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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice ZI RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6277 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
), , nato a [...] il [...] (codice C.F._1 Parte_2
fiscale ), n.q. di prossimi congiunti (rispettivamente moglie e figlio) del C.F._2
defunto , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 11/12/2018, Persona_1
(Avv. Daniele Raffa e Abo. Amodeo Giuseppe);
Attori
e in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Controparte_1
AR Monaco);
Convenuta nonché
Avv. Sebastiano Napoli); CP_2
Terzo chiamato in causa dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Controparte_3
Santo Spagnolo);
Terzo chiamato in causa da CP_2
Oggetto: responsabilità civile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori, in proprio e nella qualità di eredi di
[...]
hanno convenuto la chiedendone la condanna “al risarcimento Per_1 Controparte_1
di tutti danni, sia diretti che indiretti, patrimoniali e non patrimoniali patiti, in proprio e nella qualità di eredi e
1 prossimi congiunti conseguenti ad un ritardo diagnostico ad opera del personale sanitario della suddetta Casa di
Cura che ha ridotto di gran lunga la sopravvivenza del defunto”.
A sostegno della domanda gli attori hanno esposto che:
- in data 13/02/2018, eseguiva una visita urologica, ad esito della quale veniva Persona_1
posto il sospetto di neoplasia vescicale e veniva consigliata una cistoscopia;
- in data 17/04/2018, il veniva visitato dal Dott. , il quale tranquillizzava il pz Per_1 CP_1
sulla insussistenza del sospetto tumore vescicale e gli prescriveva una specifica terapia medica unicamente per la cura dell'ipertrofia prostatica;
- il 20/08/2018, un altro specialista del dipartimento Oncologico della Parte_3
prendeva in considerazione il primo sospetto di neoplasia e richiedeva TC, anche alla luce delle mutate condizioni cliniche (ureteroidronefrosi): TC che confermava il sospetto diagnostico di tumore vescicale;
- dopo la visita del Dott. del 06/09/2018, veniva sopposto in CP_2 Persona_1
data 25/09/2018, ad un intervento di frantumazione endoscopica di calcolo vescicale, mentre veniva omessa la cistoscopia;
- in data 03/10/2018, il pz veniva nuovamente ricoverato stante la presenza nelle urine di macroematuria ed uno stato anemico, e in data 09/10/2018, a seguito di introduzione di resettoscopio, venivano individuati, all'interno della loggia prostatica, lobi ostruenti, ovvero neoformazione di aspetto solido del notevole diametro di 3 cm circa;
- l'esito del referto istologico del 17/10/2018, su un campione di tessuto prelevato, mostrava un tumore maligno di grado istopatogico G3 avanzato;
- dopo le dimissioni del 13/10/2018, le condizioni cliniche del paziente peggioravano e in data
11/12/2018 decedeva. Persona_1
Secondo la ricostruzione attorea, il ritardo diagnostico (dalla visita del Dott. del 17 CP_1
aprile 2018 all' intervento di TUR del 9 ottobre 2018) aveva ridotto le possibilità di un intervento tempestivo e risolutivo sul tumore vescicale, riducendo le chances di sopravvivenza del pz.
Costituendosi in giudizio, la ha variamente contestato le avverse Controparte_1
domande, chiedendone il rigetto;
ha chiesto di chiamare in giudizio il dott. , CP_2
chiedendo “- in subordine, nel caso di accoglimento, anche solo parziale, di alcuna di dette domande per fatti od omissioni successive al 25.9.2018, ritenere e dichiarare che la sua responsabilità sarebbe comunque dipendente da colpa grave del medico che curò il sig. Dr. ; - conseguentemente, condannare Persona_1 CP_2 detto medico, quale responsabile del presunto danno ingiusto dedotto in lite (nel rapporto interno con la società titolare della struttura sanitaria presso cui egli ha prestato la suo opera, sua condebitrice solidale), a rivalere immediatamente la " per ogni e qualsiasi obbligazione, esborso od onere, Controparte_4
2 compiuto e/o da compiere, nei confronti degli attori;
- in ulteriore subordine e sempre nel non temuto caso di sua condanna, disciplinare il riparto interno del risarcimento fra la società comparente e il medico chiamato in causa, in ragione dell'efficienza causale della condotta di ciascuno di essi rispetto all'evento/i dannoso/i per cui è causa, dichiarando, in tal caso, che la quota di responsabilità attribuibile ad essa s.r.l. risulta inesistente o estremamente marginale rispetto a quella del predetto medico e, pertanto, condannare in solido questi ultimi a rifonderle immediatamente ogni e qualsiasi esborso che essa fosse tenuta a compiere in dipendenza del sinistro per cui è causa”.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse domande, chiedendone il rigetto;
CP_2
ha chiesto di chiamare in giudizio la compagnia assicurativa / Controparte_5 [...]
e ne ha chiesto la condanna “a rivalerlo da ogni e qualsiasi obbligazione, esborso od Controparte_3
onere, compiuto e/o da compiere, anche a titolo di spese di lite, in dipendenza del sinistro per cui è causa”.
costituitasi, ha eccepito: l'inammissibilità dell'azione di rivalsa, la Controparte_3
carenza di legittimazione attiva degli attori, la prescrizione del diritto risarcitorio degli attori, la decadenza della struttura sanitaria, ex art. 13 Legge Gelli-Bianco, dalla domanda di rivalsa e regresso e l'inoperatività della polizza. Nel merito, ha variamente contestato le avverse domande, chiedendone il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1) È infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, sollevata dalla convenuta e dalla compagnia assicurativa chiamata in causa.
Invero, sebbene nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio sia indicato che gli attori agiscono quali prossimi congiunti del de cuius, nella parte narrativa viene immediatamente indicato che essi agiscono “al fine di far accertare la responsabilità e la conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti danni, sia diretti che indiretti, patrimoniali e non patrimoniali patiti, in proprio e nella qualità di eredi e prossimi congiunti” (v. pag. 2 atto di citazione).
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli
3 atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass. Ordinanza n. 10519/2024).
Il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile (Cass. n. 19254/2024).
Nel caso in esame, dal certificato contestuale anagrafico di composizione famiglia al decesso
(allegato alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) emerge che era coniuge Parte_1
del de cuius e era il figlio, rapporto di parentela che, a norma dell'art. 565 c.c., Parte_2
conferisce la qualità di erede.
2) Priva di fondamento è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' CP_6
convenuta, alla luce del chiarissimo disposto dell'art. 7, legge Gelli Bianco, il quale stabilisce che: “1.
La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del
Codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Alla luce di tale disposizione, è priva di rilevanza la circostanza che la condotta dannosa sia stata materialmente tenuta da un medico operante nella struttura in regime libero professionale e in assenza di rapporto di lavoro subordinato, poiché della condotta del sanitario risponde sempre la struttura sanitaria.
3) Nel merito, emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. medico legale espletata nel presente giudizio, che in data 13/02/2018 EC eseguiva una visita urologica presso la Per_1 dott.ssa , la quale poneva un sospetto di neoplasia vescicale (Ecografia vescica: Calcolo di 9 Per_2
mm sul fondo. Voluminoso lobo medio prostatico bozzoluto con neoformazione vescicale contigua). Dopo circa due mesi, il 17/04/2018, il faceva una visita con il dott. . Durante questa visita, lo Per_1 CP_1
specialista urologo eseguiva una ecografia renale e vescicale e consigliava controllo dopo 6 mesi. Dopo ulteriori 4 mesi da quel controllo, il dott. , in data 20/08/2018, richiedeva una UroTC Per_3
dalla quale si riscontrò un quadro di “URETEROIDRONEFROSI”. (A sinistra: si evidenziano almeno due millimetrici calcoli nel gruppo caliceale inferiore e due nell'uretere, rispettivamente nel segmento pelvico distale e nel tratto intramurale;
si associa idroureteronefrosi di II grado e, dopo mdc ev, si evidenzia segno di sofferenza parenchimale renale caratterizzati da ridotta impregnazione contrastografica nelle fasi corticale nefrografica e mancata opacizzazione dell'uretere omolaterale nella fase escretoria a circa 20 minuti. A destra: assenza di immagini da riferire a calcoli o a idronefrosi;
normale rappresentazione delle fasi corticale parenchimografica ed
4 escretoria. Vescica moderatamente repleta, nel cui lume, oltre al noto microlita, in sede peritrigonale sinistra, si osserva grossolana quota tessutale disomogeneamente vascolarizzata, delle dimensioni sul piano assiale di circa
5,5 x 3,9 cm, indissociabile dal lobo medio della prostata e che si estrinseca parzialmente nel lume dell'uretere distale omolaterale. Reperto di caratteristiche di tipo sospetto, meritevole di consulenza urologica e approfondimento diagnostico mediante cistoscopia. Prostata aumentata di dimensioni (diametro trasverso cm
5,1), con lobo medio aggettante nel lume vescicale, a densità disomogenea. Assenza di versamento libero in addome e di linfonodi significativamente aumentati di volume. RA: nel lobo destro del fegato…almeno tre formazioni ovalari…con caratteristiche post-contrastografiche compatibili in prima ipotesi con angiomi) (v. pag.
