Parere definitivo 16 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2025REG.PROV.COLL.
N. 01464/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2022, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Asmara n. 58;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Questura di Milano, Commissione per l'Accertamento delle Qualità Attitudinali presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero, Consiglio Provinciale di Disciplina presso la Questura di Milano, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il Cons. Valerio Valenti e uditi per le parti l’avvocato Alessia Fiore e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS-già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso il decreto n. 333 D/10449 del 10.09.2012 adottato dal Capo della Polizia che ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei nonché il giudizio attitudinale successivo alla conclusione del periodo di assenza dal servizio, all’esito del quale è stata disposta la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Polizia di Stato.
2. Deve essere preliminarmente rammentato che il procedimento disciplinare è stato avviato in esito ai fatti contestati all’appellante il quale, la notte del 26 settembre 2009, libero dal servizio, dopo aver trascorso la serata presso un locale notturno, veniva allontanato dagli addetti alla sicurezza per aver tenuto comportamenti inappropriati nei confronti del medesimo personale.
2.1. Avendo poi tentato inutilmente di rientrare nel locale, il ricorrente estraeva la pistola di ordinanza con intenti intimidatori, dirigendosi verso il proprio motociclo e coprendone la targa al fine di non essere riconosciuto; infine, dopo aver effettuato alcune manovre, il -OMISSIS- esplodeva nr. 13 colpi d’arma da fuoco contro l’ingresso del locale, infrangendone la porta di ingresso in vetro.
2.2. Il -OMISSIS- veniva successivamente condotto presso il Policlinico militare del Celio, dove risultava positivo all’assunzione di sostanze alcoliche.
3. Veniva così sospeso cautelarmente dal servizio in attesa del giudizio penale, che si concludeva con la condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, comminata dal Tribunale di Milano con sentenza del 13 febbraio 2010, divenuta irrevocabile in data 24 marzo 2012.
4. Riattivato il giudizio disciplinare a carico dell’odierno appellante, il procedimento si concludeva con il provvedimento impugnato, con il quale veniva comminata la sanzione della sospensione dal servizio per mesi 6.
5. Con il medesimo provvedimento l’Amministrazione comunicava la necessità di effettuare una valutazione sulla permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali in capo al dipendente al momento del rientro in servizio.
6. All’atto della riammissione, il ricorrente veniva convocato dapprima per gli accertamenti psico-fisici, risultando idoneo, e successivamente presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato, per essere sottoposto ad accertamenti dalla Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti attitudinali.
7. All’esito della verifica e dei risultati delle prove attitudinali nonché delle risultanze del colloquio orale, il -OMISSIS- veniva dichiarato "non idoneo in attitudine", con risulta dal secondo provvedimento, pure impugnato.
8. Con il ricorso in primo grado, integrato da successivo ricorso con motivi aggiunti, il -OMISSIS- aveva dedotto le seguenti censure:
- violazione di legge ed eccesso di potere, denunciando la carenza di norme attributive del potere della P.A. di disporre la verifica della persistenza dei requisiti attitudinali in costanza di rapporto di impiego, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio;
- perenzione del procedimento disciplinare per la violazione dei termini infraprocedimentali ex art.120 del d.P.R. nr. 3/1957 e del termine di cui alla L. nr. 97/2001;
- per illegittimità derivata, con motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato il decreto datato 28 novembre 2012 (con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio a decorrere dalla data di notifica dell’atto), il decreto datato 19 settembre 2012 recante l’approvazione dei test ai fini della permanenza ai fini attitudinali e la relazione datata 22 gennaio 2013. Inoltre, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei test utilizzati per la prova attitudinale in quanto ritenuti non aggiornati.
