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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8213/2020 R.G., chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
G. Brancaccio e dall'avv. S. Marzocca
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in CP_1
calce alla memoria difensiva, dall' avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: Riconoscimento infortunio in itinere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/9/2020, la ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell' Controparte_2
con sede nel borgo di Bari alla Strada del Carmine n. 11, dal lunedì al sabato,
[...]
dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con le mansioni di bidella operatrice generica livello A3
CCNL AGIDAE, esponeva che, alle ore 9,30 del 17/9/2008, avendo ottenuto un permesso per lutto dal datore di lavoro, nel percorrere la Strada del Carmine, dove al civico 11 ha sede il proprio luogo di lavoro, in direzione della Piazzetta Bisanzio e
Rainaldo, giunta nella Piazza Odegitria, inciampava in un dislivello stradale, rovinando malamente al suolo. Deduceva di essere stata prontamente soccorsa da e da CP_3 [...]
che avevano assistito alla rovinosa caduta in terra della ricorrente e di essere Per_1
stata trasportata in Pronto Soccorso dal marito, prontamente avvisato telefonicamente dell'accaduto; allegava che le veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria della testa e del collo dell'omero sinistro” e che, prontamente denunciato all' CP_1
l'infortunio in itinere, l'Istituto, con missiva del 20/10/2018, comunicava testualmente che“ il caso verrà segnalato all'INPS per competenza” e che “non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”.
Esperito infruttuosamente il procedimento amministrativo, adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la ricorrente, IG.ra , in data 17/09/2018, alle ore 9.30 circa, subiva un Parte_1
infortunio lavorativo con le modalità descritte nel presente ricorso;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio sul lavoro, presenta un grado di inabilità pari al 18% della totale biologica a mente delle tabelle delle menomazioni decreto legislativo 23.02.2000 n. 38, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, oltre alla inabilità temporanea come da certificazione
che si deposita unitamente al presente ricorso;
CP_1
c)per l'effetto condannare Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
corresponsione della rendita da inabilità permanente, prevista dalle tabelle delle menomazioni decreto legislativo 23.02.2000 n. 38, nella misura del 18% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' convenuto, chiedendo il rigetto del CP_4
ricorso, in quanto infondato. In particolare, evidenziava la carenza dei presupposti indefettibili e necessari, richiamando il disposto dell'art. 2 T.U. n. 1124/65, cosi come novellato dall'art. 12 d.lgs. n. 38/2000 e allegando la insussistenza dell'ipotesi di
Pag. 2 di 8 infortunio in itinere, posto che, una volta uscita dal lavoro, la ricorrente, per sua stessa ammissione, si stava recando presso altra abitazione per fare visita alla persona cara venuta improvvisamente a mancare e non stava facendo rientro nella sua abitazione.
Riteneva, pertanto, che la strada percorsa dalla ricorrente non poteva qualificarsi quale deviazione necessaria, ricompresa in quanto tale nell'ambito della tutela dell'infortunio in itinere, né poteva qualificarsi quale evento riconducibile alla prestazione lavorativa, intendendo come tale il solo fatto verificatosi sul percorso casa-lavoro siccome collegato al rischio specifico lavorativo e non già a quello generico gravante su tutti gli utenti della strada.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e con l'espletamento di consulenza medico-legale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'odierna udienza, veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova preliminarmente precisare che, anche prima dell'entrata in vigore dell' art. 12 del
D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che ha espressamente previsto la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postulava: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole.
Alla luce del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio, ritiene il Tribunale che, nella specie, sussistono tutti gli elementi sopra indicati, in quanto è stata raggiunta idonea prova in ordine alla circostanza che, al momento della caduta rovinosa occorsa
Pag. 3 di 8 alle ore 9,30 circa del 17/9/2018, l'istante, la quale stava fruendo di un permesso autorizzato dal datore di lavoro dalle ore 9,30 alle ore 14,00, stesse percorrendo la strada consueta per fare rientro nella propria abitazione e si trovava a pochi mt. di distanza dal luogo di lavoro.
Ed invero, le dichiarazioni rese all'udienza dell'11/2/2022 dai testimoni di parte ricorrente hanno offerto adeguato conforto alla ricostruzione dei fatti, per come prospettata dalla ricorrente;
in particolare, hanno trovato debito riscontro: 1) il luogo di lavoro dove la ricorrente presta abitualmente la propria attività; 2) il tratto di strada percorso quotidianamente dalla ricorrente per raggiungere il luogo di lavoro e per fare rientro a casa;
3) il luogo, l'orario e la causa dell'evento occorso in data 17/9/2018.
