fosse sempre completamente affidata a lui per la gestione economica e patrimoniale della famiglia ed era anche consapevole che la moglie non aveva mai avuto accesso al conto corrente cointestato, né conosceva le password per l'accesso online, e che non aveva né bancomat né carta di credito per quel conto e, quindi sottolineava la totale dipendenza economica della stessa nei confronti del marito;
che era necessaria un'attenta valutazione della capacità patrimoniale e reddituale del ricorrente, chiedendo al Giudice di disporre indagini della Guardia di Finanza per accertare i redditi effettivi del marito;
che il ricorrente continuava a mantenere la residenza anagrafica nella casa coniugale, pur vivendo con un'altra persona, e che la sua condotta fosse moralmente riprovevole, in quanto non si occupava dei figli da dicembre 2023, mantenendo solo sporadici contatti telefonici;
che la casa coniugale andava assegnata alla resistente che avrebbe continuato a viverci con i figli, mentre il marito doveva spostare la propria residenza;
che il marito doveva farsi carico del pagamento del canone mensile di 800 euro per la casa e inoltre, si evidenziava che la moglie, di 62 anni, non avesse un reddito e non fosse in grado di cercare una nuova abitazione.
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, chiedeva un contributo mensile di almeno 500 euro per ciascun figlio, oltre al riconoscimento del 100% delle spese straordinarie. Sottolineava che il ricorrente non si occupava delle esigenze dei figli, non li incontrava né li ospitava mai, lasciando tutto il peso sulle spalle della madre. Per quanto riguarda invece l'assegno divorzile, chiedeva un importo di 1.200 euro mensili per la SIa , considerato che a 62 anni incontrava difficoltà a trovare un Pt_1 lavoro e non aveva redditi propri. Evidenziava anche la disparità reddituale tra i coniugi, che derivava dalle scelte familiari fatte durante il matrimonio, in cui la moglie aveva sacrificato le sue ambizioni professionali per dedicarsi alla famiglia, permettendo al marito di concentrarsi sull'impresa e sul suo arricchimento personale.
Infine, richiedeva un accertamento approfondito dei redditi del ricorrente tramite la Guardia di Finanza, a causa delle evidenti discrepanze tra il suo tenore di vita e il reddito dichiarato.
3. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Savona, tenuto conto non solo delle rispettive posizioni economiche delle parti, ma anche dell'età dei figli, dello svolgimento da parte almeno di di lavoretti stagionali e della assenza di frequentazione col padre, Per_1 considerate infine le nuove linee guida adottate dal Tribunale stesso rispetto alle spese straordinarie, poneva a carico di un contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli pari a 700,00 euro complessivi (Euro 300,00 per ed Euro 400,00per ). Per_1 Per_2
Quanto all'assegno divorzile, poneva l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere un assegno di euro 1000,00 a favore di , riconoscendo che "certamente Parte_1 Pt_1
, in costanza di matrimonio, si è presa cura della famiglia e della casa, consentendo
[...] al coniuge nei mesi di attività dello stabilimento balneare di esercitare la sua attività a tempo pieno, eventualmente anche risparmiando sui costi del personale da occupare.
Ella, tuttavia, non ha cessato di lavorare a causa ed in conseguenza del matrimonio, ma piuttosto - per sua stessa ammissione - per cause estranee alla nuova vita matrimoniale.
Non pare, inoltre, aver sopportato un particolare sacrificio delle sue ambizioni lavorative, avendo – per quanto consta – in precedenza svolto lavori non implicanti alcuna specializzazione e comunque di durata limitata nel tempo.
Sta di fatto che la donna, ormai prossima ai 63 anni, non ha altra entrata ad eccezione del contributo ad essa erogato dal per lei e per i figli. CP_1
Ella al momento sta frequentando un corso di formazione organizzato dal centro per
l'Impiego, ma non ha alcuna garanzia in ordine alla sua successiva occupazione."
4. Impugnava la suddetta sentenza la SI , sulla base di 3 motivi: Pt_1
1) "Erronea quantificazione del l'assegno c.d. divorzile a favore della SIa Pt_1
".
[...] Con il primo motivo l'appellante sosteneva di aver dimostrato la totale assenza di reddito in capo alla stessa;
che si era dedicata alla famiglia durante i 23 anni di matrimonio e che ora, a 63 anni, aveva difficoltà a reperire un lavoro;
che c'era assoluta disparità reddituale tra i coniugi;
che quindi le spettava l'assegno divorzile almeno in conformità a quanto stabilito nella sentenza di separazione, essendo trascorsi solo 5 mesi dalla stessa.
Ribadiva poi che per determinare l'importo dell'assegno divorzile, era necessario comparare le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, che nel caso in esame erano completamente diverse. Si doveva verificare se la parte richiedente fosse priva di mezzi adeguati o impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive, e accertare le cause della disuguaglianza economica tra i coniugi.
L'indagine a suo parere aveva fornito risposte chiare, poiché l'appellante era completamente priva di redditi, potendo fare affidamento unicamente sul mantenimento riconosciutole. Inoltre, non era contestato che, in base agli accordi familiari, l'appellante si fosse occupata per 23 anni della crescita dei figli, della loro cura e della gestione della casa, permettendo al marito di concentrarsi sullo sviluppo della propria attività. In sintesi, il contributo della moglie alla formazione del patrimonio familiare e personale del marito era stato fondamentale.
Era stato quindi per la SI “sorprendente” leggere nella sentenza impugnata che Pt_1
l'appellante non avesse cessato di lavorare a causa del matrimonio, ma per cause "estranee" alla nuova vita matrimoniale, nonostante fosse stato dichiarato che, solo cinque mesi dopo il matrimonio, la ricorrente aspettasse il primo figlio. Inoltre, si affermava che la moglie non avesse fatto particolari sacrifici lavorativi, avendo svolto lavori non specializzati in passato. Al contrario, l'appellante aveva dedicato la sua vita alla famiglia, rinunciando a qualsiasi ambizione personale per il bene della famiglia.
Deduceva che fosse irrilevante e quasi irrispettoso minimizzare l'apporto della moglie alla famiglia semplicemente perché, prima del matrimonio, non aveva un lavoro "specializzato". All'età di 36 anni, avrebbe avuto molte possibilità di crearsi una carriera, ma aveva scelto di dedicarsi completamente alla famiglia.
Alla luce di ciò, chiedeva la riforma parziale della sentenza impugnata, con l'aumento dell'assegno di mantenimento per l'appellante a 1.200 euro mensili, con rivalutazione
ISTAT, come previsto dalla legge.
2) "erronea quantificazione del mantenimento ordinario a favore dei figli non economicamente autosufficienti" Con il secondo motivo, la SI evidenziava che il resistente non vedeva né Pt_1 frequentava i figli da oltre un anno e mezzo e non si occupava delle loro necessità. Non li sosteneva nelle scelte importanti per la loro vita ed era completamente assente come genitore. L'unico segno della sua presenza era il riconoscimento del mantenimento, che l'appellante riteneva equo e corretto fissare a 800 euro mensili (400 euro per ciascun figlio), essendo i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. I figli studiavano entrambi: al Conservatorio con ottimi risultati, all'Università Per_2 Per_1 fuori sede, dove aveva ottenuto una borsa di studio che le permetteva di continuare gli studi e lavorava part-time in estate per non gravare troppo sulla madre.
