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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 830/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signori (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
) e (c.f. ), tutti rappresentati e
[...] Parte_4 C.F._4
difesi dall'Avvocato Elisabetta Fontana, con domicilio eletto presso il difensore con studio in Venezia Mestre al Viale Ancona 17
APPELLANTI
contro
: società (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosaria Antonia
Bianco, con domicilio eletto presso la sede di Sede di Controparte_1
Venezia di Affari Legali Territoriali Nord Est, in Venezia Mestre alla Via
Torino 88
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 2028/2023 del
Tribunale di Venezia, depositata in data 13 novembre 2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante
- Preliminarmente: respingersi le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata.
- Nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n.
2028/2023 condannare la convenuta a corrispondere Controparte_1
agli attori la somma di € 96.681,12 o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi di mora in misura legale dal
16/7/2019 al saldo effettivo.
Spese di lite rifuse anche per il primo grado di giudizio, maggiorate di spese generali e CPA.
Di parte appellata piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare: in via preliminare: dichiarare il gravame inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale: rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2020 i signori
[...]
e agendo congiuntamente tra loro, avevano Pt_5 Parte_4
evocato al giudizio del Tribunale di Venezia la società Controparte_1
per sentirne pronunciare la condanna al pagamento della somma di €
125.578,48 oltre interessi dichiarandosene creditori a titolo di interessi non corrisposti dalla convenuta in occasione dell'incasso di taluni buoni postali fruttiferi.
Gli attori avevano allegato di essere eredi del signor Persona_1
fratello dei loro rispettivi padri e deceduto in data 17 ottobre 2003, il quale in vita aveva acquistato, unitamente alla coniuge premortagli signora
[...]
, venti buoni postali fruttiferi da Lire 1.000.000 ognuno, ed otto Per_2
buoni postali fruttiferi da Lire 5.000.000 ognuno, tutti della serie denominata “Q” emessi tra il 27 settembre 1986 ed il 17 settembre 1990 e rimborsabili a cadenze periodiche intercorrenti tra il 22 settembre 2014 ed il
17 giugno 2015, indicando di ciascun buono il numero di serie.
Avevano altresì precisato che diciotto dei detti buoni erano stati emessi mediante il rilascio di altrettanti modelli della serie denominata “P” sul cui fronte era stato apposto un timbro recante l'indicazione serie “Q/P” e sul retro altro timbro, sovrapposto alla stampigliatura, recante l'indicazione dei tassi d'interesse fino al ventesimo anno dalla data di emissione.
Avevano inoltre allegato che stando alla dizione riportata dal timbro apposto sul retro dei buoni, indicativo dei tassi d'interesse fino al ventesimo anno, per gli anni successivi e fino al trentesimo doveva intendersi che la pattuizione degli interessi fosse quella risultante dalla preesistente tabella da liquidarsi a cadenza bimestrale e nell'ammontare predeterminato ivi indicato.
Su tali premesse gli attori, contestando l'illegittima liquidazione dei buoni da parte della convenuta in quanto effettuata secondo le condizioni peggiorative previste dal decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno
1986, avevano quantificato il maggior credito rivendicato a titolo di rimborso dei buoni, specificando per ciascuno di essi la differenza tra quanto spettante e quanto riscosso e chiedendo perciò la condanna della convenuta al corrispondente pagamento della differenza.
La società nel costituirsi in giudizio ha avversato la pretesa CP_1
rivoltale e ne ha chiesto il rigetto richiamando, a tal fine, l'applicabilità alla vicenda del disposto del D.M. 13 giugno 1986 istitutivo dell'emissione della serie “Q” dei buoni postali fruttiferi e le disposizioni dettate dal citato decreto in relazione ai buoni della serie denominata “Q/P” il cui rendimento era stato determinato con il decreto prevedendosi la loro emissione sui supporti documentali cartacei relativi alla precedente serie “P” con l'apposizione, sul fronte, di timbro recante la dicitura “Serie Q/P” e, sul retro, di timbro recante sia la stessa dicitura “Serie Q/P” che la misura degli interessi previsti, sicché questa era l'unica applicabile ai buoni.