9. Il Tar ha tuttavia valutato infondati tutti i motivi di ricorso, in particolare affermando che:
- “ l’art. 25 della Legge nr. 121/1981, che fonda il provvedimento, deve essere interpretato nel senso che i requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari per l’appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato, presi in considerazione dalla seconda parte della disposizione, devono sussistere non solo all’atto dell’instaurazione del rapporto di servizio, ma per tutta la durata della carriera fino alla sua naturale conclusione, con l’ovvia conseguenza che l'Amministrazione è tenuta ad accertare l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale del dipendente nelle ipotesi in cui, durante il servizio, sopravvengano episodi che possano porre in discussione la permanenza dei requisiti ”. Altresì ha ritenuto che “ Anche l’art. 2 del D.M. 198/2003 conferma il potere discrezionale dell’Amministrazione di sottoporre il dipendente, nel corso del rapporto, ad accertamenti fisici e psico-attitudinali, e ciò anche nell’ipotesi in cui il dipendente stesso venga riammesso in servizio a seguito di peridi di sospensione, ovvero di assenza per malattia, ovvero ancora in caso di riammissione nei ruoli in esecuzione di un giudicato amministrativo ”. Considerando quindi che “ Nel caso di specie, il ricorrente si è reso protagonista di gravi reati, posti in essere utilizzando l’arma di ordinanza e creando un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, beni che al contrario un appartenente ai ruoli della polizia di Stato è chiamato a tutelare, rimanendo peraltro assente da servizio per motivi disciplinari per sei mesi (e, ancor prima, per motivi cautelari dal 30.09.2009 al 10.09.2012) ”, ha affermato “ non solo la legittimità, ma anche la doverosità della successiva sottoposizione ad accertamenti psico-attitudinali, non potendo l’Amministrazione consentire l’espletamento di delicatissime mansioni di garanzia dell’ordine pubblico e di repressione dei reati a chi non dia prova di assoluta affidabilità ed attitudine ”.
- Per quanto attiene alle censure in merito ai test effettuati ha invece valutato che “ i predetti test - individuati tra quelli presenti sul mercato nazionale e ritenuti funzionali alla specifica valutazione attitudinale e successivamente approvati con decreto del Capo della Polizia - risultano predisposti dalla Sezione Studi e Ricerche del Centro Psicotecnico; mentre il colloquio orale è stato condotto tenendo conto delle teorie proprie della psicologia del lavoro ”.
- Sulla presunta violazione dei termini infraprocedimentali ha osservato che quanto al “ termine di cui all’art. 120 del D.P.R. nr. 3 del 1957, deve rilevarsi che tra la contestazione degli addebiti (datata 16.10.2009) e la sospensione del procedimento disciplinare (disposta il 15.02.2010) risulta emanata (in data 25.11.2009) e consegnata (in data 26.11.2009) la relazione del funzionario istruttore conclusiva dell'attività istruttoria, che appare idonea ad interrompere il decorso del termine di giorni 90 tra atti del procedimento disciplinare ”, mentre « quanto all’asserita violazione del termine di cui all’art. 5 comma 4 della Legge nr. 97/2001, deve rilevarsi che il richiamo a tale disposizione è inconferente, atteso che al stessa si riferisce ai “dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3”, ovverossia i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica nei confronti dei quali “è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter ((319-quater)) e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383”, fattispecie criminose tassativamente indicate tra le quali non figurano i reati oggetto di condanna definitiva a carico dell’odierno ricorrente ».
- Infine, con riferimento alle valutazioni espresse dalla Commissione tecnica in merito ai requisiti psico-fisici e attitudinali, richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia ha concluso, conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia, non ravvisando evidenti vizi nel giudizio espresso nel caso in specie, ed affermando che le stesse “ sono espressione di discrezionalità tecnica; hanno natura infungibile, non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi, e svolti in epoca successiva; le stesse sono quindi sindacabili solo ove inattendibili e soggette al principio tempus regit actum , per cui eventuali risultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta, così come sono da ritenersi irrilevanti tutti gli ulteriori accertamenti eseguiti presso differenti organismi sanitari e parimenti inammissibile è la ripetizione di tali accertamenti mediante Consulenza tecnica d’ufficio: per tali ragioni, dette valutazioni, pur non sfuggendo al sindacato giurisdizionale, sono censurabili solo laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto ed illogicità (cfr., ex multis, Consiglio di Stato , sez. IV, 06/04/2020 , n. 2296; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 01/07/2019, n.8520; T.A.R. , Roma , sez. I , 18/10/2018 , n. 10092; Consiglio di Stato sent. nr. 2565/2006) ”.
