TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa ER CO Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa CO RO Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16855/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. per procura in atti dall'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2
Resistente/contumace Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 29.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio a Catania il 05.05.2001, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del suddetto Comune, atto n. 134, parte 2, serie A, anno 2001.
Dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]), Persona_1 Per_2
(nato a [...] l'[...]) e (nato a [...] il [...]).
[...] Persona_3
Con ricorso depositato il 23.12.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
dichiarare la separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti Controparte_1 dello stesso per violazione dei doveri coniugali. Chiedeva, altresì, la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 200,00, nonché la contribuzione al mantenimento dei figli mediante il pagamento di un assegno nella misura di € 600,00 complessivi con trattenuta sullo stipendio, oltre al 50% delle spese straordinarie e al versamento diretto in favore della ricorrente dell'assegno unico pari ad € 535,00 mensili.
All'udienza del 04.04.2023, udita la ricorrente, nella contumacia del , il Giudice CP_1
autorizzava i coniugi a vivere separatamente e si riservava per i provvedimenti urgenti.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 07.04.2023 il G.I. in funzione di Presidente affidava i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_2 Per_3 la madre, cui assegnava la casa familiare;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere i figli, in mancanza di accordi diversi, indicandone le modalità in seno allo stesso provvedimento;
onerava di versare alla ricorrente un contributo mensile di CP_1 complessivi € 750,00 (di cui € 600,00 per i tre figli ed € 150,00 per la moglie), oltre al 60
% delle spese straordinarie per i figli, con decorrenza dalla domanda.
All'udienza del 29.12.2025, udita la ricorrente dinanzi al subentrato G.I., venivano precisate le conclusioni;
quindi, il Giudice poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio
e trasmetteva gli atti al PM per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***********
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_1
regolarmente citato, non si è costituito. Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del Parte_1 Controparte_1 tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
La ricorrente ha chiesto anche di pronunciare l'addebito della separazione al coniuge, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Giova premettere che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'addebito costituisce un'ipotesi di carattere eccezionale e presuppone che la crisi coniugale sia stata causata da un comportamento in contrasto con i doveri derivanti dal matrimonio. Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 14840/2006).
Pertanto, affinché possa disporsi l'addebito, è necessario accertare che la condotta contestata sia stata l'elemento determinante dell'intollerabilità della convivenza, dovendosi dimostrare un nesso eziologico specifico tra il comportamento del coniuge e l'insorgere della crisi. In assenza di tale prova – e, segnatamente, quando i comportamenti richiamati appaiano espressione di un rapporto ormai logoro, piuttosto che la sua causa – la separazione deve essere dichiarata senza addebito.
Ciò premesso, la ricorrente ha riferito che il matrimonio sarebbe entrato in crisi a causa del comportamento del marito, il quale avrebbe dato luogo a frequenti litigi, rivolgendole reiterati rimproveri e sottratto risorse economiche alla famiglia per dedicarle al gioco d'azzardo, contribuendo così a un clima familiare caratterizzato da costante conflittualità.
Tuttavia, le allegazioni così prospettate, pur delineando un quadro di conflittualità coniugale, si collocano in termini del tutto generici e non sono accompagnate da indicazioni precise in ordine ai tempi, alle modalità, alla frequenza e alla collocazione cronologica delle condotte dedotte, né da elementi istruttori idonei a dimostrare che tali comportamenti abbiano svolto un ruolo causale diretto e determinante nell'insorgere della crisi coniugale, costituendone la causa e non l'effetto di un deterioramento già in essere.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non sia stata adeguatamente provata, per cui va rigettata.
Venendo adesso al regime di affidamento dei figli minori, va confermato l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, già Per_2 Per_3 disposto con ordinanza del 07.04.2023, considerato che il regime dell'affido condiviso rappresenta la regola, in assenza di condizioni ostative (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Quanto al diritto di visita paterno, si conferma il regime di incontri ivi previsto, sicchè il padre potrà tenere con sé i minori, in mancanza di diversi accordi tra le parti, secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00; e a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
i figli minori trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'01 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza; i minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Venendo adesso alle statuizioni economiche, la ricorrente ha insistito nella richiesta di contribuzione in proprio favore e per i figli.
Dalle dichiarazioni rese dalla stessa emerge che risulta dipendente della Controparte_1
che opera presso il porto di Catania, con retribuzione Controparte_2 di 2.000/2.200,00 al mese. La ricorrente, invece, versa in stato di disoccupazione e risiede con i figli minori in un'abitazione condotta in locazione, con canone mensile pari a euro
300,00.
