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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/05/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. SENT CONT. 2025 n. 6837/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2173/23 emesso il 28 luglio 2023 dal
Tribunale di Verona per un'importo di € 14.410,00;
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato ritualmente.
DA: , nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(Vr) in via dell'Aviere n. 10, c.f. , quale titolare dell'omonima ditta CodiceFiscale_1 individuale , Partita IVA , con sede a LC (Vr), Frazione Parte_1 P.IVA_1
Volargne in via Fontanon n. 273/A, elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv. Paola Valentini e dell'Avv. Anastasia Righetti. OPPONENTE
CONTRO
: in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in CP_1
Cod ED (Bosnia ed Erzegovina), Località Kozarusa B.B., , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maso e dall'Avv. De Polo del Foro di Treviso.
OPPOSTA
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE:
1) revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2173/2023 del 28.07.2023 dal Tribunale Ordinario di
Verona, poiché, le somme ivi richieste non sono dovute atteso l'avvenuto pagamento del pattuito;
2) nel merito, accertarsi e dichiararsi che il contratto intervenuto tra le parti è stato adempiuto e pertanto nulla è dovuto, da a;
Parte_1 CP_1
3) con vittoria di diritti, onorari, spese.
PER L'OPPOSTA:
1) rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) rifusione di spese e compensi del procedimento di opposizione.
^^^^^^
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente, il sig.
conveniva in giudizio la società per la revoca del decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 2173/23 del 28.07.2023 emesso dal Tribunale di Verona per il mancato pagamento del saldo della fornitura di legna da ardere, da ciò, chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe per un'importo di € 14.410,00.
La società opposta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente la richiesta dell'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, affermando che la somma ingiunta era dovuta, in quanto vi era stato un aumento della fornitura e, per ragioni di mercato, vi era stato un aumento del prezzo della legna da ardere.
Veniva esperito un tentativo di conciliazione, all'esito del quale la società opposta si dichiarava disponibile ad abbandonare il contenzioso a fronte del pagamento di ulteriori euro pagina 2 di 6 4.000,00 da sommare agli € 6.000,00 corrisposti per l'aumento della fornitura e trattenuti dall'opposta a titolo di acconto, ma l'opponente non accettava tale proposta.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva assunta la prova orale.
Precisate, infine, le conclusioni come da memorie di cui all'art. 189 c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata.
Veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
- , moglie del sig. in regime di separazione dei beni. Testimone_1 Parte_1
Veniva sentita sui capitoli ammessi della memoria di parte opponente.
Precisava di aver conosciuto il sig. perché era andata con il marito in Bosnia, il CP_1 sig. aveva contattato il marito per andare in Bosnia per raggiungere un CP_1 accordo commerciale. Era fine giugno 2022.
Cap. 1) si è vero confermo la circostanza;
cap. 2) si è vero confermo la circostanza;
cap. 4) così si erano accordati. Siamo tornati in Bosnia anche in agosto 2022 a visionare la legna. La legna era già secca in magazzino. aveva detto che CP_1 appena si fossero sbloccati i confini l'avrebbe spedita. cap. 5) si è vero. I primi camion sono arrivati in Ottobre 2022;
cap. 6) la legna che è arrivata in Italia era verde ovvero quando il primo camion è
arrivato in Italia trasportava legna non pronta per l'utilizzo. Mio marito ha dovuto farla essiccare nell'essicatoio aumentando le spese già avute. Tutta la legna consegnata non era utilizzabile ovvero non era la legna visionata da noi in Bosnia. Aveva
pagina 3 di 6 ancora il taglio fresco;
cap. 7) si è vero. Mio marito aveva ricevuto la telefonata dalla ed era stato Pt_2
avvertito che c'era un camion al confine. Lui ha detto che lo attendeva e quindi di sdoganarlo ma non aveva controllato né la legna né il prezzo. Si è accorto della legna diversa rispetto a quella visionata in Bosnia quando il camion è arrivato in Ditta. A quel punto ha chiamato il sig. chiedendo spiegazioni sugli aumenti che erano stati CP_1
applicati e che risultavano dalla fattura della legna. Inoltre contestava che il legno era ancora da essiccare e non era quello visionato in agosto 2022;
cap. 8) si è vero.