A seguito del decesso dell'attrice signora sono Parte_5
volontariamente intervenuti in giudizio i suoi successori signori
[...]
e facendo proprie le domande Pt_1 Parte_2 Parte_3 formulate dalla loro dante causa.
Il Tribunale, sulla scorta delle contrapposte allegazioni difensive, ha istruito la causa mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti indi l'ha decisa rigettando la domanda degli attori al cui carico ha posto le spese di lite.
Avverso quella decisione hanno interposto appello i signori , Parte_4
e chiedendone la Parte_1 Parte_2 Parte_3
riforma mediante l'accoglimento della domanda di condanna della società
al pagamento in loro favore della somma di € 96.681,12 oltre CP_1
interessi.
La società ha resistito al gravame instando per il rigetto. CP_1
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti hanno denunciato la violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1339 del codice civile allorchè il Tribunale aveva escluso la configurabilità d'un loro affidamento meritevole dell'invocata tutela quanto ai rendimenti risultanti dall'originaria stampa riportata sui buoni posta della serie “P”; con il secondo motivo hanno denunciato la falsa applicazione della norma di cui all'articolo 1339 del codice civile e la violazione dell'articolo 1374 dello stesso codice laddove il Tribunale aveva ritenuto che i buoni postali non soggiacessero al principio della letteralità, e che anzi la prestazione pattuita fosse suscettibile di sostituzione ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile ad opera di norme imperative;
con il terzo motivo hanno censurato la decisione sotto il profilo della violazione degli articoli 1362 e 1370 del codice civile.
I motivi, che possono essere congiuntamente trattati in ragione del legame argomentativo che li correla, sono infondati in ciascuna delle formulazioni.
Giova in primo luogo riportare, dandovi continuità applicativa, il principio più di recente espresso dal Giudice di legittimità (si vedano le decisioni numeri 6805/2024 e 24715/2024) a tenore del quale “poiché
l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla serie “P” per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173
D.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Va ulteriormente rilevato che nella sua originaria formulazione la disposizione del citato articolo 173 del testo unico postale prevedeva, per il caso di mutamento delle condizioni dei rendimenti, una rigidità applicativa del trattamento degli interessi mediante correlazione alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali che ne avessero variato il saggio ed invece salvaguardando, per i buoni emessi anteriormente all'emanazione dei decreti, le condizioni riportate sul loro retro, così disponendo testualmente
“Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi”.
Il testo della norma citata è stato successivamente sostituito dal Decreto
Legge n. 460/1974 (convertito in Legge n. 588/1974) nei seguenti termini
“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al precedente art. 172, comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
La norma appena riportata, nel testo modificato, ha dunque introdotto la possibilità per l'Autorità ministeriale di modificare i tassi di interesse anche in riferimento alle emissioni già in corso, ma pur sempre con effetto a far tempo dall'epoca di pubblicazione del decreto.
In attuazione di quella disposizione e dello ius variandi ivi previsto – è stato emanato il D.M. del 13 giugno 1986, di modificazione dei saggi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio, il cui articolo 5 ha testualmente disposto “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
“P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura
“serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”, ed il successivo articolo 6 ha previsto, invece, che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q” ”.
Ciò premesso la Corte rileva che i buoni postali serie “Q/P” posti a base della domanda in delibazione sono stati emessi tutti successivamente all'entrata in vigore del citato D.M. del 13 giugno 1986 (il più risalente, ossia quello recante il numero OP55RBOYCPFR, risulta infatti datato 27 settembre 1986), e dunque soggiacciono alle disposizioni testè riepilogate.
