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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/06/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 4050/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Teresa D'Agostino (c.f. - C.F._2
Email_1
RICORRENTE contro
nato ad [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto dell'8.1.2025
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza dell'11.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.8.2024, la signora ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il signor CP_1
celebrato ad Anzio il 1° giugno 2008, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
[...]
predetto comune, al n. 36, parte II, serie A, rappresentando, che dall'unione coniugale erano nati due figli ancora minorenni (n. ad Anzio 3.10.2008) e (n. ad Anzio il 5.4.2011). Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 5 Esponeva sulla continuità della separazione tra i coniugi dalla comparizione degli stessi all'udienza presidenziale del 14.10.2021 e dalla pronuncia di questo Tribunale assunta con decreto di omologazione n. 2675/2021 dell'11.11.2021, essendo già venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Chiedeva, altresì, l'affido esclusivo dei minori posto il completo disinteresse dimostrato dal padre rispetto a ogni esigenza dei figli sia di carattere morale che materiale dalla data della separazione a oggi.
La ricorrente deduceva che il signor non si è mai presentato agli incontri settimanali CP_1
concordemente stabiliti, non ha partecipato ai momenti più importanti per la crescita dei figli, non ha dimostrato capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, rendendosi irreperibile anche per il compimento delle attività necessarie all'ottenimento dei documenti per i minori.
2. Il signor nonostante rituale notifica non si è costituito in giudizio e ne deve essere CP_1
dichiarata la contumacia.
3. Data l'assenza di parte resistente alla prima udienza di comparizione fissata per l'11.6.2025, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ma è stata disposta l'audizione della ricorrente la quale, con riferimento ai figli minori, ha dichiarato: “il figlio più grande ha 16 anni e la femmina 14 compiuti io allo stato non lavoro ho un compagno e un nuovo compagno con un bambino di 2 mesi. Il padre non vede i figli da due tre anni si disinteressa di tutto non lavora non credo forse faceva il lavoratore edile ma aveva sempre avuto problemi e non aveva un lavoro stabile. Ci siamo separati ad ottobre 2021 e l'assegno era di 500 euro ma non versa nulla dal 2021”.
4. All'esito dell'udienza di comparizione, il giudice delegato, applicato l'art. 473 bis.22 comma 4 c.p.c. ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “ - Affido super esclusivo dei figli alla madre ex art 337 quater u.c. c.p.c. con collocamento presso la stessa e diritti di visita padre/figli come da separazione - Conferma dell'assegno perequativo di euro 500 oltre rivalutazione stabilito in sede di separazione e concorso nella misura del 50% al rimborso delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo tribunale con il locale coa”.
5. Il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da provvedimenti temporanei ed urgenti e ha chiesto che la causa fosse riservata al Collegio per la decisione. Il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio.
6. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda divorzile, del termine di legge rispetto alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale.
pagina 2 di 5 Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, non essendovi sul punto contestazione da parte del resistente, contumace, che non è nemmeno comparso all'udienza per il tentativo di conciliazione.
Per quanto riguarda i rapporti economici tra i coniugi nulla si dispone, non essendovi richiesta di assegno divorzile da parte della ricorrente la quale ha confermato, in questa sede, l'indipendenza economica delle parti.
7. Con riferimento ai provvedimenti sui figli minori, la signora ha precisato le conclusioni Pt_1 all'udienza dell11.6.2025 chiedendo l'affido super esclusivo.
Ritiene il Collegio che la domanda vada accolta.
Come noto, in tema di esercizio della responsabilità genitoriale il regime di affidamento congiunto dei figli minori costituisce la regola.
Se quanto sopra è vero, è altrettanto vero che l'affidamento condiviso presuppone un costante e comune impegno quotidiano dei genitori in ordine alla cura, protezione, educazione, istruzione e sostegno dei figli minori. Anche la gestione pratica delle attività dei minori, mutevoli nel tempo in base alla loro età, alle loro scelte e inclinazioni, richiede assidua collaborazione tra genitori poiché, in difetto, gli unici soggetti pregiudicati sarebbero proprio i fanciulli.
E infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quanto deroga al regime ordinario, dovrà poi essere esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore, nel rilievo che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a far fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall'affido condiviso (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/01/2022, n. 667). Si è ulteriormente specificato che:
“La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente
pagina 3 di 5 inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
17/12/2009, n. 26587).
L'affido super esclusivo dei minori a un solo genitore si fonda sull'art. 337 quater u.c. c.c. laddove è previsto che Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Nel caso in esame, vi sono diversi fattori che depongono in favore dell'affido super esclusivo alla madre.