Risulta, inoltre, affetta da sclerosi multipla, patologia che per sua natura incide in modo significativo sulla sua capacità lavorativa, limitandone in maniera sostanziale la possibilità di svolgere un'attività produttiva stabile e adeguatamente remunerativa. La stessa può fare affidamento unicamente sull'assegno unico percepito per i figli, non disponendo di ulteriori entrate e non potendo, per le condizioni sanitarie sopra indicate, procurarsi autonomamente un reddito sufficiente.
Considerata, quindi, la complessiva condizione economica delle parti e la evidente sperequazione reddituale tra i coniugi, il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti già adottati con ordinanza del 07.04.2023, ponendo a carico del un CP_1
contributo al mantenimento della ricorrente pari a euro 150,00 mensili, nonché un contributo per il mantenimento dei figli pari a euro 200,00 mensili per ciascuno, dovuto per i minori e e per la figlia maggiorenne che, pur avendo Per_2 Per_3 Per_1
completato il percorso di studi, non risulta ancora economicamente autosufficiente ed è in cerca di occupazione.
L'importo così determinato appare proporzionato alle effettive capacità economiche delle parti e adeguato ad assicurare alla ricorrente e ai figli un sostegno minimo ma necessario, tenuto conto che il resistente conserva una capacità contributiva idonea a far fronte all'obbligazione mentre la ricorrente versa in condizioni oggettive di fragilità sanitaria e di limitata capacità reddituale.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 16855/2022 R.G., così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e e ordina Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato civile del comune di Catania (CT) di annotare la presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dello stato civile (atto n. 134, parte 2, Serie A, anno 2001);
2) Rigetta la richiesta di addebito della separazione al resistente;
3) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_2 Per_3
la madre e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva. 4) Pone a carico di l'obbligo di versare a un contributo Controparte_1 Parte_1
mensile di complessivi € 750,00 (di cui € 600,00 per i tre figli ed € 150,00 per la ricorrente) rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie per i minori.
5) Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale del
21.11.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
CO RO ER CO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa ER CO Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa CO RO Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16855/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. per procura in atti dall'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2
Resistente/contumace Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 29.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio a Catania il 05.05.2001, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del suddetto Comune, atto n. 134, parte 2, serie A, anno 2001.
Dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]), Persona_1 Per_2
(nato a [...] l'[...]) e (nato a [...] il [...]).
[...] Persona_3
Con ricorso depositato il 23.12.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
dichiarare la separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti Controparte_1 dello stesso per violazione dei doveri coniugali. Chiedeva, altresì, la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 200,00, nonché la contribuzione al mantenimento dei figli mediante il pagamento di un assegno nella misura di € 600,00 complessivi con trattenuta sullo stipendio, oltre al 50% delle spese straordinarie e al versamento diretto in favore della ricorrente dell'assegno unico pari ad € 535,00 mensili.
All'udienza del 04.04.2023, udita la ricorrente, nella contumacia del , il Giudice CP_1
autorizzava i coniugi a vivere separatamente e si riservava per i provvedimenti urgenti.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 07.04.2023 il G.I. in funzione di Presidente affidava i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_2 Per_3 la madre, cui assegnava la casa familiare;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere i figli, in mancanza di accordi diversi, indicandone le modalità in seno allo stesso provvedimento;
onerava di versare alla ricorrente un contributo mensile di CP_1 complessivi € 750,00 (di cui € 600,00 per i tre figli ed € 150,00 per la moglie), oltre al 60
% delle spese straordinarie per i figli, con decorrenza dalla domanda.
All'udienza del 29.12.2025, udita la ricorrente dinanzi al subentrato G.I., venivano precisate le conclusioni;
quindi, il Giudice poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio
e trasmetteva gli atti al PM per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***********
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_1
regolarmente citato, non si è costituito. Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso del Parte_1 Controparte_1 tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
La ricorrente ha chiesto anche di pronunciare l'addebito della separazione al coniuge, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Giova premettere che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'addebito costituisce un'ipotesi di carattere eccezionale e presuppone che la crisi coniugale sia stata causata da un comportamento in contrasto con i doveri derivanti dal matrimonio. Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 14840/2006).