Gli appellanti, di contro, hanno sostenuto che l'incompleta dicitura del trattamento dei tassi di interesse posta sul retro dei buoni, mancando alcuna indicazione quanto al rendimento previsto per gli anni successivi al ventesimo e fino al trentesimo dall'emissione, avrebbe comportato l'applicabilità delle condizioni dei rendimenti previgenti come stampigliate sui buoni relativi alla serie “P”.
La tesi sconta, ad avviso della Corte, il suo limite di sostenibilità tenuto conto proprio dello ius variandi attribuito all'Amministrazione ministeriale dalle ricordate disposizioni.
Al riguardo va rilevato che a mente del principio di legittimità espresso dalla pronuncia numero 4748/2022 la variazione del regime di rendimento dei buoni postali fruttiferi da parte dell'Autorità ministeriale costituisce applicazione di un fenomeno di integrazione extratestuale del contenuto dei buoni, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 1339 del codice civile, sicché le condizioni dei tassi di interesse stabilite dal decreto ministeriale, pur peggiorative per il sottoscrittore rispetto a quelle apposte sul titolo, devono considerarsi prevalenti in quanto dettate da una fonte di rango legislativo con natura cogente.
In termini di applicazione pratica del principio appena ricordato il comma primo dell'articolo 173 del testo unico postale (nel testo novellato dal D.L.
460/1974), proprio in ragione della sua forza cogente, consente una sostanziale sostituzione delle condizioni contrattuali quanto alla misura degli interessi pattuita tra le parti, con l'effetto per cui ai buoni oggetto di causa vanno applicati i tassi di interesse previsti dal D.M. del 13 giugno
1986, sostituzione questa da ritenersi automatica e di diritto, tale cioè da integrare il contenuto del titolo di legittimazione anche in sostituzione delle diverse clausole o previsioni di interessi ivi previsti.
Nè tale disciplina può dirsi che collida coi principi costituzionali.
Difatti se non può revocarsi in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda ad interessi generali – il che di per sé giustifica l'adozione di regole cogenti quanto allo ius variandi –, è altrettanto indubitabile che il legislatore non abbia compresso la tutela dell'interesse del risparmio da parte del sottoscrittore, di altrettanto rilievo costituzionale ai sensi dell'articolo 47 della Carta, interesse adeguatamente salvaguardato in concreto mediante plurimi effetti quali la permanente garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi, il trattamento fiscale di favore, il riconoscimento di interessi composti, la facoltà di immediato rimborso, dopo un certo numero di anni, pur a fronte d'una durata trentennale,
l'esenzione da ogni commissione ed onere, la possibilità di utilizzo per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici, la non assoggettabilità a sequestro ovvero pignoramento salvo i casi espressamente previsti dalla legge. L'ordine di ragioni sin qui esposto ha trovato piena rispondenza anche nei più recenti orientamenti di legittimità sopra ricordati (Cass. n. 6805/2024, e negli stessi termini Cass. n. 24715/2024), dai quali questo Collegio non ha ragione di discostarsi, secondo i quali – lo si ribadisce – “… in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” .
Quanto invece all'ipotizzata violazione applicativa delle regole in tema di principio di affidamento, di cui pure gli appellanti si dolgono, la Corte regolatrice ha chiarito che l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole
è riscontrabile nella specifica ipotesi in cui i buoni all'apparenza appartenenti a una determinata serie, ma sottoscritti nel vigore di un decreto che abbia modificato la disciplina degli interessi, senza che in detti buoni sussista alcun elemento dal quale il sottoscrittore sia in grado di desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, successiva e modificativa.
Si tratta, all'evidenza, di ipotesi del tutto differente dalla vicenda in delibazione, sol che si consideri che in attuazione delle ricordate previsioni normative il documento cartolare utilizzato per ciascuno dei buoni di cui gli appellanti hanno domandato il rimborso reca l'apposizione sul fronte della serie effettiva, con la nitida dicitura “Q/P”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile e, sul retro, il timbro di contenuto sostitutivo di quello riportato dallo stampato preesistente.