Sosteneva l'appellante che durante le udienze, aveva trovato un “muro di gomma” di fronte a sé, poiché il resistente sembrava incurante delle esigenze dei figli, delle loro sensibilità e necessità, e indifferente ai bisogni della famiglia che per più di 20 anni aveva costituito il suo nucleo ma rilevava che non poteva ignorare tali esigenze anche dopo la fine del matrimonio. Il mantenimento dei figli, oltre ad essere un dovere giuridico, era considerato anche un dovere morale, che se trascurato, lasciava segni indelebili nella vita dei figli.
Per tali motivi, insisteva affinché il mantenimento per i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, fosse confermato a 400 euro per ciascuno e si ribadiva che le spese straordinarie dovessero essere interamente a carico del padre, sottolineando che tali importi erano stati richiesti anche dallo stesso resistente in sede di ricorso per il divorzio.
3) "erronea condanna al pagamento delle spese di lite"
Con il terzo motivo rilevava l'appellante che il procedimento di divorzio era scaturito dalla mancata volontà del marito di raggiungere un accordo consensuale, nonostante fosse stato promosso e sostenuto dalla stessa SI . Il marito, infatti, aveva convenuto in Pt_1 causa la moglie dopo soli cinque mesi dalla sentenza di separazione, rifiutando ripetutamente ogni proposta conciliativa da parte della SI per arrivare a un divorzio congiunto. Il Tribunale, pur avendo evidenziato l'alto tenore di vita del resistente e la sua elevata disponibilità economica, e al contrario la condizione di totale mancanza di reddito della ricorrente, aveva ingiustificatamente deciso di compensare le spese tra le parti, nonostante fosse chiaro che l'appellante non avrebbe avuto le capacità economiche per farvi fronte.
Sosteneva che il potere discrezionale del giudice nell'esercitare la compensazione delle spese non fosse stato esercitato correttamente, visto che esistevano gravi motivi che giustificavano la condanna alle spese a carico del resistente. In particolare, si citava la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, che affermava che la compensazione delle spese di lite potesse avvenire solo in circostanze particolari, come quelle del caso in esame, dove il comportamento del resistente aveva reso necessaria l'attività del giudice e causato le spese.
Pertanto, l'appellante chiedeva in parziale riforma della sentenza impugnata che il marito fosse condannato al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio, nonché alla refusione delle spese legali dei successivi gradi di giudizio.
5. Si costituiva in giudizio il signor , sostenendo quanto segue: CP_1
In punto quantum dell'assegno divorzile, evidenziava di aver sempre contestato l'assunto di controparte secondo cui la stessa non aveva reddito in quanto si era occupata della famiglia in accordo con il resistente, e che quanto dedotto dalla SI fosse Pt_1 in contrasto con quanto risultava delle dichiarazioni delle parti in sede di comparizione personale, ove emerge che l'appellante aveva lavorato e che solo poco prima del matrimonio si era volontariamente e liberamente ritirata dal lavoro, scegliendo di fare la casalinga.
Deduceva poi che l'apporto pratico della moglie alla vita familiare era limitato, in quanto lui "portava i figli agli allenamenti sportivi, faceva la spesa, pagava le utenze, si preoccupava degli incombenti previdenziali e fiscali, nonostante l'intestazione a due nomi del conto corrente, su cui entrambi potevano operare"
Relativamente poi a quanto affermato dalla moglie circa la difficoltà della stessa a reperire un lavoro in ragione dell'età, pone in evidenza che la SI non ha mai provato di Pt_1 essersi attivata per reperire una soluzione lavorativa.
Rilevava che la natura dell'assegno divorzile, diversa da quello previsto in sede di separazione, richiedeva un accertamento su vari aspetti.
*Impossibilità di procurarsi mezzi di sussistenza: la SI non era inabile al lavoro e non aveva fornito prove concrete di essersi attivata per trovare un'occupazione. Pertanto, il suo stato di inoccupazione era dovuto alla sua volontà di rimanere tale.
*Inadeguatezza dei mezzi di sussistenza per ragioni oggettive: l'età anagrafica della SI non rappresentava un ostacolo per cercare lavori part-time o stagionali, considerando il suo curriculum scolastico e professionale. *Condizioni economiche e patrimoniali delle parti: il marito aveva un reddito medio di 2.500 euro al mese, destinando 1.700 euro per il mantenimento e l'assegno divorzile, oltre alle spese straordinarie dei figli. Dopo questi pagamenti, poco restava per lui stesso, il che rendeva difficile un ulteriore aumento dell'assegno senza metterlo in una condizione di indigenza.
*Contributo dei coniugi alla formazione del patrimonio comune: la SI non aveva mai offerto un contributo significativo all'attività di famiglia del marito, che si occupava da solo degli aspetti pratici della vita familiare. L'apporto economico del marito era stato determinante per il benessere familiare.
*Sacrificio delle proprie aspirazioni personali: la SI aveva deciso di ritirarsi dal lavoro già prima del matrimonio e aveva continuato con lo stesso atteggiamento fino al divorzio. Non aveva mai cercato un'occupazione nemmeno quando i figli erano diventati autosufficienti.
*Situazione abitativa: la SI viveva in una villa di quattro piani con un canone di affitto di 800 euro al mese. Nonostante i figli fossero ormai universitari e poco presenti in casa, non aveva cercato un'abitazione più adatta alla sua situazione economica, chiedendo invece un aumento dell'assegno divorzile.
Sottolineava altresì che le indagini tributarie non avevano evidenziato alcun reddito non dichiarato del marito, né un tenore di vita elevato che giustificasse una richiesta di aumento dell'assegno. Il reddito medio del marito, dopo il pagamento dell'assegno e delle spese straordinarie, era insufficiente per coprire le sue necessità quotidiane.
Trattava poi della gestione delle somme dell'assegno, facendo emergere che la SI aveva dichiarato di non aver utilizzato le somme dell'assegno divorzile se non per un pagamento occasionale relativo a una tassa scolastica per uno dei figli, lasciando quindi i soldi inutilizzati sul conto corrente invece di destinarli ai bisogni quotidiani dei figli.
Alla luce di queste considerazioni, riteneva che le richieste della SI fossero Pt_1 infondate sia in fatto che in diritto. Pertanto, si chiedeva di ridurre l'importo dell'assegno divorzile rispetto a quanto stabilito dal Giudice di primo grado.
In punto quantum del mantenimento a favore dei figli, sosteneva che, tenendo anche conto della situazione della primogenita, la quale lavorava stagionalmente e aveva limitata capacità reddituale, la previsione della sentenza di primo grado fosse congrua e che imporre allo stesso appellato una contribuzione maggiore sarebbe equivalso a ridurlo in povertà. Inoltre, ricordava che essendo stato posto in capo a lui anche il 100% delle spese straordinarie per i figli, le stesse, con il vigente protocollo adottato dal Tribunale di Savona, che aveva ampliato il genus delle spese straordinarie, gravavano in modo ancor più incisivo sul padre obbligato.
Deduceva poi che in base agli articoli 147 e 148 del codice civile, che stabilivano l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli con le proprie risorse, anche potenziali, un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli da parte del padre sarebbe stato non solo contrario alla normativa, ma anche alla prassi giurisprudenziale consolidata. Anche se l'appellante aveva richiesto inizialmente un mantenimento di 400 euro mensili per ciascun figlio, la sentenza di primo grado, a suo parere, aveva tenuto conto di una riduzione dell'importo dovuto per il mantenimento della ex moglie e dell'obbligo di suddividere equamente con l'altro genitore le spese straordinarie per i figli.