78 e 79 relazione tecnica).
Successivamente, in data 06/09/2018, il paziente effettuava una seconda visita presso il dott.
, il quale prendeva visione della UroTC del 20/08 che descriveva una Idroureteronefrosi CP_1
sinistra di 3° grado sostenuta da un calcolo di 7 mm a carico dell'uretere pre–vescicale. Prostata 60 ml a sviluppo endovescicale, vescica normorepleta pareti regolari sul fondo formazione iperecogena di 1 cm. Rivalutazione ecografica tra 10 gg ed eventuale ureterolitotrissia sinistra. Quindi, in data 18/09/2018, terzo incontro con il dott. , veniva programmato un ricovero per il giorno 11/10/2018, onde effettuare la CP_1
Ureteroscopia con ureterolitotrissia sinistra. In realtà, il paziente venne ricoverato dal 25/09/2018 ed il 28/09/2018, per la calcolosi ureterale sinistra, mentre effettuò una cistolitotrissia con Pinza di
AY per la descritta calcolosi vescicale. Nulla fu eseguito a carico dell'uretere sinistro. Al termine del ricovero, il paziente venne dimesso con catetere vescicale per ritenzione e, ulteriormente, ricoverato d'urgenza dal 03/10/2018 al 13/10/2018, presso la Durante Controparte_1
questo ricovero, in data 09/10, venne effettuato l'intervento di TURP (Resezione endoscopica della prostata) e di TUR della neoformazione vescicale (già segnalata nella visita del 13/02/2018 presso la dott.ssa ). L'esame istologico del pezzo operatorio descrisse: “Carcinoma uroteliale papillare e Per_2
solido G3 diffusamente infiltrante connettivo sottoepiteliale e tessuto muscolare”.
In relazione alle censure mosse dalla parte attrice all'operato del sanitario che ebbe in cura
[...] presso la la c.t.u. espletata - al fine di accertare la conformità Per_4 Controparte_1
dell'operato del sanitario alle regole della miglior scienza medica - ha dimostrato la fondatezza dell'assunto attoreo.
Invero, il collegio peritale ha acclarato che l'operato del dott. è stato caratterizzato da CP_7
negligenza ed imprudenza.
In dettaglio, il C.T.U. ha evidenziato che “Indubbiamente, alla luce del reperto ecografico evidenziato nella visita del 13/02/2018 presso la Dott.ssa era necessario un controllo cistoscopico. Infatti, Per_2 al di là del calcolo (le cui dimensioni erano prossime ad 1 cm) veniva descritta una neoformazione vescicale contigua ad un terzo lobo della vescica che andava indagata;
per tale ragione, quando il sig. veniva Per_1 visitato in data 17/04/2018 dal Dott. , questi avrebbe dovuto eseguire una cistoscopia CP_1
5 diagnostica, al fine di chiarire se fosse effettivamente presente o meno la neoformazione descritta dalla ecografia vescicale effettuata a seguito di un episodio di macroematuria (presenza di sangue nelle urine)”.
Il consulente ha precisato che “indubbiamente, il negligente comportamento del Dott. , CP_1
nell'omettere di eseguire un approfondimento diagnostico, nel sospetto di un tumore della vescica, ed il suo precoce trattamento chirurgico già dall'aprile 2018, ha determinato la progressione della neoplasia vescicale che secondo il criterio del “più probabile che non” ha rappresentato in ultimo la causa del decesso del OR . Non è Per_1 comunque possibile escludere con analogo valido criterio probabilistico che il paziente non sarebbe comunque andato incontro al decesso motivato dalla neoplasia”.
In definitiva, il mancato accertamento della presenza di una sospetta neoplasia vescicale (come refertato dalla urologa dott.ssa nel febbraio 2018) ha precluso la possibilità di eseguire nel Per_2
paziente un precoce protocollo diagnostico ed un trattamento chirurgico già dall'aprile 2018 (primo incontro con dott. ). CP_1
Peraltro, anche ammettendo che il sanitario non sia stato informato del sospetto di neoformazione, resta il fatto che il dott. , a seguito della visita del 17/04/2018, non ha CP_1
rilevato lo stesso quadro clinico meritevole di ulteriori necessarie indagini. Come evidenziato dal c.t.u., quando, in data 09/10/2018, il dott. effettuerà l'intervento di TURP e TURV, CP_1
descriverà nell'atto operatorio la presenza di una neoformazione solida di 3 cm e tale neoformazione di 3 cm non può essersi prodotta nel giro di soli 15 gg.
Secondo il C.T.U. indubbiamente, il mancato trattamento alla data del 17/04/2018 ha consentito una progressione di malattia che ha sicuramente ridotto le chances di sopravvivenza del pz.
Tuttavia, il consulente non ha potuto determinare con precisone le chances di sopravvivenza e la perdita quantitativa delle stesse ed ha chiarito che non è comunque possibile escludere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che il paziente non sarebbe comunque andato incontro al decesso motivato dalla neoplasia.
4) Passando all'esame delle pretese risarcitorie, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno del danno da perdita di chances di sopravvivenza iure hereditario, patito dal de cuius.
Il “danno da perdita di chances” è una tipologia di danno distinta e alternativa rispetto al danno biologico o al danno da morte del paziente. Le due tipologie di danno si distinguono in base alla consistenza della prova del nesso di causa tra la condotta medica (commissiva od omissiva) e il danno da morte del paziente.
Ove si vi sia la prova che con certezza o con ragionevole probabilità l'atto medico ha causato la morte del paziente, poiché la diversa condotta (che avrebbe dovuto diligentemente tenere, secondo la scienza medica) ne avrebbe consentito la guarigione, o avrebbe procrastinato la morte, l'evento di danno imputabile sarà la perdita della vita, o la perdita anticipata della vita (causata dalla sua
6 condotta colpevole) e il medico sarà chiamato a risarcire interamente le conseguenze dannose dell'evento (c.d. danni-conseguenza) concretamente accertate, sia quelle patite dal paziente e trasmesse iure hereditatis (il c.d. “danno biologico terminale”, e/o il “danno morale soggettivo”, cd. “danno catastrofale” o da lucida agonia), sia quelle personalmente patite dai congiunti (danno da lesione del rapporto parentale). Il “danno da perdita di chances” si configura, invece, ove la condotta colpevole del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chances perduta) sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (Cass. n. 28993/2019: “in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici”).
Nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente
(determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da
“perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente stesso (Cass.
n. 21415/2024).
7 Pertanto, considerato che la perdita di chance è la perdita di un'effettiva e concreta occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato utile (vivere più a lungo o con una qualità della vita migliore), ove sia accertato il nesso causale tra condotta negligente del medico (secondo il criterio del “più probabile che non”) e il detto evento dannoso (la possibilità di un miglior risultato), allora dovrà essere risarcita, in via equitativa, la perdita di chance.
Nel caso di specie, il danno risarcibile non è quello correlato all'evento-morte, in quanto, come chiarito dal c.t.u., non è possibile escludere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che il paziente non sarebbe comunque andato incontro al decesso motivato dalla neoplasia, ma è quello da perdita di chances di sopravvivenza poiché il ritardo diagnostico ha consentito una progressione di malattia e una tempestiva diagnosi avrebbe consentito di evitare, con un margine di elevata probabilità, l'aggravamento delle condizioni di salute del , aumentando le chances di Per_1
sopravvivenza.
Sebbene il C.T.U. non abbia potuto determinare con precisone l'entità delle “chances di sopravvivenza” perdute, il Tribunale condivide l'indicazione formulata dal c.t.p. dott. secondo Per_5
cui le chances di sopravvivenza perdute sono valutabili nella misura del 30%, percentuale mai specificamente contestata né dalla parte convenute né dallo stesso C.T.U. che ha omesso sul punto di fornire indicazioni contrarie.
Quanto alla liquidazione di tale danno, non essendo “tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa (Cass.
28993/19), dovendosi tenere conto, delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza, ancorando la valutazione a criteri tabellari.
In assenza di specifiche allegazioni, il Tribunale ritiene di utilizzare, in linea con parte della giurisprudenza di merito, il seguente criterio di calcolo, rispondente ai criteri di integralità, di serietà
e apprezzabile ristoro del risarcimento indicati dalla giurisprudenza di legittimità:
- si determina la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al
100%;
- si divide tale somma per il numero di anni della vittima;
- si moltiplica il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;
- si calcola sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta.
Assumendo quale base la Tabella di Milano aggiornata al 2024, i cui parametri si ritengono congrui per la liquidazione del danno biologico, e applicando il su indicato metodo di calcolo, tenuto conto dell'età di al momento del decesso, anni 77, ed applicando il punto Persona_1
8 percentuale previsto per il solo danno biologico per il caso di una invalidità del 100%, pari ad €
572.784,00, maggiorato, tuttavia, di una percentuale pari al 50% volta a ristorare il danno morale, si determina in € 890.828,00, l'importo dovuto a titolo di invalidità permanente al 100%; stimato il periodo di durata di vita ulteriore di cui avrebbe beneficiato il de cuius in caso di corretto adempimento dell'obbligazione dei sanitari in circa 6 anni – sulla base delle rilevazioni Istat dell'aspettativa di vita media pari a circa 83 anni – si ottiene l'importo di € 69.415,14 (€
890.828,00/77= € 11.569,19 x 6 anni = € 69.415,14); applicata la percentuale di chance di sopravvivenza del 30%, si ottiene l'importo finale di € 20.824,54, corrispondente al danno spettante agli attori iure successionis per la perdita di chances di sopravvivenza del congiunto. Su tale somma, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto
(dicembre 2018) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto alla data della presente pronuncia (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995). Si ottiene così l'importo finale di € 23.076,88. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
6) Deve, inoltre, essere accolta la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, per avere il ritardo diagnostico precluso al de cuius la possibilità di effettuare consapevolmente le proprie scelte terapeutiche o indirizzare le proprie scelte nel tempo di vita residua.
Va evidenziato che secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, nella fattispecie è autonomamente risarcibile anche la lesione del diritto di autodeterminazione del paziente atteso che in caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali;
in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria, fatta valere "iure hereditatis", esclusivamente sulla base dell'assenza di prova che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso "chances" di guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore e migliore sopravvivenza, ignorando che l'accertato negligente ritardo diagnostico aveva determinato la lesione del diritto della stessa di autodeterminarsi) ( Cass. Civ. n.
10424/2019).
9 Tale danno deve ritenersi presuntivamente dimostrato e deve essere liquidato secondo parametri prettamente equitativi, tenuto conto dell'entità del ritardo diagnostico (circa sei mesi) e della riduzione delle chance di sopravvivenza, della condizione di salute comunque compromessa del pz ed infine dell'età di quest' ultimo al momento del decesso.
Alla luce di tali parametri si determina l'entità del pregiudizio per lesione del diritto di autodeterminazione in € 10.000,00.
Su tale somma, già apprezzata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto (2018) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto alla data della presente pronuncia (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995). Si ottiene così l'importo finale di €
11.082,52. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
7) Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Invero, la morte del paziente non è dipesa dalla condotta colposa del sanitario, avendo questa comportato soltanto una perdita di chances di sopravvivenza.
Ne consegue che non spetta ai congiunti il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del paziente, vantati sia iure proprio (c.d. danno da perdita parentale), sia iure successionis (c.d. danno biologico terminale e danno morale terminale) (Cass. n. 2861/2025).
Il riconoscimento di tali voci di danno presuppone la perdita del bene della vita, quale evento pregiudizievole imputabile alla controparte, costituente antecedente logico giuridico del pregiudizio proprio dei congiunti. Non è dunque ipotizzabile la lesione del rapporto parentale quale autonoma voce di danno risarcibile laddove, come nella fattispecie, manchi una responsabilità per il decesso e tale responsabilità sia riferibile solo ed esclusivamente alla riduzione delle chances di sopravvivenza
(Cass. n. 2861/2025).
8) Va ora esaminata l'azione di rivalsa proposta dalla convenuta nei confronti del CP_1
sanitario.
Deve, anzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione sollevata dalla compagnia assicurativa.
Invero, l'art. 9, L. 24/2017 pone taluni limiti all'azione di rivalsa verso l'esercente la professione sanitaria, prevedendo che la stessa possa essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave dell'esercente la professione sanitaria.
Il secondo comma del cit. art. 9 prevede, inoltre, che “se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento”.
10 Nel caso in cui il medico sia stato invece parte del giudizio o della procedura stragiudiziale, come nella specie, ferma restando la necessità che sia accertato il dolo o colpa grave dell'esercente la professione sanitaria, l'azione non sarà sottoposta ai già menzionati limiti e sarà immediatamente esperibile, anche contestualmente al giudizio promosso dal danneggiato, non essendo inoltre sottoposta al termine di decadenza.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 13, sebbene la struttura sanitaria non abbia provato di avere comunicato al medico, con le forme prescritte, l'avvenuta instaurazione del giudizio promosso nei suoi confronti dal paziente ovvero l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato medesimo, tuttavia dalla documentazione in atti (lettera di richiesta del risarcimento inviata dagli attori alla
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con pec in data 02/10/2019 e lettera riscontro apertura sinistro inviata dalla compagnia CP_1
assicurativa al dott. con pec in data 15/10/2019) si ricava che il dott. è stato CP_1 CP_1
tempestivamente messo a conoscenza delle pretese risarcitorie degli attori dalla (v. doc. CP_1
9 produzione di parte attrice e doc. 5 produzione del terzo chiamato . CP_2
Ne consegue che l'eccezione deve ritenersi infondata.
Occorre allora stabilire se l'accertata difformità della condotta del dott. dalle leges artis CP_1
applicabili al caso di specie abbia integrato o meno una “colpa grave”.
Giova rammentare che sì può parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente;
e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia
(Cass. pen. n. 16237/2013; Cass. pen. n. 18347/2021).
La Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio sulla gravità della colpa deve tenersi conto - oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare - della natura della regola cautelare violata, in quanto l'eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilità della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento delle stesse da parte dell'agente (Cass. pen. n. 15258/2020).
In particolare, circa la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare che si doveva osservare, è principio consolidato quello secondo cui "… possono venire in rilievo, nel determinare la misura del rimprovero, sia le specifiche
11 condizioni del soggetto agente ed il suo grado specializzazione, sia la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato ad operare. E preme sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva di tali indicatori - come pure di altri, quali l'accuratezza nell'effettuazione del gesto medico, le eventuali ragioni di urgenza, l'oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data e così di seguito - al fine di esprimere la conclusiva valutazione sul grado della colpa, ponendo in bilanciamento fattori anche di segno contrario, che ben possono coesistere nell'ambito della fattispecie esaminata, non dissimilmente da quanto avviene in tema di concorso di circostanze" (Cass. pen. n. 22281/2014).
Ebbene, nel caso in esame - considerati, l'assenza di specifici elementi di complessità della prestazione nonché il grado di specializzazione del professionista - la condotta del medico appare effettivamente connotata da colpa grave agli effetti del diritto di rivalsa da parte della coobbligata avendo omesso di porre in essere quegli accertamenti che avrebbero consentito di CP_1
fornire un contributo nella diagnosi della patologia neoplastica.
Quanto ai limiti dell'azione di regresso, la circostanza che la prestazione sia stata eseguita in regime di libera professione, come anche dichiarato in sede di interrogatorio formale dal dott.
