Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2193/2020 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Alessandro Granieri giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sondra Gianino giusta procura in atti;
, c.f. , in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Perez giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 21 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.
proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
i motivi appresso indicati.
Quanto alla pretesa nei confronti del , va premesso che _1
i fatti storici allegati dalla parte attrice a sostegno dell'azione di natura extracontrattuale proposta vengono prospettati quale violazione dell'obbligo del neminen ledere per aver il non ottemperato _1
al provvedimento del giudice cautelare, che appunto accertava la violazione dell'obbligo di manutenzione posto a carico del _1
medesimo e di risarcimento in forma specifica per i danni provocati alla parte attrice.
Tuttavia, va osservato che il rapporto tra il e la parte _1
attrice risulta regolato contrattualmente dalla transazione sottoscritta il
28 gennaio 2016 con cui appunto, nel corso del giudizio di reclamo avverso il provvedimento del giudice cautelare, il si _1
impegnava ad eseguire i lavori indicati dal consulente tecnico di ufficio, come richiamati nell'ordinanza resa nel procedimento n. 6916/2013 entro determinati tempi e la , a fronte dell'esecuzione dei lavori Pt_1
e del pagamento delle spese processuali, rinunciava all'azione risarcitoria relativa alla mancata percezione dell'intero canone di locazione, ridotto, a suo dire, per le infiltrazioni subite dal conduttore.
La transazione ex art. 1965 c.c. è un contratto con cui le parti,
facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già
incominciata (come nella specie) o prevengono una lite che può sorgere tra le parti;
si tratta, quindi, di un contratto a titolo oneroso e con prestazioni corrispettive, in considerazione appunto della necessaria presenza delle reciproche concessioni. L'attrice non fa alcun riferimento a questo contratto, alla eventuale modifica del contratto intervenuta nel tempo (il tecnico interveniva sempre nella qualità di tecnico della : cfr. documenti in atti), di Pt_1
guisa che risulta irrilevante ai fini della presente decisione verificare la natura della transazione (novativa, non novativa o mista), un'eventuale causa di risoluzione del contratto di transazione anche ai fini dell'esistenza, o meno, delle originarie pretese, di opponibilità, o meno, delle modifiche alla parte attrice ai fini di un eventuale concorso nell'aggravamento dei danni, e ciò in quanto la domanda proposta ha un fondamento giuridico diverso extracontrattuale e cioè appunto il difetto di manutenzione dei beni comuni posto a base della domanda risarcitoria ai sensi, a dire della parte attrice, dell'art. 2043 c.c.
Né questo giudice può qualificare giuridicamente la domanda.
Infatti, al di là dello specifico riferimento nell'atto di citazione ex
art. 2043 c.c., in ogni caso in tema di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, il giudice ha la facoltà di qualificare come contrattuale od aquiliana la domanda di risarcimento del danno, a prescindere dall'inquadramento adottato dall'attore, ma alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio;
indi, nella specie, questo giudice non può porre a fondamento della domanda l'adempimento, o meno, della transazione ed eventualmente la sua risoluzione, perché è un fatto che la parte attrice non ha posto a fondamento della domanda, né ha mai richiesto la risoluzione di detto contratto.
I nuovi accertamenti compiuti nel presente giudizio, comunque,
sono irrilevanti ai fini della presente controversia;
infatti, è pacifico che il presupposto della res dubia, che caratterizza la transazione, «è
integrato non dalla incertezza obiettiva circa lo stato di fatto o di
diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle
correlative situazioni giudiziali ed ai rispettivi diritti ed obblighi delle
parti... nessuna incidenza sulla validità e sulla efficacia del negozio può
attribuirsi all'accertamento “ex post” della assoluta infondatezza di
una delle contrapposte pretese» (Cass. n.4448/1996,
Cass. n.6861/2003, Cass. n.26528/2019); e ciò proprio perché «la
prevenzione della lite, o il suo superamento – e non quindi un astratto accertamento del contenuto esatto ed effettivo della res dubia -
costituiscono quel che è causa/scopo funzionale che muove le parti a
transigere» (Cass. 2784/2019).
Nella vicenda in questione è pacifico che la transazione conclusa fra le parti ha definito ogni tipo di eventuale responsabilità del verso la , di guisa che l'esatto adempimento della _1 Pt_1
transazione (la legittimità, o meno, delle modifiche apportate anche dal tecnico di parte attrice), il suo eventuale annullamento secondo le norme di legge esulano dal presente procedimento, trattandosi di questioni nemmeno dedotte dalla parte attrice.
Indi, la domanda nei confronti del , fondata su una _1
responsabilità extracontrattuale, deve essere rigettata proprio perché il rapporto tra le parti è regolato da un contratto ancora vigente.
__________________
Quanto al va premesso che «Nel sistema Controparte_2
processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito
delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del
2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti
della sentenza di merito, emessi “ante causam” ai sensi dell'art. 700
c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai
sensi dell'art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di
stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del
procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito»
(Cass. s.u. n, 6039/2019; cfr. in questo senso anche Cass. s.u,
n.27187/2007).
La S.C. con la sentenza del 2007 ha evidenziato che «L'art. 669 octies, comma 6, introdotto dalla novella del 2005, per i provvedimenti
cautelari anticipatori degli effetti della sentenza di merito e per
quelli ex art. 700 c.p.c., (anche essi costituenti di regola anticipo della
non necessaria futura pronuncia in una causa ordinaria), pur
abrogando il termine finale perentorio entro cui iniziare la causa di
merito, ha riaffermato che questa può essere iniziata da ciascuna delle
parti della procedura cautelare, attenuando e non eliminando il
carattere strumentale del procedimento cautelare e del provvedimento
d'urgenza, rispetto al giudizio di merito.
Ciò è chiaro non tanto perché l'autorità del provvedimento sussiste
solo per il processo nel quale si fa valere il diritto a cautela del quale
lo stesso è stato emesso, ma anche perché il suo contenuto accertativo
non può mai “fare stato” tra le parti e i loro aventi causa, ai
sensi dell'art. 2909 c.c., dal momento che la sua efficacia può venire
sempre meno per effetto di altra “sentenza anche non passata
in giudicato”, che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale esso
venne emesso. Di fatto, il provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è
“stabile”, tanto che il permanere della sua efficacia può venir meno per effetto di altra sentenza, anche essa instabile, perché impugnabile
o impugnata, per cui deve logicamente negarsi che esso possa
divenire giudicato, finché l'accertamento a base della sua emissione
non risulti confermato da una sentenza di merito divenuta non più
impugnabile.
…
l'efficacia anticipatoria dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c., tesi
“ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”, può permanere in via definitiva, evitandosi così un altro processo
ordinario per far valere il diritto protetto in via urgente, se le parti non
esercitino la facoltà d'iniziare la causa di merito i cui effetti sono stati
anticipati a cautela del diritto esercitato con la successiva azione.
Tale novità normativa non assicura la stabilità, neppure
provvisoria, del “decisum”, anche se, in quanto può seguire il processo
di merito, permane la strumentalità del provvedimento cautelare, che
però non è più indispensabile come in passato a connotare il
provvedimento urgente.
Non vi è una stabilità o definitività del provvedimento urgente, il
cui contenuto decisorio e anticipatorio della eventuale sentenza di
merito, può conservare efficacia permanente, allorché la eliminazione
del pregiudizio imminente e irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c., abbia
soddisfatto ogni interesse del ricorrente, al punto da indurlo a non far
valere in via ordinaria il diritto stesso e per la sua revoca il destinatario
del provvedimento non agisca con azione di accertamento negativo del
diritto cautelato, per farne dichiarare la inesistenza. …
Comunque, anche allorché il giudizio di merito non sia iniziato da
nessuna delle parti del procedimento cautelare, il permanere
dell'efficacia esecutiva del provvedimento che lo conclude non ne
comporta la stabilità, da intendere come concreta idoneità a
costituire giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. … » (Cass. n.
n.27187/2017 cit.).
Tutto ciò al fine di esaminare i rilievi avanzati dal CP_2
avverso la sua responsabilità per i danni occorsi all'interno
[...]
dell'immobile attoreo.
In particolare, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing. espletata nel giudizio cautelare intercorso tra le Per_1
odierne parti in causa, le cui conclusioni vanno pienamente condivise da questo Giudice essendo supportate da accertamenti effettuati sui luoghi, si evince che le infiltrazioni all'interno dell'immobile attoreo sono dovute ai suindicati fattori:
«- Non corretto funzionamento della intercapedine, di proprietà
la quale, non assolvendo alla propria funzione di CP_3
raccolta e smaltimento delle acque che giustamente e normalmente
permeano dal manto stradale e per mezzo della canaletta di scolo della
stessa intercapedine (oramai inefficiente in quanto non manutentata)
vanno ad imbibire il solaio e le parti strutturali dell'edificio;
- Continuo gocciolamento di acqua dal tubo di pertinenza
condominiale passante all'interno dell'intercapedine ed il quale è stato
accertato in sede di sopralluogo essere ammalorato e continuamente e
visibilmente percolante, andando a provocare di conseguenza una,
seppur minima ma continua e permanente, infiltrazione e imbibimento delle strutture anche in questo caso per mezzo del non funzionamento
della canaletta di scolo posta entro la intercapedine ed a livello con il
primo impalcato sottostrada costituente il solaio di copertura dell'immobile di proprietà ricorrente;
- Una componente dovuta a responsabilità del Controparte_2
in quanto l'innalzamento del livello del manto stradale di via
Pensabene e di , ha conseguentemente diminuito la Controparte_1
quota del marciapiedi ed a tratti resa a livello di bitume;
di
conseguenza l'acqua discendente dal corso Indipendenza, vista la condizione orografica dei luoghi, non trovando sufficienti punti di
raccolta (quali caditoie laterali lungo corso per esempio) _1
va ad invadere la facciata del fabbricato andando così ad aumentare
la componente di acqua che per infiltrazioni va a riversarsi dentro la
intercapedine e successivamente, per i motivi sopra descritti, va ad
imbibire le strutture portanti del fabbricato».
In definitiva, da detta relazione risulta che la causa delle infiltrazioni attiene esclusivamente alla intercapedine condominiale;
l'aumento dell'acqua, proveniente per le condizioni del marciapiedi, non solo non è certo per quanto riguarda sia la quantità di acqua che va ad invadere la intercapedine sia i tempi legati, prima, agli asseriti interventi di bitumazione della strada susseguitesi nel corso degli anni e, poi, ad eventi metereologici rilevanti (l'acqua derivante da piogge non rilevanti non riusciva, comunque, a superare pur anche il meno elevato marciapiedi); e poi, in ogni caso, un'intercapedine ben impermeabilizzata e ben mantenuta dal avrebbe Controparte_4
sicuramente incanalato le acque ed evitato le infiltrazioni. Come chiarito più volte dalla S.C., e ribadito recentemente con la sentenza n. n.22221/2023 «Sul punto occorre premettere che la
giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 25884 del 02/09/2022) ha chiarito che, in tema di accertamento del
nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia
ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono
applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile
che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare,
dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente
identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori
probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili
e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un
ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli
elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste
di probabilità prevalente.
È stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza di questa
Corte che il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito (anche
contrattuale), e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le
possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la
verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione
la cui scelta - … - correttamente è effettuata procedendo
all'identificazione della c.d. “causa prossima di rilievo” - quale causa
di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art.
41 c.p., comma 2. La valutazione delle conseguenze derivanti
dall'adottato criterio di selezione si risolve, invece, in un mero
accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 26997 del
07/12/2005; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019)».
Come detto sopra, non c'è dubbio nella specie che una perfetta manutenzione della intercapedine avrebbe escluso qualsiasi fenomeno di infiltrazione, e, pertanto, l'eventuale aumento di acqua, non meglio precisato, non può essere considerato concausa rilevante del fenomeno accertato all'interno dell'immobile attoreo.
Peraltro, il consulente tecnico di ufficio, ing. nella relazione Per_1
depositata nel presente procedimento, sulla base della documentazione prodotta dalle parti relativa agli accertamenti condotti per l'esecuzione di alcuni lavori da parte del con l'assenso del tecnico della _1
, comunque, ha prospettato anche un'ulteriore causa di Pt_1
infiltrazione, proveniente sempre da una tubatura di CP_3
fognatura; quindi, l'eventuale concausa di presenza di acqua piovana appare quanto mai irrilevante ai fini del fenomeno in questione.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria nei confronti del va rigettata. _1
Quanto alle spese processuali, sussistono giustificati motivi in relazione alla motivazione della presente decisione (la parte attrice ha agito, nei confronti del sulla base di quanto era stato accertato CP_2
nel giudizio cautelare e, nei confronti del , che, comunque, _1
non ha ottemperato ai suoi obblighi pur anche con l'assenso del tecnico della parte medesima) per compensare tra le parti le spese processuali.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate in atti,
vanno poste a carico di parte attrice in quanto funzionali ad una domanda rigettata.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2193/2020 R.G.,
rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Compensa tra tutte le parti le spese processuali.
Pone a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 28 marzo 2025
IL PRESIDENTE DI SEZIONE QUALE GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)