La sentenza impugnata aveva analizzato in modo accurato le risorse economiche dell'obbligato e aveva stabilito l'importo del mantenimento anche tenendo conto che il padre si facesse carico per intero delle spese straordinarie. Inoltre, rilevava che il nuovo protocollo adottato dal Tribunale di Savona prevedeva un importo maggiore per tali spese rispetto a quello precedente, concordato al momento della separazione.
Chiedeva quindi la conferma dell'importo del mantenimento dei figli così come stabilito dalla sentenza di primo grado.
In punto condanna alle spese, in primo grado, della SI , il signor Pt_1 CP_1 rilevava che a fronte del reiterato diniego da parte dell'odierna appellante ad una soluzione conciliativa e l'opposizione a valutare la proposta del Giudice, senza aver addotto circostanze e prove nuove, tali da fondare il suo rifiuto immotivato, il Tribunale di prime cure, in applicazione del principio della soccombenza aveva condannato la stessa SI
Pt_1
alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'odierno appellato, il quale aveva immediatamente accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore, con spirito transattivo.
6.Depositate le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza di discussione del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*** 7. L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
Quanto al primo motivo, giova brevemente ricordare in linea generale che in punto assegno divorzile, è sempre stato chiaro in diritto che la valutazione circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 l. 898/1970 debba essere del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.
E' stato infatti sempre principio generale e pacifico, almeno fino agli arresti della Suprema Corte del maggio 2017, che l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 l. 898/1970 ha natura assistenziale e la sua concessione presupponeva l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante - da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui disponga - a mantenere un tenore di vita non dissimile a quello avuto in costanza di matrimonio: in altre parole, la finalità dell'assegno divorzile, era stata da sempre individuata in quella di evitare che, in conseguenza del divorzio, il coniuge istante subisse un apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche e differiva con tutta evidenza dal contributo di mantenimento previsto in separazione finalizzato, invece, a riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi . Ed è stato da sempre affermato dalla Suprema Corte che al fine di acquisire il diritto all'assegno divorzile, il richiedente era gravato da un duplice onere probatorio: egli doveva, infatti, fornire la prova non solo di non godere di redditi adeguati alle proprie necessità, ma anche di non essere in grado di procurarsi i detti mezzi per ragioni oggettive non imputabili alla sua volontà o alla sua inerzia sicché è sempre stato a carico del coniuge istante l'onere di provare e dimostrare con idonei mezzi di prova, per quanto concerne l'an debeatur, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne fosse conseguito per effetto del divorzio, mentre per quanto riguarda il quantum egli doveva provare le diverse circostanze idonee ad influire sulla sua determinazione. Tali principi generali erano stati ribaditi ancora dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 11490 del 1990, in un'ottica di ancor forte necessità, all'epoca, di contemperamento dell'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio con quella di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dall'esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma: esigenza che tuttavia si è molto attenuata negli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto-responsabilità, nonché luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. In effetti, già significativa di questo nuovo approdo sociale, è stata l'altrettanto nota pronuncia della Suprema Corte che ha affermato il nuovo principio, del tutto condiviso da questo Collegio, a mente del quale “L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (Così Corte Cass., 3.4.2015, n. 6855). La ormai nota sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 del 10 maggio 2017 era, ancora, andata oltre, affermando, in estrema sintesi, in primo luogo che il parametro del “tenore di vita” induceva una indebita commistione tra le predette due “fasi” del giudizio e tra i relativi accertamenti, affermando, per la prima volta, il principio a mente del quale “nel giudizio sullo an debeatur non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno successivamente al divorzio ed introducendo quindi la necessità di individuare un parametro diverso: parametro che nella predetta decisione veniva individuato nel
“raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente, tanto che se è accertato che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”. Il tutto facendo leva su altro principio, desunto e desumibile anche dal contesto giuridico europeo, ritenuto applicabile dalla Suprema Corte anche in tema di divorzio e cioè su quello di “auto-responsabilità”, ciò “in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persone ed implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi - irrilevante sul piano giuridico, se consapevole o no-, delle relative conseguenze anche economiche”. Ed i principali
“indici” per accertare, sempre nella fase di giudizio sull' an debeatur, la sussistenza o no dell' “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio erano stati individuati nella predetta decisione: nel possesso di redditi di qualsiasi specie, nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, nelle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo, e nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Infine, come noto, sono intervenute, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n. 18287 dell'11.7.2018 che hanno fornito ulteriori elementi/parametri di valutazione a cui deve attenersi il Giudice di merito nelle decisioni aventi appunto ad oggetto il riconoscimento o meno dell'assegno divorzile che, in estrema sintesi, quanto alla natura dell'assegno divorzile rilevano come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo quindi di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Tale scelta interpretativa, consente dunque al Giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “monadi senza passato” (così Trib. Roma il 26.9.2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Per applicare tali principi occorre prendere le mosse secondo la decisione in esame dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice: ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà quindi valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca, come si è visto, alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio. Ma compiuto tale accertamento dovrà essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante. E' infatti di immediata evidenza, come già evidenziato da diversi Giudici di merito, che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione della sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”. Anche successivamente alle più volte citate Sezioni Unite, è stato infine nuovamente evidenziato che, in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, deve ritenersi assegnata al contributo in questione la finalità di assicurare non già l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo da lui fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cass. 9.8.2019, n. 21234; Cass. 28.2.2020, n. 5603, richiamate da SS.UU. Cass. 31.3.2021, n. 9004).
Con particolare riferimento all'onere della prova, assume infine fondamentale rilievo l'altra pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera (Così, ancor più di recente Cass. 4.10.2023, n. 27945).
8. Premesso quanto sopra, questa Corte ritiene che, sotto il profilo dell'an debeatur, nel caso in esame sia indiscutibile che un assegno divorzile debba essere riconosciuto a favore della SI appellante. Tale conclusione trova fondamento nell'esistenza di tutti i presupposti necessari per la sua assegnazione, come evidenziato nei punti che seguono:
- la durata del matrimonio, che nella fattispecie in oggetto si è protratta per oltre vent'anni, periodo che, secondo consolidata giurisprudenza, implica una necessaria valutazione della disuguaglianza economica tra i coniugi derivante dal lungo vincolo coniugale e dal contributo non patrimoniale fornito da uno dei coniugi, in particolare nella gestione della famiglia;
- il riconoscimento da parte dell'appellato, come risulta anche dalla sentenza di primo grado, circa il ruolo ricoperto dalla ex moglie durante il matrimonio, ovvero quello riguardante la gestione della casa e dei figli;
- che attualmente l'appellante ha 63 anni, un dato che rende oggettivamente difficile il suo reinserimento nel mondo del lavoro. A questa età, infatti, è comprensibile l'impossibilità di raggiungere un'autosufficienza economica, sia per le difficoltà di riqualificazione professionale che per le limitate opportunità di impiego disponibili;
- la sperequazione economica tra i coniugi, in quanto l'appellante risulta essere disoccupata e priva di altre fonti di reddito, se non quello che l'ex marito le fornisce a titolo di mantenimento. Al contrario quest'ultimo è socio accomandatario al 69,8% della società
“Bagni Souvenir S.a.s.” la quale gestisce gli omonimi stabilimenti balneari siti a Loano, situazione che denota una condizione economica decisamente più favorevole rispetto a quella di controparte.
