CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 18/12/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 25/2024 R.G.
promossa
da
già in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante sig. , con sede legale Parte_3
in OL, Via Giotto n. 1, P. IVA elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Fidenza (PR), Piazza Repubblica n. 25, presso lo studio e la persona dell'Avv. Marzia Mosconi (C.F.
) del Foro di Parma (per le comunicazioni C.F._1
di cancelleria: fax n. 0524.591709; in subordine PEC:
, Email_1 Email_2
che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sonia Cavalli (C.F.
), pure del Foro di Parma, la rappresenta e C.F._2
1 difende giusta delega resa in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
, c.f. residente a Controparte_1 C.F._3
RO (RO) Via Risorgimento n. 11/B rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Bardelle, c.f. p.e.c. C.F._4
fax 042642462 con studio in Adria (RO) Email_3
Via Pegolini n. 2, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore ed in particolare presso il predetto indirizzo di posta elettronica certificata cd. domicilio digitale, giusta procura speciale contenuta nella medesima busta telematica contenente l'atto di costituzione in appello
- appellata –
Oggetto: Adempimento contrattuale/Indebito arricchimento
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza,
azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso, riformare integralmente la sentenza n. 924/2022
(causa RG n° 4479/2019), emessa dal Tribunale di OL in data 25/10/2022, pubblicata in pari data 25/10/2022 e mai notificata, per i motivi meglio esposti nelle premesse del presente atto e, conseguentemente,
2 In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, n. 924/2022 emessa dal Tribunale di
OL anche inaudita altera parte, ricorrendo i gravi motivi ai sensi dell'art. 283 cpc, tenuto presente che la sig.ra
[...]
non dispone di mezzi che consentirebbero CP_1
l'eventuale restituzione di quanto consegnato in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché considerato il notevole importo economico in oggetto e la fondatezza dell'odierno appello;
In via principale: accertata la sottrazione di somme da parte della sig.ra nella misura di Euro Controparte_1
173.066,91 a danno della , ora Parte_2 Parte_1
condannare la sig.ra alla
[...] Controparte_1
restituzione delle predette somme alla ricorrente per la violazione del contratto di prestazione di servizi sottoscritto e degli obblighi derivanti dallo stesso, oltre rivalutazione monetaria dal dì del dovuto ed interessi compensativi quale lucro cessante, con la medesima decorrenza.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertata comunque la condotta illecita, illegittima e/o come meglio, per tutti i fatti descritti in narrativa, della sig.ra CP_1
condannare la medesima sig.ra alla
[...] Controparte_1
corresponsione della somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di arricchimento senza giusta causa.
3 In via istruttoria, si chiede eventualmente disporsi CTU
contabile come richiesto nel giudizio di primo grado, al fine di meglio determinare, se del caso, l'ammontare degli ammanchi di cassa effettuati negli anni 2015/2016/2017 dalla sig.ra a danno della Controparte_1 Parte_2
, come meglio specificato in atti.
[...]
Si chiede l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo telematico di primo grado Rg n 4479/2019, ovvero l'autorizzazione all'accesso della Corte di Appello al fascicolo telematico di primo grado avanti il Tribunale di OL, Rg n.
4479/2019.
del procuratore di parte appellata:
Nel merito:
Respingere l'appello proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, conseguentemente confermare integralmente la sentenza gravata, con rifusione delle spese di lite del presente grado, comprese quelle della fase della cd.
“sospensiva” sub n. 68/2022 R.G.V.G. Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL. In via istruttoria:
A) Eventualmente previa modifica dell'ordinanza in data
2.7.2025, dichiarare la nullità della CTU, per i motivi di cui alle note scritte per l'udienza del 11.6.2025 da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente precisazione delle conclusioni.
B.1) Eventualmente previa modifica dell'ordinanza in data
4 2.7.2025, disporre un'integrazione della CTU / audizione a chiarimento della CTU, per i motivi e nei punti di cui alle note scritte per l'udienza del 11.6.2025 da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente precisazione delle conclusioni.
B.2) Eventualmente previa modifica dell'ordinanza a verbale d'udienza del 18.9.2024, disporre un'integrazione della CTU per i motivi e nei punti indicati nelle deduzioni d'udienza del
18.9.2024, che di seguito si trascrivono:
- verificare se ulteriori ammanchi, intesi come differenze in negative tra quanto pagato dai clienti del distributore di carburanti e quanto incassato e riversato dal gestore dell'impianto, siano registrabili anche negli anni 2014-
2013-2012, quando la non aveva in gestione l'impianto, CP_1
mediante acquisizione della documentazione contabile,
eventualmente in formato digitale (la documentazione del sistema Overview o degli altri sistemi in uso all'appellante e la documentazione degli accrediti effettuati sul conto corrente della società appellante) con riferimento anche agli anni 2014-
2013-2012;
- verificare se nel sistema Overview o negli altri sistemi in uso all'appellante per la registrazione delle operazioni che avvenivano nella stazione di servizio di cui è causa siano stati registrati dei problemi e, in caso affermativo, quali correttivi siano stati adottati dalla casa madre e quale possa essere stata
5 la ricaduta nell'utilizzo del software stesso per le registrazioni contabili;
- verificare se il sistema in uso all'appellante consentisse la verifica periodica di eventuali ammanchi e comunque la corrispondenza tra carburante erogato e incassi e, in caso affermativo, determinare le tempistiche in cui questi ammanchi potevano potevano essere rilevati dal software e dall'appellante;
- verificare le modalità di trasferimento del denaro tra l'appellata e il servizio di vigilanza e da questo all'istituto di credito con particolare riferimento alla tipologia delle buste, al protocollo per la consegna del denaro e a eventuali variazioni delle procedure intervenute nel corso degli anni dal 2012 al
2017.
C) Si chiede (si rinnova la richiesta per i motivi di cui alle note scritte per l'udienza del l'udienza del 19.05.2022) che venga ordinato alla di produrre in Pt_1
giudizio la documentazione contabile (la documentazione del sistema Overview, la documentazione degli accrediti effettuati sul conto corrente della società ricorrente e la documentazione delle distinte di deposito contanti / sigilli), richiamata nel doc.
doc. 3 e nel ricorso introduttivo di controparte, con riferimento,
oltre che agli anni oggetto di causa (2015-2016-2017), anche agli anni 2013-2014.
D) Si chiede (si rinnova la richiesta per i motivi di cui alle note scritte per l'udienza del 19.05.2022) prova orale per testi sulle
6 circostanze e con le persone di seguito indicate:
6) vero che tra il 9 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017
l'impianto di distribuzione carburanti della società Parte_2
denominato “RO Impianto Impianto Ovest Tangenziale
[...]
Est S. 16 km. 39.056 DX Ovest” presentava problemi di funzionamento, segnalati alla società ed Pt_1
alla ditta Tegon Salvalaggio Salvalaggio di Scorzé;
7) vero che prima del 9 gennaio 2015, nell'anno 2014,
l'impianto di distribuzione carburanti di cui ai capitoli precedenti presentava problemi di funzionamento, segnalati alla società ed alla ditta Tegon Salvalaggio di Scorzé; Pt_1
8) vero che tra il 2014 ed il 2017, su richiesta della società
, la ditta Tegon Salvalaggio di Scorzé interveniva Pt_1
sull'impianto di distribuzione carburanti di cui ai capitoli precedenti per provvedere ad interventi di ripristino;
9) vero che durante gli interventi di ripristino, eseguiti dalla ditta Tegon Salvalaggio di Scorzé tra il 2014 ed il 2017
sull'impianto di distribuzione carburanti di cui ai capitoli precedenti, l'impianto in questione rimaneva inattivo;
10) vero che prima del 9 gennaio 2015, in particolare nelle annualità 2012-2013-2014, nell'impianto di distribuzione carburanti di cui ai capitoli precedenti si sono verificati degli ammanchi rispetto a quanto doveva risultare come incassato secondo la;
Pt_1
11) vero che in relazione al rapporto commerciale/lavorativo
7 con la società nelle annualità dal 2012 al 2017, Pt_1
quest'ultima ha lamentato delle differenze in negativo differenze in negativo tra quanto pagato dai clienti del distributore di carburanti di cui ai capitoli precedent e quanto incassato e riversato dal gestore dell'impianto in questione;
in relazione ai capitoli 6-7-8-9, si chiede prova con i seguenti testi:
- , nato a [...] il [...] e residente Testimone_1
a Scorzè (VE) in via Martin Luther King n. 54;
- nato a [...] il [...] e CP_2
residente Scorzè (VE) in via Martin Luther King n. 54;
- , nato a [...] il [...] e CP_3
residente a [...];
in relazione ai capitoli 7-8-9-10-11, si chiede prova con i seguenti testi:
- , c.f. gestore Testimone_2 C.F._5
dell'attività di cui è causa negli anni 2013-2014;
- c.f. , gestore Testimone_3 C.F._6
dell'attività di cui è causa nell'anno 2014;
in relazione ai capitoli 10-11, si chiede prova con i seguenti testi:
- addetti / vettori C.I.V.I.S., presso Centro Italiano di Vigilanza
Interna e Stradale con sede a Borsea (RO) Viale della
Cooperazione n. 25, nei nominativi che verranno individuati
8 una volta che controparte verserà in atti la documentazione di cui al paragrafo che precede.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. (già è Parte_1 Controparte_4
proprietaria della stazione di servizio situata a RO, lungo la tangenziale est della SS 16 (cd. “RO Ovest”), che eroga benzina, gasolio e GPL.
La società provvede all'acquisto del carburante e alla sua rivendita al dettaglio attraverso un duplice regime operativo.
Nella modalità self/outdoor, l'utente procede in autonomia al rifornimento e al pagamento direttamente presso le colonnine erogatrici blindate. I pagamenti possono avvenire mediante carte elettroniche (con accredito automatico sui conti ) Pt_1
o in contanti, con le banconote custodite nelle casseforti interne delle stesse colonnine. Il prelievo quotidiano di tale contante è
affidato autonomamente alla società di trasporto valori Civis,
senza alcun intervento del gestore dell'impianto.
Nella modalità servito/indoor, invece, il rifornimento è
effettuato dal personale del gestore ed il pagamento è incassato alla cassa interna, potendo avvenire con carte (tramite POS
della gestione) o in contanti.
L'impianto è soggetto ad un sistema di controllo basato su un doppio presidio, documentale e informatico, reciprocamente complementare. Il software gestionale “Overview”, adottato da
, traccia in tempo reale tutte le transazioni, registrando Pt_1
9 per ciascuna operazione i dati essenziali (data, ora, prodotto,
prezzo, litri, importo, colonnina, modalità operativa e metodo di pagamento). Esso produce due elaborazioni fondamentali: il registro cronologico delle vendite e il riepilogo giornaliero, che segmenta analiticamente il venduto e l'incassato per modalità
indoor/outdoor e per mezzo di pagamento. Il secondo presidio è
il Registro Ministeriale di Carico e Scarico dei Carburanti,
tenuto manualmente in impianto dal gestore e vidimato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1° agosto 1980, il quale permette l'annotazione giornaliera dei totalizzatori (progressivi in litri) di ciascun erogatore, consentendo il raffronto tra i dati dell'erogato fisico e le movimentazioni economiche tracciate dal sistema informatico.
La gestione del punto vendita in modalità servito, d'interesse nel presente giudizio, è stata affidata alla sig.ra CP_1
(titolare della ditta individuale “Bar Jessica”) in forza di
[...]
un contratto di prestazioni di servizi del 9 gennaio 2015,
integrato da un successivo accordo del 29 aprile 2016. Il
rapporto è cessato alla fine del 2017.
Nell'ambito di tale incarico, alla gestrice sono stati attribuiti,
tra gli altri, compiti di assistenza alla clientela, tenuta della documentazione e dei registri, e, per quanto qui più
specificamente rileva, l'incarico di riscuotere i pagamenti in contanti relativi alle erogazioni in modalità servito (indoor) e del loro quotidiano riversamento alla società proprietaria.