10. Con l’appello in esame, il -OMISSIS- impugna la sentenza di primo grado ritenendola affetta dai seguenti vizi:
a. Error in judicando e vizio di motivazione per mancato accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti nel giudizio n.g.r. 517/2013 ed in particolare delle censure svolte nell’intero I e nell’intero II motivo di ricorso principale; nel relativo intero motivo di illegittimità derivata; nonché nell’intero motivo di illegittimità propria dei motivi aggiunti. Contraddittorietà.
L’erroneo giudizio che l’appellante addebita al giudice di prime cure consisterebbe nell’aver interpretato estensivamente l’art. 25 della L. n. 121/81, travisando e attribuendo un contenuto non previsto dalla norma tenuto conto che detta norma non attribuirebbe alla PA alcun potere di verifica in corso di rapporto di lavoro dei requisiti, tanto meno di quelli attitudinali. Tale impostazione sarebbe avvalorata, ad avviso dell’appellante, dalla circostanza che “ nel prologo del DM 30.06.2003, n. 198, non vi è alcun richiamo legislativo primario specifico ed espresso che preveda e/o giustifichi un tale potere di verifica dei requisiti attitudinali nel corso del rapporto di impiego, né tanto meno vi è un richiamo specifico all’art. 25 della l. 121/1981 ”. Nemmeno le rubriche contenute dal citato DM 198/2003 indicano né prevedono un richiamo all’art. 2 del medesimo decreto e da ciò ne desume che sarebbe preclusa all’amministrazione la possibilità di accertare, durante lo svolgimento del servizio il possesso/mantenimento della idoneità fisica, psichica ed attitudinale anche tenuto conto che alcuna altra norma primaria lo prevede.
Né potrebbe ritenersi - come argomentato dal Tar - che la gravità del reato possa di per sé sola giustificare tale accertamento tenuto conto che la motivazione del provvedimento che dispone la verifica è correlato e motivato dalla prolungata assenza e non dai fatti che l’hanno determinata.
Ed infine, sempre con riferimento alla possibilità di accertare la permanenza dei requisiti, in particolare, attitudinali, rileva il -OMISSIS- che al comma 1 del cit. art. 2 del DM 198/2003, viene specificata esattamente la normativa che regola nel corso del rapporto d’impiego, l’accertamento dell’idoneità o della (sola) non idoneità fisica e psichica al servizio per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato [art. 44, co. 1, lett. a), d. lgs. 334/2000 e art. 77 DPR 335/19 82] e pertanto sarebbe erroneo – come effettuato dal Tar – rinvenire nel menzionato art. 2 il potere discrezionale cui connettere l’accertamento dei requisiti attitudinali.
Conclude l’appellante che l’unico potere di accertamento dei requisiti attitudinali sarebbe rinvenibile unicamente nella fase dell’arruolamento, allorché è previsto dal DM n. 129/2005 che per l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli venga svolto tale accertamento.
Per quanto riguarda i test somministrati viene contestata l’inadeguatezza e l’inattualità degli stessi in quanto coincidenti con quelli utilizzati per l’accesso ai concorsi che, a dire dell’appellante, avrebbero potuto/dovuto “ oggettivamente diversificarsi (in ragione ad es. dell’età…) rispetto ai test svolti ed ai risultati ottenuti alla data di accesso ai ruoli: data che, nel caso di specie, era risalente a ben 9 anni addietro ”.
b. Error in judicando e vizio di motivazione per mancato accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti nel giudizio n.r. 517/2013 ed in particolare delle censure svolte nell’intero II motivo di ricorso principale, nell’intero motivo di illegittimità derivata dei motivi aggiunti ed ancora nel II motivo di legittimità propria svolti nei motivi aggiunti. Contraddittorietà ed omessa pronunzia.