L'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, tale da lasciare visibile la previsione dei rendimenti relativa all'ultimo decennio della precedente serie “P”, non è peraltro assimilabile ad una manifestazione di volontà concludente e di rilievo sul piano negoziale, né può ritenersi configurato un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà che l'ordinamento impone di considerare, nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (si pensi, in tema di vizi del consenso, all'ipotesi regolata dall'articolo 1433 del codice civile in relazione all'articolo 1428).
Manca infatti la volontà dell'emittente di pattuire la misura degli interessi richiesti dagli appellanti, ma neppure può dirsi integrata l'univoca dichiarazione invocata, posto che, a seguire l'ordine di ragione della tesi d'impugnazione, questa scaturirebbe dalla forzata giustapposizione di due clausole tra loro del tutto prive di correlazione negoziale, l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie “Q/P”, l'altra, preesistente, e riguardante i soli buoni della serie “P”.
Ne consegue che l'apposizione sul frontespizio del timbro recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla serie “Q/P” porta ad escludere che l'omessa specificazione del mutato trattamento dei rendimenti successivamente al ventesimo anno potesse ingenerare negli originari sottoscrittori, ed in luogo di essi degli eredi oggi appellanti, il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interesse presenti sui titoli, posto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13 giugno 1986 modificativo dei rendimenti e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie presso gli uffici postali assumono valore di conoscenza legale (in tal senso si veda Cassazione
Sezioni Unite numero 3963/2019).
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Quanto alla regolazione delle spese di lite nel presente grado di giudizio reputa questa Corte di disporne l'integrale compensazione tra le parti ricorrendo le gravi ragioni di cui all'articolo 92 del codice di rito ravvisabili nella circostanza per cui la questione di diritto sottesa alla vicenda è stata risolta sulla base dell'orientamento di legittimità di recente consolidamento interpretativo.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 gli appellanti vanno dichiarati tenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 2028/2023 del Tribunale di Venezia, depositata in data 13 novembre 2023, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dichiara gli appellanti tenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 830/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signori (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
) e (c.f. ), tutti rappresentati e
[...] Parte_4 C.F._4
difesi dall'Avvocato Elisabetta Fontana, con domicilio eletto presso il difensore con studio in Venezia Mestre al Viale Ancona 17
APPELLANTI
contro
: società (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosaria Antonia
Bianco, con domicilio eletto presso la sede di Sede di Controparte_1
Venezia di Affari Legali Territoriali Nord Est, in Venezia Mestre alla Via
Torino 88
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 2028/2023 del
Tribunale di Venezia, depositata in data 13 novembre 2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante
- Preliminarmente: respingersi le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata.
- Nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n.
2028/2023 condannare la convenuta a corrispondere Controparte_1
agli attori la somma di € 96.681,12 o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi di mora in misura legale dal
16/7/2019 al saldo effettivo.
Spese di lite rifuse anche per il primo grado di giudizio, maggiorate di spese generali e CPA.
Di parte appellata piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare: in via preliminare: dichiarare il gravame inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale: rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2020 i signori
[...]
e agendo congiuntamente tra loro, avevano Pt_5 Parte_4
evocato al giudizio del Tribunale di Venezia la società Controparte_1
per sentirne pronunciare la condanna al pagamento della somma di €
125.578,48 oltre interessi dichiarandosene creditori a titolo di interessi non corrisposti dalla convenuta in occasione dell'incasso di taluni buoni postali fruttiferi.
Gli attori avevano allegato di essere eredi del signor Persona_1
fratello dei loro rispettivi padri e deceduto in data 17 ottobre 2003, il quale in vita aveva acquistato, unitamente alla coniuge premortagli signora
[...]
, venti buoni postali fruttiferi da Lire 1.000.000 ognuno, ed otto Per_2
buoni postali fruttiferi da Lire 5.000.000 ognuno, tutti della serie denominata “Q” emessi tra il 27 settembre 1986 ed il 17 settembre 1990 e rimborsabili a cadenze periodiche intercorrenti tra il 22 settembre 2014 ed il
17 giugno 2015, indicando di ciascun buono il numero di serie.