Una volta stabilito che all'appellante spetta un assegno divorzile, occorre ora procedere alla determinazione dell'importo. A tal proposito, si ritiene necessario fare le seguenti considerazioni.
9. Compito di questa Corte è quello di fissare l'importo dell'assegno divorzile in modo congruo e adeguato, tenendo conto non solo delle condizioni economiche delle parti, ma anche degli aspetti specifici emersi durante il giudizio.
Sul punto pare necessario ricordare che dalle indagini tributarie svolte in primo grado relative al signor , era emersa la presenza di movimenti finanziari sospetti ed era CP_1 stato rilevato, soprattutto, che lo stesso non avesse un conto personale, ma che agisse, anche per scopi personali, sul conto intestato alla società. Tale circostanza è stata giudicata indice di una gestione poco trasparente delle sue finanze.
Inoltre, il Tribunale aveva osservato che per gli anni 2020-2021, la documentazione reddituale dell'originario attore “paiono scarsamente attendibili, in quanto i redditi denunciati risultano irrisori ed incompatibili con la stessa sopravvivenza del nucleo familiare”, mentre per gli anni 2022 e 2023 affermava che “non paiono esservi indici sintomatici dell'esistenza di redditi non dichiarati.”.
Ecco, analizzando lo stato attuale, considerando la somma complessiva che il signor deve sborsare mensilmente in raffronto con le entrate risultati dalla CP_1 documentazione in atti, e tenuto conto anche dell'entità dell'attività di cui quest'ultimo è titolare, il giudizio di non attendibilità circa la sua situazione reddituale sembra tornare, potendosi presumere che le entrate mensili effettive siano superiori rispetto a quanto emerso. Ritiene quindi questa Corte di accogliere il primo motivo di appello stabilendo l'obbligo di parte appellata di corrispondere all'appellante euro 1200,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Infine, l'argomento sollevato dall'appellato, secondo cui la SI , la quale Pt_1 continua a pagare una cifra pari ad euro 800 mensili a titolo di canone locatizio, potrebbe ridurre le sue spese trasferendosi in un'abitazione meno onerosa, non coglie nel segno.
Infatti, parte appellante sta tuttora vivendo nell'ex casa coniugale, un immobile che riveste un valore affettivo significativo, in particolare per il legame che essa ha con i figli, che, come risulta agli atti, non intrattengono praticamente alcun rapporto con il padre: pertanto, la permanenza nell'ex abitazione coniugale è da considerarsi dovuta alla necessità di tutelare il valore affettivo che la stessa ha per e e di conseguenza non si Per_1 Per_2 può ritenere che l'appellante debba essere costretta a trasferirsi.
10 Il secondo motivo non appare invece non meritevole di accoglimento.
Il ragionamento del giudice di primo grado, infatti, non solo appare corretto e privo di censure, ma si ritiene altresì connotato da particolare precisione e cura nell'esame della situazione fattuale: appare infatti incensurabile la distinzione compiuta rispetto ai due figli, che ha tenuto conto, giustamente, della diversa condizione nella quale gli stessi versano.
Appare del tutto lineare prevedere, quale contributo al mantenimento per una Per_1 somma leggermente inferiore rispetto a quella prevista per , tenuto conto: Per_2
- che la prima svolge lavori stagionali e quindi ha delle entrate, seppur modeste;
- della differenza di età e anche dell'età in sé di di anni 25, così rinvenendo nella Per_1 previsione del Tribunale anche una sorta di incentivo autoresponsabilizzante.
11. Circa il terzo motivo, relativo alle spese, è da condividere il ragionamento del giudice di prime cure, il quale ha evidenziato l'atteggiamento persistente della SI nel Pt_1 rifiutarsi di aderire alla proposta conciliativa formulata dallo stesso Giudice relatore, confermandosi quindi la soggezione delle spese di primo grado al principio della soccombenza e, di conseguenza, la condanna al pagamento delle stesse in capo all'odierna appellante.
12. Si accoglie invece parzialmente la doglianza relativamente alle spese del presente grado di giudizio, rispetto alle quali appaiono sussistere giusti motivi, da individuarsi nella natura della causa e nel solo parziale accoglimento dell'appello, per stabilirne in questa sede la compensazione.
P.Q.M.
- Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla SI avverso la sentenza Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Savona il 22.4.2025 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa,
- Pone a carico di a titolo di assegno divorzile da corrispondere, entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, a , un contributo pari a 1.200,00 euro, annualmente Parte_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, con effetto dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado,
- Conferma per il resto la sentenza appellata,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Genova, il giorno 13.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Franco Davini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III-FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio telematica e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa, avente ad oggetto: “Divorzio – Scioglimento matrimonio”, proposta da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.06.1962, elettivamente domiciliata in EN, Via Dalmazia n. 27, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Molineris (C.F.: ) che la rappresenta e difende C.F._2 in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello
Nei confronti di
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
30.5.1972, elettivamente domiciliata in EN, via Fiume n. 18, presso lo studio dell'Avv. Andrea Carminati ( ), che lo rappresenta e difende in C.F._4 forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- -avverso - la sentenza n. 274/2025 pronunciata dal Tribunale di Savona, pubblicata il 28.4.2025 e notificata in data 29.5.2025.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante:
“Si insiste affinché l'Eccellentissima Corte di Appello, voglia, in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio, che qui si intendono per integralmente trascritti, riformare la sentenza del tribunale di Savona n. n. 274/2025 pubblicata il 28/04/2025 resa nel procedimento n. 2109/2024 R.G, e quindi:
1) rideterminare l'importo mensile del c.d. assegno divorzile da corrispondersi alla moglie, aumentandolo ad euro 1.200,00= per le ragioni di cui in premessa;
2) rideterminare l'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre SI CP_1 per i figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in Per_1 Per_2 euro 400,00= ciascuno oltre il riconoscimento del 100% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Savona 3) in ulteriore riforma della sentenza impugnata, si chiede la condanna dell'odierno appellato SI alla CP_1 rifusione e pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio, condannandolo altresì alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese diritti e onorari, di cui si chiede la liquidazione”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reictis, previe le declaratorie tutte del caso, rigettare l'appello proposto da , perché infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e conseguentemente: - diminuire il quantum dell'assegno divorzile dovuto dal CP_1 verso la ex moglie, per le motivazioni in parte espositiva;
-confermare la sentenza del Tribunale di Savona n. 274/2025 pubblicata in data 28.04.2025 relativamente alle statuizioni sul mantenimento dei figli e spese straordinarie Con vittoria di spese e competenze di causa”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in data 5.11.2024 citava in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1 di Savona la moglie al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio. A sostegno della propria domanda deduceva: che le parti contraevano matrimonio concordatario in Alassio in data 24.10.1998 e che dalla loro unione nascevano in Pietra Ligure i figli (15.1.2000) e (15.4.2005); che a causa di divergenze Per_1 Per_2 caratteriali e personali il ricorrente depositava ricorso instaurando il giudizio per la separazione davanti al Tribunale di Savona, giudizio che si concludeva con la sentenza n. 448/2024 la quale:
- pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- assegnava la casa coniugale alla moglie perché ci abitasse con i figli e Per_1 Per_3
;
[...]