Le dichiarazioni della ricorrente e il suo contegno, anche processuale, denotano la sua idoneità all'affidamento super esclusivo che, di fatto, esercita da tempo. Al contrario, la condotta del signor il quale si è totalmente disinteressato dei figli e del presente giudizio ove è risultato contumace, CP_1
esprimono una carenza rispetto al suo ruolo genitoriale e ai suoi compiti.
In merito, la giurisprudenza, s.v. Tribunale Milano, Sez. IX, Sent., 20/06/2018, n. 6910 ha statuito come:
“il disinteresse del resistente per le questioni relative alla prole giustifichi una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale), dando luogo al c.d. affido super-esclusivo (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593 ; Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015,
Pres. Cesare Castellani;
Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. Trib. Milano, CP_2
sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti) che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'Ufficio, come noto non trovando applicazione, riguardo ai figli, il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. (in tal senso, v. Cass. Civ., sez. I, n. 1349 del 2015), con precisazione che "questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio" (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014)”.
Per quanto concerne il regime di visite si confermano le condizioni di cui alla separazione che si reputa possano consentire di mantenere un rapporto continuativo dei figli con la figura paterna.
In ordine, infine, alla domanda di mantenimento nei confronti dei figli minori, il Collegio ritiene che possano essere confermati i provvedimenti temporanei e urgenti, le cui condizioni erano vigenti anche in sede di separazione, con obbligo del padre al versamento, nei confronti della madre, di un assegno perequativo di euro 500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e concorso nella misura del 50% al rimborso delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA.
pagina 4 di 5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, per le fasi di studio e introduttiva in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, con applicazione dello scaglione per le cause di valore della domanda - indeterminabile – ma di bassa complessità attesa la sostanziale assenza di istruttoria e la definizione in prima udienza della controversia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e nato ad
[...] C.F._1 CP_1
Anzio (RM) il 12.7.1983 (c.f. ) e celebrato ad Anzio il 1° giugno 2008, con atto C.F._3 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune, al n. 36, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) in modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione dispone l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre con collocamento presso la stessa, sicché tutte le Persona_1 Persona_2
decisioni anche di maggior interesse per i figli minori e relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla loro istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché quelle relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate unicamente dalla signora senza il Parte_1
preventivo accordo con il padre;
4) in punto di diritto di visita e mantenimento dei minori, si confermano le condizioni di cui alla separazione;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1
complessivi euro 2.905,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato (euro
98,00) e delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA – se dovuta - e CPA come per legge
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 4050/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Teresa D'Agostino (c.f. - C.F._2
Email_1
RICORRENTE contro
nato ad [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto dell'8.1.2025
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza dell'11.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.8.2024, la signora ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il signor CP_1
celebrato ad Anzio il 1° giugno 2008, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
[...]
predetto comune, al n. 36, parte II, serie A, rappresentando, che dall'unione coniugale erano nati due figli ancora minorenni (n. ad Anzio 3.10.2008) e (n. ad Anzio il 5.4.2011). Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 5 Esponeva sulla continuità della separazione tra i coniugi dalla comparizione degli stessi all'udienza presidenziale del 14.10.2021 e dalla pronuncia di questo Tribunale assunta con decreto di omologazione n. 2675/2021 dell'11.11.2021, essendo già venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Chiedeva, altresì, l'affido esclusivo dei minori posto il completo disinteresse dimostrato dal padre rispetto a ogni esigenza dei figli sia di carattere morale che materiale dalla data della separazione a oggi.
La ricorrente deduceva che il signor non si è mai presentato agli incontri settimanali CP_1
concordemente stabiliti, non ha partecipato ai momenti più importanti per la crescita dei figli, non ha dimostrato capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, rendendosi irreperibile anche per il compimento delle attività necessarie all'ottenimento dei documenti per i minori.
2. Il signor nonostante rituale notifica non si è costituito in giudizio e ne deve essere CP_1
dichiarata la contumacia.
3. Data l'assenza di parte resistente alla prima udienza di comparizione fissata per l'11.6.2025, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ma è stata disposta l'audizione della ricorrente la quale, con riferimento ai figli minori, ha dichiarato: “il figlio più grande ha 16 anni e la femmina 14 compiuti io allo stato non lavoro ho un compagno e un nuovo compagno con un bambino di 2 mesi. Il padre non vede i figli da due tre anni si disinteressa di tutto non lavora non credo forse faceva il lavoratore edile ma aveva sempre avuto problemi e non aveva un lavoro stabile. Ci siamo separati ad ottobre 2021 e l'assegno era di 500 euro ma non versa nulla dal 2021”.