10 A tal riguardo, sebbene le modalità di incasso e versamento del denaro contante non fossero state regolamentate contrattualmente nel negozio del 2015, è evidenza documentale che tale servizio di incasso e riversamento è stato operativo sin dal 15 maggio 2015, in forza di una prassi di fatto che ha anticipato la successiva formalizzazione contrattuale intervenuta nel 2016.
Il sistema di documentazione e contabilizzazione dei passaggi di denaro contante indoor si articolava come segue: la gestrice raccoglieva giornalmente le somme versate dai clienti alla cassa;
redigeva la distinta di deposito, sigillava il contante in apposita busta e provvedeva alla consegna alla società di trasporto valori Civis;
quest'ultima rilasciava una ricevuta e procedeva al recapito/versamento presso i centri di smistamento, con conseguente accredito bancario sui conti di
. Pt_1
2. ha adito il Tribunale di OL con Parte_1
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di data 24 ottobre 2019,
deducendo la grave violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla gestrice in merito alla gestione e al riversamento CP_1
del denaro contante incassato in modalità servito.
La ricorrente ha sostenuto l'esistenza di un ammanco documentato e quantificato in € 173.066,91, risultante dal confronto tra i dati di incasso tracciati dal sistema di controllo informatico (Overview) e il contante effettivamente riversato sui
11 conti societari, come attestato dalle distinte e dagli accrediti bancari.
Su tali presupposti, ha chiesto la condanna della Pt_1
sig.ra alla restituzione della somma, invocando la CP_1
responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, in via subordinata, facendo valere l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
3. Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato CP_1
integralmente la ricostruzione attorea, negando di aver sottratto somme di denaro e disconoscendo la propria responsabilità per gli ammanchi lamentati.
In via preliminare, la resistente ha eccepito l'impossibilità
che le fossero imputati gli ammanchi riferiti all'anno 2015. Ha
sostenuto di non aver gestito, in tale periodo, gli incassi in contanti relativi al servizio servito, poiché tale obbligo contrattuale – documentato nell'accordo successivo – era divenuto operativo solo dal 29 aprile 2016. Prima di tale data,
tutti i pagamenti, anche quelli in contanti, venivano gestiti esclusivamente in modalità self-service, con il denaro custodito all'interno delle casseforti delle colonnine ed il cui prelievo era demandato direttamente all'istituto di vigilanza, escludendo pertanto qualsiasi disponibilità delle somme in capo alla gestrice. Tale circostanza, a suo dire, dimostrerebbe che le discrasie contabili deriverebbero da errori strutturali del sistema gestionale e non da condotte a lei imputabili.
12 La resistente ha ricondotto le differenze contabili a malfunzionamenti dell'impianto di erogazione e di contabilizzazione, anomalie che erano state più volte segnalate alla società proprietaria e avevano richiesto diversi interventi tecnici.
Ha rilevato significative discrepanze tra i dati registrati dal sistema informatico, gli estratti POS e le distinte di versamento effettuate, tali da infirmare l'attendibilità del dato contabile e da escludere una sua responsabilità personale.
La convenuta ha inoltre contestato il valore probatorio dei documenti prodotti da , in particolare un presunto Pt_1
riconoscimento di debito che, a suo dire, non si riferiva agli ammanchi del carburante, ma esclusivamente a canoni arretrati della gestione del bar, successivamente saldati.
Infine, la resistente ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, la quale avrebbe introdotto il giudizio sommario senza produrre contestualmente la copiosa documentazione richiamata a fondamento della propria pretesa.
4. Convertito il rito da sommario a ordinario di cognizione, il
Tribunale ha istruito la causa mediante l'acquisizione della documentazione contabile e contrattuale prodotta dalle parti e l'assunzione della prova orale, come offerta dalle stesse.
All'esito della compiuta istruttoria, ha definito il giudizio con la sentenza n. 924 del 25 ottobre 2022, con la quale ha rigettato
13 integralmente le domande avanzate da e l'ha Pt_1
condannata al pagamento delle spese del grado.
5. Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda promossa da , ritenendola infondata per carenza Pt_1
probatoria, in quanto l'attrice non avrebbe assolto l'onere di dimostrare il danno subito, elemento essenziale per configurare la responsabilità contrattuale invocata.
Il Tribunale ha anzitutto rilevato l'infondatezza della contestazione attorea, osservando che la convenuta aveva iniziato a gestire direttamente gli incassi in contanti del servizio
servito solo a partire dal 29 aprile 2016. Ne conseguiva che gli ammanchi contestati e collocati nell'anno 2015 non potevano esserle imputati, poiché in quel periodo il distributore operava esclusivamente in modalità self-service, con il contante prelevato direttamente da , escludendo la disponibilità CP_5
delle somme in capo alla CP_1
Il Tribunale ha poi statuito che la ricostruzione attorea non trovava riscontro nella documentazione acquisita, ritenuta incompleta e insufficiente a comprovare l'effettivo danno. In
particolare, non aveva prodotto la serie completa delle Pt_1
distinte di versamento per tutte le annualità contestate, né i registri UTF, né gli estratti completi e analitici del sistema gestionale (Overview). Tali documenti erano indispensabili per operare il raffronto tra il carburante erogato, gli incassi in contanti registrati dal sistema e le somme effettivamente
14 consegnate alla società di trasporto valori.
Il Giudice ha concluso che tale grave lacuna probatoria non poteva essere sanata in sede istruttoria mediante l'ausilio di una CTU, in quanto ciò avrebbe comportato un inammissibile esonero dall'onere della prova gravante sull'attrice. In assenza di elementi idonei a ricostruire in modo certo l'ammanco,
circostanza essenziale per imputare una condotta appropriativa o di violazione degli obblighi contrattuali alla convenuta, ha respinto la domanda.
6. Avverso tale pronuncia, la soccombente in primo grado ha interposto appello con atto di citazione Parte_1
di data 7 novembre 2022. A fondamento del gravame,
l'appellante ha dedotto un unico e complesso motivo di impugnazione, censurando la sentenza per non aver riconosciuto l'esistenza e la prova del danno patrimoniale subito in conseguenza della violazione degli obblighi contrattuali da parte della gestrice.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'appellata
[...]
, la quale ha contestato la fondatezza delle censure CP_1
proposte, chiedendo l'integrale rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, questa Corte ha disposto l'espletamento di una CTU contabile.
Successivamente, all'udienza del 9 dicembre 2025, la causa è
15 stata rimessa in decisione.
7. L'appellante critica la sentenza di primo grado, Pt_1
ritenendola viziata da un errore giuridico in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Essa deduce che l'onere probatorio avrebbe dovuto gravare sulla convenuta, in virtù
della natura contrattuale della responsabilità invocata. A
sostegno di tale tesi, deduce testualmente: “la prova da offrire
nel giudizio di cognizione spetterebbe alla controparte, in quanto
trattasi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., quindi con
previsione esplicita della prova a carico della convenuta in CP_1
qualità di debitrice, la quale oltre ad essere tenuta per contratto a
risarcire il danno causato alla società attrice, mai in corso di
causa ha offerto prova dell'esatto adempimento della
prestazione” (cfr. p. 16 dell'atto di citazione in appello).
evidenzia inoltre che il Tribunale avrebbe Pt_1
erroneamente escluso la possibilità che la gestisse gli CP_1
incassi in contanti già nel 2015. Al contrario, le distinte di versamento sottoscritte dalla stessa – la cui validità è stata peraltro riconosciuta dallo stesso Tribunale per il disconoscimento generico di controparte – dimostravano inequivocabilmente che la modalità servito era operativa e gestita dalla convenuta almeno a partire dalla metà di quell'anno.
Prosegue l'appellante osservando che il Tribunale ha rigettato la domanda lamentando la mancata produzione di
16 documenti essenziali (registri UTF, distinte di versamento e dati del sistema Overview), quando invece tali documenti erano stati regolarmente depositati in atti, sia in formato cartaceo, sia su supporto digitale, e ne era stata autorizzata l'acquisizione.
A ciò si aggiunge la totale omissione di valutazione di elementi che, se considerati, avrebbero confermato l'onere probatorio a carico di controparte: l'appellante richiama in particolare la scrittura di riconoscimento di debito sottoscritta dalla Ai sensi dell'art. 1988 c.c., tale atto genera la CP_1
presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul debitore la prova dell'adempimento.
Infine, la sentenza non avrebbe considerato né le clausole contrattuali che sancivano la responsabilità della gestrice per i danni causati, né le testimonianze ritenute decisive. Tutto ciò,
secondo l'appellante, integrava un vizio di motivazione per omessa valutazione di prove ritualmente prodotte e decisive.
L'appellante ha insistito nell'affermare la dimostrazione documentale della sussistenza e della quantificazione degli ammanchi di denaro contante ed ha reiterato l'istanza per l'assunzione di una CTU contabile.
8. Le censure sollevate dall'appellante risultano Pt_1
sostanzialmente fondate per le ragioni che seguono, le quali conducono all'accoglimento della domanda originaria.
9. In punto di riparto dell'onere probatorio, la fattispecie in esame — vertendo in tema di responsabilità contrattuale ex art. 17 1218 c.c. per violazione di specifici obblighi gestionali e di riversamento di denaro contante — deve essere ricondotta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
espresso ex multis, da Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 13685/2019. In applicazione di tali principi: a) incombeva sulla creditrice appellante ( ) Pt_1
esclusivamente l'onere di fornire la prova della fonte negoziale del diritto (i contratti di gestione del 2015 e 2016) e di allegare l'altrui inadempimento, sostanziatosi nel mancato riversamento degli incassi e nel conseguente ammanco contabile;
b) spettava,
di converso, alla parte debitrice (la gestrice l'onere della CP_1
prova piena e liberatoria dell'esatto adempimento, ossia la dimostrazione di aver integralmente riscosso e riversato le somme derivanti dalle vendite in modalità “servito”.
Ciò posto, appare dirimente osservare come, nel caso di specie, la natura stessa dell'obbligazione inadempiuta — avente ad oggetto la consegna di somme di denaro riscosse per conto altrui — imponga una specifica lettura delle regole sul nesso di causalità e sulla prova del danno.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 2520/2025 e Cass. n. 3689/2025), nelle obbligazioni diverse da quelle inerenti a prestazioni professionali, aventi ad oggetto come nella specie una prestazione di dare, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore assume una valenza di “prova evidenziale” che assorbe in sé la dimostrazione della
18 causalità in ordine al danno-evento ed al danno-conseguenza.
Infatti, trattandosi della mancata restituzione di importi incassati, il lamentato danno patrimoniale non costituisce una conseguenza mediata o indiretta della condotta debitoria, bensì
si identifica materialmente con l'oggetto stesso della prestazione inadempiuta.
In altri termini, non si pone un problema di causalità
giuridica da accertare aliunde, in quanto il pregiudizio patrimoniale (c.d. danno conseguenza) è immanente al fatto stesso del mancato riversamento del denaro. Il
danno-conseguenza è cioè assorbito dallo stesso inadempimento. Trattandosi di obbligo contrattuale di riversare alla proprietaria dell'impianto le somme in contanti incassate in modalità servito, il mancato versamento costituisce al tempo stesso l'evento di inadempimento e il pregiudizio patrimoniale
(difetto di entrata) della creditrice.
Ne consegue che, avendo assolto il proprio onere Pt_1
mediante la produzione dei titoli contrattuali e l'allegazione puntuale del disallineamento contabile riscontrato dal sistema di controllo era la debitrice ad essere gravata dall'onere CP_1
di fornire la prova liberatoria del corretto versamento delle somme.
Si osserva poi che, in applicazione del principio della vicinanza della prova, l'assolvimento dell'onere probatorio nei termini precisati deve ritenersi del tutto esigibile e congruo
19 rispetto al caso di specie. Ciò in considerazione delle specifiche procedure operative inerenti al versamento del denaro contante:
la sig.ra doveva, infatti, contrattualmente o comunque CP_1
funzionalmente rimettere le somme riscosse alla società
, avvalendosi dell'intermediazione del vettore , Pt_1 CP_5
quest'ultimo a sua volta tenuta al rilascio di idonea ricevuta o quietanza a comprova dell'avvenuta riscossione.
