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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 4.12.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. MAZZOCCHETTI Francesco, C.so Umberto I, n.158 - Montesilvano (Pe)
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
NONCHE' NEI CONFRONTI
Controparte_2 avv. MANCO Daniela, VI BR DE - Caserta
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
ED A PRESUPPOSTO AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta (nei confronti dell' ) CP_1 da (con ricorso depositato in data 4.1.2025) Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n.08320249004758215000, notificata da in data 29.11.2024 e recante Controparte_2
l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €10.098,12 per contributi previdenziali (oltre oneri accessori) nonché avverso il presupposto avviso di addebito n.38320170001892323000, notificato dall' in data CP_1
30.1.2018, eccependo la prescrizione decorsa successivamente alla data della notifica dell'avviso di addebito, deducendo in particolare che “dal 30.01.2018 (…) al 29.11.2024 non intervenivano atti di interruzione della prescrizione”, sicchè con riferimento a “l'avviso di addebito n. 38320170001892323000 più volte richiamato, presuntivamente notificato in data 30.01.2018, non tempestivamente opposto (…) è ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione”.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione e documentando che CP_1
l'avviso di addebito era stato effettivamente notificato in data 30.1.2018; osservava quindi che solo avrebbe Controparte_2 potuto documentare gli atti interruttivi successivamente recapitati all'opponente, curati da detto Ente e non dall' . CP_1
Disposta pertanto la chiamata in giudizio di Controparte_3
, detta si costituiva in giudizio documentando l'attività
[...] CP_2 espletata ai fini della riscossione del credito contributivo ed i pagamenti nelle more effettuati dall'opponente.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve premettersi che non pare pertinente il precedente richiamato nel ricorso, relativo alla insussistenza di litisconsorzio necessario in un giudizio di opposizione tardiva recuperatoria (introdotto peraltro solo avverso l'Agente della riscossione):
• “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv. 664407
– 01).
2 Viene infatti nel presente ricorso eccepita non già la nullità ovvero inesistenza della notifica dell'atto presupposto, bensì la prescrizione decorsa successivamente a detta notifica, sicchè non deve recuperarsi un mezzo di tutela che avrebbe potuto esperirsi avverso tale atto presupposto.
Deve dunque evidenziarsi la necessità della chiamata in giudizio dell'unico Ente ( ) che ha compiuto le notifiche degli Controparte_2 atti interruttivi della prescrizione, che non sono in possesso degli Enti impositori, i quali dette notifiche non hanno affatto curato.
***
Il ricorso è infondato, alla luce dell'atto interruttivo della prescrizione documentato da , consistente nella Controparte_2 intimazione di pagamento n. 0832019900361327000, notificata in data 16.4.2019 (ed altresì considerata la sospensione dei termini di prescrizione nelle more intervenuta per norma di Legge).
Inoltre, il suddetto Ente ha documentato che l'opponente aveva presentato un'istanza di rateizzazione (domanda di definizione agevolata – c.d. rottamazione ter) per il credito sotteso all'avviso di addebito impugnato (dilazione decaduta per mancato rispetto dei termini di pagamento, ma successivamente al pagamento di
€786,58 in data 5.9.2019 a titolo di prima quota di accettata adesione alla definizione agevolata).
Deve dunque richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale la domanda di rateizzazione del debito contributivo integra un atto interruttivo (e non meramente sospensivo) della prescrizione:
• “La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell' e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia CP_1 alla opposizione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto irrilevante la rinuncia all'azione giudiziaria manifestata con la richiesta di rateizzazione, così riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale azione)” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16110 del 16/06/2025, Rv. 675606 - 01);
• “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9242).
***
Infine, non può assumere effetti estintivi del giudizio la dichiarazione di rinuncia
3 agli atti effettuata dalla parte ricorrente, in difetto di accettazione da parte resistente.
***
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (anche nei confronti del terzo chiamato, in applicazione del principio per il quale “Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio”: Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008-Rv. 602543; conformi, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011, Rv. 620143 - 01; Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016, Rv. 638998 – 01).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 [...]
le spese del giudizio che liquida, per ciascuna Controparte_2 delle predette parti convenute, in €2.000,00 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 4.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 4.12.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. MAZZOCCHETTI Francesco, C.so Umberto I, n.158 - Montesilvano (Pe)
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
NONCHE' NEI CONFRONTI
Controparte_2 avv. MANCO Daniela, VI BR DE - Caserta
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
ED A PRESUPPOSTO AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta (nei confronti dell' ) CP_1 da (con ricorso depositato in data 4.1.2025) Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n.08320249004758215000, notificata da in data 29.11.2024 e recante Controparte_2
l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €10.098,12 per contributi previdenziali (oltre oneri accessori) nonché avverso il presupposto avviso di addebito n.38320170001892323000, notificato dall' in data CP_1
30.1.2018, eccependo la prescrizione decorsa successivamente alla data della notifica dell'avviso di addebito, deducendo in particolare che “dal 30.01.2018 (…) al 29.11.2024 non intervenivano atti di interruzione della prescrizione”, sicchè con riferimento a “l'avviso di addebito n. 38320170001892323000 più volte richiamato, presuntivamente notificato in data 30.01.2018, non tempestivamente opposto (…) è ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione”.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione e documentando che CP_1
l'avviso di addebito era stato effettivamente notificato in data 30.1.2018; osservava quindi che solo avrebbe Controparte_2 potuto documentare gli atti interruttivi successivamente recapitati all'opponente, curati da detto Ente e non dall' . CP_1
Disposta pertanto la chiamata in giudizio di Controparte_3
, detta si costituiva in giudizio documentando l'attività
[...] CP_2 espletata ai fini della riscossione del credito contributivo ed i pagamenti nelle more effettuati dall'opponente.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve premettersi che non pare pertinente il precedente richiamato nel ricorso, relativo alla insussistenza di litisconsorzio necessario in un giudizio di opposizione tardiva recuperatoria (introdotto peraltro solo avverso l'Agente della riscossione):
• “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv. 664407
– 01).
2 Viene infatti nel presente ricorso eccepita non già la nullità ovvero inesistenza della notifica dell'atto presupposto, bensì la prescrizione decorsa successivamente a detta notifica, sicchè non deve recuperarsi un mezzo di tutela che avrebbe potuto esperirsi avverso tale atto presupposto.
Deve dunque evidenziarsi la necessità della chiamata in giudizio dell'unico Ente ( ) che ha compiuto le notifiche degli Controparte_2 atti interruttivi della prescrizione, che non sono in possesso degli Enti impositori, i quali dette notifiche non hanno affatto curato.
***
Il ricorso è infondato, alla luce dell'atto interruttivo della prescrizione documentato da , consistente nella Controparte_2 intimazione di pagamento n. 0832019900361327000, notificata in data 16.4.2019 (ed altresì considerata la sospensione dei termini di prescrizione nelle more intervenuta per norma di Legge).
Inoltre, il suddetto Ente ha documentato che l'opponente aveva presentato un'istanza di rateizzazione (domanda di definizione agevolata – c.d. rottamazione ter) per il credito sotteso all'avviso di addebito impugnato (dilazione decaduta per mancato rispetto dei termini di pagamento, ma successivamente al pagamento di
€786,58 in data 5.9.2019 a titolo di prima quota di accettata adesione alla definizione agevolata).
Deve dunque richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale la domanda di rateizzazione del debito contributivo integra un atto interruttivo (e non meramente sospensivo) della prescrizione:
• “La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell' e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia CP_1 alla opposizione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto irrilevante la rinuncia all'azione giudiziaria manifestata con la richiesta di rateizzazione, così riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale azione)” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16110 del 16/06/2025, Rv. 675606 - 01);
• “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9242).
***
Infine, non può assumere effetti estintivi del giudizio la dichiarazione di rinuncia
3 agli atti effettuata dalla parte ricorrente, in difetto di accettazione da parte resistente.
***
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (anche nei confronti del terzo chiamato, in applicazione del principio per il quale “Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio”: Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008-Rv. 602543; conformi, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011, Rv. 620143 - 01; Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016, Rv. 638998 – 01).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 [...]
le spese del giudizio che liquida, per ciascuna Controparte_2 delle predette parti convenute, in €2.000,00 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 4.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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