- poneva a carico di a titolo di mantenimento per i figli la somma Controparte_1 mensile di € 400 ognuno, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal secondo anno;
- poneva a carico di in misura integrale le spese straordinarie sostenute Controparte_1 per i figli;
- poneva a carico di , a titolo di assegno di mantenimento coniuge la Controparte_1 somma mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di euro 1.200.
Il relativo appello è ancora pendente dinnanzi alla Corte d'Appello.
Affermava altresì che i coniugi non avevano più ripreso la convivenza, che erano passati due anni dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Savona e che era intenzionato a sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la SI . Pt_1
Il ricorrente passava quindi all'analisi delle situazione patrimoniale ed economica delle parti, rilevando che egli conduceva uno stabilimento balneare in Loano (“Bagni Souvenir”) attraverso la società Bagni Souvenir S.a.s. di cui era socio insieme al padre e che tale attività era l'unica fonte di reddito;
che la SI , invece, "ha sempre Pt_1 disdegnato qualsiasi tipo di attività lavorativa, ancorché nello stabilimento balneare, preferendo rimanere a casa, nonostante che l'impresa familiare rivesta natura stagionale e quindi l'impegno lavorativo si protrae per non più di sei mesi all'anno", e quanto sopra anche quando i figli erano autonomi e non necessitavano un costante accudimento.
Ciò comportava, a dire del ricorrente, una situazione di dipendenza economica della moglie nei confronti del marito e che, per quanto previsto dalla direttiva Bolkestein, la situazione economica e finanziaria della Società era incerta, essendo in dubbio la futura concessione stante l'approssimarsi del termine ultimo per la messa a gara delle concessioni balneari.
Il signor in ogni caso sosteneva che la propria situazione patrimoniale non gli CP_1 permettesse di far fronte al mantenimento del coniuge nella misura stabilita in sede di separazione e chiedeva quindi una riduzione dell'assegno divorzile.
2. Si costituiva in giudizio la SI , esponendo la propria versione dei fatti Parte_1 ed in particolare affermando che durante il matrimonio i coniugi avevano concordato che la SIa si dedicasse alla crescita ed educazione dei figli oltre che alla cura della Pt_1 casa, mentre il signor portava avanti l'attività familiare;
che la resistente in realtà, CP_1 contrariamente a quanto affermato da controparte, avrebbe voluto trovare un'occupazione anche all'interno dell'attività del marito ma che quest'ultimo l'avrebbe impedito asserendo che la SI non avrebbe goduto delle simpatie del suocero;
che, in realtà, tale Pt_1 rifiuto era dovuto al fatto che il marito avesse una relazione extraconiugale con la cuoca degli stabilimenti, la SI , diventata sua convivente;
che il ricorrente era Persona_4 perfettamente consapevole che la moglie si fosse sempre completamente affidata a lui per la gestione economica e patrimoniale della famiglia ed era anche consapevole che la moglie non aveva mai avuto accesso al conto corrente cointestato, né conosceva le password per l'accesso online, e che non aveva né bancomat né carta di credito per quel conto e, quindi sottolineava la totale dipendenza economica della stessa nei confronti del marito;
che era necessaria un'attenta valutazione della capacità patrimoniale e reddituale del ricorrente, chiedendo al Giudice di disporre indagini della Guardia di Finanza per accertare i redditi effettivi del marito;
che il ricorrente continuava a mantenere la residenza anagrafica nella casa coniugale, pur vivendo con un'altra persona, e che la sua condotta fosse moralmente riprovevole, in quanto non si occupava dei figli da dicembre 2023, mantenendo solo sporadici contatti telefonici;
che la casa coniugale andava assegnata alla resistente che avrebbe continuato a viverci con i figli, mentre il marito doveva spostare la propria residenza;
che il marito doveva farsi carico del pagamento del canone mensile di 800 euro per la casa e inoltre, si evidenziava che la moglie, di 62 anni, non avesse un reddito e non fosse in grado di cercare una nuova abitazione.
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, chiedeva un contributo mensile di almeno 500 euro per ciascun figlio, oltre al riconoscimento del 100% delle spese straordinarie. Sottolineava che il ricorrente non si occupava delle esigenze dei figli, non li incontrava né li ospitava mai, lasciando tutto il peso sulle spalle della madre. Per quanto riguarda invece l'assegno divorzile, chiedeva un importo di 1.200 euro mensili per la SIa , considerato che a 62 anni incontrava difficoltà a trovare un Pt_1 lavoro e non aveva redditi propri. Evidenziava anche la disparità reddituale tra i coniugi, che derivava dalle scelte familiari fatte durante il matrimonio, in cui la moglie aveva sacrificato le sue ambizioni professionali per dedicarsi alla famiglia, permettendo al marito di concentrarsi sull'impresa e sul suo arricchimento personale.
Infine, richiedeva un accertamento approfondito dei redditi del ricorrente tramite la Guardia di Finanza, a causa delle evidenti discrepanze tra il suo tenore di vita e il reddito dichiarato.
3. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Savona, tenuto conto non solo delle rispettive posizioni economiche delle parti, ma anche dell'età dei figli, dello svolgimento da parte almeno di di lavoretti stagionali e della assenza di frequentazione col padre, Per_1 considerate infine le nuove linee guida adottate dal Tribunale stesso rispetto alle spese straordinarie, poneva a carico di un contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli pari a 700,00 euro complessivi (Euro 300,00 per ed Euro 400,00per ). Per_1 Per_2
Quanto all'assegno divorzile, poneva l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere un assegno di euro 1000,00 a favore di , riconoscendo che "certamente Parte_1 Pt_1
, in costanza di matrimonio, si è presa cura della famiglia e della casa, consentendo
[...] al coniuge nei mesi di attività dello stabilimento balneare di esercitare la sua attività a tempo pieno, eventualmente anche risparmiando sui costi del personale da occupare.
Ella, tuttavia, non ha cessato di lavorare a causa ed in conseguenza del matrimonio, ma piuttosto - per sua stessa ammissione - per cause estranee alla nuova vita matrimoniale.
Non pare, inoltre, aver sopportato un particolare sacrificio delle sue ambizioni lavorative, avendo – per quanto consta – in precedenza svolto lavori non implicanti alcuna specializzazione e comunque di durata limitata nel tempo.
Sta di fatto che la donna, ormai prossima ai 63 anni, non ha altra entrata ad eccezione del contributo ad essa erogato dal per lei e per i figli. CP_1
Ella al momento sta frequentando un corso di formazione organizzato dal centro per
l'Impiego, ma non ha alcuna garanzia in ordine alla sua successiva occupazione."
4. Impugnava la suddetta sentenza la SI , sulla base di 3 motivi: Pt_1
1) "Erronea quantificazione del l'assegno c.d. divorzile a favore della SIa Pt_1
".
[...] Con il primo motivo l'appellante sosteneva di aver dimostrato la totale assenza di reddito in capo alla stessa;
che si era dedicata alla famiglia durante i 23 anni di matrimonio e che ora, a 63 anni, aveva difficoltà a reperire un lavoro;
che c'era assoluta disparità reddituale tra i coniugi;
che quindi le spettava l'assegno divorzile almeno in conformità a quanto stabilito nella sentenza di separazione, essendo trascorsi solo 5 mesi dalla stessa.