10. Con riferimento all'individuazione del dies a quo della responsabilità contrattuale, valgono le seguenti considerazioni in ordine alla decorrenza del rapporto obbligatorio.
Le risultanze istruttorie, e segnatamente l'analisi peritale condotta sulle distinte di versamento sottoscritte dalla — CP_1
recanti date risalenti già alla metà del 2015 — offrono riscontro documentale inequivoco della circostanza che la gestione degli incassi e il relativo obbligo di riversamento fossero pienamente operativi in epoca antecedente alla formalizzazione contrattuale del 2016 (segnatamente, sin dal 15 maggio 2015).
Tali evidenze costituiscono prova logica dell'esistenza di un mandato tacito all'incasso, conferito dalla mandante e Pt_1
perfezionatosi per facta concludentia prima ancora della stipula della convenzione scritta.
È, infatti, incontroverso che il conferimento di un mandato possa desumersi da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, da valutarsi alla luce del comportamento complessivo tenuto dalle parti.
20 La sistematica sottoscrizione delle distinte di versamento da parte della non assume valenza meramente neutra, CP_1
bensì costituisce atto esecutivo tipico, idoneo a manifestare la volontà inequivoca di accettare l'incarico di riscossione e custodia dei proventi derivanti dalla vendita in modalità
“servito”.
A conferma della natura strutturata e non occasionale di tale rapporto gestorio, milita altresì il coinvolgimento del vettore specializzato (Civis): la circostanza che la trasmissione del contante avvenisse tramite un servizio di vigilanza professionale dimostra che la prassi operativa condivisa tra le parti aveva assunto rilevanza anche nei rapporti esterni, delineando, sin dal 2015, il perimetro di un preciso obbligo giuridico di rendicontazione e versamento in capo alla gestrice.
11. La censura sollevata dall'appellante, in ordine alla ravvisata lacuna probatoria che ha condotto al rigetto della domanda in primo grado, risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre osservare come il compendio documentale posto a base della pretesa risarcitoria sia stato integralmente acquisito e verificato nell'ambito della disposta CTU, dimostrando l'insussistenza delle carenze istruttorie prospettate dal
Tribunale.
Ai fini della ricostruzione dei flussi di cassa intercorrenti tra le parti nel periodo 2015-2017 e, specificamente, della
21 quantificazione della discrasia tra gli importi incassati e quelli riversati, la società ha tempestivamente prodotto: a) le Pt_1
distinte di versamento recanti la sottoscrizione della (o CP_1
dei suoi incaricati), depositate in giudizio dapprima su supporto informatico (chiavetta USB, previa autorizzazione del G.I. del 30
gennaio 2020) e successivamente sub doc. 7 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 7 luglio 2020; b) gli estratti del sistema contabile Overview, allegati alla medesima memoria,
indispensabili per la distinzione tra le diverse tipologie di transazioni;
c) i registri UTF in formato cartaceo, acquisiti su specifica autorizzazione istruttoria del 7 luglio 2020.
La CTU, nell'espletamento del proprio mandato, ha descritto e utilizzato in modo metodologicamente ineccepibile tale documentazione: ha utilizzato gli estratti del sistema Overview
per distinguere analiticamente le vendite indoor/servito da quelle outdoor/self, e, all'interno delle prime, ha isolato i pagamenti in contanti da quelli elettronici (cfr. CTU, pp. 19-25,
33-37), individuando in tal modo l'esatto ammontare del contante da riversare;
ha valutato le distinte di versamento per il confronto tra il contante effettivamente versato e quello risultante come incassato nel settore “servito” (CTU, pp. 25-26,
35-37); mediante gli estratti POS e bancari ha, altresì, epurato dal totale indoor quelle partite che, sebbene erroneamente ricondotte alla voce “banconote”, risultavano in realtà riferite a pagamenti effettuati con carta, garantendo la massima
22 precisione possibile del risultato contabile (CTU, pp. 35-37).
L'analisi tecnica ha pertanto fatto emergere una chiara e persistente discrasia tra l'incassato e il versato per l'intero arco temporale oggetto di contestazione (maggio 2015 – ottobre
2019).
In definitiva, la creditrice non si è limitata alla Pt_1
mera allegazione dell'inadempimento, ma ha fornito una prova documentale dello stesso, inadempimento che, per le ragioni già
esposte al paragrafo precedente, integra in re ipsa il pregiudizio patrimoniale subito ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Come sopra già rimarcato, era a quel punto onere della fornire la prova liberatoria data dalla dimostrazione o CP_1
dell'inesistenza dell'obbligazione, ovvero della sua estinzione per l'integrale adempimento della prestazione dovuta.
12. Avverso la CTU espletata dalla Dott.ssa , la Persona_1
parte appellata ha mosso censure articolate su tre distinti profili: 1) profilo processuale-documentale: relativo alla legittimità dell'acquisizione degli atti in corso di causa e alla conseguente utilizzabilità processuale della documentazione esaminata;
2) profilo metodologico, attinente al metodo di lavoro e ai criteri tecnici adottati dalla consulente nella ricostruzione dei flussi contabili;
3) profilo fattuale concernente gli accertamenti di fatto e la contestata affidabilità del sistema informatico Overview utilizzato come fonte primaria dei dati
(cfr. note scritte per l'udienza dell'11 giugno 2025).
23 13. In ordine al profilo documentale e processuale, la parte appellata censura la metodologia adottata dalla CTU.
Deduce, in particolare, che il punto 1 del quesito peritale avesse lo scopo che la consulente attestasse l'avvenuta acquisizione degli elementi probatori, specificando per ciascun elaborato il canale processuale di ingresso (fascicolo telematico di primo o secondo grado, produzione di supporto informatico
USB, deposito cartaceo), l'istanza di produzione e il provvedimento giudiziale di autorizzazione. Tale specificazione sarebbe stata necessaria al fine di consentire la valutazione definitiva circa l'ammissibilità e la tempestività della produzione, incidendo direttamente sulla valutabilità del documento.
La censura si appunta sul fatto che la CTU abbia, per contro, limitato la propria analisi dichiarando di aver operato
“esclusivamente sulla documentazione presente nel fascicolo
telematico”, reputandola altresì non contestata.
Tale metodo è ritenuta erroneo perché: a) omette di considerare i diversi canali di acquisizione della documentazione, tra cui la chiavetta USB autorizzata in data 2
marzo 2020 e i registri UTF cartacei, autorizzati con provvedimento del 7 luglio 2020 e ritirati in originale dalla CTU
in data 18 settembre 2024; b) l'assunto della non contestazione non sarebbe veritiero, poiché le eccezioni di inammissibilità e di tardività documentale sarebbero state ritualmente sollevate
24 dalla difesa dell'appellata sin dal primo grado di giudizio e ribadite negli atti di appello.
14. Preliminarmente, occorre precisare in diritto che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. afferisce esclusivamente ai fatti storici allegati dalle parti e non si estende alla documentazione prodotta, la cui valenza probatoria
è rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Le prove precostituite, infatti, entrano nel processo attraverso il meccanismo della produzione e sono soggette al vaglio di ammissibilità e rilevanza alla luce delle vigenti regole processuali, sottraendosi alla categoria dell'utilizzabilità o della contestazione generica, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12748/2016; Cass.
n. 33809/2021).
Ne consegue che l'eventuale incompletezza del prospetto ricognitivo richiesto alla CTU nel quesito peritale non è idonea a inficiare la valenza probatoria della documentazione, qualora questa risulti ritualmente versata in causa. Spetta, infatti, al
Giudice e non all'ausiliario, il giudizio ultimo sulla regolarità
della produzione documentale, mentre ricade sulla parte che ne invoca l'inammissibilità l'onere di indicare puntualmente lo specifico vizio procedurale che inficia l'acquisizione processuale della prova.
Nel caso di specie, la scansione temporale delle produzioni documentali di parte attrice, come precedentemente ricostruita
25 (cfr. § 11), evidenzia la piena conformità alle autorizzazioni giudiziali e alle preclusioni istruttorie, sicché non emergono profili di inammissibilità delle prove precostituite esaminate.
Tali evidenze documentano che l'ingresso del materiale probatorio nel processo è avvenuto ritualmente, previa autorizzazione e nel rispetto del contraddittorio.
A fronte di ciò, in assenza di una puntuale doglianza che investa la tardività o la violazione di preclusioni riferita a specifici documenti, l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dall'appellata permane su un piano meramente astratto. La
censura, infatti, non individua specifici documenti asseritamente intempestivi la cui acquisizione sarebbe idonea a infirmare le conclusioni rassegnate nella CTU e si risolve in una contestazione meramente assertiva e come tale inidonea a precludere l'esame nel merito delle emergenze istruttorie.
15. Con riferimento alle censure mosse in ordine al metodo di lavoro e alla verificabilità delle risultanze peritali, l'appellata lamenta che l'ausiliario abbia fondato i propri accertamenti su fogli di calcolo elettronici elaborati mediante formule complesse,
senza tuttavia mettere a disposizione delle parti i file in formato nativo (Excel), ma allegando esclusivamente il formato PDF.
Tale omissione, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe impedito la verifica degli algoritmi di calcolo, vulnerando il contraddittorio tecnico. Si duole altresì della mancata interlocuzione con i consulenti di parte successiva al primo
26 incontro.
16. Le doglianze sono infondate e devono essere disattese.
Si osserva come la CTU abbia fornito esaurienti chiarimenti metodologici, specificando di aver fatto ricorso alle funzionalità
del foglio di calcolo quale strumento di ausilio e controllo,
funzionale a minimizzare l'errore umano nella digitazione dei dati e ad operare le necessarie selezioni, quali l'isolamento delle transazioni per contanti in modalità “servito” e l'epurazione dei pagamenti elettronici erroneamente categorizzati.
Orbene, la mancata ostensione dei file con estensione nativa non integra, nel caso di specie, una violazione del principio del contraddittorio tecnico idonea ad invalidare l'elaborato o a renderne inattendibili gli esiti.
Il perito ha, infatti, esplicitato nei propri scritti la struttura logica dei conteggi e i criteri di calcolo adottati, basandosi su dati documentali, quali le distinte, i registri UTF e gli estratti conto, ritualmente acquisiti e pienamente accessibili alle parti.
L'assenza dei file nativi Excel non incide, di per sé, sulla trasparenza del procedimento, poiché l'esito dell'analisi contabile è restituito nei PDF che forniscono una rappresentazione dettagliata del risultato contabile operata mediante il confronto con le fonti, tutte nella disponibilità delle parti.
A fronte di tale trasparenza metodologica, l'appellata non ha indicato specifici errori aritmetici, né ha offerto una
27 ricostruzione contabile alternativa basata sui medesimi dati di causa, limitandosi a contestare astrattamente il mezzo tecnico utilizzato senza dimostrare alcuna discrasia numerica concreta.
Parimenti priva di fondamento risulta la censura relativa alla gestione delle operazioni peritali.
Dagli atti di causa emerge che il CTU ha regolarmente verbalizzato l'inizio delle operazioni e ha successivamente garantito il pieno contraddittorio tecnico mediante lo scambio delle osservazioni alla bozza di relazione, consentendo alle parti di interloquire sugli esiti dell'indagine.
In assenza di riscontri circa specifici impedimenti frapposti dall'ausiliario o istanze di confronto disattese, la scansione procedimentale adottata appare conforme al mandato e alle norme di rito.
17. L'appellata sostiene che la descrizione del sistema
Overview contenuta nella relazione della CTU sia meramente sommaria e priva di approfondimenti tecnico-informatici sulla versione in uso, sugli eventuali bug e sull'interfaccia con la contabilità, lamentando l'assenza di giornali/mastri e di una riconciliazione contabile in senso stretto;
aggiunge che i dati avrebbero dovuto essere riestratti direttamente dagli archivi aziendali di , in contraddittorio, poiché i report prodotti Pt_1
costituirebbero soltanto il risultato di interrogazioni del database e non registri contabili certificati.