Avevano altresì precisato che diciotto dei detti buoni erano stati emessi mediante il rilascio di altrettanti modelli della serie denominata “P” sul cui fronte era stato apposto un timbro recante l'indicazione serie “Q/P” e sul retro altro timbro, sovrapposto alla stampigliatura, recante l'indicazione dei tassi d'interesse fino al ventesimo anno dalla data di emissione.
Avevano inoltre allegato che stando alla dizione riportata dal timbro apposto sul retro dei buoni, indicativo dei tassi d'interesse fino al ventesimo anno, per gli anni successivi e fino al trentesimo doveva intendersi che la pattuizione degli interessi fosse quella risultante dalla preesistente tabella da liquidarsi a cadenza bimestrale e nell'ammontare predeterminato ivi indicato.
Su tali premesse gli attori, contestando l'illegittima liquidazione dei buoni da parte della convenuta in quanto effettuata secondo le condizioni peggiorative previste dal decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno
1986, avevano quantificato il maggior credito rivendicato a titolo di rimborso dei buoni, specificando per ciascuno di essi la differenza tra quanto spettante e quanto riscosso e chiedendo perciò la condanna della convenuta al corrispondente pagamento della differenza.
La società nel costituirsi in giudizio ha avversato la pretesa CP_1
rivoltale e ne ha chiesto il rigetto richiamando, a tal fine, l'applicabilità alla vicenda del disposto del D.M. 13 giugno 1986 istitutivo dell'emissione della serie “Q” dei buoni postali fruttiferi e le disposizioni dettate dal citato decreto in relazione ai buoni della serie denominata “Q/P” il cui rendimento era stato determinato con il decreto prevedendosi la loro emissione sui supporti documentali cartacei relativi alla precedente serie “P” con l'apposizione, sul fronte, di timbro recante la dicitura “Serie Q/P” e, sul retro, di timbro recante sia la stessa dicitura “Serie Q/P” che la misura degli interessi previsti, sicché questa era l'unica applicabile ai buoni.
A seguito del decesso dell'attrice signora sono Parte_5
volontariamente intervenuti in giudizio i suoi successori signori
[...]
e facendo proprie le domande Pt_1 Parte_2 Parte_3 formulate dalla loro dante causa.
Il Tribunale, sulla scorta delle contrapposte allegazioni difensive, ha istruito la causa mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti indi l'ha decisa rigettando la domanda degli attori al cui carico ha posto le spese di lite.
Avverso quella decisione hanno interposto appello i signori , Parte_4
e chiedendone la Parte_1 Parte_2 Parte_3
riforma mediante l'accoglimento della domanda di condanna della società
al pagamento in loro favore della somma di € 96.681,12 oltre CP_1
interessi.
La società ha resistito al gravame instando per il rigetto. CP_1
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti hanno denunciato la violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1339 del codice civile allorchè il Tribunale aveva escluso la configurabilità d'un loro affidamento meritevole dell'invocata tutela quanto ai rendimenti risultanti dall'originaria stampa riportata sui buoni posta della serie “P”; con il secondo motivo hanno denunciato la falsa applicazione della norma di cui all'articolo 1339 del codice civile e la violazione dell'articolo 1374 dello stesso codice laddove il Tribunale aveva ritenuto che i buoni postali non soggiacessero al principio della letteralità, e che anzi la prestazione pattuita fosse suscettibile di sostituzione ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile ad opera di norme imperative;
con il terzo motivo hanno censurato la decisione sotto il profilo della violazione degli articoli 1362 e 1370 del codice civile.
I motivi, che possono essere congiuntamente trattati in ragione del legame argomentativo che li correla, sono infondati in ciascuna delle formulazioni.