Ribadiva poi che per determinare l'importo dell'assegno divorzile, era necessario comparare le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, che nel caso in esame erano completamente diverse. Si doveva verificare se la parte richiedente fosse priva di mezzi adeguati o impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive, e accertare le cause della disuguaglianza economica tra i coniugi.
L'indagine a suo parere aveva fornito risposte chiare, poiché l'appellante era completamente priva di redditi, potendo fare affidamento unicamente sul mantenimento riconosciutole. Inoltre, non era contestato che, in base agli accordi familiari, l'appellante si fosse occupata per 23 anni della crescita dei figli, della loro cura e della gestione della casa, permettendo al marito di concentrarsi sullo sviluppo della propria attività. In sintesi, il contributo della moglie alla formazione del patrimonio familiare e personale del marito era stato fondamentale.
Era stato quindi per la SI “sorprendente” leggere nella sentenza impugnata che Pt_1
l'appellante non avesse cessato di lavorare a causa del matrimonio, ma per cause "estranee" alla nuova vita matrimoniale, nonostante fosse stato dichiarato che, solo cinque mesi dopo il matrimonio, la ricorrente aspettasse il primo figlio. Inoltre, si affermava che la moglie non avesse fatto particolari sacrifici lavorativi, avendo svolto lavori non specializzati in passato. Al contrario, l'appellante aveva dedicato la sua vita alla famiglia, rinunciando a qualsiasi ambizione personale per il bene della famiglia.
Deduceva che fosse irrilevante e quasi irrispettoso minimizzare l'apporto della moglie alla famiglia semplicemente perché, prima del matrimonio, non aveva un lavoro "specializzato". All'età di 36 anni, avrebbe avuto molte possibilità di crearsi una carriera, ma aveva scelto di dedicarsi completamente alla famiglia.
Alla luce di ciò, chiedeva la riforma parziale della sentenza impugnata, con l'aumento dell'assegno di mantenimento per l'appellante a 1.200 euro mensili, con rivalutazione
ISTAT, come previsto dalla legge.
2) "erronea quantificazione del mantenimento ordinario a favore dei figli non economicamente autosufficienti" Con il secondo motivo, la SI evidenziava che il resistente non vedeva né Pt_1 frequentava i figli da oltre un anno e mezzo e non si occupava delle loro necessità. Non li sosteneva nelle scelte importanti per la loro vita ed era completamente assente come genitore. L'unico segno della sua presenza era il riconoscimento del mantenimento, che l'appellante riteneva equo e corretto fissare a 800 euro mensili (400 euro per ciascun figlio), essendo i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. I figli studiavano entrambi: al Conservatorio con ottimi risultati, all'Università Per_2 Per_1 fuori sede, dove aveva ottenuto una borsa di studio che le permetteva di continuare gli studi e lavorava part-time in estate per non gravare troppo sulla madre.
Sosteneva l'appellante che durante le udienze, aveva trovato un “muro di gomma” di fronte a sé, poiché il resistente sembrava incurante delle esigenze dei figli, delle loro sensibilità e necessità, e indifferente ai bisogni della famiglia che per più di 20 anni aveva costituito il suo nucleo ma rilevava che non poteva ignorare tali esigenze anche dopo la fine del matrimonio. Il mantenimento dei figli, oltre ad essere un dovere giuridico, era considerato anche un dovere morale, che se trascurato, lasciava segni indelebili nella vita dei figli.
Per tali motivi, insisteva affinché il mantenimento per i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, fosse confermato a 400 euro per ciascuno e si ribadiva che le spese straordinarie dovessero essere interamente a carico del padre, sottolineando che tali importi erano stati richiesti anche dallo stesso resistente in sede di ricorso per il divorzio.
3) "erronea condanna al pagamento delle spese di lite"
Con il terzo motivo rilevava l'appellante che il procedimento di divorzio era scaturito dalla mancata volontà del marito di raggiungere un accordo consensuale, nonostante fosse stato promosso e sostenuto dalla stessa SI . Il marito, infatti, aveva convenuto in Pt_1 causa la moglie dopo soli cinque mesi dalla sentenza di separazione, rifiutando ripetutamente ogni proposta conciliativa da parte della SI per arrivare a un divorzio congiunto. Il Tribunale, pur avendo evidenziato l'alto tenore di vita del resistente e la sua elevata disponibilità economica, e al contrario la condizione di totale mancanza di reddito della ricorrente, aveva ingiustificatamente deciso di compensare le spese tra le parti, nonostante fosse chiaro che l'appellante non avrebbe avuto le capacità economiche per farvi fronte.
Sosteneva che il potere discrezionale del giudice nell'esercitare la compensazione delle spese non fosse stato esercitato correttamente, visto che esistevano gravi motivi che giustificavano la condanna alle spese a carico del resistente. In particolare, si citava la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, che affermava che la compensazione delle spese di lite potesse avvenire solo in circostanze particolari, come quelle del caso in esame, dove il comportamento del resistente aveva reso necessaria l'attività del giudice e causato le spese.
Pertanto, l'appellante chiedeva in parziale riforma della sentenza impugnata che il marito fosse condannato al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio, nonché alla refusione delle spese legali dei successivi gradi di giudizio.
5. Si costituiva in giudizio il signor , sostenendo quanto segue: CP_1
In punto quantum dell'assegno divorzile, evidenziava di aver sempre contestato l'assunto di controparte secondo cui la stessa non aveva reddito in quanto si era occupata della famiglia in accordo con il resistente, e che quanto dedotto dalla SI fosse Pt_1 in contrasto con quanto risultava delle dichiarazioni delle parti in sede di comparizione personale, ove emerge che l'appellante aveva lavorato e che solo poco prima del matrimonio si era volontariamente e liberamente ritirata dal lavoro, scegliendo di fare la casalinga.
Deduceva poi che l'apporto pratico della moglie alla vita familiare era limitato, in quanto lui "portava i figli agli allenamenti sportivi, faceva la spesa, pagava le utenze, si preoccupava degli incombenti previdenziali e fiscali, nonostante l'intestazione a due nomi del conto corrente, su cui entrambi potevano operare"
Relativamente poi a quanto affermato dalla moglie circa la difficoltà della stessa a reperire un lavoro in ragione dell'età, pone in evidenza che la SI non ha mai provato di Pt_1 essersi attivata per reperire una soluzione lavorativa.
Rilevava che la natura dell'assegno divorzile, diversa da quello previsto in sede di separazione, richiedeva un accertamento su vari aspetti.
*Impossibilità di procurarsi mezzi di sussistenza: la SI non era inabile al lavoro e non aveva fornito prove concrete di essersi attivata per trovare un'occupazione. Pertanto, il suo stato di inoccupazione era dovuto alla sua volontà di rimanere tale.
*Inadeguatezza dei mezzi di sussistenza per ragioni oggettive: l'età anagrafica della SI non rappresentava un ostacolo per cercare lavori part-time o stagionali, considerando il suo curriculum scolastico e professionale. *Condizioni economiche e patrimoniali delle parti: il marito aveva un reddito medio di 2.500 euro al mese, destinando 1.700 euro per il mantenimento e l'assegno divorzile, oltre alle spese straordinarie dei figli. Dopo questi pagamenti, poco restava per lui stesso, il che rendeva difficile un ulteriore aumento dell'assegno senza metterlo in una condizione di indigenza.
*Contributo dei coniugi alla formazione del patrimonio comune: la SI non aveva mai offerto un contributo significativo all'attività di famiglia del marito, che si occupava da solo degli aspetti pratici della vita familiare. L'apporto economico del marito era stato determinante per il benessere familiare.