L’appellante riconnette alla contestata assenza dei poteri di verifica dell’idoneità attitudinale di cui al primo motivo anche l’erroneità della sentenza nella parte in cui motiva il rigetto affermando la discrezionalità tecnica che caratterizza gli accertamenti di cui trattasi che peraltro nel caso in specie sarebbero comunque inattendibili – e non insindacabili in quanto irripetibili come affermato nella sentenza - anche tenuto conto della “ presenza di specifica certificazione medica di struttura pubblica fornita dal ricorrente che il TAR ha superficialmente escluso sul (non condivisibile) rilievo della irripetibilità degli accertamenti ( tempus regit actum ) ”.
Il vizio denunciato, correlato alla impossibilità di rivalutare l’accertamento, sarebbe altresì lesivo di principi costituzionali quali, ad esempio, l’art. 4 della Costituzione che tutela, ad avviso dell’appellante, il mantenimento del posto di lavoro.
Sarebbe errata, inoltre, la sentenza del Tar nella parte in cui ha negato la possibilità di essere adibito ad altre mansioni o trasferito ad altri ruoli dell’amministrazione nonché nella parte in cui non ha valutato la carenza di motivazione – asseritamente solo di stile – del provvedimento ritenendo che il richiamo ai “gravi fatti” di cui si è reso responsabile non sarebbe sufficiente a giustificarlo ove non adeguatamente e specificamente giustificato.
c. Error in judicando e vizio di motivazione per mancato accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti nel giudizio n.r. 517/2013 ed in particolare delle censure svolte nel II motivo di ricorso principale nell’illegittimità derivata dei motivi aggiunti e nel II motivo di legittimità propria svolti nei motivi aggiunti.
Riproduce, a tal proposito, le medesime doglianze avanzate in primo grado in ordine alla perenzione del procedimento disciplinare. Errata sarebbe la sentenza nella parte in cui non ha accolto la censura del ricorrente ad avviso del quale la previsione dell’art. 5, comma 4, della Legge n. 97/2001 va applicata alla generalità dei procedimenti disciplinari.
d. Error in Judicando. Omessa pronuncia e riproposizione dei motivi.
Il Tar non si sarebbe pronunciato sui motivi eccepiti dal ricorrente relativi alla convocazione alle visite medico – legali e di attitudine, a cura del Direttore della 1^ Divisione – Sezione Disciplina – del Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti presso la Direzione Centrale delle Risorse Umane in Roma, ritenuto incompetente e senza che ne seguisse provvedimento di ratifica o comunque di conferma dal Questore di Milano ed alla mancata riammissione in servizio, che avrebbe dovuta essere effettuata a cura del Questore di Milano e che avrebbe dovuto precedere le visite psico-fisiche e le verifiche attitudinali ed ancora sulla presunta violazione dell’art. 21 co. 3 del D.P.R. 737/1981, secondo cui “ Il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza provvede con decreto motivato a dichiarare l’inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all’inquisito ”. Nell’ipotesi in esame, il provvedimento recante l’irrogazione della sanzione, risulta adottato in peius rispetto alla proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina, dettando l’ulteriore condizione di essere sottoposto ai predetti accertamenti all’atto della riammissione in servizio.
e. Infine, alla luce delle considerazioni svolte in appello, il -OMISSIS- contesta la sentenza nella parte in cui lo ha condannato a rifondere le spese di giudizio.
10.1. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, resistendo al gravame.
11. All’udienza del 10 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello è infondato e non merita accoglimento.
DIRITTO
13. Giova, innanzitutto, preliminarmente ricordare, con ciò rigettando le doglianze relative al primo motivo di appello, che in base alla previsione dell’art. 25, comma 2, della l. n. 121/1981, i requisiti psico-fisici e attitudinali degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato devono essere posseduti in maniera continuativa, sicché l’Amministrazione ha piena facoltà di procedere a verifiche circa la loro perdurante permanenza, prescindendo dai vari percorsi di assunzione.
