Art. 8. (Conservazione fondi) 1. Le disponibilita' dei capitoli nn. 7550, 1585 e 8002 conservate nel conto dei residui passivi, rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989, risultanti dall'attuazione del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253 , concernente ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1989, sono conservate nei predetti conti dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Articolo 7Articolo 9
- Legge 24 novembre 1990, n. 365
Articolo 8 della Legge 24 novembre 1990, n. 365
Versione
20 dicembre 1990
20 dicembre 1990
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