*Sacrificio delle proprie aspirazioni personali: la SI aveva deciso di ritirarsi dal lavoro già prima del matrimonio e aveva continuato con lo stesso atteggiamento fino al divorzio. Non aveva mai cercato un'occupazione nemmeno quando i figli erano diventati autosufficienti.
*Situazione abitativa: la SI viveva in una villa di quattro piani con un canone di affitto di 800 euro al mese. Nonostante i figli fossero ormai universitari e poco presenti in casa, non aveva cercato un'abitazione più adatta alla sua situazione economica, chiedendo invece un aumento dell'assegno divorzile.
Sottolineava altresì che le indagini tributarie non avevano evidenziato alcun reddito non dichiarato del marito, né un tenore di vita elevato che giustificasse una richiesta di aumento dell'assegno. Il reddito medio del marito, dopo il pagamento dell'assegno e delle spese straordinarie, era insufficiente per coprire le sue necessità quotidiane.
Trattava poi della gestione delle somme dell'assegno, facendo emergere che la SI aveva dichiarato di non aver utilizzato le somme dell'assegno divorzile se non per un pagamento occasionale relativo a una tassa scolastica per uno dei figli, lasciando quindi i soldi inutilizzati sul conto corrente invece di destinarli ai bisogni quotidiani dei figli.
Alla luce di queste considerazioni, riteneva che le richieste della SI fossero Pt_1 infondate sia in fatto che in diritto. Pertanto, si chiedeva di ridurre l'importo dell'assegno divorzile rispetto a quanto stabilito dal Giudice di primo grado.
In punto quantum del mantenimento a favore dei figli, sosteneva che, tenendo anche conto della situazione della primogenita, la quale lavorava stagionalmente e aveva limitata capacità reddituale, la previsione della sentenza di primo grado fosse congrua e che imporre allo stesso appellato una contribuzione maggiore sarebbe equivalso a ridurlo in povertà. Inoltre, ricordava che essendo stato posto in capo a lui anche il 100% delle spese straordinarie per i figli, le stesse, con il vigente protocollo adottato dal Tribunale di Savona, che aveva ampliato il genus delle spese straordinarie, gravavano in modo ancor più incisivo sul padre obbligato.
Deduceva poi che in base agli articoli 147 e 148 del codice civile, che stabilivano l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli con le proprie risorse, anche potenziali, un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli da parte del padre sarebbe stato non solo contrario alla normativa, ma anche alla prassi giurisprudenziale consolidata. Anche se l'appellante aveva richiesto inizialmente un mantenimento di 400 euro mensili per ciascun figlio, la sentenza di primo grado, a suo parere, aveva tenuto conto di una riduzione dell'importo dovuto per il mantenimento della ex moglie e dell'obbligo di suddividere equamente con l'altro genitore le spese straordinarie per i figli.
La sentenza impugnata aveva analizzato in modo accurato le risorse economiche dell'obbligato e aveva stabilito l'importo del mantenimento anche tenendo conto che il padre si facesse carico per intero delle spese straordinarie. Inoltre, rilevava che il nuovo protocollo adottato dal Tribunale di Savona prevedeva un importo maggiore per tali spese rispetto a quello precedente, concordato al momento della separazione.
Chiedeva quindi la conferma dell'importo del mantenimento dei figli così come stabilito dalla sentenza di primo grado.
In punto condanna alle spese, in primo grado, della SI , il signor Pt_1 CP_1 rilevava che a fronte del reiterato diniego da parte dell'odierna appellante ad una soluzione conciliativa e l'opposizione a valutare la proposta del Giudice, senza aver addotto circostanze e prove nuove, tali da fondare il suo rifiuto immotivato, il Tribunale di prime cure, in applicazione del principio della soccombenza aveva condannato la stessa SI
Pt_1
alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'odierno appellato, il quale aveva immediatamente accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore, con spirito transattivo.
6.Depositate le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza di discussione del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*** 7. L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
Quanto al primo motivo, giova brevemente ricordare in linea generale che in punto assegno divorzile, è sempre stato chiaro in diritto che la valutazione circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 l. 898/1970 debba essere del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.
E' stato infatti sempre principio generale e pacifico, almeno fino agli arresti della Suprema Corte del maggio 2017, che l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 l. 898/1970 ha natura assistenziale e la sua concessione presupponeva l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante - da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui disponga - a mantenere un tenore di vita non dissimile a quello avuto in costanza di matrimonio: in altre parole, la finalità dell'assegno divorzile, era stata da sempre individuata in quella di evitare che, in conseguenza del divorzio, il coniuge istante subisse un apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche e differiva con tutta evidenza dal contributo di mantenimento previsto in separazione finalizzato, invece, a riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi . Ed è stato da sempre affermato dalla Suprema Corte che al fine di acquisire il diritto all'assegno divorzile, il richiedente era gravato da un duplice onere probatorio: egli doveva, infatti, fornire la prova non solo di non godere di redditi adeguati alle proprie necessità, ma anche di non essere in grado di procurarsi i detti mezzi per ragioni oggettive non imputabili alla sua volontà o alla sua inerzia sicché è sempre stato a carico del coniuge istante l'onere di provare e dimostrare con idonei mezzi di prova, per quanto concerne l'an debeatur, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne fosse conseguito per effetto del divorzio, mentre per quanto riguarda il quantum egli doveva provare le diverse circostanze idonee ad influire sulla sua determinazione. Tali principi generali erano stati ribaditi ancora dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 11490 del 1990, in un'ottica di ancor forte necessità, all'epoca, di contemperamento dell'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio con quella di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dall'esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma: esigenza che tuttavia si è molto attenuata negli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto-responsabilità, nonché luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. In effetti, già significativa di questo nuovo approdo sociale, è stata l'altrettanto nota pronuncia della Suprema Corte che ha affermato il nuovo principio, del tutto condiviso da questo Collegio, a mente del quale “L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (Così Corte Cass., 3.4.2015, n. 6855). La ormai nota sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 del 10 maggio 2017 era, ancora, andata oltre, affermando, in estrema sintesi, in primo luogo che il parametro del “tenore di vita” induceva una indebita commistione tra le predette due “fasi” del giudizio e tra i relativi accertamenti, affermando, per la prima volta, il principio a mente del quale “nel giudizio sullo an debeatur non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno successivamente al divorzio ed introducendo quindi la necessità di individuare un parametro diverso: parametro che nella predetta decisione veniva individuato nel
“raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente, tanto che se è accertato che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”. Il tutto facendo leva su altro principio, desunto e desumibile anche dal contesto giuridico europeo, ritenuto applicabile dalla Suprema Corte anche in tema di divorzio e cioè su quello di “auto-responsabilità”, ciò “in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persone ed implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi - irrilevante sul piano giuridico, se consapevole o no-, delle relative conseguenze anche economiche”. Ed i principali
“indici” per accertare, sempre nella fase di giudizio sull' an debeatur, la sussistenza o no dell' “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio erano stati individuati nella predetta decisione: nel possesso di redditi di qualsiasi specie, nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, nelle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo, e nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Infine, come noto, sono intervenute, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n. 18287 dell'11.7.2018 che hanno fornito ulteriori elementi/parametri di valutazione a cui deve attenersi il Giudice di merito nelle decisioni aventi appunto ad oggetto il riconoscimento o meno dell'assegno divorzile che, in estrema sintesi, quanto alla natura dell'assegno divorzile rilevano come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo quindi di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Tale scelta interpretativa, consente dunque al Giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “monadi senza passato” (così Trib. Roma il 26.9.2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Per applicare tali principi occorre prendere le mosse secondo la decisione in esame dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice: ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà quindi valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca, come si è visto, alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio. Ma compiuto tale accertamento dovrà essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante. E' infatti di immediata evidenza, come già evidenziato da diversi Giudici di merito, che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione della sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”. Anche successivamente alle più volte citate Sezioni Unite, è stato infine nuovamente evidenziato che, in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, deve ritenersi assegnata al contributo in questione la finalità di assicurare non già l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo da lui fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cass. 9.8.2019, n. 21234; Cass. 28.2.2020, n. 5603, richiamate da SS.UU. Cass. 31.3.2021, n. 9004).