La teste , indifferente alle parti in causa e titolare di un esercizio CP_3 commerciale ubicato nelle immediate vicinanze del luogo ove è occorso l'evento che ha interessato la ricorrente, ha riferito testualmente: “ A D.R. Conosco la IG.ra Pt_1
, in quanto era la bidella della scuola del sita in Bari, che ho
[...] CP_2
frequentato alle elementari, la vedo passare tutti i giorni con la divisa da lavoro di colore beige e bordò. La ricorrente presta tutt'ora attività lavorativa presso il centro di accoglienza per bambini della con sede in Bari, alla strada del Controparte_2
Carmine n.11, borgo antico … a tale centro sono iscritti attualmente i miei figli piccoli, che frequentano il nido all'interno della struttura. A D.R. Ho un'attività commerciale in via San Cristofaro n 1, in Bari, borgo antico, vicino al centro di accoglienza dove lavora la ricorrente e vicino al luogo dove è occorso l'incidente alla IG.ra . A Pt_1
D.R. Posso riferire di aver assistito alla caduta della IG.ra , che è Parte_1
occorsa in Piazza Odegitria, in quanto mi trovavo fuori alla mia attività commerciale ad allestire la vetrine, preciso che ho una gastronomia che vende prodotti tipici A D.R.
Ho personalmente visto la caduta, mi sono subito avvicinata a lei per soccorrerla;
erano all'incirca le 9.30; preciso che tutti i giorni vedo la ricorrente recarsi sul luogo di lavoro alle ore 8.00 e uscire dal lavoro intorno alle ore 14.00; vedo la IG.ra Pt_1
far sempre lo stesso tragitto: la mattina Piazza Odegitria, Piazzetta Bisanzio e Strada del Carmine, e al ritorno il percorso inverso. A D.R. la caduta occorsa alla ricorrente
è avvenuta il 17/09/2018 e subito dopo l'accaduto, la IG.ra mi riferiva di Pt_1
essere uscita dal lavoro alle ore 9.30 circa a seguito di un permesso ottenuto per lutto
Pag. 4 di 8 in famiglia … A D.R. Subito dopo l'accaduto, in mia presenza, la IG.ra ha Pt_1 chiamato suo marito, l'attendeva in macchina l vicino;
preciso che in zona c'erano i
Carabinieri che hanno subito chiamato l'ambulanza e poiché i tempi d'attesa erano molto lunghi, la IG.ra si faceva accompagnare in ospedale presumo dal marito Pt_1
Dichiarazioni di analogo tenore sono quelle rese dal teste , marito Testimone_1
della ricorrente, che ha avuto modo di confermare il tragitto percorso della coniuge tutte le mattine per raggiungere il luogo di lavoro: “A D.R. tutte le mattine accompagno mia moglie fino al Castello Svevo, poi lei prosegue a piedi attraverso Piazza Odegitria,
Piazzetta Bisanzio e Strada del Carmine dove ha sede il centro;
lo stesso tragitto lo fa al contrario tutti i giorni ed io vado sempre a prenderla … A D.R. Ad un certo punto sono stato contattato da mia moglie che mi riferiva che era caduta in prossimità della
Cattedrale, sita in Piazza Odegitria;
ho raggiunto il posto dove era caduta e l'ho trovata seduta su una sedia;
i Carabinieri, che ho trovato sul posto mi dicevano di aver chiamato l'ambulanza e che sarebbe arrivata dopo quaranta minuti circa poiché mia moglie poteva camminare ed accusava forti dolori al braccio, decidemmo di andare in ospedale con la macchina che era parcheggiata al castello;
siamo rimasti in ospedale fino alle 14,00, dove l'hanno fasciata con un tutore”.
