Articolo 25 della Legge 8 marzo 1951, n. 122
Articolo 24Articolo 26
Versione
28 marzo 1951
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Versione
13 settembre 1960
Art. 25. ((I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 settembre 1960, n. 962 ha disposto (con l'art. 15) che " Le norme dell' articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 13 settembre 1960