Con particolare riferimento all'onere della prova, assume infine fondamentale rilievo l'altra pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera (Così, ancor più di recente Cass. 4.10.2023, n. 27945).
8. Premesso quanto sopra, questa Corte ritiene che, sotto il profilo dell'an debeatur, nel caso in esame sia indiscutibile che un assegno divorzile debba essere riconosciuto a favore della SI appellante. Tale conclusione trova fondamento nell'esistenza di tutti i presupposti necessari per la sua assegnazione, come evidenziato nei punti che seguono:
- la durata del matrimonio, che nella fattispecie in oggetto si è protratta per oltre vent'anni, periodo che, secondo consolidata giurisprudenza, implica una necessaria valutazione della disuguaglianza economica tra i coniugi derivante dal lungo vincolo coniugale e dal contributo non patrimoniale fornito da uno dei coniugi, in particolare nella gestione della famiglia;
- il riconoscimento da parte dell'appellato, come risulta anche dalla sentenza di primo grado, circa il ruolo ricoperto dalla ex moglie durante il matrimonio, ovvero quello riguardante la gestione della casa e dei figli;
- che attualmente l'appellante ha 63 anni, un dato che rende oggettivamente difficile il suo reinserimento nel mondo del lavoro. A questa età, infatti, è comprensibile l'impossibilità di raggiungere un'autosufficienza economica, sia per le difficoltà di riqualificazione professionale che per le limitate opportunità di impiego disponibili;
- la sperequazione economica tra i coniugi, in quanto l'appellante risulta essere disoccupata e priva di altre fonti di reddito, se non quello che l'ex marito le fornisce a titolo di mantenimento. Al contrario quest'ultimo è socio accomandatario al 69,8% della società
“Bagni Souvenir S.a.s.” la quale gestisce gli omonimi stabilimenti balneari siti a Loano, situazione che denota una condizione economica decisamente più favorevole rispetto a quella di controparte.
Una volta stabilito che all'appellante spetta un assegno divorzile, occorre ora procedere alla determinazione dell'importo. A tal proposito, si ritiene necessario fare le seguenti considerazioni.
9. Compito di questa Corte è quello di fissare l'importo dell'assegno divorzile in modo congruo e adeguato, tenendo conto non solo delle condizioni economiche delle parti, ma anche degli aspetti specifici emersi durante il giudizio.
Sul punto pare necessario ricordare che dalle indagini tributarie svolte in primo grado relative al signor , era emersa la presenza di movimenti finanziari sospetti ed era CP_1 stato rilevato, soprattutto, che lo stesso non avesse un conto personale, ma che agisse, anche per scopi personali, sul conto intestato alla società. Tale circostanza è stata giudicata indice di una gestione poco trasparente delle sue finanze.
Inoltre, il Tribunale aveva osservato che per gli anni 2020-2021, la documentazione reddituale dell'originario attore “paiono scarsamente attendibili, in quanto i redditi denunciati risultano irrisori ed incompatibili con la stessa sopravvivenza del nucleo familiare”, mentre per gli anni 2022 e 2023 affermava che “non paiono esservi indici sintomatici dell'esistenza di redditi non dichiarati.”.
Ecco, analizzando lo stato attuale, considerando la somma complessiva che il signor deve sborsare mensilmente in raffronto con le entrate risultati dalla CP_1 documentazione in atti, e tenuto conto anche dell'entità dell'attività di cui quest'ultimo è titolare, il giudizio di non attendibilità circa la sua situazione reddituale sembra tornare, potendosi presumere che le entrate mensili effettive siano superiori rispetto a quanto emerso. Ritiene quindi questa Corte di accogliere il primo motivo di appello stabilendo l'obbligo di parte appellata di corrispondere all'appellante euro 1200,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Infine, l'argomento sollevato dall'appellato, secondo cui la SI , la quale Pt_1 continua a pagare una cifra pari ad euro 800 mensili a titolo di canone locatizio, potrebbe ridurre le sue spese trasferendosi in un'abitazione meno onerosa, non coglie nel segno.
Infatti, parte appellante sta tuttora vivendo nell'ex casa coniugale, un immobile che riveste un valore affettivo significativo, in particolare per il legame che essa ha con i figli, che, come risulta agli atti, non intrattengono praticamente alcun rapporto con il padre: pertanto, la permanenza nell'ex abitazione coniugale è da considerarsi dovuta alla necessità di tutelare il valore affettivo che la stessa ha per e e di conseguenza non si Per_1 Per_2 può ritenere che l'appellante debba essere costretta a trasferirsi.
10 Il secondo motivo non appare invece non meritevole di accoglimento.
Il ragionamento del giudice di primo grado, infatti, non solo appare corretto e privo di censure, ma si ritiene altresì connotato da particolare precisione e cura nell'esame della situazione fattuale: appare infatti incensurabile la distinzione compiuta rispetto ai due figli, che ha tenuto conto, giustamente, della diversa condizione nella quale gli stessi versano.
Appare del tutto lineare prevedere, quale contributo al mantenimento per una Per_1 somma leggermente inferiore rispetto a quella prevista per , tenuto conto: Per_2
- che la prima svolge lavori stagionali e quindi ha delle entrate, seppur modeste;
- della differenza di età e anche dell'età in sé di di anni 25, così rinvenendo nella Per_1 previsione del Tribunale anche una sorta di incentivo autoresponsabilizzante.
11. Circa il terzo motivo, relativo alle spese, è da condividere il ragionamento del giudice di prime cure, il quale ha evidenziato l'atteggiamento persistente della SI nel Pt_1 rifiutarsi di aderire alla proposta conciliativa formulata dallo stesso Giudice relatore, confermandosi quindi la soggezione delle spese di primo grado al principio della soccombenza e, di conseguenza, la condanna al pagamento delle stesse in capo all'odierna appellante.
12. Si accoglie invece parzialmente la doglianza relativamente alle spese del presente grado di giudizio, rispetto alle quali appaiono sussistere giusti motivi, da individuarsi nella natura della causa e nel solo parziale accoglimento dell'appello, per stabilirne in questa sede la compensazione.
P.Q.M.
- Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla SI avverso la sentenza Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Savona il 22.4.2025 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa,
- Pone a carico di a titolo di assegno divorzile da corrispondere, entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, a , un contributo pari a 1.200,00 euro, annualmente Parte_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, con effetto dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado,
- Conferma per il resto la sentenza appellata,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Genova, il giorno 13.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Franco Davini