Da quanto evidenziato emerge incontrovertibilmente che, alle ore 9,30 del 17/9/2018, la ricorrente, autorizzata ad allontanarsi dal luogo di lavoro per un permesso per motivi di lutto (cfr. all. n. 2 fascicolo ricorrente), ha seguito lo stesso percorso che ha sempre effettuato tutti i giorni di lavoro sia all'andata che al ritorno, circostanza che appare trovare riscontro non solo nel luogo ove la caduta è avvenuta, vale a dire in Piazza
Odegitria, a pochi metri dal luogo di lavoro della stessa, vale a dire la Strada del
Carmine, ma anche in un contesto temporale (ore 9, 30 circa) che non consente di ritenere verosimile, come sostenuto dall' , alcuna deviazione o interruzione non CP_1 necessitata idonea ad incidere sull'occasionalità rispetto alla prestazione di lavoro, terminata pochi minuti prima (cfr. all.n. 2 ricorso).
Per converso, l'assunto dell' resistente secondo cui la ricorrente, nell'occasione CP_4
della caduta, non avrebbe seguito la strada che segue solitamente per ritornare a casa, non ha trovato alcun riscontro probatorio, né nella documentazione prodotta dall' CP_4
Pag. 5 di 8 convenuto né tanto meno nella prova orale che appare aver sconfessato del tutto tale apodittica prospettazione.
Alla luce di siffatte considerazioni, allora, l'infortunio occorso appare indennizzabile, non potendo trovare accoglimento l'eccezione di parte resistente circa la non assicurabilità dell'istante in mancanza del requisito dell'“occasione di lavoro”, posto che è stato provato in giudizio che l'incidente avvenne nel corso del tragitto effettuato dalla lavoratrice per fare ritorno a casa e fu occasionato dal lavoro svolto.
Sotto tale profilo, giova innanzitutto ricordare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte Regolatrice, l'infortunio in itinere può essere compreso nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile all'ipotesi dell'infortunio avvenuto “in occasione di lavoro”, in cui il lavoro assume il ruolo di fattore che ha occasionato il rischio stesso, con il limite del rischio elettivo, intendendosi per tale quello che, del tutto estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base e ragioni od impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso eziologico tra lavoro, rischio ed evento (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 29 novembre 2012, n. 21249; 24 settembre 2010, n. 20221; 8 settembre 2003, n. 13110), ipotesi che, nella fattispecie al vaglio del Tribunale, deve essere recisamente esclusa.
Di tal che, la prospettazione offerta dall' si scioglie considerando che certamente CP_1
la ricorrente si trovava sul percorso stradale lavoro/casa in orari certamente compatibili con l'uscita anticipata dalla propria attività lavorativa, sicchè non pare IGnificativo che ella avesse intenzione di raggiungere il congiunto defunto – circostanza che non trova alcuna addentellato probatorio in alcuna documentazione prodotta dalla parte resistente
– essendo, per converso, determinante che l'infortunio si sia verificato proprio sulla strada che dal lavoro conduce a casa della ricorrente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4346 del
19/04/1995), di talchè l'assicurata non risulta avere aggravato, per suoi particolari motivi o eIGenze personali, la condotta extra lavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa.
Pag. 6 di 8 Accertata la natura di infortunio in itinere dell' evento per cui è causa, va rilevato come il C.T.U., nella relazione depositata il 2/9/2022, dopo accurata indagine e dopo aver valutato le controdeduzioni dell' e della parte ricorrente, ha accertato che “ In CP_1 data 17/9/2018 la IGnora riportò: Un infortunio lavorativo “in Parte_1 itinere”; Una frattura pluriframmentaria della testa e del collo omerale sinistro con limitazione funzionale redisua ai gradi medi, che pertanto configura un danno biologico globale in ambito del 14 (quattordici) %; un'inabilità temporanea CP_1
estesa dal giorno 17/09/18 al 24/11/2018 (giorni 67)”.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e studio della documentazione sanitaria depositata in atti, stante anche le contestazioni dell' , che non appaiono tali da validamente CP_4
contrastare le conclusioni peritali.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, risulta accertato che, in seguito all'infortunio in itinere subito, la ricorrente abbia riportato un danno biologico valutabile al 14%, così come le lesioni riportate abbiano determinato un periodo di inabilità temporanea dal 17/9/2018 al 24/11/2018 che deve essere indennizzata dall' resistente. Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, CP_4
ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
le spese di ctu vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/9/2020 da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1
del Presidente pro tempore, così provvede:
Pag. 7 di 8 accerta che l'infortunio occorso in data 17/9/2018 ha causato un'inabilità permanente del 14%, nonché inabilità temporanea estesa dal 17/9/2018 al 24/11/2018 e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
CP_1
condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 1.800,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022; pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, 13/1/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8213/2020 R.G., chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
G. Brancaccio e dall'avv. S. Marzocca
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in CP_1
calce alla memoria difensiva, dall' avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: Riconoscimento infortunio in itinere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/9/2020, la ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell' Controparte_2
con sede nel borgo di Bari alla Strada del Carmine n. 11, dal lunedì al sabato,
[...]
dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con le mansioni di bidella operatrice generica livello A3
CCNL AGIDAE, esponeva che, alle ore 9,30 del 17/9/2008, avendo ottenuto un permesso per lutto dal datore di lavoro, nel percorrere la Strada del Carmine, dove al civico 11 ha sede il proprio luogo di lavoro, in direzione della Piazzetta Bisanzio e
Rainaldo, giunta nella Piazza Odegitria, inciampava in un dislivello stradale, rovinando malamente al suolo. Deduceva di essere stata prontamente soccorsa da e da CP_3 [...]
che avevano assistito alla rovinosa caduta in terra della ricorrente e di essere Per_1
stata trasportata in Pronto Soccorso dal marito, prontamente avvisato telefonicamente dell'accaduto; allegava che le veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria della testa e del collo dell'omero sinistro” e che, prontamente denunciato all' CP_1
l'infortunio in itinere, l'Istituto, con missiva del 20/10/2018, comunicava testualmente che“ il caso verrà segnalato all'INPS per competenza” e che “non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”.
Esperito infruttuosamente il procedimento amministrativo, adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la ricorrente, IG.ra , in data 17/09/2018, alle ore 9.30 circa, subiva un Parte_1
infortunio lavorativo con le modalità descritte nel presente ricorso;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio sul lavoro, presenta un grado di inabilità pari al 18% della totale biologica a mente delle tabelle delle menomazioni decreto legislativo 23.02.2000 n. 38, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, oltre alla inabilità temporanea come da certificazione
che si deposita unitamente al presente ricorso;
CP_1
c)per l'effetto condannare Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
corresponsione della rendita da inabilità permanente, prevista dalle tabelle delle menomazioni decreto legislativo 23.02.2000 n. 38, nella misura del 18% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' convenuto, chiedendo il rigetto del CP_4
ricorso, in quanto infondato. In particolare, evidenziava la carenza dei presupposti indefettibili e necessari, richiamando il disposto dell'art. 2 T.U. n. 1124/65, cosi come novellato dall'art. 12 d.lgs. n. 38/2000 e allegando la insussistenza dell'ipotesi di
Pag. 2 di 8 infortunio in itinere, posto che, una volta uscita dal lavoro, la ricorrente, per sua stessa ammissione, si stava recando presso altra abitazione per fare visita alla persona cara venuta improvvisamente a mancare e non stava facendo rientro nella sua abitazione.
Riteneva, pertanto, che la strada percorsa dalla ricorrente non poteva qualificarsi quale deviazione necessaria, ricompresa in quanto tale nell'ambito della tutela dell'infortunio in itinere, né poteva qualificarsi quale evento riconducibile alla prestazione lavorativa, intendendo come tale il solo fatto verificatosi sul percorso casa-lavoro siccome collegato al rischio specifico lavorativo e non già a quello generico gravante su tutti gli utenti della strada.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e con l'espletamento di consulenza medico-legale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'odierna udienza, veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova preliminarmente precisare che, anche prima dell'entrata in vigore dell' art. 12 del
D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che ha espressamente previsto la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postulava: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole.
Alla luce del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio, ritiene il Tribunale che, nella specie, sussistono tutti gli elementi sopra indicati, in quanto è stata raggiunta idonea prova in ordine alla circostanza che, al momento della caduta rovinosa occorsa
Pag. 3 di 8 alle ore 9,30 circa del 17/9/2018, l'istante, la quale stava fruendo di un permesso autorizzato dal datore di lavoro dalle ore 9,30 alle ore 14,00, stesse percorrendo la strada consueta per fare rientro nella propria abitazione e si trovava a pochi mt. di distanza dal luogo di lavoro.
Ed invero, le dichiarazioni rese all'udienza dell'11/2/2022 dai testimoni di parte ricorrente hanno offerto adeguato conforto alla ricostruzione dei fatti, per come prospettata dalla ricorrente;
in particolare, hanno trovato debito riscontro: 1) il luogo di lavoro dove la ricorrente presta abitualmente la propria attività; 2) il tratto di strada percorso quotidianamente dalla ricorrente per raggiungere il luogo di lavoro e per fare rientro a casa;
3) il luogo, l'orario e la causa dell'evento occorso in data 17/9/2018.
La teste , indifferente alle parti in causa e titolare di un esercizio CP_3 commerciale ubicato nelle immediate vicinanze del luogo ove è occorso l'evento che ha interessato la ricorrente, ha riferito testualmente: “ A D.R. Conosco la IG.ra Pt_1
, in quanto era la bidella della scuola del sita in Bari, che ho
[...] CP_2
frequentato alle elementari, la vedo passare tutti i giorni con la divisa da lavoro di colore beige e bordò. La ricorrente presta tutt'ora attività lavorativa presso il centro di accoglienza per bambini della con sede in Bari, alla strada del Controparte_2
Carmine n.11, borgo antico … a tale centro sono iscritti attualmente i miei figli piccoli, che frequentano il nido all'interno della struttura. A D.R. Ho un'attività commerciale in via San Cristofaro n 1, in Bari, borgo antico, vicino al centro di accoglienza dove lavora la ricorrente e vicino al luogo dove è occorso l'incidente alla IG.ra . A Pt_1
D.R. Posso riferire di aver assistito alla caduta della IG.ra , che è Parte_1
occorsa in Piazza Odegitria, in quanto mi trovavo fuori alla mia attività commerciale ad allestire la vetrine, preciso che ho una gastronomia che vende prodotti tipici A D.R.
Ho personalmente visto la caduta, mi sono subito avvicinata a lei per soccorrerla;
erano all'incirca le 9.30; preciso che tutti i giorni vedo la ricorrente recarsi sul luogo di lavoro alle ore 8.00 e uscire dal lavoro intorno alle ore 14.00; vedo la IG.ra Pt_1
far sempre lo stesso tragitto: la mattina Piazza Odegitria, Piazzetta Bisanzio e Strada del Carmine, e al ritorno il percorso inverso. A D.R. la caduta occorsa alla ricorrente
è avvenuta il 17/09/2018 e subito dopo l'accaduto, la IG.ra mi riferiva di Pt_1
essere uscita dal lavoro alle ore 9.30 circa a seguito di un permesso ottenuto per lutto
Pag. 4 di 8 in famiglia … A D.R. Subito dopo l'accaduto, in mia presenza, la IG.ra ha Pt_1 chiamato suo marito, l'attendeva in macchina l vicino;
preciso che in zona c'erano i
Carabinieri che hanno subito chiamato l'ambulanza e poiché i tempi d'attesa erano molto lunghi, la IG.ra si faceva accompagnare in ospedale presumo dal marito Pt_1
Dichiarazioni di analogo tenore sono quelle rese dal teste , marito Testimone_1
della ricorrente, che ha avuto modo di confermare il tragitto percorso della coniuge tutte le mattine per raggiungere il luogo di lavoro: “A D.R. tutte le mattine accompagno mia moglie fino al Castello Svevo, poi lei prosegue a piedi attraverso Piazza Odegitria,
Piazzetta Bisanzio e Strada del Carmine dove ha sede il centro;
lo stesso tragitto lo fa al contrario tutti i giorni ed io vado sempre a prenderla … A D.R. Ad un certo punto sono stato contattato da mia moglie che mi riferiva che era caduta in prossimità della
Cattedrale, sita in Piazza Odegitria;
ho raggiunto il posto dove era caduta e l'ho trovata seduta su una sedia;
i Carabinieri, che ho trovato sul posto mi dicevano di aver chiamato l'ambulanza e che sarebbe arrivata dopo quaranta minuti circa poiché mia moglie poteva camminare ed accusava forti dolori al braccio, decidemmo di andare in ospedale con la macchina che era parcheggiata al castello;
siamo rimasti in ospedale fino alle 14,00, dove l'hanno fasciata con un tutore”.