Pertanto, affinché possa disporsi l'addebito, è necessario accertare che la condotta contestata sia stata l'elemento determinante dell'intollerabilità della convivenza, dovendosi dimostrare un nesso eziologico specifico tra il comportamento del coniuge e l'insorgere della crisi. In assenza di tale prova – e, segnatamente, quando i comportamenti richiamati appaiano espressione di un rapporto ormai logoro, piuttosto che la sua causa – la separazione deve essere dichiarata senza addebito.
Ciò premesso, la ricorrente ha riferito che il matrimonio sarebbe entrato in crisi a causa del comportamento del marito, il quale avrebbe dato luogo a frequenti litigi, rivolgendole reiterati rimproveri e sottratto risorse economiche alla famiglia per dedicarle al gioco d'azzardo, contribuendo così a un clima familiare caratterizzato da costante conflittualità.
Tuttavia, le allegazioni così prospettate, pur delineando un quadro di conflittualità coniugale, si collocano in termini del tutto generici e non sono accompagnate da indicazioni precise in ordine ai tempi, alle modalità, alla frequenza e alla collocazione cronologica delle condotte dedotte, né da elementi istruttori idonei a dimostrare che tali comportamenti abbiano svolto un ruolo causale diretto e determinante nell'insorgere della crisi coniugale, costituendone la causa e non l'effetto di un deterioramento già in essere.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non sia stata adeguatamente provata, per cui va rigettata.
Venendo adesso al regime di affidamento dei figli minori, va confermato l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, già Per_2 Per_3 disposto con ordinanza del 07.04.2023, considerato che il regime dell'affido condiviso rappresenta la regola, in assenza di condizioni ostative (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Quanto al diritto di visita paterno, si conferma il regime di incontri ivi previsto, sicchè il padre potrà tenere con sé i minori, in mancanza di diversi accordi tra le parti, secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00; e a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
i figli minori trascorreranno con ciascun genitore, alternativamente, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'01 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza; i minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Venendo adesso alle statuizioni economiche, la ricorrente ha insistito nella richiesta di contribuzione in proprio favore e per i figli.
Dalle dichiarazioni rese dalla stessa emerge che risulta dipendente della Controparte_1
che opera presso il porto di Catania, con retribuzione Controparte_2 di 2.000/2.200,00 al mese. La ricorrente, invece, versa in stato di disoccupazione e risiede con i figli minori in un'abitazione condotta in locazione, con canone mensile pari a euro
300,00.
Risulta, inoltre, affetta da sclerosi multipla, patologia che per sua natura incide in modo significativo sulla sua capacità lavorativa, limitandone in maniera sostanziale la possibilità di svolgere un'attività produttiva stabile e adeguatamente remunerativa. La stessa può fare affidamento unicamente sull'assegno unico percepito per i figli, non disponendo di ulteriori entrate e non potendo, per le condizioni sanitarie sopra indicate, procurarsi autonomamente un reddito sufficiente.
Considerata, quindi, la complessiva condizione economica delle parti e la evidente sperequazione reddituale tra i coniugi, il Collegio ritiene di confermare integralmente i provvedimenti già adottati con ordinanza del 07.04.2023, ponendo a carico del un CP_1
contributo al mantenimento della ricorrente pari a euro 150,00 mensili, nonché un contributo per il mantenimento dei figli pari a euro 200,00 mensili per ciascuno, dovuto per i minori e e per la figlia maggiorenne che, pur avendo Per_2 Per_3 Per_1
completato il percorso di studi, non risulta ancora economicamente autosufficiente ed è in cerca di occupazione.
L'importo così determinato appare proporzionato alle effettive capacità economiche delle parti e adeguato ad assicurare alla ricorrente e ai figli un sostegno minimo ma necessario, tenuto conto che il resistente conserva una capacità contributiva idonea a far fronte all'obbligazione mentre la ricorrente versa in condizioni oggettive di fragilità sanitaria e di limitata capacità reddituale.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 16855/2022 R.G., così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e e ordina Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato civile del comune di Catania (CT) di annotare la presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dello stato civile (atto n. 134, parte 2, Serie A, anno 2001);
2) Rigetta la richiesta di addebito della separazione al resistente;
3) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_2 Per_3
la madre e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva. 4) Pone a carico di l'obbligo di versare a un contributo Controparte_1 Parte_1
mensile di complessivi € 750,00 (di cui € 600,00 per i tre figli ed € 150,00 per la ricorrente) rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie per i minori.
5) Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale del
21.11.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
CO RO ER CO