Giova in primo luogo riportare, dandovi continuità applicativa, il principio più di recente espresso dal Giudice di legittimità (si vedano le decisioni numeri 6805/2024 e 24715/2024) a tenore del quale “poiché
l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla serie “P” per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173
D.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Va ulteriormente rilevato che nella sua originaria formulazione la disposizione del citato articolo 173 del testo unico postale prevedeva, per il caso di mutamento delle condizioni dei rendimenti, una rigidità applicativa del trattamento degli interessi mediante correlazione alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali che ne avessero variato il saggio ed invece salvaguardando, per i buoni emessi anteriormente all'emanazione dei decreti, le condizioni riportate sul loro retro, così disponendo testualmente
“Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi”.
Il testo della norma citata è stato successivamente sostituito dal Decreto
Legge n. 460/1974 (convertito in Legge n. 588/1974) nei seguenti termini
“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al precedente art. 172, comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
La norma appena riportata, nel testo modificato, ha dunque introdotto la possibilità per l'Autorità ministeriale di modificare i tassi di interesse anche in riferimento alle emissioni già in corso, ma pur sempre con effetto a far tempo dall'epoca di pubblicazione del decreto.
In attuazione di quella disposizione e dello ius variandi ivi previsto – è stato emanato il D.M. del 13 giugno 1986, di modificazione dei saggi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio, il cui articolo 5 ha testualmente disposto “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
“P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura
“serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”, ed il successivo articolo 6 ha previsto, invece, che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q” ”.
Ciò premesso la Corte rileva che i buoni postali serie “Q/P” posti a base della domanda in delibazione sono stati emessi tutti successivamente all'entrata in vigore del citato D.M. del 13 giugno 1986 (il più risalente, ossia quello recante il numero OP55RBOYCPFR, risulta infatti datato 27 settembre 1986), e dunque soggiacciono alle disposizioni testè riepilogate.
Gli appellanti, di contro, hanno sostenuto che l'incompleta dicitura del trattamento dei tassi di interesse posta sul retro dei buoni, mancando alcuna indicazione quanto al rendimento previsto per gli anni successivi al ventesimo e fino al trentesimo dall'emissione, avrebbe comportato l'applicabilità delle condizioni dei rendimenti previgenti come stampigliate sui buoni relativi alla serie “P”.
La tesi sconta, ad avviso della Corte, il suo limite di sostenibilità tenuto conto proprio dello ius variandi attribuito all'Amministrazione ministeriale dalle ricordate disposizioni.
Al riguardo va rilevato che a mente del principio di legittimità espresso dalla pronuncia numero 4748/2022 la variazione del regime di rendimento dei buoni postali fruttiferi da parte dell'Autorità ministeriale costituisce applicazione di un fenomeno di integrazione extratestuale del contenuto dei buoni, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 1339 del codice civile, sicché le condizioni dei tassi di interesse stabilite dal decreto ministeriale, pur peggiorative per il sottoscrittore rispetto a quelle apposte sul titolo, devono considerarsi prevalenti in quanto dettate da una fonte di rango legislativo con natura cogente.
In termini di applicazione pratica del principio appena ricordato il comma primo dell'articolo 173 del testo unico postale (nel testo novellato dal D.L.
460/1974), proprio in ragione della sua forza cogente, consente una sostanziale sostituzione delle condizioni contrattuali quanto alla misura degli interessi pattuita tra le parti, con l'effetto per cui ai buoni oggetto di causa vanno applicati i tassi di interesse previsti dal D.M. del 13 giugno
1986, sostituzione questa da ritenersi automatica e di diritto, tale cioè da integrare il contenuto del titolo di legittimazione anche in sostituzione delle diverse clausole o previsioni di interessi ivi previsti.
Nè tale disciplina può dirsi che collida coi principi costituzionali.