, non comporta che la rivalsa possa avvenire comunque per intero. CP_1
Sul punto possono essere richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte relativamente all'azione di regresso esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 24/2017. È stato affermato (Cass. n. 28987/2019; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 223/2023) che “in linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il terzo comma dell'art. 2055, cod. civ., detta, peraltro, una presunzione "iuris tantum" di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al "solvens" di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro: «l'interesse sarà dell'attore se pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà; sarà del convenuto se intende opporsi ad una richiesta pari alla metà, opponendo la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa, poiché trattasi di fatto impeditivo della presunzione di pari concorso di colpa» (Cass., 10/02/2017, n. 3626); dal suo canto, l'art. 1298, cod. civ., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, «se non risulti diversamente»; (…) va rimarcato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà
12 del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
(…) se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), (…); ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa;
(…)”. Tuttavia, “tale soluzione deve incontrare un limite laddove si manifesti un evidente iato tra
(grave e straordinaria) "malpractice" e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente;
per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del
"solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni”. Sussiste, pertanto, un'ipotesi eccezionale nella quale la rivalsa della struttura diviene integrale, ipotesi che ricorre ove l'evento pregiudizievole sia scaturito da una condotta del sanitario (imprevedibile e improbabile) completamente dissonante rispetto alla pianificazione dell'ordinaria prestazione dei servizi funzionali alle attività diagnostiche e terapeutiche. E tale ipotesi, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute non pare possa ricondursi sic et simpliciter al caso di malpractice sanitaria da colpa grave del medico, occorrendo piuttosto che si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) "malpractice" e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente. Per escludere del tutto una quota di rivalsa occorre che la struttura assolva l'onere che le compete, dimostrando a) non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo
13 specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, ovvero dimostrando b) - per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta.
Venendo al caso di specie, si osserva che, pur essendo indiscutibilmente accertata la colpa grave del dr. , va, tuttavia, riconosciuta una concorrente responsabilità in capo alla CP_1 CP_1
che si è avvalsa della collaborazione del medico.
E' innegabile che la condotta del medico, quantunque difforme dagli appropriati standard di diligenza e perizia, sia ben lontana da quella eccezionale ed imprevedibile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata che sola giustificherebbe l'integralità della rivalsa;
incontestabile è poi l'assenza di elementi dimostrativi dell'assoluta mancanza di trascuratezze del struttura sanitaria nell'adempimento del contratto di spedalità intercorso con il paziente.
Può tuttavia al contempo reputarsi superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., alla luce delle rispettive allegazioni, delle ammissioni dello stesso professionista circa le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale con il paziente: stimato nel 80% il contributo colposo del sanitario, alla va riconosciuto il diritto alla rivalsa in misura Controparte_4 corrispondente.
9) Merita, infine, di essere accolta la domanda di garanzia proposta dal sanitario nella propria comparsa di costituzione e risposta verso la , in virtù della polizza di Controparte_3
assicurazione della responsabilità civile professionale stipulata il 03/11/2017 (v. doc. prodotti dalla compagnia assicurativa).
Deve, infatti, essere rigettata l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria, sollevata dalla compagnia assicurativa.
Considerato che la condotta contestata risale all'aprile del 2018, alla data dell'introduzione del giudizio (2022) non era ancora maturato il termine di prescrizione dell'azione.
Quanto ai limiti di operatività della polizza, deve rilevarsi che nel caso in esame è stata riconosciuta la colpa grave del sanitario per ritardo diagnostico, mentre non risulta accertata la violazione del consenso informato.
14 10) In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore effettivo della controversia. Lo stesso criterio trova applicazione tra tutte le altre parti.
Le spese della c.t.u. liquidate come da decreto in atti devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nella la parte Controparte_1
nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di e della somma di € 34.159,40, oltre Parte_1 Parte_2
interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
condanna a rivalere nella misura del 80% la per CP_2 Controparte_1 quanto sarà tenuta a pagare all'attrice, per capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza;
condanna a tenere indenne per quanto sarà tenuto Controparte_3 CP_2
a pagare alla in via di regresso, per capitale, interessi e spese in forza della Controparte_4 presente sentenza e a rifondergli le spese di resistenza in giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi ed € 1.686,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi;
rigetta ogni altra domanda;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione a favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida in € 5.077,00 per compensi ed €
1.686,00 per spese, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T.U. sull'imposta di registro, si indica nella la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto Controparte_1
costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Palermo, 11 novembre 2025
Il Giudice
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