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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/07/2024, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2246/2023 Ruolo
Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. Domenico Carotenuto con il Parte_1 quale è elett.te dom.to,
RICORRENTE
E
- Controparte_1 Sede di Napoli - in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Concetta Petrillo ed elett.te dom.to in Napoli alla via nuova Poggioreale – ang. S. Lazzaro
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento di malattia professionale e dell'indennizzo o rendita per danno biologico.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 06/04/2023 parte ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver svolto la professione di operaio edile addetto ai lavori stradali e di operaio tubista sulle navi presso diverse ditte, dal 1981 all'attualità, e, da ultimo, di svolgere l'attività di operaio tubista nel settore navale presso l'azienda ND PA & C. s.a.s.”, dal 04/07/2013; di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, la malattia professionale pure ivi analiticamente indicata, riconducibile ad una tecnopatia (Ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli CP_ arti inferiori); di aver inoltrato regolare denunzia all' competente e di non aver ottenuto il riconoscimento dell' invalidità, avendo l'Istituto ritenuto il rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente “non idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata”; di aver presentato opposizione in data 19/10/2022 contro la decisione CP_ dell' senza esito. Tanto premesso, chiedeva, pertanto, a questo Giudice l'accertamento della sussistenza della malattia professionale CP_ denunciata e dei postumi invalidanti e la condanna dell' alla corresponsione, in suo favore, dell'indennizzo o della rendita all'uopo prevista dal legislatore, da quantificarsi sulla base della percentuale di inabilità rispettivamente fino al 15% o pari o superiore al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' costituitosi in giudizio, eccepiva la prescrizione e, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In corso di causa si procedeva ad assumere la prova testimoniale e all'espletamento di una consulenza medico-legale. All'odierna udienza cartolare, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, il Tribunale decideva con la presente sentenza. In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto la malattia risulta conosciuta nel 2022 e la domanda amministrativa è del giugno 2022 ed il ricorso giudiziario è del 06/03/2023. Risultano inoltre allegati tutti gli elementi idonei a qualificare il ricorso.
1 Con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell al pagamento della relativa rendita o indennizzo, ai sensi del DPR 1124/65 e CP_2 successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella.
Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione di una tecnopatia (Ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori), connessa a postura incongrua e a movimentazioni manuali di carichi, nonché al trasporto di materiali, ovvero tutte attività quotidianamente svolte in virtù della sua professione di operaio muratore e tubista. Allegava che la malattia è compresa nella Lista I gruppo 2 al numero 3, che per i lavoratori esposti alla movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità, indica la patologia Ernia discale lombare e le spondilodiscopatie del tratto lombare quali patologie di origine professionale.
Veniva ammessa e svolta la prova testimoniale. Il teste , geometra, ha lavorato presso l'impresa ES di Torre Annunziata, che faceva Testimone_1 impianti idraulici e di riscaldamento stradali e per civile abitazione, impiantistica ed opere edili e quindi è stato collega di lavoro del ricorrente per circa 5 anni;
successivamente hanno lavorato in cantieri navali contigui. Ha dichiarato che il ricorrente lavorava presso la stessa società ES ed era un operaio specializzato, in particolare faceva opere murarie per la posa di condotte, tracce per la posa degli impianti di riscaldamento, scavi stradali, movimentazione terra e che adesso lavora presso il cantiere navale AR della ditta Andreani PA e fa impiantistica nelle sale macchine. Ha confermato l'intensità e la pesantezza del lavoro svolto dal ricorrente sia presso l'azienda ES (“faceva lavori pesanti, movimentava sacchi di cemento di circa 50 kg, all'epoca pesavano tanto ora pesano 25 kg., alzava le caldaie e alcuni modelli vecchi erano pesantissime;
collaborava su scavi edili stradali, noi facevamo le perdite stradali di acqua e di gas e lui faceva gli scavi manuali con pale picconi e martelli pneumatici perché non si potevano usare i mezzi meccanici per la presenza di condutture, tubi”), sia presso il cantiere navale AR (“faceva opere idrauliche, installava sanitari e faceva impiantistica navale. Entrava negli ambienti ristretti degli yacht. In quel cantiere ci sono yacht privati. Movimentava linee d'assi, le eliche dei motori, le pinne stabilizzatrici delle barche. Fa anche lavori di falegnameria tagli metallici”). Ha confermato turni e orari di lavoro presso la ditta ES ed anche il fatto che spesso gli operai intervenivano per lavori di urgenza.
E' stata ammessa ctu medico legale. Il CTU nominato ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetto da “mielopatia spondilogena lombosacrale da discopatie multiple” a carattere microtraumatico-degenerativo cronico, ma con frequenti episodi di riacutizzazione che può essere causalmente o quanto meno concausalmente correlata alle peculiari attività lavorative espletate dal ricorrente nel corso degli anni. La patologia, ha concluso, provoca una netta limitazione funzionale antalgica dei movimenti, sia eseguiti attivamente che ricercati passivamente, di flesso-estensione del rachide lombosacrale di circa 1/3 ed in minor misura dei movimenti attivo-passivi di inclinazione-rotazione rachidea, sia a destra che a sinistra, ed è responsabile di una significativa limitazione dell'attività lavorativa in presenza di significativi disturbi dell'articolarità rachidea e di deficit sensitivo- motori agli arti inferiori,
Invero il tipo di lavoro svolto dal ricorrente lo ha costantemente esposto a rischi specifici consistenti in movimentazione manuale di carichi, svolta in maniera non occasionale ed in assenza di ausili efficaci, ed a posture incongrue.
La patologia è una malattia tabellata. Infatti, il codice 193 e 213 della Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria riconosce all'ernia discale del tratto lombare un danno biologico permanente. Il ctu ha ritenuto che il danno biologico sia valutabile nella misura complessiva del 7% dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e giuridici. Invero dalle dichiarazioni rese dal teste emerge con evidenza che le mansioni lavorative svolte erano rischiose per la salute del ricorrente, costringendolo a sforzi eccessivi nonché a tenere di continuo una postura scorretta. Il ricorrente, per come emerso dall'esame testimoniale, lavorava per nove ore al giorno dal lunedì al venerdì e svolgeva attività implicanti un notevole sforzo fisico.
2 CP_ Il rischio specifico, del resto, è corrispondente ad una malattia tabellata e l' riconosce l'origine professionale delle malattie da sovraccarico meccanico, tra cui rientra quella da cui è affetto il ricorrente. L'infermità del ricorrente è, pertanto, da considerarsi come malattia professionale, comportante, nella specie, un'inabilità permanente nella misura del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 7%, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.
L'esito del giudizio favorevole al ricorrente comporta che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei valori minimi dello scaglione da €. 5.200,00 a 26.000,00 tenendo conto del valore della causa. Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di ctu. CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1CP_ 06/04/2023 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t. così provvede:
a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale della malattia “mielopatia spondilogena lombosacrale da discopatie multiple”; b) dichiara che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura del 7% dalla data della domanda amministrativa del 20/06/2022; c) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo del danno biologico corrispondente CP_2 all'invalidità del 7% dalla data della domanda amministrativa nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
CP_ d) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.700,00 per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge;
e) pone, altresì, a carico dell' le spese di ctu che liquida in € 280 a favore del ctu nominato dr. . CP_2 Persona_1
Così deciso in Torre Annunziata il 16/07/2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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