Art. 8. (Conservazione fondi) 1. Le disponibilita' dei capitoli nn. 7550, 1585 e 8002 conservate nel conto dei residui passivi, rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989, risultanti dall'attuazione del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253 , concernente ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1989, sono conservate nei predetti conti dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Versione
20 dicembre 1990
20 dicembre 1990