4. All'esito dell'udienza di comparizione, il giudice delegato, applicato l'art. 473 bis.22 comma 4 c.p.c. ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “ - Affido super esclusivo dei figli alla madre ex art 337 quater u.c. c.p.c. con collocamento presso la stessa e diritti di visita padre/figli come da separazione - Conferma dell'assegno perequativo di euro 500 oltre rivalutazione stabilito in sede di separazione e concorso nella misura del 50% al rimborso delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo tribunale con il locale coa”.
5. Il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da provvedimenti temporanei ed urgenti e ha chiesto che la causa fosse riservata al Collegio per la decisione. Il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio.
6. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda divorzile, del termine di legge rispetto alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale.
pagina 2 di 5 Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, non essendovi sul punto contestazione da parte del resistente, contumace, che non è nemmeno comparso all'udienza per il tentativo di conciliazione.
Per quanto riguarda i rapporti economici tra i coniugi nulla si dispone, non essendovi richiesta di assegno divorzile da parte della ricorrente la quale ha confermato, in questa sede, l'indipendenza economica delle parti.
7. Con riferimento ai provvedimenti sui figli minori, la signora ha precisato le conclusioni Pt_1 all'udienza dell11.6.2025 chiedendo l'affido super esclusivo.
Ritiene il Collegio che la domanda vada accolta.
Come noto, in tema di esercizio della responsabilità genitoriale il regime di affidamento congiunto dei figli minori costituisce la regola.
Se quanto sopra è vero, è altrettanto vero che l'affidamento condiviso presuppone un costante e comune impegno quotidiano dei genitori in ordine alla cura, protezione, educazione, istruzione e sostegno dei figli minori. Anche la gestione pratica delle attività dei minori, mutevoli nel tempo in base alla loro età, alle loro scelte e inclinazioni, richiede assidua collaborazione tra genitori poiché, in difetto, gli unici soggetti pregiudicati sarebbero proprio i fanciulli.
E infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quanto deroga al regime ordinario, dovrà poi essere esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore, nel rilievo che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a far fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall'affido condiviso (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/01/2022, n. 667). Si è ulteriormente specificato che:
“La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente
pagina 3 di 5 inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
17/12/2009, n. 26587).
L'affido super esclusivo dei minori a un solo genitore si fonda sull'art. 337 quater u.c. c.c. laddove è previsto che Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Nel caso in esame, vi sono diversi fattori che depongono in favore dell'affido super esclusivo alla madre.
Le dichiarazioni della ricorrente e il suo contegno, anche processuale, denotano la sua idoneità all'affidamento super esclusivo che, di fatto, esercita da tempo. Al contrario, la condotta del signor il quale si è totalmente disinteressato dei figli e del presente giudizio ove è risultato contumace, CP_1
esprimono una carenza rispetto al suo ruolo genitoriale e ai suoi compiti.
In merito, la giurisprudenza, s.v. Tribunale Milano, Sez. IX, Sent., 20/06/2018, n. 6910 ha statuito come:
“il disinteresse del resistente per le questioni relative alla prole giustifichi una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale), dando luogo al c.d. affido super-esclusivo (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593 ; Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015,
Pres. Cesare Castellani;
Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. Trib. Milano, CP_2
sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti) che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'Ufficio, come noto non trovando applicazione, riguardo ai figli, il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. (in tal senso, v. Cass. Civ., sez. I, n. 1349 del 2015), con precisazione che "questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio" (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014)”.
Per quanto concerne il regime di visite si confermano le condizioni di cui alla separazione che si reputa possano consentire di mantenere un rapporto continuativo dei figli con la figura paterna.
In ordine, infine, alla domanda di mantenimento nei confronti dei figli minori, il Collegio ritiene che possano essere confermati i provvedimenti temporanei e urgenti, le cui condizioni erano vigenti anche in sede di separazione, con obbligo del padre al versamento, nei confronti della madre, di un assegno perequativo di euro 500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e concorso nella misura del 50% al rimborso delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA.
pagina 4 di 5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, per le fasi di studio e introduttiva in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, con applicazione dello scaglione per le cause di valore della domanda - indeterminabile – ma di bassa complessità attesa la sostanziale assenza di istruttoria e la definizione in prima udienza della controversia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e nato ad
[...] C.F._1 CP_1
Anzio (RM) il 12.7.1983 (c.f. ) e celebrato ad Anzio il 1° giugno 2008, con atto C.F._3 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune, al n. 36, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) in modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione dispone l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre con collocamento presso la stessa, sicché tutte le Persona_1 Persona_2
decisioni anche di maggior interesse per i figli minori e relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla loro istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché quelle relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate unicamente dalla signora senza il Parte_1
preventivo accordo con il padre;
4) in punto di diritto di visita e mantenimento dei minori, si confermano le condizioni di cui alla separazione;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1
complessivi euro 2.905,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato (euro
98,00) e delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA – se dovuta - e CPA come per legge
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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