Da quanto evidenziato emerge incontrovertibilmente che, alle ore 9,30 del 17/9/2018, la ricorrente, autorizzata ad allontanarsi dal luogo di lavoro per un permesso per motivi di lutto (cfr. all. n. 2 fascicolo ricorrente), ha seguito lo stesso percorso che ha sempre effettuato tutti i giorni di lavoro sia all'andata che al ritorno, circostanza che appare trovare riscontro non solo nel luogo ove la caduta è avvenuta, vale a dire in Piazza
Odegitria, a pochi metri dal luogo di lavoro della stessa, vale a dire la Strada del
Carmine, ma anche in un contesto temporale (ore 9, 30 circa) che non consente di ritenere verosimile, come sostenuto dall' , alcuna deviazione o interruzione non CP_1 necessitata idonea ad incidere sull'occasionalità rispetto alla prestazione di lavoro, terminata pochi minuti prima (cfr. all.n. 2 ricorso).
Per converso, l'assunto dell' resistente secondo cui la ricorrente, nell'occasione CP_4
della caduta, non avrebbe seguito la strada che segue solitamente per ritornare a casa, non ha trovato alcun riscontro probatorio, né nella documentazione prodotta dall' CP_4
Pag. 5 di 8 convenuto né tanto meno nella prova orale che appare aver sconfessato del tutto tale apodittica prospettazione.
Alla luce di siffatte considerazioni, allora, l'infortunio occorso appare indennizzabile, non potendo trovare accoglimento l'eccezione di parte resistente circa la non assicurabilità dell'istante in mancanza del requisito dell'“occasione di lavoro”, posto che è stato provato in giudizio che l'incidente avvenne nel corso del tragitto effettuato dalla lavoratrice per fare ritorno a casa e fu occasionato dal lavoro svolto.
Sotto tale profilo, giova innanzitutto ricordare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte Regolatrice, l'infortunio in itinere può essere compreso nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile all'ipotesi dell'infortunio avvenuto “in occasione di lavoro”, in cui il lavoro assume il ruolo di fattore che ha occasionato il rischio stesso, con il limite del rischio elettivo, intendendosi per tale quello che, del tutto estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base e ragioni od impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso eziologico tra lavoro, rischio ed evento (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 29 novembre 2012, n. 21249; 24 settembre 2010, n. 20221; 8 settembre 2003, n. 13110), ipotesi che, nella fattispecie al vaglio del Tribunale, deve essere recisamente esclusa.
Di tal che, la prospettazione offerta dall' si scioglie considerando che certamente CP_1
la ricorrente si trovava sul percorso stradale lavoro/casa in orari certamente compatibili con l'uscita anticipata dalla propria attività lavorativa, sicchè non pare IGnificativo che ella avesse intenzione di raggiungere il congiunto defunto – circostanza che non trova alcuna addentellato probatorio in alcuna documentazione prodotta dalla parte resistente
– essendo, per converso, determinante che l'infortunio si sia verificato proprio sulla strada che dal lavoro conduce a casa della ricorrente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4346 del
19/04/1995), di talchè l'assicurata non risulta avere aggravato, per suoi particolari motivi o eIGenze personali, la condotta extra lavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa.
Pag. 6 di 8 Accertata la natura di infortunio in itinere dell' evento per cui è causa, va rilevato come il C.T.U., nella relazione depositata il 2/9/2022, dopo accurata indagine e dopo aver valutato le controdeduzioni dell' e della parte ricorrente, ha accertato che “ In CP_1 data 17/9/2018 la IGnora riportò: Un infortunio lavorativo “in Parte_1 itinere”; Una frattura pluriframmentaria della testa e del collo omerale sinistro con limitazione funzionale redisua ai gradi medi, che pertanto configura un danno biologico globale in ambito del 14 (quattordici) %; un'inabilità temporanea CP_1
estesa dal giorno 17/09/18 al 24/11/2018 (giorni 67)”.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e studio della documentazione sanitaria depositata in atti, stante anche le contestazioni dell' , che non appaiono tali da validamente CP_4
contrastare le conclusioni peritali.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, risulta accertato che, in seguito all'infortunio in itinere subito, la ricorrente abbia riportato un danno biologico valutabile al 14%, così come le lesioni riportate abbiano determinato un periodo di inabilità temporanea dal 17/9/2018 al 24/11/2018 che deve essere indennizzata dall' resistente. Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, CP_4
ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
le spese di ctu vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/9/2020 da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1
del Presidente pro tempore, così provvede:
Pag. 7 di 8 accerta che l'infortunio occorso in data 17/9/2018 ha causato un'inabilità permanente del 14%, nonché inabilità temporanea estesa dal 17/9/2018 al 24/11/2018 e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
CP_1
condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 1.800,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022; pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, 13/1/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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