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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 802 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
21/12/1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato GONZATI ALESSIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e e celebrato con Controparte_1 Parte_1 rito Concordatario in data 3.06.2016 nel Comune di Malo (VI), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Malo (VI) al n. 11, parte 2, serie A;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Malo e comunque a quello competente, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio in calce all'atto di matrimonio e di porre in essere l'attività prevista ex art. 10 Legge 898/1970; 3) Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi Per_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale presso la
1 madre in Monte di Malo (VI), Via Boro n. 24. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e le modalità di visita della figlia come a seguire: Il padre trascorrerà con la figlia il mercoledì pomeriggio, dal termine della Per_1 scuola fin dopo cena e senza pernottamento, a fine settimana alternati (dal venerdì dalle ore 21.00 fino al lunedì mattina con accompagno a scuola); potrà comunque vedere e tenere con sé la figlia in altre occasioni, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di quest'ultima e della madre, previo accordo con la medesima;
La figlia trascorrerà le vacanze natalizie per metà con la madre e per metà con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e trascorrerà anche le vacanze pasquali per metà con la madre e per metà con il padre;
Durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con il padre quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. Le restanti festività, gli eventuali ponti e i compleanni verranno di volta in volta concordati tra i coniugi, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori, in modo da garantire ad entrambi di stare pari tempo con la figlia minore;
5)
Disporre che Il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 CP_1 figlia , un assegno mensile pari a € 351,00 (trecentoconquantuno/00), rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico sul conto corrente intestato alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese;
6) Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Pt_1 delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole e documentate, come da “Protocollo d'Intesa” firmato dal Tribunale di
Vicenza con l'Ordine degli Avvocati di Vicenza;
7) Essendo i coniugi entrambi provvisti di redditi propri, nessuna istanza viene reciprocamente svolta per il loro mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MALO (VI) in data 03/06/2016.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
2 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/10/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle Per_1 condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, nessuna istanza viene reciprocamente svolta dalle parti per il loro mantenimento ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 da in MALO (VI) il 03/06/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi Parte_1 qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
3 Comune di MALO (VI) al n. 11, parte II, serie A, anno 2016;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 802 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
21/12/1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato GONZATI ALESSIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e e celebrato con Controparte_1 Parte_1 rito Concordatario in data 3.06.2016 nel Comune di Malo (VI), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Malo (VI) al n. 11, parte 2, serie A;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Malo e comunque a quello competente, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio in calce all'atto di matrimonio e di porre in essere l'attività prevista ex art. 10 Legge 898/1970; 3) Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi Per_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale presso la
1 madre in Monte di Malo (VI), Via Boro n. 24. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e le modalità di visita della figlia come a seguire: Il padre trascorrerà con la figlia il mercoledì pomeriggio, dal termine della Per_1 scuola fin dopo cena e senza pernottamento, a fine settimana alternati (dal venerdì dalle ore 21.00 fino al lunedì mattina con accompagno a scuola); potrà comunque vedere e tenere con sé la figlia in altre occasioni, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di quest'ultima e della madre, previo accordo con la medesima;
La figlia trascorrerà le vacanze natalizie per metà con la madre e per metà con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e trascorrerà anche le vacanze pasquali per metà con la madre e per metà con il padre;
Durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con il padre quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. Le restanti festività, gli eventuali ponti e i compleanni verranno di volta in volta concordati tra i coniugi, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori, in modo da garantire ad entrambi di stare pari tempo con la figlia minore;
5)
Disporre che Il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 CP_1 figlia , un assegno mensile pari a € 351,00 (trecentoconquantuno/00), rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico sul conto corrente intestato alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese;
6) Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Pt_1 delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole e documentate, come da “Protocollo d'Intesa” firmato dal Tribunale di
Vicenza con l'Ordine degli Avvocati di Vicenza;
7) Essendo i coniugi entrambi provvisti di redditi propri, nessuna istanza viene reciprocamente svolta per il loro mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MALO (VI) in data 03/06/2016.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
2 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/10/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle Per_1 condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, nessuna istanza viene reciprocamente svolta dalle parti per il loro mantenimento ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 da in MALO (VI) il 03/06/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi Parte_1 qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
3 Comune di MALO (VI) al n. 11, parte II, serie A, anno 2016;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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