18. La censura si palesa infondata e deve essere disattesa.
28 In proposito occorre osservare che le stampe dei report generati dal software gestionale in uso presso Pt_1
rientrano nel novero delle riproduzioni analogiche di documenti informatici, godendo della medesima efficacia probatoria dei fatti ivi rappresentati qualora non siano oggetto di espresso disconoscimento. A tal fine, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, la contestazione non può risolversi in una generica o astratta perplessità verso il mezzo tecnico, ma deve assumere i caratteri della critica chiara e circostanziata nonché
dell'esplicita indicazione degli elementi di divergenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (cfr. Cass. civ. n.
23213/2024).
Nel caso di specie, mancando un disconoscimento conforme a tali requisiti di specificità, opera la presunzione legale di conformità delle stampe all'originale e la correlata presunzione di veridicità delle scritturazioni, rendendo superflua la richiesta di riestrazione dei dati alla fonte in assenza di indizi concreti di alterazione.
Né può sottacersi che l'appellata, nella sua qualità di gestrice del punto vendita e autrice materiale delle operazioni monitorate, si trovasse nella condizione privilegiata per articolare contestazioni puntuali, potendo confrontare le risultanze del sistema in uso presso con la propria Pt_1
contabilità interna o con le evidenze quotidiane della gestione.
Tale onere di specifica contestazione non è stato assolto, non
29 avendo la parte indicato puntuali scostamenti tra i report di
Overview e i propri riscontri documentali.
Ciò che più rileva, tuttavia, ai fini della tenuta logica della decisione, è che la CTU non si è limitata a recepire acriticamente i dati del software gestionale, ma ha proceduto a una rigorosa operazione di verifica e riscontro incrociato.
La consulente ha infatti corroborato i dati delle vendite
indoor confrontandoli con fonti documentali esterne, quali le distinte di versamento al servizio di vigilanza (Civis), gli estratti conto bancari e POS e, segnatamente, i registri ufficiali UTF.
Tale metodologia ha consentito di epurare le partite erroneamente classificate e di ricostruire i flussi di cassa con un grado di affidabilità che prescinde dalle caratteristiche tecniche della versione del software in uso, rendendo l'esito dell'accertamento pienamente verificabile e la censura metodologica priva di fondamento.
19. Pur dando atto che la CTU ha rettificato gli errori riscontrati nei report di Overview ai fini della quantificazione del debito, l'appellata ritiene indispensabile accertarne l'origine,
anche mediante ausiliario tecnico, e verificare se ammanchi analoghi si siano registrati negli anni 2012–2014, nonché le tempistiche di rilevazione e i correttivi software adottati.
20. La CTU ha riconciliato le risultanze contabili, desunte dai report di Overview, con le evidenze documentali esterne,
pervenendo a una quantificazione del quantum debeatur
30 espressa con trasparente indicazione delle rettifiche e delle epurazioni effettuate per neutralizzare le imprecisioni iniziali.
La prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il debito accertato all'esito dell'indagine peritale non sussisteva o risultava estinto per adempimento, incombeva sull'appellata.
Tuttavia, la parte non ha prodotto un proprio
contro
-calcolo né
ha segnalato errori ulteriori e specifici rispetto a quelli già
emendati dalla consulente, limitandosi a ventilare un'astratta ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico in uso presso . CP_6
Non è pertanto concludente la richiesta di accertare l'origine del presunto malfunzionamento o di indagare su periodi antecedenti alla gestione in quanto la critica alla CP_1
ricostruzione contabile non trova riscontro in precise indicazioni di scarti residui o in elementi che rendano la ricostruzione finale inaffidabile.
Come più volte ribadito, la CTU ha operato attraverso l'incrocio dei dati desunti da diverse emergenze documentali,
rendendo pienamente controllabili i criteri ricostruttivi dell'esito contabile.
In assenza di puntuali allegazioni su divergenze specifiche e considerata l'estraneità degli esercizi 2012-2014 all'oggetto del presente giudizio, la richiesta di ulteriori accertamenti o di un ausiliario tecnico aggiuntivo non risulta giustificata.
L'istanza di verifica di malfunzionamento non circostanziata,
31 che non individui giorni, voci o importi concretamente errati,
concreterebbe un ampliamento istruttorio di natura retrospettiva ed esplorativa, processualmente inammissibile.
21. Analoghe considerazioni valgono ad argomentare il rigetto dell'ulteriore profilo di censura sollevata dall'appellata per il tramite del suo CTP.
Tali ragioni di critica, basata sulle discrasie rilevate tra i dati restituiti dai registri ufficiali di carico/scarico UTF e i report forniti dal software Overview, postulano l'attribuzione di priorità
probatoria ai soli registri UTF e alle distinte riconosciute come proprie dalla sig.ra CP_1
Esse non sono, tuttavia, sufficienti a invalidare l'impianto probatorio complessivo.
22. In relazione a tale specifica doglianza, si ritiene dirimente ribadire l'efficacia e la concludenza dell'accertamento contabile attinto dall'indagine peritale.
Come già detto, l'esito istruttorio non è frutto di una valutazione parziale, bensì la risultante sinergica dell'incrocio analitico di tutti i dati estrapolati dalle evidenze documentali acquisite agli atti. Tale risultanza conferisce credibile e inconfutata sostanza all'addebito mosso alla sig.ra CP_1
attinente al mancato o scorretto adempimento dell'obbligo contrattuale di riversare alla società il denaro Pt_1
contante incassato nell'esercizio della gestione della stazione di servizio con modalità “servito”.
32 Era dunque onere esclusivo della sig.ra fornire la CP_1
prova liberatoria a proprio discarico, dimostrando l'esatto adempimento o l'esistenza di cause esimenti. Non è idoneo a integrare tale prova il generico rilievo che i registri di
Parte carico/scarico palesino delle incongruenze con il sofware gestionale di , in assenza di una dettagliata e Pt_1
circostanziata controallegazione di errori macroscopici e puntuali, tali da revocare in dubbio la correttezza complessiva e la tenuta logica dell'indagine peritale svolta.
23. Nelle proprie osservazioni alla CTU, l'appellata prosegue ribadendo che la modalità servito/indoor non era operativa sin dal 15 maggio 2015 e richiama atti e prove per sostenere che,
prima del 29 aprile 2016, l'impianto funzionava esclusivamente in self service/outdoor, chiedendo comunque di specificare le somme in contanti incassate in indoor tra il 9 gennaio 2015 e il
28 aprile 2016. Sollecita, inoltre, chiarimenti sulle giornate di sabato, domenica e festive, assumendo la sussistenza di operazioni “servito” in assenza della gestrice presso la stazione di servizio e la coesistenza tra le due modalità di pagamento.
24. Quanto alla doglianza che reitera l'operatività del servizio assistito esclusivamente a far data dal 29 aprile 2016, si richiamano integralmente le considerazioni già espresse in ordine alla qualificazione del rapporto gestorio. L'accertata esistenza di un mandato all'incasso perfezionatosi per fatti concludenti sin dal 15 maggio 2015, comprovata dalle distinte
33 di versamento sottoscritte dalla stessa parte appellata, rende,
infatti, prive di concludenza le deduzioni tese a posticipare l'insorgenza dell'obbligo di rendicontazione al momento della successiva formalizzazione contrattuale.
Parimenti destituita di fondamento risulta la critica concernente l'imputazione di incassi nelle giornate di sabato,
domenica e nei giorni festivi, fondata sull'assunto della mancata presenza fisica della gestrice presso l'impianto. La verifica tecnica espletata dalla CTU ha ricostruito i flussi di cassa attraverso un metodo di isolamento delle transazioni “indoor”,
operando la necessaria epurazione dei pagamenti elettronici e procedendo alla quadratura con i dati oggettivi delle distinte di versamento e dei registri UTF.
A fronte di tale ricostruzione analitica, basata sull'incrocio di dati estrapolati da documenti nella piena disponibilità delle parti, l'appellata non ha assolto l'onere di specifica contestazione che le incombeva, omettendo di indicare puntualmente quali singole registrazioni contabili sarebbero erronee o falsamente attribuite alla modalità “servito” in luogo di quella “self-service”.
Deve, infine, osservarsi che la circostanza della presenza o assenza fisica della titolare in determinati frangenti temporali appare, di per sé, ininfluente ai fini della ricostruzione del debito, laddove la riconciliazione contabile si fondi sulla corrispondenza tra i dati di transazione registrati dal sistema e i
34 versamenti documentati o omessi. In assenza della prova liberatoria positiva, il cui onere gravava sull'appellante, che le operazioni qualificate dal sistema come “indoor” fossero in realtà avvenute in modalità automatica, il dato contabile, come verificato e corretto dal CTU attraverso i riscontri incrociati,
conserva piena validità probatoria.
25. L'appellata ribadisce di aver contestato le distinte di versamento, anche quanto all'autenticità delle firme, chiedendo che la CTU segnali la discrasia e, se necessario, sia disposta la verificazione grafologica.
26. Occorre anzitutto rilevare che la parte appellata ha omesso di censurare specificamente la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la quale aveva già accertato la genericità del disconoscimento operato sul documento attoreo n. 5, senza chiarire se la contestazione investisse la conformità
della copia all'originale o l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'originale medesimo.
Il Tribunale in proposto ha rammento che l'efficacia probatoria delle prove precostituite, e segnatamente delle riproduzioni meccaniche e informatiche, postula un disconoscimento che rispetti il rigore formale imposto dagli artt.
214 e 215 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere una dichiarazione espressa, completa e determinata,
che neghi in modo inequivoco autenticità e genuinità dell'atto,
con indicazione delle ragioni specifiche della contestazione (cfr.
35 ex multis Cass. civ. n. 24456/2011; Cass. civ. n. 1537/2018;
Cass. civ. n. 23213/2024). In difetto di tale disconoscimento specifico e circostanziato, la copia fotostatica o analogica si considera tacitamente riconosciuta, sia quanto alla conformità
che all'autenticità.
Le osservazioni del Tribunale valgono anche in questa sede.
In ogni caso, sotto il profilo logico-giuridico, la doglianza si rivela perplessa e contraddittoria.
Le distinte di versamento rappresentano la prova documentale degli importi che la gestrice ha effettivamente riversato alla , attestando dunque l'adempimento Pt_1
parziale dell'obbligazione. L'eventuale espunzione di tali documenti si risolverebbe nell'eliminazione della prova dei versamenti eseguiti, determinando, quale conseguenza diretta,
l'accrescimento del quantum debeatur finale a carico dell'appellata stessa.
27. In via conclusiva, all'esito del giudizio, la domanda di pagamento a titolo contrattuale formulata dal è da Pt_1
ritenersi fondata e meritevole di accoglimento nell'importo di €
173.066,91, da maggiorarsi degli interessi legali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., computati dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
28. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio nonché della fase cautelare in
36 appello, devono essere interamente poste a carico dell'appellata sig.ra risultata totalmente soccombente. Per la relativa CP_1
liquidazione giudiziale, si procede all'applicazione dei valori medi di cui ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia che si colloca nello scaglione fino ad €
260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di OL,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 924/2022 d.d. 25.10.2022 del Tribunale di OL
così provvede:
in accoglimento dell'appello e, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza
1. accerta che , per la causale di cui in Controparte_1
motivazione, è debitrice nei confronti di Parte_1
della somma di € 173.066,91, oltre agli interessi legali nella misura stabilita dall'art. 1284, 4 comma, c.c. dalla domanda al saldo e per l'effetto la condanna al relativo pagamento;
2. condanna a rifondere per intero a Controparte_1
le spese di giudizio che liquida: Parte_1
per il primo grado, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 16.218,45, oltre C.U., IVA e CAP;
per la fase cautelare in appello, nel loro intero ammontare,
nell'importo complessivo di € 3.970,95, oltre C.U., IVA e CAP
37 per il giudizio d'appello, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 16.464,45, oltre C.U., IVA, CAP e spese di CTU
come liquidate in atti;
3. ordina a di restituire a Controparte_1 Parte_1
quanto da questa pagato in adempimento della riformata sentenza di primo grado.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in OL, lì 17.12.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 25/2024 R.G.
promossa
da
già in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante sig. , con sede legale Parte_3
in OL, Via Giotto n. 1, P. IVA elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Fidenza (PR), Piazza Repubblica n. 25, presso lo studio e la persona dell'Avv. Marzia Mosconi (C.F.
) del Foro di Parma (per le comunicazioni C.F._1
di cancelleria: fax n. 0524.591709; in subordine PEC:
, Email_1 Email_2
che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sonia Cavalli (C.F.
), pure del Foro di Parma, la rappresenta e C.F._2
1 difende giusta delega resa in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
, c.f. residente a Controparte_1 C.F._3
RO (RO) Via Risorgimento n. 11/B rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Bardelle, c.f. p.e.c. C.F._4
fax 042642462 con studio in Adria (RO) Email_3
Via Pegolini n. 2, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore ed in particolare presso il predetto indirizzo di posta elettronica certificata cd. domicilio digitale, giusta procura speciale contenuta nella medesima busta telematica contenente l'atto di costituzione in appello
- appellata –
Oggetto: Adempimento contrattuale/Indebito arricchimento
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza,
azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso, riformare integralmente la sentenza n. 924/2022
(causa RG n° 4479/2019), emessa dal Tribunale di OL in data 25/10/2022, pubblicata in pari data 25/10/2022 e mai notificata, per i motivi meglio esposti nelle premesse del presente atto e, conseguentemente,
2 In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, n. 924/2022 emessa dal Tribunale di
OL anche inaudita altera parte, ricorrendo i gravi motivi ai sensi dell'art. 283 cpc, tenuto presente che la sig.ra
[...]
non dispone di mezzi che consentirebbero CP_1
l'eventuale restituzione di quanto consegnato in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché considerato il notevole importo economico in oggetto e la fondatezza dell'odierno appello;
In via principale: accertata la sottrazione di somme da parte della sig.ra nella misura di Euro Controparte_1
173.066,91 a danno della , ora Parte_2 Parte_1
condannare la sig.ra alla
[...] Controparte_1
restituzione delle predette somme alla ricorrente per la violazione del contratto di prestazione di servizi sottoscritto e degli obblighi derivanti dallo stesso, oltre rivalutazione monetaria dal dì del dovuto ed interessi compensativi quale lucro cessante, con la medesima decorrenza.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertata comunque la condotta illecita, illegittima e/o come meglio, per tutti i fatti descritti in narrativa, della sig.ra CP_1
condannare la medesima sig.ra alla
[...] Controparte_1
corresponsione della somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di arricchimento senza giusta causa.
3 In via istruttoria, si chiede eventualmente disporsi CTU
contabile come richiesto nel giudizio di primo grado, al fine di meglio determinare, se del caso, l'ammontare degli ammanchi di cassa effettuati negli anni 2015/2016/2017 dalla sig.ra a danno della Controparte_1 Parte_2
, come meglio specificato in atti.
[...]
Si chiede l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo telematico di primo grado Rg n 4479/2019, ovvero l'autorizzazione all'accesso della Corte di Appello al fascicolo telematico di primo grado avanti il Tribunale di OL, Rg n.
4479/2019.
del procuratore di parte appellata:
Nel merito:
Respingere l'appello proposto da perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, conseguentemente confermare integralmente la sentenza gravata, con rifusione delle spese di lite del presente grado, comprese quelle della fase della cd.
“sospensiva” sub n. 68/2022 R.G.V.G. Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di OL. In via istruttoria:
A) Eventualmente previa modifica dell'ordinanza in data
2.7.2025, dichiarare la nullità della CTU, per i motivi di cui alle note scritte per l'udienza del 11.6.2025 da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente precisazione delle conclusioni.
B.1) Eventualmente previa modifica dell'ordinanza in data
4 2.7.2025, disporre un'integrazione della CTU / audizione a chiarimento della CTU, per i motivi e nei punti di cui alle note scritte per l'udienza del 11.6.2025 da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente precisazione delle conclusioni.
B.2) Eventualmente previa modifica dell'ordinanza a verbale d'udienza del 18.9.2024, disporre un'integrazione della CTU per i motivi e nei punti indicati nelle deduzioni d'udienza del
18.9.2024, che di seguito si trascrivono:
- verificare se ulteriori ammanchi, intesi come differenze in negative tra quanto pagato dai clienti del distributore di carburanti e quanto incassato e riversato dal gestore dell'impianto, siano registrabili anche negli anni 2014-
2013-2012, quando la non aveva in gestione l'impianto, CP_1
mediante acquisizione della documentazione contabile,
eventualmente in formato digitale (la documentazione del sistema Overview o degli altri sistemi in uso all'appellante e la documentazione degli accrediti effettuati sul conto corrente della società appellante) con riferimento anche agli anni 2014-
2013-2012;
- verificare se nel sistema Overview o negli altri sistemi in uso all'appellante per la registrazione delle operazioni che avvenivano nella stazione di servizio di cui è causa siano stati registrati dei problemi e, in caso affermativo, quali correttivi siano stati adottati dalla casa madre e quale possa essere stata
5 la ricaduta nell'utilizzo del software stesso per le registrazioni contabili;
- verificare se il sistema in uso all'appellante consentisse la verifica periodica di eventuali ammanchi e comunque la corrispondenza tra carburante erogato e incassi e, in caso affermativo, determinare le tempistiche in cui questi ammanchi potevano potevano essere rilevati dal software e dall'appellante;
- verificare le modalità di trasferimento del denaro tra l'appellata e il servizio di vigilanza e da questo all'istituto di credito con particolare riferimento alla tipologia delle buste, al protocollo per la consegna del denaro e a eventuali variazioni delle procedure intervenute nel corso degli anni dal 2012 al
2017.
C) Si chiede (si rinnova la richiesta per i motivi di cui alle note scritte per l'udienza del l'udienza del 19.05.2022) che venga ordinato alla di produrre in Pt_1
giudizio la documentazione contabile (la documentazione del sistema Overview, la documentazione degli accrediti effettuati sul conto corrente della società ricorrente e la documentazione delle distinte di deposito contanti / sigilli), richiamata nel doc.
doc. 3 e nel ricorso introduttivo di controparte, con riferimento,
oltre che agli anni oggetto di causa (2015-2016-2017), anche agli anni 2013-2014.
D) Si chiede (si rinnova la richiesta per i motivi di cui alle note scritte per l'udienza del 19.05.2022) prova orale per testi sulle
6 circostanze e con le persone di seguito indicate:
6) vero che tra il 9 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017
l'impianto di distribuzione carburanti della società Parte_2
denominato “RO Impianto Impianto Ovest Tangenziale
[...]
Est S. 16 km. 39.056 DX Ovest” presentava problemi di funzionamento, segnalati alla società ed Pt_1
alla ditta Tegon Salvalaggio Salvalaggio di Scorzé;
7) vero che prima del 9 gennaio 2015, nell'anno 2014,
l'impianto di distribuzione carburanti di cui ai capitoli precedenti presentava problemi di funzionamento, segnalati alla società ed alla ditta Tegon Salvalaggio di Scorzé; Pt_1
8) vero che tra il 2014 ed il 2017, su richiesta della società
, la ditta Tegon Salvalaggio di Scorzé interveniva Pt_1
sull'impianto di distribuzione carburanti di cui ai capitoli precedenti per provvedere ad interventi di ripristino;
9) vero che durante gli interventi di ripristino, eseguiti dalla ditta Tegon Salvalaggio di Scorzé tra il 2014 ed il 2017
sull'impianto di distribuzione carburanti di cui ai capitoli precedenti, l'impianto in questione rimaneva inattivo;
10) vero che prima del 9 gennaio 2015, in particolare nelle annualità 2012-2013-2014, nell'impianto di distribuzione carburanti di cui ai capitoli precedenti si sono verificati degli ammanchi rispetto a quanto doveva risultare come incassato secondo la;
Pt_1
11) vero che in relazione al rapporto commerciale/lavorativo
7 con la società nelle annualità dal 2012 al 2017, Pt_1
quest'ultima ha lamentato delle differenze in negativo differenze in negativo tra quanto pagato dai clienti del distributore di carburanti di cui ai capitoli precedent e quanto incassato e riversato dal gestore dell'impianto in questione;
in relazione ai capitoli 6-7-8-9, si chiede prova con i seguenti testi:
- , nato a [...] il [...] e residente Testimone_1
a Scorzè (VE) in via Martin Luther King n. 54;
- nato a [...] il [...] e CP_2
residente Scorzè (VE) in via Martin Luther King n. 54;
- , nato a [...] il [...] e CP_3
residente a [...];
in relazione ai capitoli 7-8-9-10-11, si chiede prova con i seguenti testi:
- , c.f. gestore Testimone_2 C.F._5
dell'attività di cui è causa negli anni 2013-2014;
- c.f. , gestore Testimone_3 C.F._6
dell'attività di cui è causa nell'anno 2014;
in relazione ai capitoli 10-11, si chiede prova con i seguenti testi:
- addetti / vettori C.I.V.I.S., presso Centro Italiano di Vigilanza
Interna e Stradale con sede a Borsea (RO) Viale della
Cooperazione n. 25, nei nominativi che verranno individuati
8 una volta che controparte verserà in atti la documentazione di cui al paragrafo che precede.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. (già è Parte_1 Controparte_4
proprietaria della stazione di servizio situata a RO, lungo la tangenziale est della SS 16 (cd. “RO Ovest”), che eroga benzina, gasolio e GPL.
La società provvede all'acquisto del carburante e alla sua rivendita al dettaglio attraverso un duplice regime operativo.
Nella modalità self/outdoor, l'utente procede in autonomia al rifornimento e al pagamento direttamente presso le colonnine erogatrici blindate. I pagamenti possono avvenire mediante carte elettroniche (con accredito automatico sui conti ) Pt_1
o in contanti, con le banconote custodite nelle casseforti interne delle stesse colonnine. Il prelievo quotidiano di tale contante è
affidato autonomamente alla società di trasporto valori Civis,
senza alcun intervento del gestore dell'impianto.
Nella modalità servito/indoor, invece, il rifornimento è
effettuato dal personale del gestore ed il pagamento è incassato alla cassa interna, potendo avvenire con carte (tramite POS
della gestione) o in contanti.
L'impianto è soggetto ad un sistema di controllo basato su un doppio presidio, documentale e informatico, reciprocamente complementare. Il software gestionale “Overview”, adottato da
, traccia in tempo reale tutte le transazioni, registrando Pt_1
9 per ciascuna operazione i dati essenziali (data, ora, prodotto,
prezzo, litri, importo, colonnina, modalità operativa e metodo di pagamento). Esso produce due elaborazioni fondamentali: il registro cronologico delle vendite e il riepilogo giornaliero, che segmenta analiticamente il venduto e l'incassato per modalità
indoor/outdoor e per mezzo di pagamento. Il secondo presidio è
il Registro Ministeriale di Carico e Scarico dei Carburanti,
tenuto manualmente in impianto dal gestore e vidimato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1° agosto 1980, il quale permette l'annotazione giornaliera dei totalizzatori (progressivi in litri) di ciascun erogatore, consentendo il raffronto tra i dati dell'erogato fisico e le movimentazioni economiche tracciate dal sistema informatico.
La gestione del punto vendita in modalità servito, d'interesse nel presente giudizio, è stata affidata alla sig.ra CP_1
(titolare della ditta individuale “Bar Jessica”) in forza di
[...]
un contratto di prestazioni di servizi del 9 gennaio 2015,
integrato da un successivo accordo del 29 aprile 2016. Il
rapporto è cessato alla fine del 2017.
Nell'ambito di tale incarico, alla gestrice sono stati attribuiti,
tra gli altri, compiti di assistenza alla clientela, tenuta della documentazione e dei registri, e, per quanto qui più
specificamente rileva, l'incarico di riscuotere i pagamenti in contanti relativi alle erogazioni in modalità servito (indoor) e del loro quotidiano riversamento alla società proprietaria.
10 A tal riguardo, sebbene le modalità di incasso e versamento del denaro contante non fossero state regolamentate contrattualmente nel negozio del 2015, è evidenza documentale che tale servizio di incasso e riversamento è stato operativo sin dal 15 maggio 2015, in forza di una prassi di fatto che ha anticipato la successiva formalizzazione contrattuale intervenuta nel 2016.
Il sistema di documentazione e contabilizzazione dei passaggi di denaro contante indoor si articolava come segue: la gestrice raccoglieva giornalmente le somme versate dai clienti alla cassa;
redigeva la distinta di deposito, sigillava il contante in apposita busta e provvedeva alla consegna alla società di trasporto valori Civis;
quest'ultima rilasciava una ricevuta e procedeva al recapito/versamento presso i centri di smistamento, con conseguente accredito bancario sui conti di
. Pt_1
2. ha adito il Tribunale di OL con Parte_1
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di data 24 ottobre 2019,
deducendo la grave violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla gestrice in merito alla gestione e al riversamento CP_1
del denaro contante incassato in modalità servito.
La ricorrente ha sostenuto l'esistenza di un ammanco documentato e quantificato in € 173.066,91, risultante dal confronto tra i dati di incasso tracciati dal sistema di controllo informatico (Overview) e il contante effettivamente riversato sui
11 conti societari, come attestato dalle distinte e dagli accrediti bancari.
Su tali presupposti, ha chiesto la condanna della Pt_1
sig.ra alla restituzione della somma, invocando la CP_1
responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, in via subordinata, facendo valere l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
3. Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato CP_1
integralmente la ricostruzione attorea, negando di aver sottratto somme di denaro e disconoscendo la propria responsabilità per gli ammanchi lamentati.
In via preliminare, la resistente ha eccepito l'impossibilità
che le fossero imputati gli ammanchi riferiti all'anno 2015. Ha
sostenuto di non aver gestito, in tale periodo, gli incassi in contanti relativi al servizio servito, poiché tale obbligo contrattuale – documentato nell'accordo successivo – era divenuto operativo solo dal 29 aprile 2016. Prima di tale data,
tutti i pagamenti, anche quelli in contanti, venivano gestiti esclusivamente in modalità self-service, con il denaro custodito all'interno delle casseforti delle colonnine ed il cui prelievo era demandato direttamente all'istituto di vigilanza, escludendo pertanto qualsiasi disponibilità delle somme in capo alla gestrice. Tale circostanza, a suo dire, dimostrerebbe che le discrasie contabili deriverebbero da errori strutturali del sistema gestionale e non da condotte a lei imputabili.
12 La resistente ha ricondotto le differenze contabili a malfunzionamenti dell'impianto di erogazione e di contabilizzazione, anomalie che erano state più volte segnalate alla società proprietaria e avevano richiesto diversi interventi tecnici.
Ha rilevato significative discrepanze tra i dati registrati dal sistema informatico, gli estratti POS e le distinte di versamento effettuate, tali da infirmare l'attendibilità del dato contabile e da escludere una sua responsabilità personale.
La convenuta ha inoltre contestato il valore probatorio dei documenti prodotti da , in particolare un presunto Pt_1
riconoscimento di debito che, a suo dire, non si riferiva agli ammanchi del carburante, ma esclusivamente a canoni arretrati della gestione del bar, successivamente saldati.
Infine, la resistente ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, la quale avrebbe introdotto il giudizio sommario senza produrre contestualmente la copiosa documentazione richiamata a fondamento della propria pretesa.
4. Convertito il rito da sommario a ordinario di cognizione, il
Tribunale ha istruito la causa mediante l'acquisizione della documentazione contabile e contrattuale prodotta dalle parti e l'assunzione della prova orale, come offerta dalle stesse.
All'esito della compiuta istruttoria, ha definito il giudizio con la sentenza n. 924 del 25 ottobre 2022, con la quale ha rigettato
13 integralmente le domande avanzate da e l'ha Pt_1
condannata al pagamento delle spese del grado.
5. Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda promossa da , ritenendola infondata per carenza Pt_1
probatoria, in quanto l'attrice non avrebbe assolto l'onere di dimostrare il danno subito, elemento essenziale per configurare la responsabilità contrattuale invocata.
Il Tribunale ha anzitutto rilevato l'infondatezza della contestazione attorea, osservando che la convenuta aveva iniziato a gestire direttamente gli incassi in contanti del servizio
servito solo a partire dal 29 aprile 2016. Ne conseguiva che gli ammanchi contestati e collocati nell'anno 2015 non potevano esserle imputati, poiché in quel periodo il distributore operava esclusivamente in modalità self-service, con il contante prelevato direttamente da , escludendo la disponibilità CP_5
delle somme in capo alla CP_1
Il Tribunale ha poi statuito che la ricostruzione attorea non trovava riscontro nella documentazione acquisita, ritenuta incompleta e insufficiente a comprovare l'effettivo danno. In
particolare, non aveva prodotto la serie completa delle Pt_1
distinte di versamento per tutte le annualità contestate, né i registri UTF, né gli estratti completi e analitici del sistema gestionale (Overview). Tali documenti erano indispensabili per operare il raffronto tra il carburante erogato, gli incassi in contanti registrati dal sistema e le somme effettivamente
14 consegnate alla società di trasporto valori.
Il Giudice ha concluso che tale grave lacuna probatoria non poteva essere sanata in sede istruttoria mediante l'ausilio di una CTU, in quanto ciò avrebbe comportato un inammissibile esonero dall'onere della prova gravante sull'attrice. In assenza di elementi idonei a ricostruire in modo certo l'ammanco,
circostanza essenziale per imputare una condotta appropriativa o di violazione degli obblighi contrattuali alla convenuta, ha respinto la domanda.
6. Avverso tale pronuncia, la soccombente in primo grado ha interposto appello con atto di citazione Parte_1
di data 7 novembre 2022. A fondamento del gravame,
l'appellante ha dedotto un unico e complesso motivo di impugnazione, censurando la sentenza per non aver riconosciuto l'esistenza e la prova del danno patrimoniale subito in conseguenza della violazione degli obblighi contrattuali da parte della gestrice.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'appellata
[...]
, la quale ha contestato la fondatezza delle censure CP_1
proposte, chiedendo l'integrale rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, questa Corte ha disposto l'espletamento di una CTU contabile.
Successivamente, all'udienza del 9 dicembre 2025, la causa è
15 stata rimessa in decisione.
7. L'appellante critica la sentenza di primo grado, Pt_1
ritenendola viziata da un errore giuridico in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Essa deduce che l'onere probatorio avrebbe dovuto gravare sulla convenuta, in virtù
della natura contrattuale della responsabilità invocata. A
sostegno di tale tesi, deduce testualmente: “la prova da offrire
nel giudizio di cognizione spetterebbe alla controparte, in quanto
trattasi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., quindi con
previsione esplicita della prova a carico della convenuta in CP_1
qualità di debitrice, la quale oltre ad essere tenuta per contratto a
risarcire il danno causato alla società attrice, mai in corso di
causa ha offerto prova dell'esatto adempimento della
prestazione” (cfr. p. 16 dell'atto di citazione in appello).
evidenzia inoltre che il Tribunale avrebbe Pt_1
erroneamente escluso la possibilità che la gestisse gli CP_1
incassi in contanti già nel 2015. Al contrario, le distinte di versamento sottoscritte dalla stessa – la cui validità è stata peraltro riconosciuta dallo stesso Tribunale per il disconoscimento generico di controparte – dimostravano inequivocabilmente che la modalità servito era operativa e gestita dalla convenuta almeno a partire dalla metà di quell'anno.
Prosegue l'appellante osservando che il Tribunale ha rigettato la domanda lamentando la mancata produzione di
16 documenti essenziali (registri UTF, distinte di versamento e dati del sistema Overview), quando invece tali documenti erano stati regolarmente depositati in atti, sia in formato cartaceo, sia su supporto digitale, e ne era stata autorizzata l'acquisizione.
A ciò si aggiunge la totale omissione di valutazione di elementi che, se considerati, avrebbero confermato l'onere probatorio a carico di controparte: l'appellante richiama in particolare la scrittura di riconoscimento di debito sottoscritta dalla Ai sensi dell'art. 1988 c.c., tale atto genera la CP_1
presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul debitore la prova dell'adempimento.
Infine, la sentenza non avrebbe considerato né le clausole contrattuali che sancivano la responsabilità della gestrice per i danni causati, né le testimonianze ritenute decisive. Tutto ciò,
secondo l'appellante, integrava un vizio di motivazione per omessa valutazione di prove ritualmente prodotte e decisive.
L'appellante ha insistito nell'affermare la dimostrazione documentale della sussistenza e della quantificazione degli ammanchi di denaro contante ed ha reiterato l'istanza per l'assunzione di una CTU contabile.
8. Le censure sollevate dall'appellante risultano Pt_1
sostanzialmente fondate per le ragioni che seguono, le quali conducono all'accoglimento della domanda originaria.
9. In punto di riparto dell'onere probatorio, la fattispecie in esame — vertendo in tema di responsabilità contrattuale ex art. 17 1218 c.c. per violazione di specifici obblighi gestionali e di riversamento di denaro contante — deve essere ricondotta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
espresso ex multis, da Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 13685/2019. In applicazione di tali principi: a) incombeva sulla creditrice appellante ( ) Pt_1
esclusivamente l'onere di fornire la prova della fonte negoziale del diritto (i contratti di gestione del 2015 e 2016) e di allegare l'altrui inadempimento, sostanziatosi nel mancato riversamento degli incassi e nel conseguente ammanco contabile;
b) spettava,
di converso, alla parte debitrice (la gestrice l'onere della CP_1
prova piena e liberatoria dell'esatto adempimento, ossia la dimostrazione di aver integralmente riscosso e riversato le somme derivanti dalle vendite in modalità “servito”.
Ciò posto, appare dirimente osservare come, nel caso di specie, la natura stessa dell'obbligazione inadempiuta — avente ad oggetto la consegna di somme di denaro riscosse per conto altrui — imponga una specifica lettura delle regole sul nesso di causalità e sulla prova del danno.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 2520/2025 e Cass. n. 3689/2025), nelle obbligazioni diverse da quelle inerenti a prestazioni professionali, aventi ad oggetto come nella specie una prestazione di dare, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore assume una valenza di “prova evidenziale” che assorbe in sé la dimostrazione della
18 causalità in ordine al danno-evento ed al danno-conseguenza.
Infatti, trattandosi della mancata restituzione di importi incassati, il lamentato danno patrimoniale non costituisce una conseguenza mediata o indiretta della condotta debitoria, bensì
si identifica materialmente con l'oggetto stesso della prestazione inadempiuta.
In altri termini, non si pone un problema di causalità
giuridica da accertare aliunde, in quanto il pregiudizio patrimoniale (c.d. danno conseguenza) è immanente al fatto stesso del mancato riversamento del denaro. Il
danno-conseguenza è cioè assorbito dallo stesso inadempimento. Trattandosi di obbligo contrattuale di riversare alla proprietaria dell'impianto le somme in contanti incassate in modalità servito, il mancato versamento costituisce al tempo stesso l'evento di inadempimento e il pregiudizio patrimoniale
(difetto di entrata) della creditrice.
Ne consegue che, avendo assolto il proprio onere Pt_1
mediante la produzione dei titoli contrattuali e l'allegazione puntuale del disallineamento contabile riscontrato dal sistema di controllo era la debitrice ad essere gravata dall'onere CP_1
di fornire la prova liberatoria del corretto versamento delle somme.
Si osserva poi che, in applicazione del principio della vicinanza della prova, l'assolvimento dell'onere probatorio nei termini precisati deve ritenersi del tutto esigibile e congruo
19 rispetto al caso di specie. Ciò in considerazione delle specifiche procedure operative inerenti al versamento del denaro contante:
la sig.ra doveva, infatti, contrattualmente o comunque CP_1
funzionalmente rimettere le somme riscosse alla società
, avvalendosi dell'intermediazione del vettore , Pt_1 CP_5
quest'ultimo a sua volta tenuta al rilascio di idonea ricevuta o quietanza a comprova dell'avvenuta riscossione.
10. Con riferimento all'individuazione del dies a quo della responsabilità contrattuale, valgono le seguenti considerazioni in ordine alla decorrenza del rapporto obbligatorio.
Le risultanze istruttorie, e segnatamente l'analisi peritale condotta sulle distinte di versamento sottoscritte dalla — CP_1
recanti date risalenti già alla metà del 2015 — offrono riscontro documentale inequivoco della circostanza che la gestione degli incassi e il relativo obbligo di riversamento fossero pienamente operativi in epoca antecedente alla formalizzazione contrattuale del 2016 (segnatamente, sin dal 15 maggio 2015).
Tali evidenze costituiscono prova logica dell'esistenza di un mandato tacito all'incasso, conferito dalla mandante e Pt_1
perfezionatosi per facta concludentia prima ancora della stipula della convenzione scritta.
È, infatti, incontroverso che il conferimento di un mandato possa desumersi da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, da valutarsi alla luce del comportamento complessivo tenuto dalle parti.
20 La sistematica sottoscrizione delle distinte di versamento da parte della non assume valenza meramente neutra, CP_1
bensì costituisce atto esecutivo tipico, idoneo a manifestare la volontà inequivoca di accettare l'incarico di riscossione e custodia dei proventi derivanti dalla vendita in modalità
“servito”.
A conferma della natura strutturata e non occasionale di tale rapporto gestorio, milita altresì il coinvolgimento del vettore specializzato (Civis): la circostanza che la trasmissione del contante avvenisse tramite un servizio di vigilanza professionale dimostra che la prassi operativa condivisa tra le parti aveva assunto rilevanza anche nei rapporti esterni, delineando, sin dal 2015, il perimetro di un preciso obbligo giuridico di rendicontazione e versamento in capo alla gestrice.
11. La censura sollevata dall'appellante, in ordine alla ravvisata lacuna probatoria che ha condotto al rigetto della domanda in primo grado, risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre osservare come il compendio documentale posto a base della pretesa risarcitoria sia stato integralmente acquisito e verificato nell'ambito della disposta CTU, dimostrando l'insussistenza delle carenze istruttorie prospettate dal
Tribunale.
Ai fini della ricostruzione dei flussi di cassa intercorrenti tra le parti nel periodo 2015-2017 e, specificamente, della
21 quantificazione della discrasia tra gli importi incassati e quelli riversati, la società ha tempestivamente prodotto: a) le Pt_1
distinte di versamento recanti la sottoscrizione della (o CP_1
dei suoi incaricati), depositate in giudizio dapprima su supporto informatico (chiavetta USB, previa autorizzazione del G.I. del 30
gennaio 2020) e successivamente sub doc. 7 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 7 luglio 2020; b) gli estratti del sistema contabile Overview, allegati alla medesima memoria,
indispensabili per la distinzione tra le diverse tipologie di transazioni;
c) i registri UTF in formato cartaceo, acquisiti su specifica autorizzazione istruttoria del 7 luglio 2020.
La CTU, nell'espletamento del proprio mandato, ha descritto e utilizzato in modo metodologicamente ineccepibile tale documentazione: ha utilizzato gli estratti del sistema Overview
per distinguere analiticamente le vendite indoor/servito da quelle outdoor/self, e, all'interno delle prime, ha isolato i pagamenti in contanti da quelli elettronici (cfr. CTU, pp. 19-25,
33-37), individuando in tal modo l'esatto ammontare del contante da riversare;
ha valutato le distinte di versamento per il confronto tra il contante effettivamente versato e quello risultante come incassato nel settore “servito” (CTU, pp. 25-26,
35-37); mediante gli estratti POS e bancari ha, altresì, epurato dal totale indoor quelle partite che, sebbene erroneamente ricondotte alla voce “banconote”, risultavano in realtà riferite a pagamenti effettuati con carta, garantendo la massima
22 precisione possibile del risultato contabile (CTU, pp. 35-37).
L'analisi tecnica ha pertanto fatto emergere una chiara e persistente discrasia tra l'incassato e il versato per l'intero arco temporale oggetto di contestazione (maggio 2015 – ottobre
2019).
In definitiva, la creditrice non si è limitata alla Pt_1
mera allegazione dell'inadempimento, ma ha fornito una prova documentale dello stesso, inadempimento che, per le ragioni già
esposte al paragrafo precedente, integra in re ipsa il pregiudizio patrimoniale subito ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Come sopra già rimarcato, era a quel punto onere della fornire la prova liberatoria data dalla dimostrazione o CP_1
dell'inesistenza dell'obbligazione, ovvero della sua estinzione per l'integrale adempimento della prestazione dovuta.
12. Avverso la CTU espletata dalla Dott.ssa , la Persona_1
parte appellata ha mosso censure articolate su tre distinti profili: 1) profilo processuale-documentale: relativo alla legittimità dell'acquisizione degli atti in corso di causa e alla conseguente utilizzabilità processuale della documentazione esaminata;
2) profilo metodologico, attinente al metodo di lavoro e ai criteri tecnici adottati dalla consulente nella ricostruzione dei flussi contabili;
3) profilo fattuale concernente gli accertamenti di fatto e la contestata affidabilità del sistema informatico Overview utilizzato come fonte primaria dei dati
(cfr. note scritte per l'udienza dell'11 giugno 2025).
23 13. In ordine al profilo documentale e processuale, la parte appellata censura la metodologia adottata dalla CTU.
Deduce, in particolare, che il punto 1 del quesito peritale avesse lo scopo che la consulente attestasse l'avvenuta acquisizione degli elementi probatori, specificando per ciascun elaborato il canale processuale di ingresso (fascicolo telematico di primo o secondo grado, produzione di supporto informatico
USB, deposito cartaceo), l'istanza di produzione e il provvedimento giudiziale di autorizzazione. Tale specificazione sarebbe stata necessaria al fine di consentire la valutazione definitiva circa l'ammissibilità e la tempestività della produzione, incidendo direttamente sulla valutabilità del documento.
La censura si appunta sul fatto che la CTU abbia, per contro, limitato la propria analisi dichiarando di aver operato
“esclusivamente sulla documentazione presente nel fascicolo
telematico”, reputandola altresì non contestata.
Tale metodo è ritenuta erroneo perché: a) omette di considerare i diversi canali di acquisizione della documentazione, tra cui la chiavetta USB autorizzata in data 2
marzo 2020 e i registri UTF cartacei, autorizzati con provvedimento del 7 luglio 2020 e ritirati in originale dalla CTU
in data 18 settembre 2024; b) l'assunto della non contestazione non sarebbe veritiero, poiché le eccezioni di inammissibilità e di tardività documentale sarebbero state ritualmente sollevate
24 dalla difesa dell'appellata sin dal primo grado di giudizio e ribadite negli atti di appello.
14. Preliminarmente, occorre precisare in diritto che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. afferisce esclusivamente ai fatti storici allegati dalle parti e non si estende alla documentazione prodotta, la cui valenza probatoria
è rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Le prove precostituite, infatti, entrano nel processo attraverso il meccanismo della produzione e sono soggette al vaglio di ammissibilità e rilevanza alla luce delle vigenti regole processuali, sottraendosi alla categoria dell'utilizzabilità o della contestazione generica, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12748/2016; Cass.
n. 33809/2021).
Ne consegue che l'eventuale incompletezza del prospetto ricognitivo richiesto alla CTU nel quesito peritale non è idonea a inficiare la valenza probatoria della documentazione, qualora questa risulti ritualmente versata in causa. Spetta, infatti, al
Giudice e non all'ausiliario, il giudizio ultimo sulla regolarità
della produzione documentale, mentre ricade sulla parte che ne invoca l'inammissibilità l'onere di indicare puntualmente lo specifico vizio procedurale che inficia l'acquisizione processuale della prova.
Nel caso di specie, la scansione temporale delle produzioni documentali di parte attrice, come precedentemente ricostruita
25 (cfr. § 11), evidenzia la piena conformità alle autorizzazioni giudiziali e alle preclusioni istruttorie, sicché non emergono profili di inammissibilità delle prove precostituite esaminate.
Tali evidenze documentano che l'ingresso del materiale probatorio nel processo è avvenuto ritualmente, previa autorizzazione e nel rispetto del contraddittorio.
A fronte di ciò, in assenza di una puntuale doglianza che investa la tardività o la violazione di preclusioni riferita a specifici documenti, l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dall'appellata permane su un piano meramente astratto. La
censura, infatti, non individua specifici documenti asseritamente intempestivi la cui acquisizione sarebbe idonea a infirmare le conclusioni rassegnate nella CTU e si risolve in una contestazione meramente assertiva e come tale inidonea a precludere l'esame nel merito delle emergenze istruttorie.
15. Con riferimento alle censure mosse in ordine al metodo di lavoro e alla verificabilità delle risultanze peritali, l'appellata lamenta che l'ausiliario abbia fondato i propri accertamenti su fogli di calcolo elettronici elaborati mediante formule complesse,
senza tuttavia mettere a disposizione delle parti i file in formato nativo (Excel), ma allegando esclusivamente il formato PDF.
Tale omissione, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe impedito la verifica degli algoritmi di calcolo, vulnerando il contraddittorio tecnico. Si duole altresì della mancata interlocuzione con i consulenti di parte successiva al primo
26 incontro.
16. Le doglianze sono infondate e devono essere disattese.
Si osserva come la CTU abbia fornito esaurienti chiarimenti metodologici, specificando di aver fatto ricorso alle funzionalità
del foglio di calcolo quale strumento di ausilio e controllo,
funzionale a minimizzare l'errore umano nella digitazione dei dati e ad operare le necessarie selezioni, quali l'isolamento delle transazioni per contanti in modalità “servito” e l'epurazione dei pagamenti elettronici erroneamente categorizzati.
Orbene, la mancata ostensione dei file con estensione nativa non integra, nel caso di specie, una violazione del principio del contraddittorio tecnico idonea ad invalidare l'elaborato o a renderne inattendibili gli esiti.
Il perito ha, infatti, esplicitato nei propri scritti la struttura logica dei conteggi e i criteri di calcolo adottati, basandosi su dati documentali, quali le distinte, i registri UTF e gli estratti conto, ritualmente acquisiti e pienamente accessibili alle parti.
L'assenza dei file nativi Excel non incide, di per sé, sulla trasparenza del procedimento, poiché l'esito dell'analisi contabile è restituito nei PDF che forniscono una rappresentazione dettagliata del risultato contabile operata mediante il confronto con le fonti, tutte nella disponibilità delle parti.
A fronte di tale trasparenza metodologica, l'appellata non ha indicato specifici errori aritmetici, né ha offerto una
27 ricostruzione contabile alternativa basata sui medesimi dati di causa, limitandosi a contestare astrattamente il mezzo tecnico utilizzato senza dimostrare alcuna discrasia numerica concreta.
Parimenti priva di fondamento risulta la censura relativa alla gestione delle operazioni peritali.
Dagli atti di causa emerge che il CTU ha regolarmente verbalizzato l'inizio delle operazioni e ha successivamente garantito il pieno contraddittorio tecnico mediante lo scambio delle osservazioni alla bozza di relazione, consentendo alle parti di interloquire sugli esiti dell'indagine.
In assenza di riscontri circa specifici impedimenti frapposti dall'ausiliario o istanze di confronto disattese, la scansione procedimentale adottata appare conforme al mandato e alle norme di rito.
17. L'appellata sostiene che la descrizione del sistema
Overview contenuta nella relazione della CTU sia meramente sommaria e priva di approfondimenti tecnico-informatici sulla versione in uso, sugli eventuali bug e sull'interfaccia con la contabilità, lamentando l'assenza di giornali/mastri e di una riconciliazione contabile in senso stretto;
aggiunge che i dati avrebbero dovuto essere riestratti direttamente dagli archivi aziendali di , in contraddittorio, poiché i report prodotti Pt_1
costituirebbero soltanto il risultato di interrogazioni del database e non registri contabili certificati.