- conosceva i fatti perché aveva presentato a . Persona_1 Parte_1 CP_1
Conosceva perché anni fa sua madre lavorava per lui. Precisava che si occupa _1 anche di compravendite di legna e di essere mediatore commerciale. Per questa vendita non lo ha pagato e doveva incassare € 50,00 a camion che per dieci CP_1 camion equivalgono ad euro 500,00. Per questo è un po' arrabbiato.
Sentito il teste sui capitoli ammessi della memoria istruttoria di parte opponente.
Cap. 1) preciso che io ero presente quando in Bosnia le parti hanno trovato un accordo per l'acquisto della legna secca. Si erano accordati per Euro 120,00 a bancale. Era maggio 2022 ed eravamo nell'azienda del sig. . Una parte della legna richiesta CP_1 si trovava già in magazzino ma c'era la chiusura di tre mesi dello stato. La merce non poteva transitare in altri paesi per tre mesi (maggio, giugno, Luglio 2022). Una parte di legna non era stata tagliata;
cap. 2) ha pagato tutto e la foto del pagamento me l'ha inoltrata la moglie di _1
; Parte_1 cap. 4) si è vero si erano accordati così.
ADR preciso che i bancali pagati venivano segnati con il nome dell'acquirente. Nel caso specifico erano stati accantonati quelli di acquistati ad euro 120,00 al bancale. _1
La legna è stata poi venduta da a due austriaci che avevano dato anziché CP_1
pagina 4 di 6 120,00 euro 140,00 e poi a alla fine è stata consegnata a dei tedeschi che hanno pagato euro 160,00.
Cap. 5) penso di si ma non sono sicuro;
cap. 6) si è vero. Non era la legna accatastata in magazzino ma era legna verde appena tagliata. Era ancora piena d'acqua. La legna fresca faceva anche muffa;
cap. 7) si è vero ha chiamato immediatamente tutti, compreso me, per
_1 contestare sia la qualità della merce sia il prezzo indicato in fattura. Io quando
_1 mi ha telefonato, sono andato da pregandolo di definire la cosa e di attenersi CP_1 all'accordo. Quando ero da ho telefonato in diretta a e la telefonata è CP_1 _1 stata messa in “viva voce”. Io traducevo a le contestazioni di e CP_1 _1 CP_1 ha detto che se gli austriaci e i tedeschi pagavano di più anche gli italiani dovevano pagare di più; cap. 8) trattenne la merce perché comunque non gli avrebbe ridato i
_1 CP_1 soldi. “gli aveva detto ridammi i soldi e io ti ridò la merce” ma i soldi non
_1
c'erano più;
- , commerciante di legname. Veniva sentito sui capitoli 2 e 3 della Persona_2 memoria istruttoria di parte opposta così risponde:
Cap. 2) preciso che io non ho assistito all'accordo tra le parti. circa un anno fa CP_1 mi aveva chiesto di andare con lui in Italia per definire con i pagamenti. _1
Quando siamo andati da , era circa un anno fa e quest'ultimo ci ha detto che _1 non avrebbe pagato più niente rispetto a quello che aveva già versato. Quindi siamo usciti dal suo ufficio e siamo andati dall'avv. Maso;
cap.3) nulla so.
ADR Nell'autunno 2022 in Italia c'era richiesta di legna.
pagina 5 di 6 La società opposta ha dimostrato di aver fornito una quantità di legna superiore a quella ordinata dal sig. , legna che dopo l'inizio del presente procedimento è stata _1 pagata da quest'ultimo, corrispondendo € 6.000,00.
L'opponente, di contro, ha fornito alla propria opposizione un adeguato supporto probatorio, in quanto con la prova orale ha dimostrato che la legna promessa all'odierno opponente era stata venduta, a fronte del pagamento di un prezzo più alto, ad altri soggetti ed ancora è emerso che la qualità della legna non era quella promessa, poiché, si trattava di legna fresca, che ha un peso maggiore ed una resa inferiore.
Le spese seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate in favore dell'opponente come in dispositivo, ma in misura ridotta, tenuto conto che una parte della somma ingiunta era comunque dovuta alla società opposta;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese legali in favore del sig. , liquidate in misura ridotta per i motivi Parte_1 su esposti, in euro 3.500,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 13 maggio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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