13.1. Tale facoltà intrinseca dell’Amministrazione di accertare l’idoneità del personale di polizia in corso di rapporto trova avallo normativo nell’art. 2 del d.m. n. 198 del 2003, rubricato, appunto, “Accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato”, che consente le verifiche, tra l’altro, “ in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio ”, precisando al successivo comma 3 che “ il giudizio di idoneità al servizio (…) può essere chiesto dall’Amministrazione (…) , con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio ”.
13.2. Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, deve ritenersi corretta la prassi secondo la quale l’Amministrazione dell’interno proceda, dopo un prolungato periodo di assenza dal servizio, alla verifica della concreta ed effettiva persistenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dell’interessato prima della sua effettiva reimmissione nello svolgimento dell’attività e dei peculiari compiti di istituto (cfr. in tal senso, Cons. Stato, parere n. 4787/2010 della Commissione speciale all’uopo istituita, nonché, ex multis, Cons. Stato, Sez. II, n. 8477/2022; Sez. III, n. 6963/2021 e n. 2401/2016).
13.3. Del resto, non sfugge come detti accertamenti debbano ritenersi a tutela non solo della collettività, a salvaguardia del bene comune della sicurezza, ma anche dello stesso dipendente, il quale in caso contrario potrebbe essere astrattamente impiegato in attività non più compatibili con il suo stato di salute e/o con le sue capacità attitudinali ed operative, con conseguente rischio per la sua stessa incolumità.
13.4. Considerazioni, queste, che a maggior ragione valgono laddove l’assenza dal servizio sia non soltanto prolungata, ma anche che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, sia originata da un procedimento disciplinare scaturito da fatti obiettivamente gravi, come occorso con ogni evidenza nel caso di specie, con ciò rafforzando il doveroso accertamento di tutti i requisiti necessari per la permanenza in servizio.
13.5. Giova, peraltro, ricordare – sia pure per completezza ed in via meramente incidentale – come tali orientamenti trovino conferma seppur indiretta nella sentenza n. 12/2023 dell’Adunanza plenaria, laddove è stato, tra l’altro, sancito il principio di diritto secondo il quale “ l’inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all’art. 1 d.P.R. n. 339 del 1982 e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altrui ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 129 T.u. impiegati civili dello Stato ”.
13.6. In tale sede era stato in via preliminare ricordato che l’art. 2 del d.m. n. 198/2003 prevede espressamente al comma 2 la facoltà per l’Amministrazione di svolgere “ nel corso del rapporto d’impiego ” accertamenti finalizzati ad accertare la permanenza in capo all’interessato dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, precisando al successivo comma 3 che “ il giudizio di idoneità al servizio (…) può essere chiesto dall’Amministrazione (…) , con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio ”, fermo restando che, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, deve ritenersi corretta la prassi secondo la quale l’Amministrazione dell’interno proceda, dopo un prolungato periodo di assenza dal servizio, alla verifica della concreta ed effettiva persistenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dell’interessato prima della sua effettiva reimmissione nello svolgimento dell’attività e dei peculiari compiti di istituto (cfr. in tal senso, Cons. Stato, parere n. 4787/2010 della Commissione speciale all’uopo istituita, nonché, ex multis, Cons. Stato, Sez. II, n. 8477/2022; Sez. III, n. 6963/2021 e n. 2401/2016); e ciò nel presupposto che detti accertamenti sono da ritenersi a tutela non solo della collettività, a salvaguardia del bene comune della sicurezza, ma anche dello stesso dipendente, il quale in caso contrario potrebbe essere astrattamente impiegato in attività non più compatibili con il suo stato di salute e/o con le sue capacità attitudinali ed operative, con conseguente rischio per la sua stessa incolumità, vieppiù allorquando, come nel caso di specie, il periodo di interruzione del servizio attivo si sia protratto per un periodo particolarmente lungo.
