CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica: MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1151/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alatri - Piazza S.m. Maggiore N. 1 03011 Alatri FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società di riscossione Srl - P.IVA società di riscossione
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400047006 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della società di riscossione si riporta a quanto dedotto in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Alatri e a Società di riscossione s.r.l., tempestivamente depositato
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 25 novembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la prescrizione dei tributi, anche per non aver mai ricevuto medio tempore atti interruttivi.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Società di riscossione s.r.l., ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva il Comune di Alatri, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi la avvenuta notifica degli atti presupposti. Come si evince dalla documentazione allegata dalla resistente TR ES (v. all. da 2 a 4 del relativo fascicolo), negli anni precedenti erano stati ritualmente notificati alla ricorrente, tre avvisi di accertamento e una ingiunzione fiscale. Considerata la mancata impugnazione degli atti presupposti - in forza della quale gli stessi sono divenuti definitivi -, eventuali contestazioni di merito non sono più sollevabili nell'attuale procedimento, nel quale si possono lamentare solo vizi propri degli atti impugnati (in tal senso, art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92).
Di conseguenza, le regolari notifiche dapprima degli avvisi di accertamenti e quindi dell'ingiunzione fiscale costituivano atti interruttivi: pertanto, la prescrizione dei tributi non maturava, anche perché essa subiva una sospensione di 542 giorni, per effetto della normativa emergenziale CO (nello specifico, art. 68 d.l. 18/20).
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica: MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1151/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alatri - Piazza S.m. Maggiore N. 1 03011 Alatri FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società di riscossione Srl - P.IVA società di riscossione
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202400047006 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della società di riscossione si riporta a quanto dedotto in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Alatri e a Società di riscossione s.r.l., tempestivamente depositato
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 25 novembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la prescrizione dei tributi, anche per non aver mai ricevuto medio tempore atti interruttivi.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Società di riscossione s.r.l., ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva il Comune di Alatri, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi la avvenuta notifica degli atti presupposti. Come si evince dalla documentazione allegata dalla resistente TR ES (v. all. da 2 a 4 del relativo fascicolo), negli anni precedenti erano stati ritualmente notificati alla ricorrente, tre avvisi di accertamento e una ingiunzione fiscale. Considerata la mancata impugnazione degli atti presupposti - in forza della quale gli stessi sono divenuti definitivi -, eventuali contestazioni di merito non sono più sollevabili nell'attuale procedimento, nel quale si possono lamentare solo vizi propri degli atti impugnati (in tal senso, art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92).
Di conseguenza, le regolari notifiche dapprima degli avvisi di accertamenti e quindi dell'ingiunzione fiscale costituivano atti interruttivi: pertanto, la prescrizione dei tributi non maturava, anche perché essa subiva una sospensione di 542 giorni, per effetto della normativa emergenziale CO (nello specifico, art. 68 d.l. 18/20).
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti