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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/07/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
n.°_________ LG.
n.°_________ Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
n.° ________ Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. MARCO TREMOLADA Presidente
Dott. DARIO COLASANTI Giudice rel.
Dott. ALESSANDRO COLNAGHI Giudice
Nel PU 86/2024 sub 2, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale in proprio presentato in data 25 luglio 2025 da
(già ) Parte_1 Parte_2 con sede in Lecco, C.so Matteotti 5/b (CF ), assistita e difesa dall'Avv. Luca Perego, P.IVA_1
RICORRENTE IN PROPRIO
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione in atti;
udito il Giudice relatore;
Preliminarmente dare atto che con separato provvedimento, deliberato in data odierna da questo
Tribunale, è stata dichiarata chiusa la procedura di concordato preventivo recante il n. di RG 86/2024 sub1, in seguito all'intervenuta rinuncia del ricorrente in proprio, depositata in data 25.07.2025 premesso, riguardo alle questioni processuali relative all'istanza di liquidazione giudiziale in proprio, che:
• sussiste la competenza dell'adito Tribunale ai sensi dell'art. ex art. 27 c. 2 e 3° lett. c) CCII, in quanto la sede legale della società è sita nel circondario del Tribunale adito e non sussistono elementi per individuare aliunde la sede effettiva;
• sussiste la legittimazione attiva della società ricorrente in quanto il ricorso è stato depositato dal Liquidatore sociale;
• nel caso di specie non è necessario lo svolgimento dell'udienza in cui convocare il legale rappresentante della società in quanto l'iniziativa della società debitrice esclude la violazione del contraddittorio ed inoltre non si ravvisa la necessità dell'espletamento di ulteriore attività istruttoria alla stregua della documentazione prodotta anche nel procedimento di concordato preventivo.
ritenuto che
il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, per le seguenti ragioni:
• innanzitutto, ricorre il requisito di cui al 1° comma dell'art. 121 CCII poiché la società debitrice ha svolto attività commerciale, come dimostrato dalla documentazione in atti e si è occupata di attività di ristorazione (trattoria, pizzerie e steak house);
• inoltre, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), come si evince senza dubbio dalla documentazione depositata nella procedura di concordato preventivo;
ritenuto che
sussista lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) CCII per l'attuale impossibilità della debitrice di far fronte al pagamento dei propri debiti e l'assenza di prospettive di ripresa in tempi ragionevoli, come emerge indiscutibilmente dalla documentazione e dalle ammissioni contenute negli atti del concordato, dove la proposta concordataria ha previsto l'integrale pagamento dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis cc e dei creditori con privilegio speciale mobiliare, ma un pagamento dei creditori erariali solo nella misura del 15% e dei creditori chirografari nella misura del 7%; è agli atti l'ammissione dello stato di crisi irreversibile, Controparte_1
confermato da quanto deciso dall'assemblea del 23.07.2025 nella quale si è sottolineato l'impossibilità di una concreta possibilità di risanamento;
Ritenuto che lo stato di insolvenza sussistesse sin dalla presentazione della domanda concordataria e che non siano sopravvenuti fattori positivi che abbiano inciso sull'originario assetto patrimoniale;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dall'art. 125 CCI
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_1
(già ) con sede in Lecco, C.so Matteotti 5/b Parte_2
(CF ); P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e Curatore, il Dott. con studio in Lecco Piazza Persona_1
Manzoni n. 7, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, allegando la dichiarazione di cui agli artt. articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE
al fine di consentire il più celere svolgimento delle operazioni di liquidazione degli immobili presenti nel patrimonio del Fallimento, che la relativa stima sia preceduta dall'immediato incarico ad un notaio o all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco, a cui è direttamente autorizzato il Curatore, per la redazione di una relazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma redatta nel rispetto dei contenuti e dei criteri (anche di determinazione del compenso) di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Associazione Notarile della Provincia di Lecco;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 10.12.2025 alle ore 15.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 3°, stanza n. 303), avvertendo il legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale, che può intervenire nella predetta udienza per essere sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società per cui è stata aperta la liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 25.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Tremolada
n.°_________ Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
n.° ________ Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. MARCO TREMOLADA Presidente
Dott. DARIO COLASANTI Giudice rel.
Dott. ALESSANDRO COLNAGHI Giudice
Nel PU 86/2024 sub 2, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale in proprio presentato in data 25 luglio 2025 da
(già ) Parte_1 Parte_2 con sede in Lecco, C.so Matteotti 5/b (CF ), assistita e difesa dall'Avv. Luca Perego, P.IVA_1
RICORRENTE IN PROPRIO
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione in atti;
udito il Giudice relatore;
Preliminarmente dare atto che con separato provvedimento, deliberato in data odierna da questo
Tribunale, è stata dichiarata chiusa la procedura di concordato preventivo recante il n. di RG 86/2024 sub1, in seguito all'intervenuta rinuncia del ricorrente in proprio, depositata in data 25.07.2025 premesso, riguardo alle questioni processuali relative all'istanza di liquidazione giudiziale in proprio, che:
• sussiste la competenza dell'adito Tribunale ai sensi dell'art. ex art. 27 c. 2 e 3° lett. c) CCII, in quanto la sede legale della società è sita nel circondario del Tribunale adito e non sussistono elementi per individuare aliunde la sede effettiva;
• sussiste la legittimazione attiva della società ricorrente in quanto il ricorso è stato depositato dal Liquidatore sociale;
• nel caso di specie non è necessario lo svolgimento dell'udienza in cui convocare il legale rappresentante della società in quanto l'iniziativa della società debitrice esclude la violazione del contraddittorio ed inoltre non si ravvisa la necessità dell'espletamento di ulteriore attività istruttoria alla stregua della documentazione prodotta anche nel procedimento di concordato preventivo.
ritenuto che
il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, per le seguenti ragioni:
• innanzitutto, ricorre il requisito di cui al 1° comma dell'art. 121 CCII poiché la società debitrice ha svolto attività commerciale, come dimostrato dalla documentazione in atti e si è occupata di attività di ristorazione (trattoria, pizzerie e steak house);
• inoltre, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), come si evince senza dubbio dalla documentazione depositata nella procedura di concordato preventivo;
ritenuto che
sussista lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) CCII per l'attuale impossibilità della debitrice di far fronte al pagamento dei propri debiti e l'assenza di prospettive di ripresa in tempi ragionevoli, come emerge indiscutibilmente dalla documentazione e dalle ammissioni contenute negli atti del concordato, dove la proposta concordataria ha previsto l'integrale pagamento dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis cc e dei creditori con privilegio speciale mobiliare, ma un pagamento dei creditori erariali solo nella misura del 15% e dei creditori chirografari nella misura del 7%; è agli atti l'ammissione dello stato di crisi irreversibile, Controparte_1
confermato da quanto deciso dall'assemblea del 23.07.2025 nella quale si è sottolineato l'impossibilità di una concreta possibilità di risanamento;
Ritenuto che lo stato di insolvenza sussistesse sin dalla presentazione della domanda concordataria e che non siano sopravvenuti fattori positivi che abbiano inciso sull'originario assetto patrimoniale;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dall'art. 125 CCI
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_1
(già ) con sede in Lecco, C.so Matteotti 5/b Parte_2
(CF ); P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e Curatore, il Dott. con studio in Lecco Piazza Persona_1
Manzoni n. 7, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, allegando la dichiarazione di cui agli artt. articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE
al fine di consentire il più celere svolgimento delle operazioni di liquidazione degli immobili presenti nel patrimonio del Fallimento, che la relativa stima sia preceduta dall'immediato incarico ad un notaio o all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco, a cui è direttamente autorizzato il Curatore, per la redazione di una relazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma redatta nel rispetto dei contenuti e dei criteri (anche di determinazione del compenso) di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Associazione Notarile della Provincia di Lecco;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 10.12.2025 alle ore 15.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 3°, stanza n. 303), avvertendo il legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale, che può intervenire nella predetta udienza per essere sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società per cui è stata aperta la liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 25.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Tremolada