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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1037 /2025
Oggi 03/06/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di nonché della omessa Parte_1
costituzione del Controparte_1
Il Giudice
Cont Dichiara la contumacia del ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1037/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Daniela Giovanna Romeo ( e Silvestro Email_1
Pisciotta ( per procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore e , in CP_3 Controparte_4
persona del dirigente pro tempore
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di far parte del personale docente attualmente in servizio presso l'I.P. “Istituto Comprensivo I.C. "Di Matteo" di Castelvetrano e di aver prestato attività lavorativa in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, ed in
Part particolare per gli aa.ss. 2017/2018 in è con contratto sino al termine delle Parte_3
attività didattiche con decorrenza 26.9.2017 e cessazione al 30.6.2018 presso l' CP_5
[...
[...] di Castelvetrano, 2018/2019 in cui è stata assunta con contratto sino al termine delle
[...]
attività didattiche con decorrenza 26.9.2018 e cessazione al 30.6.2019 presso l'I.C. “G. Pitre
A. Manzoni” di Castellamare del Golfo e 2019/2020 in cui è stata assunta con contratto sino al termine delle attività didattiche con decorrenza 5.11.2019 e cessazione al 30.6.2020 presso
Scuola Primaria Dir. Did. Ii Circ. "R. Settimo" Castelvetrano., ha adito l'intestato Tribunale
chiedendo di: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente all'ottenimento
dell'indennità sostitutiva per ferire e festività soppresse non godute per le annualità scolastiche
2017\2018 2018\2019 2019\2020. Conseguentemente, CONDANNARE, il
[...]
, in persona del pro tempore, al pagamento, in favore di parte Controparte_1 CP_3
ricorrente, della somma complessiva di € 3.732,44 a titolo di ferie e festività soppresse non godute
negli anni scolastici 2017\2018 2018\2019 2019\2020 determinata come in parte narrativa, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.”.
Cont Il ha omesso di costituirsi ed è stato dichiarato contumace.
Nel merito, pare opportuna una ricognizione della normativa e della giurisprudenza in materia.
Secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 54 l. 228/2012: "Il personale docente di tutti i gradi
di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"; mentre l'art. 5 comma
8 d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, come modificato dall'art. 1 comma 54 l. 228/2012, prevede che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di
3 lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e
quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie" (l'ultimo periodo della norma appena citata è quello introdotto dall'art. 1 co 56 l. 228/2012).
Da tale complesso normativo si deduce che risulta ad oggi ancora consentita la
"monetizzazione" delle ferie non godute dal personale docente (o dal personale c.d. A.T.A.)
assunto con contratto a termine infra-annuale (personale "supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche");
"monetizzazione" che riguarda sicuramente il differenziale tra le ferie maturate e le ferie godute per disposizione officiosa, durante i periodi di sospensione delle lezioni (v. art. 1 co
55 l. 228/2012 cit.).
Sul fronte giurisprudenziale, facendo ricorso alla sintesi della relazione del Presidente
della SE Lavoro, viene in particolare rilievo l'ordinanza n. 14268 del 2022 della Corte
di Cassazione.
I Giudici di legittimità hanno ivi affermato che ai docenti supplenti con contratto a tempo determinato spetta l'indennità sostituiva delle ferie anche se non hanno fatto richiesta,
trattandosi di un diritto inderogabile, essendo invece indispensabile che il docente sia stato messo nelle condizioni di usufruirne, con verifica in capo al datore di lavoro scolastico, che deve altresì sollecitare il docente ad usufruirne. Se, pur avendo avuto la suddetta possibilità,
il docente non abbia goduto delle ferie, queste “andranno perse al termine del periodo
di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato ovvero alla cessazione del rapporto
di lavoro” (cfr. anche Cass. n. 26413/2022).
In particolare, con riferimento alla disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola pubblica, la Corte ha affermato che tali docenti
4 anche se non hanno chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni hanno diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere inutilmente invitato l'interessato a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Ciò in quanto la normativa interna − e in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012, n. 135), come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 − deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore,
mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, la Corte ha stabilito che dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva quanto segue:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro
è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652 del 2018;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie
5 andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Di conseguenza la sentenza impugnata è stata ritenuta non conforme ai suddetti principi, perché in essa era stato posto a carico del lavoratore un onere probatorio che non gli compete e che, peraltro, nei contenuti non è conforme al diritto dell'Unione.
Particolare menzione merita altresì la sentenza n. 21780 del 2022 che, pur esaminando un caso di precariato nel lavoro regionale, è stata chiamata a risolvere, in pubblica udienza sulla base di una ordinanza interlocutoria della SE Lavoro 28
ottobre 2021, la questione riguardante l'interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre note sentenze della Grande SE della CGUE in data 6 novembre 2018
(rispettivamente in: cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C 619/2016
in causa C- 684/2016 Max Planck). Parte_4
La Corte di Cassazione ha preliminarmente sintetizzato i principi affermati dalla
Grande SE nelle suindicate sentenze nel seguente modo, prendendo come base di riferimento la sentenza Max Planck, C- 684/2016:
- il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già
nell'articolo 7 della direttiva 2003/88 (e nell'articolo 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità
finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. Max Planck, punto 72);
- l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
6 - l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza − in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima − che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato posto in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, il lavoratore non può essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato al suindicato diritto alle ferie annuali
«retribuite»;
- ai sensi della medesima disposizione della CDFUE, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una simile normativa nazionale al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).;
- comunque, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35);
- è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent.
cit. punto 38);
7 - sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7
della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44);
- a tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo − in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
− del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit.,
punto 45 e sentenza C-619/2016, punto 52); Parte_4
- l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia stato effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente,
l'articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. Max Plack, punto
46);
- se, invece, il datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio su di lui gravante a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88
non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla
8 correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute
(sent. Max Planck, punto 47).
La Corte di cassazione ha quindi ricordato la propria pronuncia n. 13613 del 2020
(relativa al diritto alle ferie di un dirigente medico del SSN con incarico di direzione di struttura complessa), nella quale sulla base dei principi enunciati dalla Grande
SE della CGUE ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale, il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità
sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, uniformandosi ai precedenti e facendo applicazione dei principi affermati dalla Grande SE, la Corte ha enunciato i seguenti principi:
a) la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie − se necessario formalmente − e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato;
b) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore − cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro − e,
correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
9 I principi affermati dalla illustrata sentenza n. 21780 del 2022 ovviamente hanno portata generale e si applicano anche ai docenti precari della scuola pubblica, per i quali però vige una speciale disciplina in materia di ferie.
I principali riferimenti sono rappresentati dal CCNL del Comparto Scuola.
L'art. 13 del CCNL di Comparto 2019-2021, inglobato nel nuovo
[...]
prevede quanto segue: “
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo Controparte_6
indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale
periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di
lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata
delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett.
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30
giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di
servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti
dal comma 2. 5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di
attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie
e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per
ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a
quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei
permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal
personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte
dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei
giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata
allavpossibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio
nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo
quanto previsto dall'art. 15, comma 2 (in base al quale: “il dipendente, inoltre, ha
10 diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi
motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di
attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in
tale norma” n.d.r.). 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze
di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie
nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a
tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività
didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre
il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze
di servizio, il personale può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà CP_7
comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento
di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le
ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di
svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute
per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere
gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze
parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. Le
ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione
del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
In sintesi – e in continuità con i precedenti CCNL − le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche mentre durante la rimanente parte dell'anno il personale docente può fruire di un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi, anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo
11 quanto previsto per i permessi retribuiti. Per i soli docenti a tempo indeterminato le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio— ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia— sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Per il successivo articolo 19 dello stesso CCNL, relativo al regime di ferie,
permessi ed assenze del personale a tempo determinato: “
1. Al personale assunto a tempo
determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non
licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della
durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal
presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai
seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la
fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale
docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al
momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad
esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo
restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma
precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e
terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza
assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della
religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si
trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia,
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio
12 scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4. 6. Le assenze per malattia
parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui
al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od
esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente
richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei
giorni, per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2. 8. I periodi di assenza senza assegni interrompono
la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo
ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il
secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo
grado. 10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con
contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale
personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del
posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. 11. I periodi di assenza
parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo
determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio. 13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le
norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art. 12. 15. Al personale di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art. 17, comma 9”.
In sintesi, e in continuità con i precedenti CCNL, si stabilisce che qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico) e si aggiunge che: «La fruizione delle
ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il
rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di
13 sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
Ne deriva che, come precisato da Cass. n. 14268 del 2022 cit., il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale — dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione
delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Deve essere ricordato che con l'art. 5, comma 8, del al d.l. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, è stato stabilito che: “le ferie, i riposi ed i permessi
spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono
obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi” (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età). Aggiungendosi che: “eventuali disposizioni normative e contrattuali più
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle
somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile”.
Peraltro, con l'art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stata esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 cit.
“al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con
contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i
giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
14 Mentre il precedente comma 54 dello stesso articolo ha stabilito che: “il personale docente
di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un
periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il concetto di “sospensione delle lezioni” è stato inteso, da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale del resistente, con la circolare n. 72696 del 4 settembre 2013 CP_1
come comprensivo “oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli
ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali
sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ad esclusione di quelli destinati
agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
In altre parole, la detta circolare ha sancito il condivisibile principio secondo il quale,
attesa la necessità di assicurare la continuità didattica, il personale docente dovrà fruire delle ferie necessariamente ed esclusivamente durante i periodi anzidetti (salvo che per una limitatissima quota, 6 gg l'anno, sempreché vi sia la possibilità di sostituire il docente in ferie).
Nei periodi di sospensione delle lezioni, dunque, il personale docente deve considerarsi come in ferie d'ufficio.
Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2016, nel dichiarare l'infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale del citato art. 5,
comma 8, d.l. n. 95 del 2012, ha sottolineato che il dato letterale e la ratio che ispira il suddetto intervento riformatore rivelano l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, rappresentato dalla applicabilità del divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
La Corte ha sottolineato che il diritto alle ferie è inderogabile e sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il
15 godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Pertanto, non si può ritenere che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del
1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10
aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del
Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta
(sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99,
BECTU, punti 43 e 44; Grande SE, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10,
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La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del
1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande SE, sentenza
16 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, -H e ST ed altri).
Sulla base di questa ricostruzione della Corte costituzionale oltre che della nell'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, effettuata nelle già richiamate tre sentenze del 6 novembre 2018 della Grande SE della CGUE
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C 684/16),
la Corte di cassazione è pervenuta alla conclusione che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (Cass. n. 14268 del 2022 cit.).
In conclusione, dal superiore quadro normativo e giurisprudenziale, emerge che il divieto di monetizzazione delle ferie, per i docenti, subisca una deroga per i rapporti a termine, essendo infatti ammessa limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito (nei primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, nelle vacanze natalizie e pasquali, nei ponti e nelle eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi) ai docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche di fruirne.
Sulla scorta delle superiori considerazioni ed in mancanza di contestazione stante la
Cont contumacia del , deve essere accertato il diritto della ricorrente al pagamento della somma netta di € 3.732,44 a titolo di ferie non godute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità per ferie non godute in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati
Cont negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 con il;
4) Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma netta di € 3.732,44 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
17 5) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.314,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Romeo e Pisciotta
dichiaratisi antistatari.
Marsala, 3.6.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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