18. La censura si palesa infondata e deve essere disattesa.
28 In proposito occorre osservare che le stampe dei report generati dal software gestionale in uso presso Pt_1
rientrano nel novero delle riproduzioni analogiche di documenti informatici, godendo della medesima efficacia probatoria dei fatti ivi rappresentati qualora non siano oggetto di espresso disconoscimento. A tal fine, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, la contestazione non può risolversi in una generica o astratta perplessità verso il mezzo tecnico, ma deve assumere i caratteri della critica chiara e circostanziata nonché
dell'esplicita indicazione degli elementi di divergenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (cfr. Cass. civ. n.
23213/2024).
Nel caso di specie, mancando un disconoscimento conforme a tali requisiti di specificità, opera la presunzione legale di conformità delle stampe all'originale e la correlata presunzione di veridicità delle scritturazioni, rendendo superflua la richiesta di riestrazione dei dati alla fonte in assenza di indizi concreti di alterazione.
Né può sottacersi che l'appellata, nella sua qualità di gestrice del punto vendita e autrice materiale delle operazioni monitorate, si trovasse nella condizione privilegiata per articolare contestazioni puntuali, potendo confrontare le risultanze del sistema in uso presso con la propria Pt_1
contabilità interna o con le evidenze quotidiane della gestione.
Tale onere di specifica contestazione non è stato assolto, non
29 avendo la parte indicato puntuali scostamenti tra i report di
Overview e i propri riscontri documentali.
Ciò che più rileva, tuttavia, ai fini della tenuta logica della decisione, è che la CTU non si è limitata a recepire acriticamente i dati del software gestionale, ma ha proceduto a una rigorosa operazione di verifica e riscontro incrociato.
La consulente ha infatti corroborato i dati delle vendite
indoor confrontandoli con fonti documentali esterne, quali le distinte di versamento al servizio di vigilanza (Civis), gli estratti conto bancari e POS e, segnatamente, i registri ufficiali UTF.
Tale metodologia ha consentito di epurare le partite erroneamente classificate e di ricostruire i flussi di cassa con un grado di affidabilità che prescinde dalle caratteristiche tecniche della versione del software in uso, rendendo l'esito dell'accertamento pienamente verificabile e la censura metodologica priva di fondamento.
19. Pur dando atto che la CTU ha rettificato gli errori riscontrati nei report di Overview ai fini della quantificazione del debito, l'appellata ritiene indispensabile accertarne l'origine,
anche mediante ausiliario tecnico, e verificare se ammanchi analoghi si siano registrati negli anni 2012–2014, nonché le tempistiche di rilevazione e i correttivi software adottati.
20. La CTU ha riconciliato le risultanze contabili, desunte dai report di Overview, con le evidenze documentali esterne,
pervenendo a una quantificazione del quantum debeatur
30 espressa con trasparente indicazione delle rettifiche e delle epurazioni effettuate per neutralizzare le imprecisioni iniziali.
La prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il debito accertato all'esito dell'indagine peritale non sussisteva o risultava estinto per adempimento, incombeva sull'appellata.
Tuttavia, la parte non ha prodotto un proprio
contro
-calcolo né
ha segnalato errori ulteriori e specifici rispetto a quelli già
emendati dalla consulente, limitandosi a ventilare un'astratta ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico in uso presso . CP_6
Non è pertanto concludente la richiesta di accertare l'origine del presunto malfunzionamento o di indagare su periodi antecedenti alla gestione in quanto la critica alla CP_1
ricostruzione contabile non trova riscontro in precise indicazioni di scarti residui o in elementi che rendano la ricostruzione finale inaffidabile.
Come più volte ribadito, la CTU ha operato attraverso l'incrocio dei dati desunti da diverse emergenze documentali,
rendendo pienamente controllabili i criteri ricostruttivi dell'esito contabile.
In assenza di puntuali allegazioni su divergenze specifiche e considerata l'estraneità degli esercizi 2012-2014 all'oggetto del presente giudizio, la richiesta di ulteriori accertamenti o di un ausiliario tecnico aggiuntivo non risulta giustificata.
L'istanza di verifica di malfunzionamento non circostanziata,
31 che non individui giorni, voci o importi concretamente errati,
concreterebbe un ampliamento istruttorio di natura retrospettiva ed esplorativa, processualmente inammissibile.
21. Analoghe considerazioni valgono ad argomentare il rigetto dell'ulteriore profilo di censura sollevata dall'appellata per il tramite del suo CTP.
Tali ragioni di critica, basata sulle discrasie rilevate tra i dati restituiti dai registri ufficiali di carico/scarico UTF e i report forniti dal software Overview, postulano l'attribuzione di priorità
probatoria ai soli registri UTF e alle distinte riconosciute come proprie dalla sig.ra CP_1
Esse non sono, tuttavia, sufficienti a invalidare l'impianto probatorio complessivo.
22. In relazione a tale specifica doglianza, si ritiene dirimente ribadire l'efficacia e la concludenza dell'accertamento contabile attinto dall'indagine peritale.
Come già detto, l'esito istruttorio non è frutto di una valutazione parziale, bensì la risultante sinergica dell'incrocio analitico di tutti i dati estrapolati dalle evidenze documentali acquisite agli atti. Tale risultanza conferisce credibile e inconfutata sostanza all'addebito mosso alla sig.ra CP_1
attinente al mancato o scorretto adempimento dell'obbligo contrattuale di riversare alla società il denaro Pt_1
contante incassato nell'esercizio della gestione della stazione di servizio con modalità “servito”.
32 Era dunque onere esclusivo della sig.ra fornire la CP_1
prova liberatoria a proprio discarico, dimostrando l'esatto adempimento o l'esistenza di cause esimenti. Non è idoneo a integrare tale prova il generico rilievo che i registri di
Parte carico/scarico palesino delle incongruenze con il sofware gestionale di , in assenza di una dettagliata e Pt_1
circostanziata controallegazione di errori macroscopici e puntuali, tali da revocare in dubbio la correttezza complessiva e la tenuta logica dell'indagine peritale svolta.
23. Nelle proprie osservazioni alla CTU, l'appellata prosegue ribadendo che la modalità servito/indoor non era operativa sin dal 15 maggio 2015 e richiama atti e prove per sostenere che,
prima del 29 aprile 2016, l'impianto funzionava esclusivamente in self service/outdoor, chiedendo comunque di specificare le somme in contanti incassate in indoor tra il 9 gennaio 2015 e il
28 aprile 2016. Sollecita, inoltre, chiarimenti sulle giornate di sabato, domenica e festive, assumendo la sussistenza di operazioni “servito” in assenza della gestrice presso la stazione di servizio e la coesistenza tra le due modalità di pagamento.
24. Quanto alla doglianza che reitera l'operatività del servizio assistito esclusivamente a far data dal 29 aprile 2016, si richiamano integralmente le considerazioni già espresse in ordine alla qualificazione del rapporto gestorio. L'accertata esistenza di un mandato all'incasso perfezionatosi per fatti concludenti sin dal 15 maggio 2015, comprovata dalle distinte
33 di versamento sottoscritte dalla stessa parte appellata, rende,
infatti, prive di concludenza le deduzioni tese a posticipare l'insorgenza dell'obbligo di rendicontazione al momento della successiva formalizzazione contrattuale.
Parimenti destituita di fondamento risulta la critica concernente l'imputazione di incassi nelle giornate di sabato,
domenica e nei giorni festivi, fondata sull'assunto della mancata presenza fisica della gestrice presso l'impianto. La verifica tecnica espletata dalla CTU ha ricostruito i flussi di cassa attraverso un metodo di isolamento delle transazioni “indoor”,
operando la necessaria epurazione dei pagamenti elettronici e procedendo alla quadratura con i dati oggettivi delle distinte di versamento e dei registri UTF.
A fronte di tale ricostruzione analitica, basata sull'incrocio di dati estrapolati da documenti nella piena disponibilità delle parti, l'appellata non ha assolto l'onere di specifica contestazione che le incombeva, omettendo di indicare puntualmente quali singole registrazioni contabili sarebbero erronee o falsamente attribuite alla modalità “servito” in luogo di quella “self-service”.
Deve, infine, osservarsi che la circostanza della presenza o assenza fisica della titolare in determinati frangenti temporali appare, di per sé, ininfluente ai fini della ricostruzione del debito, laddove la riconciliazione contabile si fondi sulla corrispondenza tra i dati di transazione registrati dal sistema e i
34 versamenti documentati o omessi. In assenza della prova liberatoria positiva, il cui onere gravava sull'appellante, che le operazioni qualificate dal sistema come “indoor” fossero in realtà avvenute in modalità automatica, il dato contabile, come verificato e corretto dal CTU attraverso i riscontri incrociati,
conserva piena validità probatoria.
25. L'appellata ribadisce di aver contestato le distinte di versamento, anche quanto all'autenticità delle firme, chiedendo che la CTU segnali la discrasia e, se necessario, sia disposta la verificazione grafologica.
26. Occorre anzitutto rilevare che la parte appellata ha omesso di censurare specificamente la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la quale aveva già accertato la genericità del disconoscimento operato sul documento attoreo n. 5, senza chiarire se la contestazione investisse la conformità
della copia all'originale o l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'originale medesimo.
Il Tribunale in proposto ha rammento che l'efficacia probatoria delle prove precostituite, e segnatamente delle riproduzioni meccaniche e informatiche, postula un disconoscimento che rispetti il rigore formale imposto dagli artt.
214 e 215 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere una dichiarazione espressa, completa e determinata,
che neghi in modo inequivoco autenticità e genuinità dell'atto,
con indicazione delle ragioni specifiche della contestazione (cfr.
35 ex multis Cass. civ. n. 24456/2011; Cass. civ. n. 1537/2018;
Cass. civ. n. 23213/2024). In difetto di tale disconoscimento specifico e circostanziato, la copia fotostatica o analogica si considera tacitamente riconosciuta, sia quanto alla conformità
che all'autenticità.
Le osservazioni del Tribunale valgono anche in questa sede.
In ogni caso, sotto il profilo logico-giuridico, la doglianza si rivela perplessa e contraddittoria.
Le distinte di versamento rappresentano la prova documentale degli importi che la gestrice ha effettivamente riversato alla , attestando dunque l'adempimento Pt_1
parziale dell'obbligazione. L'eventuale espunzione di tali documenti si risolverebbe nell'eliminazione della prova dei versamenti eseguiti, determinando, quale conseguenza diretta,
l'accrescimento del quantum debeatur finale a carico dell'appellata stessa.
27. In via conclusiva, all'esito del giudizio, la domanda di pagamento a titolo contrattuale formulata dal è da Pt_1
ritenersi fondata e meritevole di accoglimento nell'importo di €
173.066,91, da maggiorarsi degli interessi legali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., computati dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
28. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio nonché della fase cautelare in
36 appello, devono essere interamente poste a carico dell'appellata sig.ra risultata totalmente soccombente. Per la relativa CP_1
liquidazione giudiziale, si procede all'applicazione dei valori medi di cui ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia che si colloca nello scaglione fino ad €
260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di OL,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 924/2022 d.d. 25.10.2022 del Tribunale di OL
così provvede:
in accoglimento dell'appello e, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza
1. accerta che , per la causale di cui in Controparte_1
motivazione, è debitrice nei confronti di Parte_1
della somma di € 173.066,91, oltre agli interessi legali nella misura stabilita dall'art. 1284, 4 comma, c.c. dalla domanda al saldo e per l'effetto la condanna al relativo pagamento;
2. condanna a rifondere per intero a Controparte_1
le spese di giudizio che liquida: Parte_1
per il primo grado, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 16.218,45, oltre C.U., IVA e CAP;
per la fase cautelare in appello, nel loro intero ammontare,
nell'importo complessivo di € 3.970,95, oltre C.U., IVA e CAP
37 per il giudizio d'appello, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 16.464,45, oltre C.U., IVA, CAP e spese di CTU
come liquidate in atti;
3. ordina a di restituire a Controparte_1 Parte_1
quanto da questa pagato in adempimento della riformata sentenza di primo grado.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in OL, lì 17.12.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
38