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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/02/2026, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2322/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RU GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2704/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, N. 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 112401482003 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'atto di accertamento TARI n. 112401482003 per gli anni 2018 - 21.
Il Comune di Roma è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha rilevato che nelle more del giudizio il Comune, a seguito di domanda di riesame, ha proceduto all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n. 0000112401482003 del 28.10.2024 con contestuale emissione di fattura rettificativa n. 112590019073 del 10.04.2025 (v. doc. 1 allegato alle note depositate il 23.1.26).
La parte ricorrente ha provveduto al saldo di quanto dovuto come risulta dalla attestazione di pagamento del 22.12.2025 (v. doc. 2 allegato alle note depositate il 23.1.26).
Ha richiesto, quindi, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate considerato che vi è stata una sostanziale soccombenza reciproca (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE
GI UC
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RU GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2704/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, N. 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 112401482003 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'atto di accertamento TARI n. 112401482003 per gli anni 2018 - 21.
Il Comune di Roma è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha rilevato che nelle more del giudizio il Comune, a seguito di domanda di riesame, ha proceduto all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n. 0000112401482003 del 28.10.2024 con contestuale emissione di fattura rettificativa n. 112590019073 del 10.04.2025 (v. doc. 1 allegato alle note depositate il 23.1.26).
La parte ricorrente ha provveduto al saldo di quanto dovuto come risulta dalla attestazione di pagamento del 22.12.2025 (v. doc. 2 allegato alle note depositate il 23.1.26).
Ha richiesto, quindi, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate considerato che vi è stata una sostanziale soccombenza reciproca (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE
GI UC