14. Quanto alle censure dedotte con il secondo motivo che impingono invece l’insindacabile discrezionalità tecnica degli organi preposti all’accertamento dell’idoneità psicofisica ed attitudinale degli appartenenti a corpi di polizia, ricorda dunque il Collegio come costituisce principio consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello in forza del quale il giudizio diagnostico degli organi a ciò preposti per legge, non può essere confutato da qualsivoglia analisi terza, salvo non se ne faccia emergere la palese irrazionalità o arbitrarietà. Come affermato per lo più con riferimento alla fase di accesso al ruolo, ma estensibile a qualsivoglia accertamento della stessa tipologia, sono irrilevanti le valutazioni medico-legali espresse da organismi sanitari anche pubblici (o da pareri pro veritate di medici di fiducia), diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità (cfr. relativamente a reclutamenti nella Polizia di Stato ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2020, n. 3015). Circostanza questa che non ricorre nel caso di specie.
14.1. Rileva, peraltro, il Collegio che la logicità e razionalità della norma che legittima gli accertamenti sanitari in costanza di rapporto, consegue proprio alla evidente considerazione che la personalità umana, in una prospettiva temporale, pur se mantiene una propria coerenza, è soggetta a mutamenti che danno luogo, sotto il profilo psicologico, ad un susseguirsi di momenti non solo evolutivi ma anche involutivi. Dunque, le dinamiche emotive, relazionali e gli eventi di vita che si susseguono nell’esperienza dell’individuo concorrono ineluttabilmente a determinarne atteggiamenti, aspettative e motivazioni che incidono, rafforzandola o riducendola, sulla disposizione verso alcuni tipi di impegni e difficoltà.
14.2. Cristallizzare la diagnosi di “normotipo” addirittura alle verifiche risalenti all’accesso nell’amministrazione o comunque datate equivarrebbe quindi a neutralizzare la funzione di qualsivoglia accertamento successivo, laddove se ne pretenda la conformità degli esiti.
15. Quanto al terzo motivo di appello non può, innanzitutto, che confermarsi la proposizione del Tar il quale ha correttamente attribuito alla relazione del funzionario istruttore, conclusiva dell'attività istruttoria, valore interruttivo rispetto al decorso del termine di giorni 90 tra gli atti del procedimento disciplinare.
15.1. Analogamente da rigettare è il tentativo di richiamare l’applicazione dell’art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n.97 e del termine di 90 giorni ivi indicato posto che esso si applica unicamente nei confronti dei pubblici dipendenti condannati in sede penale a titolo definitivo, per i reati indicati nell’art.3 della stessa legge (cioè quelli previsti dagli artt.314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, e 320 del codice penale e dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n.1383), dovendosi in tal senso intendere la dizione “ sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell’art. 3 ” contenuta nell’art 5, comma 4, cit., il che costituisce l’unica logica deduzione ritraibile da tale riferimento.
15.2. Negli altri casi di condanna per ogni diversa fattispecie di reato, non rientrante tra quelle espressamente nominate dalla norma suddetta, come nel caso in specie nel quale l’appellante è stato condannato con pena definiva per i delitti di cui all’art. 612, comma 2 c.p., in relazione all’art. 339 c.p., artt, 56, 582, 585, 61, nn. 1 e 91, ex art. 635, comma 2, n. 1 e 51, nn. 1 e 9 c.p., “ trova invece applicazione l’art.9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n.19, che prevede, per la prosecuzione del procedimento disciplinare sospeso o per la sua promozione, il diverso termine di 180 giorni decorrenti dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ” (Cons. Stato, Sez VI, n. 6126/2006).
16. Le motivazioni fin qui fornite consentono al Collegio, tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
17. L’appello deve essere pertanto respinto.
18. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero dell’interno, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.000 (quattromila/00), oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Frigida, Presidente FF
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere
Valerio Valenti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Valenti | Francesco Frigida |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.