Difatti se non può revocarsi in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda ad interessi generali – il che di per sé giustifica l'adozione di regole cogenti quanto allo ius variandi –, è altrettanto indubitabile che il legislatore non abbia compresso la tutela dell'interesse del risparmio da parte del sottoscrittore, di altrettanto rilievo costituzionale ai sensi dell'articolo 47 della Carta, interesse adeguatamente salvaguardato in concreto mediante plurimi effetti quali la permanente garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi, il trattamento fiscale di favore, il riconoscimento di interessi composti, la facoltà di immediato rimborso, dopo un certo numero di anni, pur a fronte d'una durata trentennale,
l'esenzione da ogni commissione ed onere, la possibilità di utilizzo per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici, la non assoggettabilità a sequestro ovvero pignoramento salvo i casi espressamente previsti dalla legge. L'ordine di ragioni sin qui esposto ha trovato piena rispondenza anche nei più recenti orientamenti di legittimità sopra ricordati (Cass. n. 6805/2024, e negli stessi termini Cass. n. 24715/2024), dai quali questo Collegio non ha ragione di discostarsi, secondo i quali – lo si ribadisce – “… in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” .
Quanto invece all'ipotizzata violazione applicativa delle regole in tema di principio di affidamento, di cui pure gli appellanti si dolgono, la Corte regolatrice ha chiarito che l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole
è riscontrabile nella specifica ipotesi in cui i buoni all'apparenza appartenenti a una determinata serie, ma sottoscritti nel vigore di un decreto che abbia modificato la disciplina degli interessi, senza che in detti buoni sussista alcun elemento dal quale il sottoscrittore sia in grado di desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, successiva e modificativa.
Si tratta, all'evidenza, di ipotesi del tutto differente dalla vicenda in delibazione, sol che si consideri che in attuazione delle ricordate previsioni normative il documento cartolare utilizzato per ciascuno dei buoni di cui gli appellanti hanno domandato il rimborso reca l'apposizione sul fronte della serie effettiva, con la nitida dicitura “Q/P”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile e, sul retro, il timbro di contenuto sostitutivo di quello riportato dallo stampato preesistente.
L'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, tale da lasciare visibile la previsione dei rendimenti relativa all'ultimo decennio della precedente serie “P”, non è peraltro assimilabile ad una manifestazione di volontà concludente e di rilievo sul piano negoziale, né può ritenersi configurato un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà che l'ordinamento impone di considerare, nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (si pensi, in tema di vizi del consenso, all'ipotesi regolata dall'articolo 1433 del codice civile in relazione all'articolo 1428).
Manca infatti la volontà dell'emittente di pattuire la misura degli interessi richiesti dagli appellanti, ma neppure può dirsi integrata l'univoca dichiarazione invocata, posto che, a seguire l'ordine di ragione della tesi d'impugnazione, questa scaturirebbe dalla forzata giustapposizione di due clausole tra loro del tutto prive di correlazione negoziale, l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie “Q/P”, l'altra, preesistente, e riguardante i soli buoni della serie “P”.
Ne consegue che l'apposizione sul frontespizio del timbro recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla serie “Q/P” porta ad escludere che l'omessa specificazione del mutato trattamento dei rendimenti successivamente al ventesimo anno potesse ingenerare negli originari sottoscrittori, ed in luogo di essi degli eredi oggi appellanti, il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interesse presenti sui titoli, posto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13 giugno 1986 modificativo dei rendimenti e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie presso gli uffici postali assumono valore di conoscenza legale (in tal senso si veda Cassazione
Sezioni Unite numero 3963/2019).
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Quanto alla regolazione delle spese di lite nel presente grado di giudizio reputa questa Corte di disporne l'integrale compensazione tra le parti ricorrendo le gravi ragioni di cui all'articolo 92 del codice di rito ravvisabili nella circostanza per cui la questione di diritto sottesa alla vicenda è stata risolta sulla base dell'orientamento di legittimità di recente consolidamento interpretativo.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 gli appellanti vanno dichiarati tenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 2028/2023 del Tribunale di Venezia, depositata in data 13 novembre 2023, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dichiara gli appellanti tenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni